STATUTO

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VERSOilFUTURO
VERSOilFUTURO – versoilfuturo.org

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

VERSO IL FUTURO

con sede in Roma, in via Pomponesco n.55.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

1. L’associazione è culturale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) organizzare convegni e opere di analisi dei fenomeni sociali, economici e giuridici.

b) promuovere ogni attività culturale, politica e sociale finalizzata al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale in attuazione dei valori liberali, liberistici e democratici.

 c) approfondire attraverso la ricerca sui valori di     uguaglianza nelle opportunità e di valorizzazione della meritocrazia, di solidarietà e di giustizia sociale, di libertà economica ed imprenditoriale e del rispetto e attuazione di tutto il patrimonio valoriale presente nella nostra Carta Costituzionale.

d) stimolare la partecipazione alla vita politica come servizio nell’interesse della collettività e promuovere attività culturali che valorizzino i principi di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza, anche con progetti innovativi e con una costante attenzione verso il futuro, che possano stimolare il senso civico di ognuno e l’interesse per la “res pubblica”, per contribuire al progresso della Nazione.

ART. 3 – (Soci)

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi Sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:

– Consiglio direttivo,

– Presidente,

– Vice Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7- (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 10 componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n.3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

ART. 8 – (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo; convoca il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 9 – (Vice Presidente)

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività di presidenza e possiede la legale rappresentanza dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo sia per convocazioni ordinarie che straordinarie, quando il Presidente è impossibilitato a compiere una o tutte le suddette mansioni.

ART. 10 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;

b. contributi di privati,

c. eredità, donazioni e legati;

d. altre entrate compatibili con la normativa in materia

2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 11 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e può essere consultato da ogni associato.

ART. 12 –  (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all’art. 9.

2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 13 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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