Il recente decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa, approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri, mira a dare maggiore impulso alla composizione negoziata come strumento per facilitare una gestione soft della crisi d’impresa. L’intervento del decreto si estende su diversi fronti.
In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni di accesso, il decreto chiarisce che la composizione negoziata è accessibile non solo quando l’impresa è in crisi o insolvente, ma anche, diversamente dagli altri strumenti di regolazione della crisi, quando si trova semplicemente in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Un punto cruciale del decreto è il miglioramento delle trattative con gli istituti di credito. A un richiamo generico alla partecipazione attiva e informata degli istituti si affianca una soluzione più specifica: il flusso di credito verso l’impresa. L’obiettivo è bilanciare la necessità dell’impresa di continuare a disporre di liquidità con l’esigenza degli istituti di credito di non subire danni patrimoniali a causa dell’obbligo di continuare a erogare finanziamenti.
Il Ministero della Giustizia ha osservato che spesso l’accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito, invocando la disciplina prudenziale, con il rischio di compromettere il processo di risanamento dell’impresa. Per affrontare queste criticità, il decreto precisa il rapporto tra accesso alle trattative e normativa prudenziale bancaria, stabilendo che l’accesso alla composizione negoziata non comporta automaticamente una diversa classificazione del credito.
In questo modo, si enfatizza la necessità che gli istituti bancari valutino caso per caso se l’impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da giustificare l’applicazione della normativa prudenziale, considerando le condizioni dell’impresa e il progetto di piano presentato, nonché le concrete prospettive di risanamento.
Inoltre, la composizione negoziata è uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi, come evidenziato dalla precisazione sulle condizioni di accesso, e solo nei casi in cui sia possibile il pieno recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’attività imprenditoriale.
Infine, il decreto introduce una previsione secondo cui la prosecuzione dei rapporti non è causa di responsabilità per gli istituti bancari, proteggendoli da possibili future azioni di abusiva concessione del credito. Questo dovrebbe indirettamente incoraggiare la concessione di liquidità all’impresa.