Correttivi al Dlgs 14/2019
Il Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 giugno 2024, ha approvato in prima lettura il decreto correttivo del Codice della Crisi, che sarà oggetto di esame da parte delle commissioni competenti, il quale affronta il problema che sussiste nel concordato preventivo in continuità aziendale tra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contrbutivi., ricolvendolo a favore della priorità relativa che sarà applicabile anche al fisco.

CAUSA DEL CONFLITTO
Dal secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 88 del Codice della Crisi si evicne che i suddetti crediti non possono subire un trattamento peggiore di quello che sarebbe riservato a crediti omogenei o di rango inferiore e di conseguenza avviene una deroga alla regola della priorità relativa (ex art. 84, comma 6 – art. 112, comma 2, lettera b).
Pertanto, quando a causa di incapienza i crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali o contributivi sono degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui è oferrto il soddisfacimento più alto condiziona il trattamento di tutti gli altri crediti degradati, salvo quanto stabilito dalle disposizioni degli artt. 84 e 112, i quali stabiliscono che ai crediti degradati, compresi quelli fiscali, siano oggetto di un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, si prenda il caso dei crediti privilegiati detenuti da Sace, INPS, Agenzia delle Entrate (ritenute e IVA) e Agenzia delle Dogane per i tributi (articolo 2783-ter c.c.), tutti declassati a chirografario per mancanza di capacità. :
Oppure in base agli articoli 84 e 112 il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 16% per Sace, 14% per l’INPS, 12% per l’Agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute e, infine, 10% per l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane rispettivamente per IVA e dazi);
O in base all’articolo 88, comma 1, ultimo periodo, il credito verso l’Erario non potrebbe tuttavia ricevere un trattamento diverso rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (anche per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e le tasse dovrebbero essere trattate allo stesso modo (ad esempio con un pagamento del 14% o del 13%).
Il conflitto tra le predette norme potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell’articolo 88 un effetto derogatorio rispetto a quelle previste dagli articoli 84 e 112 con riferimento al solo patto di continuità aziendale. Tuttavia, l’incipit dell’articolo 88, comma 1 (“Fermo salvo…”) può essere inteso come un richiamo alle norme sostanziali del patto di continuità aziendale e ciò lascia ritenere che il conflitto tra le predette disposizioni devono essere risolte rendendo prevalenti quelle che risultino in contrasto con l’articolo 88.
MODIFICA PREVISTA
Per la risoluzione di tale conflitto, il decreto correttivo introduce al comma 1 dell’articolo 88 una disposizione che, fatto comunque salvo il rispetto del comma 6 (e comma 7) dell’articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola di priorità relativa rispetto a quella che vieta il trattamento inferiore dei crediti fiscali e previdenziali.
A tale conclusione si potrebbe infatti pervenire già sulla base della normativa vigente, con la conseguenza che è possibile delineare tre ipotesi:
1 – nel patto di continuità, le disposizioni dell’articolo 84, comma 6, e della lettera b) del comma 2 dell’articolo 112 prevalgono sul divieto di peggior trattamento dei crediti tributari e previdenziali stabilito dal comma 1 dell’articolo 88, in relazione a crediti tributari e contributivi agli enti assistiti da privilegio generale;
2 – la regola della priorità relativa dovrebbe essere in ogni caso limitata ai soli creditori che godono di privilegio generale mobiliare e, quindi, con riferimento ai debiti di impresa, ai crediti di lavoro (diversi da quelli di lavoro subordinato a termini dell’articolo 84, comma 7 del Codice della crisi) e a quelli contributivi e tributari, trovando essa applicazione soltanto nel concordato in continuità aziendale e in favore esclusivamente di quei crediti (di lavoro, contributivi e tributari) che nel concordato liquidatorio o nella liquidazione verrebbero equiparati ai creditori chirografari;
3 – l’ultimo periodo del predetto comma 1 si applica invece alla quota degradata di contribuzione e di crediti d’imposta assistiti da privilegio speciale.