Afferma la sussistenza della “MOTIVAZIONE APPARENTE”
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COMMENTO
L’ordinanza afferma che si ha una “motivazione apparente” quando, nonostante la motivazione sia presente graficamente e materialmente nel documento che costituisce il provvedimento giudiziale, non riesce a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Questo accade perché le argomentazioni riportate sono obiettivamente incapaci di chiarire il percorso logico seguito per giungere alla conclusione. In tal modo, la motivazione non permette alcun effettivo controllo sulla correttezza e sulla coerenza del ragionamento del giudice, poiché non si può lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con congetture varie e ipotetiche.
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SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
TRIBUTI ALTRI Ud.23/05/2024 C
ANDREINA GIUDICEPIETRO GIAN PAOLO MACAGNO
PAOLO DI MARZIO
MARCELLO MARIA FRACANZANI FEDERICO LUME
Presidente
Consigliere-Rel. Consigliere Consigliere Consigliere
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28607/2017 R.G. proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA
presso lo studio dell’avvocato
chel orappresentae difendeunitamente
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso lA’ VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
e contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-resistente-
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2596/2017 depositata li 10/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
1.
FATTI DI CAUSA
ricorre, con due motivi, avverso al
sentenza della CTR del Lazio di cui in epigrafe, che, ni accoglimento dell’appello erariale, ha rigettato li ricorsop r o p o s t o dalla
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Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 1930512024 contribuente avverso al cartella di pagamento notificatale pal pubblazione 12/07/2024
2006, e di cui aveva lamentato l’illegittimità per difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento.
- L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in udienza pubblica e l’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta il
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per errata
valutazione delle istanze istruttorie.
La censura, pur
non richiamando espressamente il riferimento normativo, deve ritenersi formulata in relazione al vizio di cui all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che i giudici di
appello non abbiano preso in considerazione le difese della
contribuente e, che, ni particolare, non abbiano dato conto: i) della incompletezza della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, per essere la stessa carente del numero della
raccomandata informativa inviata; ii) del fatto che, in pari data, siano stati notificati alla contribuente tre diversi avvisi di
accertamento; iii) del fatto che, conseguentemente, la raccomandata prodotta in giudizio dall’Amministrazione non fosse riferibile con certezza all’atto in contestazione. - Il motivo è fondato.
La violazione denunciata si configura quando la motivazione
«manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
l’enunciazione della decisione
senza alcuna argomentazione –
ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente
contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di 2 di 5
motivi sotto l’aspetto Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, Numero pi raccolta geperale 19305/2024 , nel contrasto
Jata pubblicazione 12/0/12024
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione,
sempre che li vizio emerga immediatamente e direttamente dal
testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.
8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
2.1. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete li compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché li vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error ni procedendo e, ni quanto tale, comporta al nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze ivi citate).
2.2. Occorre ancora premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre
appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una
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delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 10966/200478 15012024 Data pubblicazione 12/07/2024
Cass. 9606/2004; Cass. 14085/2014)
2.3. Si rileva inoltre che la ricorrente, in ossequio al principio
di autosufficienza ha riprodotto le articolate contestazioni in merito
alla non riconducibilità della relata di notifica prodotta
dall’Amministrazione all’avviso di accertamento, riproposti nelle
controdeduzioni ni appello, e ha integralmente trascritto al relata di notifica di cui contesta l’attribuibilità all’avviso di accertamento
controverso.
2.4. La CTR ha accolto l’appello dell’ufficio argomentando che
«Dalla documentazione versata in atti risulta che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria ha provveduto alle relative
incombenze con invio anche di questa ulteriore raccomandata di conferma dell’avvenuto deposito dell’atto notificato in data 06/12/2012. Tale raccomandata è risultata non ritirata dal
destinatario e conseguentemente si considera notificata per
compiuta giacenza. Quindi, l’assunto della decisione appellata secondo il quale nel caso di specie sarebbe stata incompleta il
rituale la procedura di notificazione dell’avviso di accertamento a fondamento della cartella di pagamento direttamente impugnata in primo grado risulta smentita in punto di fatto».
2.5. Nel caso di specie, benché la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente presente, di fatto essa si traduce nella formulazione di conclusioni meramente assertive, avendo al CTR omesso del tutto ogni motivazione in merito alle censure della ricorrente. - In conclusione, assorbito li secondo motivo, li ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di
legittimità.
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Data pubblicazione 12/07/2024 La Corte accoglie li ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché,
ni diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/05/2024.
La Presidente
Andreina Giudicepietro
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