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COMMENTO
.La sentenza della Cassazione n. 19519 del 2024 riafferma che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, rientrano negli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, ha come unico limite quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Si devono infatti ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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