IL NUOVO DPCM DEL 3 DICEMBRE (indiscrezioni)

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Dpcm di dicembre: coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno, no a  tavolate e festeggiamenti
Natale in mascherina

(Articolo di Fiammetta Rubini – Fonte: www.money.it)

Coprifuoco confermato alle 22, no agli spostamenti tra regioni, ipotesi quarantena per chi viaggia dall’estero: queste e altre misure nel nuovo Dpcm di dicembre che stabilirà come passeremo le feste di Natale 2020.

Spostamenti tra regioni per passare il Natale in famiglia solo a chi ha la residenza o il domicilio all’indirizzo di destinazione; massimo 6 persone a tavola per pranzi e cenoni; coprifuoco alle 22 e ristoranti chiusi a cena; possibilità di andare nelle seconde case prima che scatti il blocco agli spostamenti: sono queste alcune delle misure che potrebbero essere previste dal nuovo Dpcm di dicembre. Oggi 30 novembre è atteso il varo del testo ancora sul tavolo delle trattative, che dovrebbe essere firmato entro il 2 dicembre ed entrare in vigore dal 4, quando scadrà l’attuale Decreto.

Il Governo Conte è al lavoro da giorni per stabilire come passeremo le feste natalizie, cosa si potrà e non si potrà fare, attraverso una serie di nuove regole ed eventuali deroghe. Si va dai controlli per evitare gli assembramenti nei negozi all’ipotesi quarantena per chi arriva dall’estero, dalla riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, alle raccomandazioni su pranzi e cenoni con parenti e amici, fino alle varie situazioni di incontro tipiche di Natale e Capodanno.

In attesa che venga emanato, ecco le misure attese nel nuovo Dpcm di dicembre.

DPCM sul Natale entro il 3 dicembre

Le misure previste dall’ultimo Dpcm adottato a novembre restano in vigore fino al 3 dicembre. Ecco che dal 4 dicembre entrerà in vigore un nuovo Dpcm che stabilirà regole e raccomandazioni per Natale e Capodanno. Sono attese misure rigide: l’obiettivo dichiarato del Governo è scongiurare il rischio di una nuova ondata di contagi a gennaio-febbraio agevolata dall’aver trascorso le festività con troppa libertà. Il nuovo decreto dovrebbe restare in vigore almeno fino all’Epifania, mercoledì 6 gennaio 2021.

In via alternativa appare ancora possibile che il Governo opti per una strada secondaria, che preveda dapprima una proroga delle misure attualmente in atto per altri 15 giorni e poi l’emanazione di un decreto ad hoc che valga dal 21-22 dicembre.

Si specifica che le misure di seguito riportate non sono ancora ufficiali: l’esecutivo sta ancora lavorando alle regole che verranno applicate a dicembre e in occasione del Natale.

Spostamenti tra regioni

L’orientamento attuale del Governo è quello di bloccare gli spostamenti tra regioni (anche gialle) a partire dal 19-20 dicembre, tranne per chi rientra al luogo di residenza o domicilio. Chi ha intenzione di passare il Natale nella seconda casa (anche se in un’altra regione) potrà raggiungerla, ma solo prima che scatti il blocco agli spostamenti interregionali.

Non è ancora chiaro se sarà concessa una deroga anche per gli anziani soli o per gli studenti e lavoratori fuori sede che hanno spostato la residenza (e ai loro partner), per consentire loro di trascorrere le feste almeno con i parenti più stretti.

Regole per chi viaggia da e per l’estero

Chi deciderà di partire a Natale e passare le vacanze fuori dall’Italia potrebbe essere costretto alla quarantena obbligatoria al suo rientro. Una soluzione, questa, che servirebbe a disincentivare gli spostamenti internazionali. Il Governo, ha detto Conte, “si sta premurando per evitare che nel caso in cui si vada all’estero si possa rientrare senza alcun controllo”.

Attualmente l’Italia prevede la quarantena obbligatoria a chi arriva (o vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti) da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito. La lista dei Paesi con limitazioni potrebbe quindi allungarsi in vista del Natale, estendendosi almeno a quelli che non sembrano intenzionati a chiudere gli impianti sciistici per la stagione invernale, come la Svizzera e l’Austria.

Nuove zone rosse, arancioni e gialle a Natale

Attualmente la ripartizione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse è la seguente: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto in zona gialla; Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria in zona arancione; Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano in zona rossa.

Natale cambierà qualcosa? Il governatore della Toscana Giani ha annunciato che la sua regione tornerà arancione dal 4 dicembre, ed è possibile che la stessa sorte toccherà a Campania, Valle D’Aosta e Alto Adige. Per tutte le altre si dovranno attendere i primi 10 giorni di dicembre per sapere se diventeranno arancioni o gialle e potranno quindi allentare le misure restrittive per le estività.

Cenone e pranzo di Natale

Le ultime anticipazioni riferiscono che il Governo non imporrà alcuna regola ferrea su quante persone (e sui gradi di parentela) potranno partecipare al cenone del 24 e/o al pranzo di Natale, ma bensì delle raccomandazioni. Come ha fatto notare anche Conte, infatti, “in uno Stato libero e democratico è impossibile entrare nelle case e dire quante persone siedono al tavolo”.

Resta da capire quale sarà il numero di persone raccomandato: al momento si parla di 6, massimo 8 persone a tavola, tra conviventi e parenti stretti.

«Si deve dire che non deve essere un Natale solitario» – ha infatti specificato, «ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle» ha detto la sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa.

Sui gradi di parentela si spiega in maniera chiara l’INPS: con la locuzione «parenti di primo grado» si indica la parentela che lega esclusivamente i figli ai propri genitori.

La parentela di secondo grado, invece, è quella che lega i fratelli di sangue e i nonni con i propri nipoti.


Zampa, accennando alle regole che dovremo seguire per festeggiare il Natale, ha parlato di un generico nucleo ristretto composto da «parenti di primo grado, fratelli e sorelle», senza alcun accenno alle parentele acquisite.

Coprifuoco alle 22

Per permettere un cenone e dei festeggiamenti di Natale il più vicini possibile alla tradizione, si era ipotizzato in un primo tempo uno spostamento dell’orario del coprifuoco: invece che alle 22, il coprifuoco per la notte della Vigilia e quella di Capodanno sarebbe scattato dopo la mezzanotte, forse all’1.

Dopo l’ultimo vertice Governo-Regioni, tuttavia, è emerso l’orientamento dell’esecutivo a lasciare invariato l’orario del coprifuoco alle 22.

Ciò vorrà dire anticipare l’orario della messa della Vigilia tra le 18 e le 20.

Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre”, avrebbe detto il ministro Boccia alle Regioni.

Le regole per i negozi

Al fine di limitare gli assembramenti tipici del periodo causati dallo shopping natalizio, si ipotizza una riapertura nei festivi e weekend dei centri commerciali a partire dal 4 dicembre, e di una proroga dell’orario di chiusura dei negozi alle ore 21:00 così da dilazionare l’affluenza.


Ancora allo studio le regole che riguarderanno gli esercizi commerciali nelle Regioni in zona rossa.

Le regole per i ristoranti


Nei ristoranti dovrebbe essere confermata la presenza massima di non oltre 4 persone allo stesso tavolo. Tuttavia, risulta difficile pensare ad una deroga che permetta ai ristoranti di tornare ad essere aperti la sera in tutta Italia, indipendentemente dal colore della zona. Intanto il Governo valuta la possibile apertura a pranzo dei locali in zona arancione.

Impianti sciistici

Sul fronte impianti sciistici, l’atteggiamento del Governo è molto severo. Per ora si ipotizza un duro no agli spostamenti verso le località sciistiche per motivi di vacanza. Tanto che l’Italia sta lavorando in tandem a livello europeo per bloccare sul nascere le tradizionali vacanze sulle nave in occasione delle feste.

In questo modo appare difficile pensare che gli impianti possano riaprire, anche in zona gialla, nonostante la richiesta dei Governatori delle Regioni che spingono per una riapertura con ingressi scaglionati, mascherina obbligatoria e capienza ridotta.

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SCOSTAMENTO DI BILANCIO: SIGNIFICATO E FUNZIONE

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Alea iacta est, la Camera dei Deputati, quasi all’unanimità ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento del pareggio di bilancio, con 552 voti a favore, 6 astenuti e nessun voto contrario.

Scostamento di Bilancio, il centrodestra vota con la maggioranza: ok quasi  all'unanimità delle Camere. Conte: "Ottimo segnale" - Il Fatto Quotidiano

Scostamento di bilancio: cos’è e a cosa serve? In arrivo il quarto del 2020

(Fonte: www.money.it)

Cos’è lo scostamento di bilancio, a cosa serve, come funziona e perché è così importante? In arrivo il quarto scostamento del 2020.

Cos’è lo scostamento di bilancio, a cosa serve e perché è così importante?
Di poche ore fa la notizia di un imminente arrivo del quarto scostamento di bilancio del 2020, necessario per far fronte ulteriormente all’emergenza economica dettata dal coronavirus.

Ad anticipare il prossimo scostamento è stato lo stesso ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che ha sottolineato la necessità di implementare ’’interventi sia sul 2020 sia sul 2021 attraverso scostamenti di bilancio’’ a margine della recente intesa del Consiglio dei Ministri sulla Legge di Bilancio 2021.

Ed ecco così che la domanda «cos’è lo scostamento di bilancio» torna a girare esattamente come negli ultimi mesi, durante i quali il governo ha già dovuto mettere mano al portafoglio introducendo misure volte a sostenere imprese e famiglie, letteralmente travolte dal coronavirus.

Nel giro di pochi mesi sono stati chiesti ben due scostamenti di bilancio e a breve arriverà il terzo, per un ammontare complessivo di oltre 100 milioni di euro. A chi si chiede cos’è lo scostamento di bilancio potremmo dunque rispondere parlando di come l’emergenza COVID-19 abbia reso necessario incrementare le spese inizialmente previste. Ma andiamo per ordine.

Scostamento di bilancio: cos’è, a cosa serve e come funziona

Prima di capire cos’è lo scostamento di bilancio occorre fare un passo indietro e parlare dell’OMT, ossia l’obiettivo di medio termine per il saldo di bilancio strutturale che ogni Paese dell’Unione europea si impegna a raggiungere in un certo periodo di tempo.

Ciascuno Stato ha un proprio OMT che viene definito sulla base del singolo potenziale economico, delle diverse condizioni di bilancio ed economiche e anche sulla base del rischio finanziario riguardante la sostenibilità delle finanze.

Sulla base della normativa vigente ogni Paese dell’UE deve registrare un saldo di bilancio strutturale uguale all’OMT o comunque in rapido avvicinamento ad esso (con una correzione annuale del saldo strutturale pari almeno a 0,5 punti percentuali di PIL).

Le regole dell’UE comunque permettono anche la possibilità di deviare temporaneamente da questo schema e di dar vita dunque allo scostamento di bilancio. Quest’ultimo può vedere la luce soltanto in circostanze straordinarie (come la diffusione del coronavirus).

Nello specifico:

“Deviazioni temporanee dalla misura dello 0,5% possono essere accettate, oltre che in presenza di eventi eccezionali, anche nel caso in cui un Paese abbia effettuato riforme strutturali rilevanti (con particolare riferimento a quelle pensionistiche), con un effetto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche,”

si legge sul sito della Camera.

La condizione per autorizzare tali deviazioni? Il mantenimento di un margine adeguato rispetto alla soglia del 3% e la riduzione del deficit verso l’obiettivo di medio termine entro il periodo coperto dal programma.

L’autorizzazione allo scostamento dal bilancio arriva dalle Camere (a maggioranza assoluta) e necessita altresì di una consultazione della Commissione europea.

Il caso Italia

L’Italia è stata una delle prime economie ad essere colpita dal coronavirus. A marzo il Paese è entrato in lockdown e tutte le attività giudicate non essenziali hanno chiuso i battenti, con ovvie ripercussioni sulla produttività e sul PIL nazionale.

Il governo ha scelto di intervenire chiedendo prima uno scostamento di bilancio da 20 miliardi di euro per il Decreto Cura Italia e poi ancora una nuova “manovrina” da 55 miliardi di euro per il Decreto

Infine, a luglio si è fatta strada l’ipotesi di una terza richiesta dal valore di 25 miliardi di euro (molti di più rispetto a quelli inizialmente stimati), necessaria a prorogare alcune misure e a rifinanziare la CIG.

Viste le necessità del Belpaese evidenziate dall’emergenza, capire cos’è lo scostamento di bilancio è sin da subito risultato fondamentale.

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ROMA: ZONE CONTAGIATE DAL COVID-19

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Quartieri di Roma Mappa | Mappa, Roma, Mappe

(Articolo di Martino Grassi – Fonte: www.money.it)

Quali sono i quartieri di Roma più colpiti dal coronavirus? Seresmi, il Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive dello Spallanzani, ha elaborato una mappa in cui vengono riportati i dati dei contagi nelle varie zone della città e il tasso di incidenza, ossia il rapporto tra il numero di infetti e un campione di 10.000 residenti, aggiornata al 05 novembre 2020.

Anche nella Capitale l’epidemia continua a correre e a fare nuovi contagi ogni giorno, con numeri che raggiungono cifre nemmeno immaginabili la scorsa primavera, durante la prima fase acuta della pandemia. Attualmente il governo ha classificato il Lazio come zona Gialla, questo significa che anche se il virus corre, come in tutto il Paese, la situazione è migliore rispetto ad altre regioni.

Contagi a Roma: la mappa e i dati quartiere per quartiere

Dall’analisi della mappa fornita dal Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive dello Spallanzani è possibile dedurre che il coronavirus si è diffuso in modo abbastanza uniforme in tutta la città, raggiungendo un tasso di incidenza che oscilla tra 33.62 e 80.00, rimanendo invariato rispetto alla precedente rilevazione.

I distretti in cui si sono registrati più casi sono il numero VVI e il VII, mentre quello con il minor numero di infezioni è il numero VIII. Se invece si analizza il tasso di contagio, i quartieri con un indice maggiore sono il distretto numero II, il V e il XIV, mentre quelli con un indici minore il numero VIII, IX, X. Nello specifico:

  1. Municipio I 1248 casi (tasso x10.000 abitanti 55,07);
  2. Municipio II 1343 casi (tasso x10.000 abitanti 62,07);
  3. Municipio III 1607 casi (tasso x10.000 abitanti 57,12);
  4. Municipio IV 1488 casi (tasso x10.000 abitanti 48);
  5. Municipio V 2286 casi (tasso x10.000 abitanti 64,96);
  6. Municipio VI 2157 casi (tasso x10.000 abitanti 55,19);
  7. Municipio VII 2454 casi (tasso x10.000 abitanti 54,41);
  8. Municipio VIII 947 casi (tasso x10.000 abitanti 46,88);
  9. Municipio IX 1066 casi (tasso x10.000 abitanti 38,79);
  10. Municipio X 1236 casi (tasso x10.000 abitanti 39,29);
  11. Municipio XI 1194 casi (tasso x10.000 abitanti 57,57);
  12. Municipio XII 1062 casi (tasso x10.000 abitanti 55,25);
  13. Municipio XIII 1074 casi (tasso x10.000 abitanti 60,68);
  14. Municipio XIV 1570 casi (tasso x10.000 abitanti 63,64);
  15. Municipio XV 1267 casi (tasso x10.000 abitanti 62,27);

La situazione cambia se si analizzano in modo più ristretto le singole zone urbane, che ci permettono di avere le cifre aggiornate quartiere per quartiere. In più di 60 aree infatti il tasso di incidenza ha superato la soglia massima, raggiungendo un valore superiore a 80 su 10.000 abitanti, mentre in quasi tutte le altre si ha una situazione pressoché simile.

Le zone maggiormente colpite dal virus al momento sono quelle del quadrante est, in modo particolare i quartieri Prenestino con 2286 casi e 65 persone affette da Covid-19 ogni 10mila abitanti, Torre Angela con 773 casi, Centocelle (555), Tuscolano sud (405), Don Bosco (452), Primavalle (464), ma anche Torpignattara (390), Esquilino (334), Nomentano (328), Portuense (265). I quartieri a sud della città invece sembrano essere quelli in cui il virus corre in misura minore rispetto agli altri.

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ALLARME PENSIONI

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INPS - Prestazioni e Servizi - Tutti i moduli

Amara sorpresa sulle pensioni. Occhio all’assegno di gennaio

(Articolo di Federico Giuliani – Fonte: www.ilgiornale.it)

In vista del 2021 non ci sarà alcun aumento delle pensioni. Il tasso di rivalutazione degli assegni previdenziali per il prossimo anno dovrebbe essere pari allo 0,0%

La speranza di assistere a un incremento dei trattamenti pensionistici è evaporata come neve al sole. Le notizie che arrivano dall’Istat, infatti, non promettono niente di buono. I dati anticipati parlano di un tasso di rivalutazione degli assegni previdenziali per il prossimo anno che dovrebbe essere pari allo 0,0%.

Aumento bloccato

Come ha sottolineato il portale quifinanza.it, nel caso in cui il tasso di sostituzione dovesse tagliare le pensioni future, scatterebbe inevitabilmente il blocco relativo all’aumento Istat riguardante il 2021 per i trattamenti attualmente in essere. Detto altrimenti: a gennaio erano previsti aumenti proporzionali all’inflazione rilevata dall’Istituto di statistica nazionale. Ma le previsioni non sono affatto rosee.

Funziona così: a dicembre, come ogni anno, il governo determina il valore degli aumenti delle pensioni in relazione all’inflazione rilevata dall’Istat. Dopo di che l’esecutivo inserisce l’eventuale incremento (provvisorio) nella legge di Bilancio che influirà sugli assegni inerenti all’anno successivo. Per il 2021 ci si aspettava un aumento pari allo 0,40% (0,16% per le pensioni superiori di quattro volte al trattamento minimo). Ebbene, il citato tasso di rivalutazione degli assegni pensionistici per il 2021 potrebbe essere pari allo 0,0%. Dunque, niente aumento di alcun tipo.

Il concetto di perequazione

Per capire il perché bisogna spiegare il concetto di perequazione, ovvero quello strumento necessario per mantenere invariato il potere d’acquisto. Gli aumenti non devono essere considerati incrementi della retribuzione, bensì una sorta di tutela dal rischio inflazione. In altre parole, senza perequazione le pensioni perderebbero valore anno dopo anno.

Da questo punto di vista il sistema di calcolo prevede per legge una rivalutazione del 100% dell’inflazione per gli assegni pensionistici fino al quadruplo del trattamento minimo. Va da sé che la rivalutazione scenderà di pari passo con l’aumentare dell’assegno. In ogni caso, la perequazione viene calcolata sulla base dell’indice Istat, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indice provvisorio si trasforma poi in indice di variazione definitiva da conguagliare all’inizio di ogni

L’unica consolazione per i pensionati italiani arriva dalla conferma della tredicesima mensilità anche per il mese di dicembre 2020. Infine bisogna segnalare che i pensionati vedranno conteggiato sul proprio cedolino anche il bonus di 155 euro.

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SCADENZA BONUS € 1.000

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Domanda bonus 1.000 euro, si avvicina la scadenza: quali sono i lavoratori interessati?

Domanda bonus 1.000 euro, si avvicina la scadenza: quali sono i lavoratori interessati?

(Articolo di Rosy D’Elia – Fonte: www.informazionefiscale.it)

Domanda bonus 1.000 euro, nel calendario del mese una doppia scadenza: il primo appuntamento è fissato al 13 novembre 2020, termine ultimo per richiedere l’indennità una tantum prevista dal Decreto Agosto, mentre la seconda data da cerchiare in rosso è il 30 novembre e segna, invece, l’ultimo giorno utile per accedere alle somme stanziate con il Decreto Ristori.

La tabella di marcia è contenuta nel DL numero 137 del 28 ottobre 2020, ma è necessaria una precisazione: nel primo caso, indennità del DL Agosto, il servizio online INPS per inoltrare la richiesta è attivo dal 26 ottobre 2020, mentre nel secondo la procedura telematica non è ancora disponibile.

Dai lavoratori dello spettacolo a quelli del turismo, passando per gli autonomi particolarmente danneggiati dall’emergenza coronavirus, la platea di lavoratori destinatari dei due bonus 1.000 euro è ampia. Ma non tutti devono presentare domanda.

In entrambi i casi si applica il meccanismo consolidato dall’inizio dell’emergenza:

  1. chi ha già ottenuto altre misure di sostegno simili riceve l’indennità automaticamente;
  2. chi lo deve ricevere per la prima volta deve presentare un’apposita domanda all’INPS.

Domanda bonus 1.000 euro in scadenza il 13 novembre: quali sono i lavoratori interessati?

Andando in ordine cronologico, la prima e imminente scadenza è quella del 13 novembre e riguarda il bonus 1.000 euro previsto dall’articolo 9 del DL numero 104 del 2020, il Decreto Agosto.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:

Domanda bonus 1.000 euro in scadenza il 30 novembre: quali sono i lavoratori interessati?

Lo stesso testo del DL numero 137 del 2020 ha introdotto, all’articolo 15, anche un nuovo bonus 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori particolarmente colpiti dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020.

Di seguito un riepilogo della platea di destinatari e della misura di sostegno a cui si ha diritto.

Con la notizia del 26 ottobre, l’INPS ha dato il via alla domanda di accesso all’indennità una tantum destinata alle seguenti categorie di lavoratori:

  1. stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  2. stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  3. intermittenti;
  4. autonomi occasionali;
  5. incaricati di vendita a domicilio;
  6. lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
  7. lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
  8. lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Nel frattempo il Decreto Ristori ha stabilito la tabella di marcia da rispettare per l’accesso a una serie di prestazioni e ha indicato il 13 novembre 2020 come il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori.

“Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande”, si legge sul portale istituzionale.

In questo caso la data di scadenza è fissata al 30 novembre 2020, come si legge nel testo del Decreto Ristori:

“La domanda per le indennità di cui ai commi 2,3, 5 e 6 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso”.

Sul bonus 1.000 euro del Decreto Ristori, però, bisogna sottolineare che non risulta ancora attiva sul portale INPS ad oggi, 11 novembre, la procedura per richiedere l’ultima indennità introdotta.

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LA DOTTRINA SCIENTIFICA DEL COVID E’ SEMPRE PIU’ UN’EGEMONIA CULTURALE GRAMSCIANA

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Mentre l’accondiscendente popolo italiano si tormenta rassegnato nella sua inerzia, ormai così terrorizzato dai quotidiani bollettini sanitario-allarmistici, il sottoscritto vi riporta il Barometro delle Libertà (Fonte: Istituto Bruno Leoni). Da cui si evince la drammatica e direi esiziale condizione di inconsapevole repressione delle libertà in cui si trova attualmente l’Italia, grazie agli incostituzionali ed autoritari decreti ministeriali del Governo Conte. Ovviamente “tutto va bene madama la marchesa“…..!

Come Gramsci fu il teorico di una nuova strategia per la conquista del potere utilizzando la cultura, con un’immensa opera di alfabetizzazione marxista, un apostolato di massa, per la conquista dei gangli vitali della società, con penetrazione e infiltramento, oggi il Governo Conte vuole plasmare le menti con il terrore sanitario giustificato da orde di virologi e scienziati in cerca di continua visibilità mediatica e in costante conflitto tra loro.

Come secondo quanto prevede la teoria gramsciana, si intende conquistare la sovrastruttura della società per abbattere la sua struttura, l’impalcatura economica.

Da qui la sua insistenza sociologica sull’idea che per garantire l’ordine sociale, per ragioni sanitarie, bisogna imporre una nuova dottrina culturale, quella secondo cui solo il Governo, avallato dall’inconfutabile verità scientifica (peraltro tenuta ben secretata) del CTS, può decidere il bene della nazione e quindi in virtù dell’emergenza che ormai è diventata ordinaria, il Governo può esautorare la sovranità popolare e la democrazia rappresentativa, auto delegandosi nel decretare, con atti ministeriali, il futuro economico e sociale dell’Italia .

Questa maggioranza, con il suo Governo, oltre ad esautorare il Parlamento, privandolo del suo potere legislativo, intende, in modo subdolo, utilizzare i comitati scientifici per giustificare l’eliminazione progressiva delle nostre libertà costituzionali e dei nostri diritti inviolabili e per distruggere il “borghese” ceto produttivo e le sue stampelle istituzionali, affinché si possa edificare la società “illuminata” dei tecnocrati, una nuova repubblica platonica che eroghi sovvenzioni alla classe media, affinché possa trasformarla da motore economico autonomo in suddita dipendente dell’elemosina dell’Esecutivo.

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IL VERO VIRUS LETALE: L’ACCETTAZIONE DELLA DITTATURA IN NOME DELLA PAURA

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Prove tecniche di dittatura. – Freeskipper ITALIA

(Articolo di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno)

La reiterata condotta incostituzionale e quindi autoritaria, perché esautora la democrazia rappresentativa con degli atti amministrativi, quali sono i dpcm, sta creando i presupposti per la nascita di una pericolosa anomia sociale ed il conseguente insorgere del ceto produttivo italiano, che potrebbero portare ad una guerra civile.
Una condotta dell’Esecutivo che ormai in modo ordinario e costante viola la Costituzione, violandone l’art.16 e violando in particolare i suoi principi fondamentali, come quelli sanciti nell’art.3.
L’art.16 è stato violato non utilizzando la legge, come strumento per statuire delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, ma utilizzando degli atti ministeriali e quindi incostituzionali perché esautorano la funzione ed il potere legislativo del Parlamento, che rappresenta la sovranità popolare, in quanto espressione della democrazia rappresentativa.
L’art.3 è stato violato, in quanto, il Governo, statuendo con degli atti incostituzionali delle diseguaglianze sociali ed economiche, ha violato il principio di eguaglianza formale e quello sostanziale (principi stabiliti e garantiti dalla Costituzione), creando di conseguenza un profondo solco tra coloro a cui è permesso e addirittura viene agevolato il diritto al lavoro e quindi alla propria dignità, come avviene per i dipendenti pubblicii (che continuano a ricevere uno stipendio garantito e fisso a prescindere dalla disastrosa ed epocale contingenza economica causata dalla pandemia e dalle restrizioni che ne derivano e che hanno ridimensionato il rendimento della produzione nazionale) ed il popolo delle partite Iva (commercianti, professionisti, imprenditori, agenti di commercio) ai quali, sempre a causa delle restrizioni della libertà di circolazione, peraltro imposte in modo incostituzionale, è stato impedito di svolgere il proprio lavoro e di guadagnare, riducendo di conseguenza il proprio benessere e la propria dignità umana, principi garantiti dalla Costituzione.
Il modus operandi del Governo Conte ha violato anche e soprattutto il principio della parità della dignità sociale di tutti i cittadini (sancito sempre dallo steso art.3) ossia quando lo Stato non rimuove e in questo caso addirittura crea, gli ostacoli di ordine economico e sociale, ossia non rimuove quel l’insieme di situazioni di inferiorità (riduzione del reddito individuale e famigliare ed ecc.) che degradano l’individuo e offendono la sua dignità, impedendo la sua realizzazione come persona e impedendone l’impulso al suo concretarsi.
Questa dicotomia economica e sociale, aggravata dalla circostanza modale con cui il Governo l’ha statuita, ossia con degli atti che non hanno alcuna forza di legge, in quanto atti ministeriali (i suddetti dpcm) ha negato a una maggioranza dei cittadini laboratori italiani il loro diritto costituzionale alla piena realizzazione del proprio sviluppo personale, negando di conseguenza il principio cardine dello Stato sociale di diritto, funzionale a garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, ossia il principio lavorista, che colloca il lavoro e quanti lo esercitano al centro della vita politica, economica e sociale della nazione, visto che l’Italia è una Repubblica democratica (quindi i dpcm sono incostituzionali e anti democratici), fondata sul lavoro (il fondamento sociale della nostra Repubblica).

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DPCM 3 NOVEMBRE 2020

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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1e2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all’allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020edel 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l’osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli  2 e  3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall’iter procedimentale che contempla l’adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

  • sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g)  fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

s)  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell’università e della ricerca, di cui  all’allegato  18,  nonché  sulla  base  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili,  anche  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;  

aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  

ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

       nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l’accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Art. 2

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

  1. evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
  2. :

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

  • Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Art. 3

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico  sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
  2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
  4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

 a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

 h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;

  i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

5.    Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Art. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1.   Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

  1. il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della   salute;
    1. al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
    1. è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
    1. nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
    1. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
    1. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
    1. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

2.  Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato  con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4.  Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

5.  Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

6.  È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Art. 6

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7

Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;

c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20:

1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 8, commi 7 e 8.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 8

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché’ degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Art. 9

Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 7;

b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;

c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;

d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;

f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 10

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 8, comma 6.

3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 11

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 12

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

Art. 13

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 3 novembre 2020            

                                                                                                    Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della salute

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SINTESI SCHEMATICA: NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020

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Nuovo dpcm – si inizia dal 5 Novembre 2020 – Sintesi –
Regole nelle zone VERDI
✅”#$ Limitazione della circolazione delle persone, coprifuoco, dalle 22 alle 5.
✅”#$ Ritorno autocertificazione e per uscire dopo le 22 occorrerà provare di doverlo fare per ragioni
di lavoro, necessità e salute.
✅”#$ Chiusura dei musei e delle mostre.
✅”#$ Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per
le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza.
✅”#$ Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione
delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
✅”#$ Coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici di trasporto.
✅”#$ Chiusura di bar e ristoranti alle 18, resta l’apertura per il pranzo della domenica.
✅”#$ Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
✅”#$ Fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Regole nelle zone ARANCIONE – Livello 3
✅”#$ Sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per
comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
✅”#$ Sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili
nel proprio comune.
✅”#$ Saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie. Escluse le mense, il servizio catering e la ristorazione a domicilio.
Regole nelle zone ROSSE – Livello 4
✅”#$ Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio
stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
✅”#$ Chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole.
✅”#$ Chiusi i mercati di generi non alimentari.
✅”#$ Chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.
✅”#$ Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
✅”#$ E’ consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della
propria abitazione, nel rispetto delle distanze.
✅”#$ Attività scolastica in presenza solo per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.



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LA POVERTA’ E’ FIGLIA DELLA REPRESSIONE, DOVE NON C’E’ LIBERTA’ ECONOMICA, NON C’E’ LIBERTA’

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di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Corsi e ricorsi storici di matrice viciana, quando lo Stato allunga i suoi parassitari tentacoli sulla strada delle buone intenzioni e della validità delle sue “competenze”, quando impone la “necessità della sua protezione” come neanche il più arrogante guappo proverebbe a giustificare con ipotetiche emergenze o esigenza di ricorrere ai tecnocrati sedicenti esperti che nessuno può confutare, perché detentori della verità assoluta della ragione scientifica, ebbene, quando si arriva ad esautorare completamente il Parlamento, subordinandolo al potere auto delegato e assoluto dell’Esecutivo, si genera il mostro del totalitarismo.

Il problema è che il totalitarismo che si sta delineando è molto più pericoloso di quelli che storicamente conosciamo, perché avallato completamente da un’opposizione inerte e in sudditanza.

Questo governo però sta riuscendo, con i suoi metodi, con la sua comunicazione e con l’aiuto di drappelli di esperti e giornalisti, a estirpare qualsiasi residuo germe di libertà rimasto in Italia, e la mia non è una “sparata”, qualcosa per “alzare i toni”, ma la semplice constatazione del fatto che il declino di questo Paese sta andando di pari passo con il declino delle sue libertà. Ho parlato di “declino” perché è proprio questa la parola che Hayek, uno dei padri del liberalismo di scuola austriaca, usa nella sua opera “La società libera” per descrivere la situazione di uno Stato in cui avere opinioni diverse da quella corrente costituisce motivo di riprovazione.

Se pensiamo a quello che succede in Italia, dove a comandare non è più la politica ma l’opinione di questo o quel virologo, stiamo arrivando alla fotografia perfetta del declino. In Hayek c’è tutto: lo Stato che si aggrappa all’emergenza per espandere i propri poteri, il ricorso agli “esperti” che nessuno può contraddire, addirittura (ed è il nostro caso) la totale subordinazione delle assemblee democratiche (in cui dovrebbe risiedere il potere vero, quello emanato dal voto popolare) alle decisioni e al potere dell’esecutivo e di quelle figure “speciali” scelte per affrontare l’emergenza. È la democrazia che si mangia da sola cancellando ogni tratto liberale e cedendo ai nuovi valori della “competenza”, della “pianificazione” e del “controllo”. La competenza peraltro è davvero un valore, ma non quando viene sventolato per mettere a tacere gli altri.

Chiunque abbia letto Hayek e la scuola austriaca potrà dirvi che è un film già visto: è proprio questo il modo in cui lo Stato si avvicina al totalitarismo, ossia su una strada lastricata di buone intenzioni, di “competenze”, di “necessità di protezione”. È lo stesso meccanismo per cui, in economia, lo Stato cresce sempre senza mai fermarsi: trovando di volta in volta un’azienda decotta da salvare, un’ingiustizia da sanare o una disuguaglianza da “riequilibrare”, lo Stato continua a spendere i soldi dei contribuenti e se possibile a ingigantire la mole del debito. Questo è frutto del pericolo di cui parlava Hayek in “La via della schiavitù”, una delle sue opere più celebri: scambiare la democrazia per un “fine” politico, quando essa in realtà è solo uno dei molteplici strumenti utilizzabili per arrivare alla libertà. Se la “legittimazione democratica” di uno Stato porta lo Stato stesso a potersi permettere provvedimenti illiberali e a mettere a tacere chi la pensa in modo diverso, la schiavitù diventa un dato di fatto, il totalitarismo una realtà.

Secondo voi è tollerabile questa deriva tecnocratico-plebiscitaria a danno degli stessi principi inviolabili della libertà economica e di conseguenza della libertà individuale, costituzionalmente garantiti!?

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