NUOVO DPCM 24 OTT. 2020: SINTESI

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Alea iacta est, il duce Conte ha sancito la fine del sistema produttivo italiano, ha decretato, auto delegandosi, la morte economica di milioni di imprenditori, ristoratori, professionisti, insomma di tutto quel perno produttivo su cui si regge il Pil nazionale e di conseguenza il suo gettito fiscale.

Il governo ha dichiarato per l’ennesima volta guerra al popolo delle partite iva, o meglio a quei pochi che sopravvivono all’ennesimo attacco dittatoriale.

La casta privilegiata di dipendenti pubblici e dirigenti pubblici si crogiolano ulteriormente nel lusso dei loro privilegi, giovandosi dell’ulteriore favore governativo di non dover neanche più andare a lavoro, rimanendo a casa a lavorare nella massima comodità di svolgere il solito lavoro che tanto fa “eccellere” l’amministrazione pubblica italiana…..

L’Italia, ormai morta, galleggia sul Lete del suo oblio verso una deriva di inimmaginabile rovina economica e sociale, dove già la indigena criminalità organizzata sta allungando i suoi tentacoli per gestire e lucrare sui disordini sociali nascenti.

I media, ben irregimentati dal potere, come sempre dopo tutto, si prestano alla loro funzione allarmistica e terroristica per avallare e giustificare la deriva autoritaria e incostituzionale forgiata dai Dpcm dell’emergente duce Conte, creando ansia e paura e spaesamento totale nella popolazione, che impaurita e inebetita accetta silente e rassegnata alla privazione progressiva ed esponenziale della propria libertà ed al proprio fallimento economico.

Nei prossimi giorni vedremo le conseguenze insurrezionali di una società ormai esausta mentalmente e depauperata nelle finanze all’inverosimile.

di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Di seguito vi pubblichiamo un’utile sintesi dell’ultimo Dpcm, tratta dal sito www.unione.tn.it.

Nuovo Dpcm, tutte le nuove regole: cosa cambia da oggi
Ennesimo colpo di stato con dei dittatoriali Dpcm incostituzionali

Valido dal 26 ottobre fino al 24 novembre 202

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nella giornata odierna  il nuovo DPCM 24 ottobre 2020 le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVI D-19. La misura è pubblicata nella gazzetta ufficiale di oggi – serie generale n.265 del 25 ottobre 2020 –  edizione straordinaria.

Le disposizioni del nuovo provvedimento, che sostituisce i DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Nel nuovo DPCM vengono ribadite, in quanto prioritarie, le misure protezione finalizzate alla riduzione del contagio ed in particolare: l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’igiene costante ed accurata delle mani, l’utilizzo corretto delle mascherine che devono essere indossate coprendo naso e bocca.

L’articolo 1 del DPCM ripropone l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

In ogni caso è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Dopo le ore 21 può essere disposta la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Sono sospese le attività dei Parchi tematici e di divertimento.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quanto riguarda le attività economiche, produttive, industriali, commerciali, amministrative e sociali vengono fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi protocolli e nelle linee guida, nonché nel protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.  

Tra le principali disposizioni del nuovo DPCM che interessano le categorie economiche associate segnaliamo:

1) le attività dei servizi di ristorazione  (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito perunmassimodiquattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 24con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

2) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, il tutto nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e in applicazione delle misure di cui all’allegato 11;

3) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo;

4) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

5) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

6) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

7) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza;

8) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

9) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli;

10) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

11) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla provincia per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Il DPCM prevede, altresì, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone ed in generale gli assembramenti.

L’articolo 3 del DPCM prevede che le pubbliche amministrazioni dispongano una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Viene, altresì, raccomandata anche per i datori di lavoro privati la differenziazione dell’orario di ingresso del personale nonché fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (art. 90 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 nonché di quanto previsto daiprotocolli di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM).

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ROMA CITTA’ “CHIUSA”, COPRIFUOCO DALLE ORE 21

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Movida Roma, la stretta non c'è: transenne solo in 4 piazze. L'ipotesi di  limiti
COPRIFUOCO a Roma

L’offensiva delle politiche restrittive delle nostre libertà costituzionali, come la libertà di circolazione e la libertà economica, diventa sempre più invasiva.

Dopo anni di continuo depauperamento del servizio sanitario nazionale da parte di Governi che per far quadrare i conti hanno pensato solamente a tagliare i fondi alla Sanità, ci troviamo di fronte al pericolo di non poter fronteggiare l’aumento di ricoveri a causa di un Coronavirus più aggressivo di quelli degli anni precedenti, tutto questo a danno dei piccoli e medi imprenditori e professionisti, insomma del “popolo” della Partita Iva.

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori fallimenti di attività imprenditoriali a causa di queste restrizioni e ciò si ripercuoterà sul gettito fiscale e quindi sul rapporto debito/Pil, con un’evitabile ulteriore aumento delle esposizione del debito nazionale, per poter affrontare le spese statali dovute al pagamento dell’elenfantiaca pletora di impiegati pubblici e per pagare le pensioni ed erogare quei pochi e scadenti servizi pubblici.

Tutto questo sta accadendo nella completa inconsapevolezza di un popolo oramai inebetito da un terrorismo mediatico, ben orchestrato, che sta ingenerando un’inerzia totale, anche e soprattutto di fronte ai soprusi governativi nei confronti della Costituzione e delle sue garanzie, visto che oramai il “duce” Conte decide le nostre sorti e la nostra economia a forza di incostituzionali atti ministeriali (DPCM), con cui esautora completamente il Parlamento, ossia la sovranità popolare che esso dovrebbe rappresentare e quindi esautora la Democrazia.

di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Di seguito riportiamo un articolo tratto dal sito money.it sul coprifuoco indetto dal sindaco di Roma.

Roma, coprifuoco dalle 21 nelle zone della movida e multe fino a 1.000 euro

ROMA, COPRIFUOCO DALLE 21 NELLE ZONE DELLA MOVIDA E MULTE FINO A 1.000 EURO.

(Articolo di  Flavia Provenzani – Fonte: www.money.it)

Coprifuoco dalle ore 21 nelle zone della movida di Roma durante i weekend: la decisione del Comune in un’ordinanza firmata ieri dalla sindaca Virginia Raggi.

Coprifuoco anticipato alle nove di sera e parziale in quattro piazze della movida a Roma. È quanto deciso dal Comune di Roma al fine di limitare gli assembramenti e, così, anche i possibili contagi.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza della sindaca Virginia Raggi n. 205 del 22 ottobre 2020, nel weekend Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto/via Pesaro saranno aree transennate a partire dalle ore 21, fino allo scoccare del coprifuoco – valido a livello regionale la cui partenza. è prevista per oggi – a mezzanotte.

Roma, coprifuoco dalle ore 21 in queste piazze

Nelle serate del venerdì e del sabato, dalle ore 21 alle ore 24, saranno transennate, come anticipato, piazza Madonna de’ Monti, piazza Trilussa, Campo de’ Fiori e via del Pigneto/via Pesaro, tra le zone maggiormente frequentate nella fascia oraria serale, soprattutto dai più giovani.

L’accesso rimarrà comunque consentito, ma al solo fine di raggiungere ristoranti e altri esercizi commerciali regolarmente aperti o la propria abitazione, attraverso dei corridoi delimitati e sorvegliati dalle forze dell’ordine.

Stando a quanto inserito all’interno della recente ordinanza del Comune di Roma, tali restrizioni sono da ritenere valide fino al 13 novembre 2020, ma non si esclude un’ulteriore proroga qualora il numero di nuovi contagi dovesse rimanere a livelli allarmanti.

Le nuove limitazioni, si specifica nuovamente, saranno attive solo nelle giornate di venerdì e sabato.

Multe fino a 1.000 per chi trasgredisce

Chi non rispetterà le regole potrebbe incorrere in una multa che va dai 400 ai 1.000 euro.

Essendo una sanzione amministrativa, rimane attiva la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% nel caso in cui venga pagata entro 5 giorni dalla sua ricezione, il che farebbe scendere l’importo a 280 euro nel caso l’importo di partenza sia pari a 400 euro.

L’appello del prefetto: “Dobbiamo essere vigili”

«Il nostro fine è quello di evitare affollamenti, ma senza militarizzare la città e scoraggiare i commercianti», ha specificato il prefetto Matteo Piantedosi, che spiega come la decisione di anticipare il coprifuoco, se così si può dire, nelle zone più attive della movida romana sia arrivata dopo un lungo confronto, anche con le forze dell’ordine.

«Confidiamo nella partecipazione dei cittadini, scommettiamo anche sui ragazzi. Riteniamo di aver preso misure adeguate. Ora speriamo di avere buoni messaggi dai romani»,

prosegue Piantedosi.

“Dobbiamo essere vigili e allo stesso tempo sempre moderatamente preoccupati. Non sottovalutiamo nessun elemento. Ma confidiamo in un’inversione di rotta del contagio. La capitale ha ancora un rapporto di incidenza del virus sostenibile rispetto al numero dei tamponi e ci hanno assicurato che il sistema sanitario romano è in grado di reggere ancora, si è messo in moto e offre garanzie.

In ogni caso, rimaniamo in tensione. Quella necessaria per intervenire in tempi rapidi”.

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NUOVO LOCKDOWN: SUPERATA LA SOGLIA DI 2.300 RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

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Terapie intensive, all'appello mancano 4 mila anestesisti - Il Fatto  Quotidiano

Il novero dei ricoverati in terapia intensiva di ieri ammonta a 926, quando il 14 ottobre, ossia una settimana fa, erano 539, quasi la metà.

Qualora si superasse la soglia dei 2.300 ricoverati in terapia intensiva, scatterebbe inevitabilmente il lockdown,, tutto in base agli esiti dell’indice Rt.

Nell’articolo seguente del corriere.it sono elencate le attività che verrebbero chiuse.

NUOVO LOCKDOWN IN ITALIA PER IL COVID: ECCO LA SOGLIA CHE LO FA SCATTARE

(Articolo di Fiorenza Sarzanini – Fonte: www.corriere.it)

Con 2.300 ricoverati in terapia intensiva il livello di allarme per valutare il lockdown

Chiusura delle attività «non essenziali» e divieto di spostamento tra le Regioni: sono queste le misure allo studio del governo se le norme già contenute nel Dpcm del 18 ottobre e le ordinanze emanate in queste ore dalle Regioni non fermeranno la salita della curva epidemiologica. L’esecutivo sceglie di procedere «in maniera graduale» con un obiettivo dichiarato: tenere aperte le attività produttive e le scuole. Ma se il numero dei nuovi positivi da Covid e soprattutto quello dei ricoverati continuerà ad aumentare in maniera veloce come in questi giorni, sembra scontato che si debba procedere ad altre chiusure progressive, se non addirittura a un nuovo lockdown. Palazzo Chigi al momento lo esclude, anche se all’interno dell’esecutivo una soglia è stata comunque fissata: 2.300 persone in terapia intensiva. È questo il livello di allarme che potrebbe far scattare misure drastiche.

L’indice Rt

Dunque si procede di concerto con i governatori, si collabora per seguire una strategia comune, muovendosi in base all’indice Rt delle varie aree. Fondamentale per decidere come e dove intervenire sarà il monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità che arriverà oggi, al massimo domani. E fornirà un quadro aggiornato della situazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia trattano con le Regioni, lavorano insieme per rendere le misure omogenee in tutta Italia. Consapevoli che quanto deciso finora – compreso l’uso obbligatorio delle mascherine — all’aperto e al chiuso e il coprifuoco dalle 23 o dalle 24 — potrebbe non bastare ad evitare il peggio. Lo studio dell’Iss sugli scenari di crisi ha già individuato il livello «alto», il peggiore, in tre settimane consecutive di Rt oltre l’1,5.

La soglia massima

La preoccupazione forte riguarda gli ospedali. Perché è vero che molte strutture sanitarie reggono, ma altre sono in affanno, in alcune città i posti cominciano a scarseggiare. E si è abbassata, rispetto alla primavera scorsa, l’età media di chi presenta sintomi anche gravi. Ieri le persone ricoverate in terapia intensiva erano 926. Una settimana fa, il 14 ottobre, erano circa la metà, 539. È questo il dato che allarma e su questo si stanno modulando gli interventi. Con la convinzione che oltre le 2.300 persone in condizioni gravi il sistema rischi di collassare.

Le sale giochi

Di fronte a un peggioramento della situazione la prime attività a dover chiudere i battenti sarebbero le sale giochi. Nonostante le limitazioni decise a livello regionale, l’affollamento in uno stesso luogo chiuso viene ritenuto molto a rischio. È vero che i mancati introiti in questo settore provocherebbero danni pesanti all’erario, ma è pur vero che si tratta di un’attività ricreativa e dunque ritenuta sacrificabile.

Palestre e piscine

Le verifiche affidate ai carabinieri del Nas hanno dimostrato finora il rispetto dei protocolli nella maggior parte dei casi. Oggi arriverà una stretta ulteriore che rende obbligatorie tutte quelle precauzioni finora facoltative, in particolare la misurazione della temperatura e lo scaglionamento ulteriore agli ingressi. È il frutto dell’accordo tra le associazioni di categoria e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora determinato ad evitarne la chiusura. «Se sospendiamo la loro attività — ha ripetuto anche ieri — dovremmo chiudere anche bar e ristoranti».

I centri commerciali

Sorvegliati speciali rimangono i centri commerciali. Alcuni governatori hanno già deciso di farli rimanere chiusi durante il fine settimana, dove maggiore è la circolazione delle persone. Se la curva epidemiologica continuerà a salire, il governo potrebbe estendere questa misura a tutto il territorio nazionale. Lasciando però aperti i negozi di generi alimentari e le farmacie, proprio come ha già fatto la Lombardia. Un provvedimento che al momento viene però valutato come estremo e che si sta cercando di evitare convincendo le Regioni ad intervenire lì dove il numero dei nuovi positivi e dei ricoverati continua ad aumentare.

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LOCKDOWN DELLA DEMOCRAZIA

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Coronavirus, l'anno del lockdown: in bilico tra libertà e restrizioni
Il lockdown delle libertà costituzionali

Il terrorismo mediatico continua a interpretare il suo squallido copione, declinando dati aggiornati sull’evoluzione della pandemia, allarmando ulteriormente la già provata opinione pubblica.

Nell’arco di 24 ore sono raddoppiati il numero dei positivi e i soloni scienziati di turno elaborando numeri e modelli statistici cominciano ad annunciare l’ennesima catastrofe.

Allora i rispettivi Governi si mostrano solerti a prendere i più oculati provvedimenti drastici, che causano la restrizioni dei diritti costituzionali, in uno stato di nevrosi politica assoluta, sottovalutando il fatto che i contagiati della seconda ondata di SARS-COV-2 sono per lo più asintomatici ed il numero di decessi è decisamente minore rispetto a quello della prima ondata.

I vari Governi si prestano a dare sfogo alle strategie più fantasiose e irrazionali per crearare dei reconditi lockdown limitati per fingere di non applicare delle restrizioni totali che tanto spaventano la collettività per le conseguenze economiche che si creerebbero.

La rivolta del popolo

Se la curva epidemiologica impone ai governi di attuare strette più o meno forti per limitare la corsa del virus, allo stesso tempo, leggendo i principali valori economici, è difficile immaginare uno Stato che scelga di affidarsi a un secondo lockdown completo e su scala nazionale. Al netto della reale utilità di questa strategia (il tema è ancora molto dibattuto), molti governi hanno attuato e stanno attuando serrate su scala locale.

Detto altrimenti, anziché chiudere l’intera nazione, si scelgono di bloccare soltanto le aree più critiche dal punto di vista sanitario. Impensabile fare altrimenti, visto e considerando non solo lo stato dell’economia globale, affossata dalla pandemia in modo serio, ma anche la tenuta mentale dei cittadini. Eppure, nonostante le misure più soft varate dai governi, in molte città abbiamo assistito a feroci proteste. Da Parigi a Praga, da Londra a Berlino passando per Melbourne, in Australia, Madrid e Gerusalemme: la rabbia del popolo è esplosa di fronte all’annuncio di possibili nuove strette, in quella che alcuni commentatori hanno definito, forse esagerando, “guerra civile Covid“.

Il caso di Manchester

Dietro alle proteste si nasconde in realtà un disagio più grande. Uno dei casi più emblematici è avvenuto a Manchester, nel Regno Unito, dove il sindaco laburista Andy Burnham si è letteralmente scagliato contro Boris Johnson. Ricordiamo che il premier inglese ha annunciato restrizioni su tutta la nazione su tre livelli. In altre parole, l’Uk è stata suddivisa in zone a seconda dei dati epidemiologici. Nelle aree che rientrano nel primo livello restano in vigore le regole già in vigore nel Paese, ovvero limite massimo di riunioni a sei persone e chiusura alle 22 per i pub. Il secondo livello prevede invece il divieto di incontri al chiuso tra nuclei familiari diversi. L’ultimo livello, quello “molto alto”, risponde a misure più ferree: mescolamento sociale proibito, divieto di incontri anche in casa e chiusura di pub e ristoranti.

Nel terzo livello rientrano le città di Liverpool e, appunto, Manchester. Proprio a Manchester, come detto, è incorso un braccio di ferro tra il sindaco dell’area metropolitana di Manchester e il governo centrale. Il signor Burnham lo ha detto chiaramente: la sua comunità non è né sarà “l’agnello sacrificale” di Londra. Tradotto: prima di accettare le nuove misure anti Covid, Johnson dovrà dare garanzie. Come ha riportato la Bbc, Burnham ha spiegato che il massimo livello di restrizioni andrebbe a penalizzare attività commerciali come pub, palestre e bookmaker, cioè “luoghi in cui le persone hanno salari bassi”. È necessario che il governo, anziché pensare a politiche locali “punitive”, ragioni su un piano di sussidi e supporto all’economia. In quel caso, allora, potrà anche esserci una “tregua” su scala nazionale. Guai a parlare di lockdown.

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DPCM SENZA FINE: ECCONE ANCORA UN ALTRO IN ARRIVO

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Nuovo Dpcm, Conte e la lunga trattativa con le Regioni - Corriere.it
Il nuovo Duce in pectore

Ebbene si, il Conte o per meglio dire il Duce, visto che ormai governa con strumenti autoritari come i reiterati Dpcm, ossia atti ministeriali non aventi alcuna forza di legge, perché esautorano completamente la funzione legislativa dell’Organo preposto, in quanto Organo costituzionale rappresentativo della sovranità popolare, perché eletto direttamente dal popolo, ossia il Parlamento.

Con il silente ed omissivo beneplacido di tutto il Parlamento e della stessa opposizione che abbai, ma non morde, come se stesse recitando il gioco delle parti, alla continua ricerca pirandelliana di autore e dell’altro Organo costituzionale direttamente preposto a garanzia e controllo della tutela della Democrazia e del rispetto della Costituzione italiana, ossia la Presidenza della Repubblica (intenta solamente a distribuire, con modo paternalistico, onorificenze di Cavaliere della Repubblica a iosa), assistiamo inerti all’inquietante spettacolo del nuovo Duce in pectore Giuseppe Conte che governa oramai con consuetudinaria disinvoltura le sorti economiche e sociali dell’Italia auto delegandosi dei poteri.

Insomma, tutta quella retorica petulante dell’antifascismo e della continua reminiscenza partigiana contro chi avrebbe voluto pieni poteri, come osò affermare inopportunamente Salvini, dinnanzi al nuovo Duce Conte sembra sciogliersi come neve al sole, forse perché la maggioranza del nuovo Duce è sorretta dal maggiore partito della Sinistra erede della suddetta retorica antifascista, che per il solito opportunismo politico e per l’endemica cultura di matrice marxista o post marxista che si voglia, considera il reiterato attentato alla Costituzione da parte del Governo come un marginale ed irrilevante dato, rendendosi complice della deriva anti democratica in atto, forse perché in nome del principio machiavellico de “il fine giustifica i mezzi”, ciò che sarebbe stato un gravissimo reato autoritario per un Governo del centrodestra a guida berlusconiana o salviniana, non lo è per l’attuale compagine governativa PD-M5S….

In finale, siamo di fronte ad una grande farsa, che se non fosse che essa viene realizzata a danno della nostra libertà e dei nostri principi costituzionali e della nostra libertà economica sarebbe una esilarante tragicommedia stile Bagaglino, ma ahimè non è così e ho il timore che quando la pletora di “pecoroni” della maggior parte degli italiani se ne accorgerà sarà troppo tardi.

Et posteris judicas…..

di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

In riferimento a ciò riportiamo un ben argomentato artico tratto dal sito money.it.

NUOVO DPCM ENTRO DOMENICA: COSA CAMBIA (ANCORA)? LE MISURE IN ARRIVO

(Articolo di  Flavia Provenzani – www.money.it)

Nuove misure in arrivo con un altro DPCM di Giuseppe Conte in arrivo nei prossimi giorni, entro domenica 25 ottobre. Ecco cosa cambia (ancora).

Un altro, nuovo DPCM è in arrivo a giorni, entro domenica 25 ottobre, in risposta all’aumentare dei contagi da Covid-19 e nel tentativo di evitare che in Italia si proceda inevitabilmente con un secondo lockdown.

Il premier Giuseppe Conte è sotto pressione: la curva dei contagi sta salendo rapidamente – anche se il coronavirus si sta rivelando meno mortale rispetto allo scorso marzo – gli ospedali iniziano ad addentrarsi in territorio di crisi, la fila per fare un tampone e i tempi di attesa per l’esito sono infinite, le autorità non riescono più a tenere sotto controllo la situazione.

Tutto questo, insieme, pone la necessità di sviluppare al più presto un nuovo DPCM, a pochi giorni dall’ultimo presentato il 18 ottobre. Quali misure ulteriori saranno introdotte dal Governo Conte? Si passa dalla limitazione degli spostamenti tra Regioni all’apertura delle scuole superiori di pomeriggio, da un altro anticipo dell’orario di chiusura per i locali a nuove regole per palestre e piscine, fino ad arrivare al possibile arrivo del coprifuoco.

Nuovo DPCM entro domenica 25 ottobre: altre misure

L’attesa per la presentazione di un ulteriore nuovo DPCM dovrebbe terminare questo fine settimana, più probabilmente domenica 25 ottobre.
Cosa cambia? Tra le possibili misure ad oggi sul tavolo di Conte si passa dall’istituzione di un coprifuoco su scala nazionale all’apertura delle scuole anche nel pomeriggio, dal consentire gli spostamenti solo per motivi di lavoro, istruzione o salute al blocco degli spostamenti interegionali.

Il tutto nell’estremo tentativo di evitare quello che ogni giorno che passa sembra essere sempre più inevitabile: un secondo lockdown nazionale.

Le tensioni a Palazzo Chigi non mancano: a Conte in primis non piace l’idea di un coprifuoco a partire dalle 23, mentre altre forze, tra cui le istituzioni sanitarie, spingono in tal senso, assicurando che sia la strada migliore per impedire un nuovo blocco.

La pressione aumenta guardando ai dati contenuti nell’ultimo bollettino della Protezione Civile: i nuovi positivi sono 10.874 a fronte di 144.737 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva (870) hanno superato hanno superato i numeri di marzo.
Una crescita ulteriore e rapida appare scontata, fattore che spinge il Governo a doversi muovere con celerità con un nuovo DPCM che arriverà a giorni, entro questo weekend.

Un enorme peso ha poi il contesto europeo. Galles e Irlanda sono in lockdown, si moltiplicano i coprifuoco in stile francese e l’Italia dovrà pur far qualcosa per dimostrarsi disposta a tutto per rispondere alla crisi.

Cosa cambia? Tutte le novità in arrivo con il nuovo DPCM

Stando a quanto riporta Repubblica, le novità che possiamo attenderci con il DPCM che verrà presentato entro domenica 25 ottobre spaziano dalle nuove regole per piscine e palestre all’anticipazione dell’orario di chiusura per pub e ristorante, dall’istituzione di un coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino alla limitazione degli spostamenti personali.

Nel dettaglio, le misure che secondo fonti interne a Palazzo Chigi potrebbero essere inserite nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono:

  1. l’istituzione di un coprifuoco nazionale dalle ore 22 o 23 fino alle 6 del mattino (il M5S spinge l’orario dall’1 di notte alle 5 del mattino, proposta che Conte non disdegna);
  2. in alternativa, una limitazione dei movimenti e permetterli solo per recarsi a lavoro o a scuola, con il relativo ritorno dell’autocertificazione;
  3. limitazione degli spostamenti tra Regioni;
  4. l’introduzione di orari scaglionati per la scuola, inserendo ore di didattica presso gli istituti superiori anche nel pomeriggio. Questi «doppi turni» avrebbero l’obiettivo di ridurre gli assembramenti e il carico nei trasporti pubblici;
  5. nuove regole per palestre e piscine;
  6. anticipazione dell’orario di chiusura per pub e ristoranti (che l’ultimo DPCM ha precedentemente fissato alle ore 24);
  7. nuove regole e limitazioni all’interno dei centri commerciali durante i weekend;
  8. nuove indicazioni per le Asl nell’utilizzo dell’app Immuni.
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ESCLUSIVA: IL COVID-19 COMINCIA A MUTARE, DIVENTA PIU’ INFETTIVO!

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Info soci Insieme Salute Mutua Sanitaria | PANDEMIA COVID-19: TUTTI GLI  AGGIORNAMENTI

Il COVID-19 continua a destabilizzare lo stato sanitario ed economico di tutto il mondo e comincia anche a mutare. manifestando una capacità di infettività più celere e maggiormente invasiva.

Di seguito, riportiamo un importante articolo tratto da it.insider,com.

C’E’ UNA NUOVA MUTAZIONE DEL COVID-19

(Articolo di Francesca Salvatore – Fonte: www.it.insideover.com)

La notizia giunge dalla placida cittadina di Trondheim, nel centro della Norvegia. A riferirla, il capo medico locale Tove Røsstad all’emittente pubblica Nrk: “Non sappiamo da dove provenga il virus. Nessun tipo di virus del genere è mai stato rintracciato in Norvegia prima d’ora. Abbiamo anche cercato nel database internazionale, ma non abbiamo trovato questo nuovo tipo neanche lì”. Secondo Røsstad , le autorità sanitarie norvegesi hanno concluso che il Covid-19 qui è mutato dopo aver iniziato a comportarsi in modo diverso, infettando le persone più velocemente di prima. Una mutazione che potrebbe portare la nazione scandinava ad una impennata di casi.

Il caso Trondheim

I campioni del virus sono stati inviati venerdì scorso dall’ospedale St. Olavs di Trondheim all’Istituto norvegese di sanità pubblica (Niph) che ha decretato l’anomalia: Røsstad invita comunque alla cautela, poiché non è ancora chiaro se questa variante sconosciuta sia più contagiosa di altre o quali altre caratteristiche possa avere. Quello che l’equipe di Trondheim ha rilevato per prima è una crescita della facilità di trasmissione dell’infezione: “Stiamo vedendo che l’infezione è più facile, in quanto deve accadere meno per essere infettati. Non è necessario avere un contatto così stretto come abbiamo sperimentato di solito. Inoltre, ti ammali più velocemente, quindi il virus si comporta in modo diverso”, aveva dichiarato in precedenza proprio Røsstad al quotidiano Verdens Gang.https://b26c9d665c79e8c6965eccb2a78e88f7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Questo non vuol dire che questa forma sia necessariamente più aggressiva

La città costiera ha recentemente assistito a un’epidemia collegata ad attività commerciali locali, tra cui l’Edge Barbershop, il Barmuda bar e il Lille London pub. Finora, 35 infezioni confermate sono state collegate all’epidemia di Trondheim e 1.500 persone sono in quarantena a seguito della ricerca dei contatti. Il fine settimana ha visto otto nuovi casi nuovi casi (i pazienti hanno dai 20 ai 40 anni) registrati nella città, di cui sei sono stati collegati alle tre attività.

Il Norwegian Institute of Occupational Health scrive in un comunicato stampa che probabilmente ci sono diversi sottogruppi del coronavirus a Trondheim. Il modo in cui questi cambiamenti possono influenzare la capacità del virus di infettare o causare malattie non è ancora chiaro, afferma Karoline Bragstad, capo sezione del National Institute of Public Health (Niph).

Il caso precedente

Alcune mutazioni del virus erano già state riscontrate in Norvegia, come nel focolaio legato ad un autobus turistico nel Rogaland, nel sud-ovest del Paese: non si tratterebbe della stessa variante, però. L’episodio del bus era diventato, lo scorso settembre, un caso di studio: dei passeggeri infettati (età compresa tra i 50 e gli 80 anni) nessuno si era poi ammalato gravemente e molti erano stati dimessi pochi giorni dopo dalla diagnosi; lo studio sulla loro reazione, nonostante l’età avanzata, è uno di quelli che aiuterà a capire meglio il funzionamento del virus mutato.

I passeggeri sull’autobus sono ora un progetto di ricerca separato: lo Stavanger University Hospital li seguirà da vicino per sei mesi, in prima istanza. La ricerca si svolge in collaborazione con il Niph, l’Università di Bergen e i comuni di Sandnes e Randaberg. Il viaggio di andata e ritorno del bus è iniziato a Stavanger il 15 settembre e l’autobus ha attraversato otto contee durante il viaggio nel sud della Norvegia. Da un primo rapporto è stato acclarato che il tour ha portato a circa un centinaio di casi di infezione in tutto il Paese, compresi i passeggeri: si tratterebbe di un caso di super diffusione a bassa aggressività.

La situazione Covid in Norvegia

La Norvegia sembra esercitare uno stretto controllo sul coronavirus, forte di una popolazione di quasi cinque milioni e mezzo di abitanti ed un sistema di tracciamento molto efficace: i casi registrati sono appena sopra i 16mila e i morti 278. Con una manciata di eccezioni, i nuovi casi giornalieri di coronavirus sono stati tra 100 e 150 a livello nazionale dalla prima settimana di settembre: questo conteggio attualmente valuta la tendenza dei nuovi numeri di casi per l’intero Paese come “piatta“, piuttosto che in aumento o diminuzione. Si ritiene che solo 18 comuni in tutto il Paese abbiano un numero crescente di casi.

A fine settembre, sono stati diffusi i numeri preliminari del registro norvegese delle cause di morte presso l’Istituto nazionale di sanità pubblica (Fhi) con riferimento ai primi tre mesi della pandemia. I risultati sono sorprendenti e sono destinati a mettere in discussione alcune delle attuali restrizioni della Norvegia. I dati mostrano che non ci sono state “morti eccessive” in Norvegia durante il primo trimestre pandemico. Inoltre, il 90% di coloro che sono morti con Covid-19 era affetto da almeno una malattia cronica. Tra le più ricorrenti, malattie cardiovascolari e affezioni polmonari. A queste si aggiungono demenza senile, diabete e cancro.

Venendo alle affezioni polmonari, sulla base dei dati del 2014-18, il numero previsto di decessi per polmonite per il periodo marzo-maggio in Norvegia è 392. Tuttavia, in quel periodo quest’anno sono stati registrati solo 296 decessi. I funzionari dell’Fhi hanno sottolineato che si tratta solo di numeri preliminari e che potrebbero cambiare in base a nuove informazioni. Lo studio, tuttavia, si basa su un tasso di copertura del 98%, quindi è probabile che in futuro non vi saranno risultati troppo differenti da questi. Quasi il 90% dei decessi in Norvegia ha riguardato persone di età superiore ai 70 anni.

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STOP CARTELLE ESATTORIALI

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Il Governo continua a non voler affrontare il problema alla radice e persevera a rinviare di affrontare l’impossibilità di pagare i debiti pregressi da parte di milioni di italiani, che a causa della epocale crisi economica dovuta agli effetti restrittivi del Covid-19, si trovano in uno stato di esponenziale indigenza economica.

Il Governo dimostra anche in questa circostanza di saper solo rinviare e di non essere in grado di governare.

A proposito riportiamo di seguito un interessante articolo ripreso da informazionefiscale.it.

Cartelle esattoriali e pignoramenti: stop per tutto il 2020

Sospensione cartelle fino al 31 dicembre: nuova proroga per notifiche, rate e pignoramenti

(Articolo di Rosy D’Elia – Fonte: www.informazionefiscale.it)

Cartelle esattoriali, saldo e stralcio (pace fiscale), rottamazione: proroga al 31 dicembre in arrivo.

Sospensione cartelle inviate e da inviare fino al 31 dicembre 2020: si apre un nuovo capitolo sull’attività di riscossione con il DPCM, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato nella notte del 18 ottobre 2020 e di cui si attende ancora il testo ufficiale.

La ripresa dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione era prevista a partire dal 16 ottobre 2020, secondo la tabella di marcia disposta dai decreti emergenziali.

Ma per i 18 milioni di contribuenti interessati la tregua fiscale continua fino a fine anno.

Sospensione cartelle fino al 31 dicembre 2020: la proroga in un DPCM dedicato

Il DCPM che stabilisce la sospensione delle cartelle da inviare e già inviate fino al 31 dicembre 2020 non è un fulmine a ciel sereno.

Durante l’audizione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 6 ottobre 2020, lo stesso direttore dell’AdER Ernesto Maria Ruffini aveva annunciato una ripresa graduale da metà ottobre.

Mentre Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze del Senato, aveva già anticipato, durante l’intervista rilasciata a Informazione Fiscale del 16 ottobre 2020, che il governo stava studiando come rendere più efficiente e giusta l’attività della riscossione.

Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre arriva la notizia di una proroga che estende lo stop per tutto il resto del 2020.

Restano sospese fino al 31 dicembre 2020:

  1. le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento;
  2. il pagamento delle cartelle già inviate in precedenza e degli altri atti dell’Agente della Riscossione.

Si fermano, quindi, anche le attività di pignoramento su stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

E inoltre si proroga il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Sospensione cartelle fino al 31 dicembre 2020: la proroga in un DPCM dedicato

La proroga fino al 31 dicembre 2020 riguarda le nuove notifiche e il pagamento di cartelle e altri atti messi in stand by dallo scorso 8 marzo dal Decreto Cura Italia.

Con la ripresa delle attività di riscossione dal 15 ottobre, il termine ultimo di riferimento per i versamenti era fissato al 30 novembre 2020. Mentre la nuova scadenza di cui tener conto, al termine della nuova sospensione, è fissata al 31 gennaio 2021.

Resta confermato, invece, il maxi appuntamento con la pace fiscale del 10 dicembre 2020: i contribuenti dovranno versare tutte le rate di rottamazione e saldo e stralcio previste per l’anno in corso.

Su questo fronte, infatti, il DPCM che dispone la nuova sospensione fino alla fine dell’anno non porta con sé nessuna novità.

Nel comunicato stampa diffuso dal governo al termine del consiglio dei ministri del 18 ottobre, inoltre, si legge:

“Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

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DPCM 18 OTTOBRE 2020

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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Delle strade o piazze nei centri
    urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al
    pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi
    commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;
    b) all’articolo 1, comma 4, dopo le parole “possono essere utilizzate” è inserita la seguente “anche”;
    c) all’articolo 1, comma 5, le parole “delle mascherine di comunità” sono sostituite dalle seguenti
    “dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
    d) all’articolo 1, comma 6:
    1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le
    competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse
    nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
    italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
    sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi
    internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una
    percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non
    oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200
    spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi
    nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a
    sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il
    rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,
    con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a
    protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
    Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva,
    enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro
della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di
spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte
salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del
15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla
precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa
di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non
sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le
attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
3) alla lettera l), dopo le parole “sono consentite” sono aggiunte le seguenti “dalle ore 8,00 alle
ore 21,00”;
4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti “Sono vietate le sagre e le fiere di
comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro;”;
5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività
convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza
del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;”;
6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed
educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al
Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni
critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane
complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari
di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani
e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di
garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano
scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed
Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative
degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon
funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento
della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche
di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi
nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono
altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate
dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e
sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire
il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi
e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile
può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche
medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con
obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee
guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.
Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;
7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico,
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico

territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel
rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,
nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di
cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”;
8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che
di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo
per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti”;
9) alla lettera ff) dopo la parola “siti” sono aggiunte le seguenti “nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade,”;
e) l’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito
dall’allegato A al presente decreto.
f) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) al fine di rendere più
efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore
sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema
centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

Art. 2.
Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di
    quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
    sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
    autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione
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OFFENSIVA DELLE LOBBIES FINANZIARIE CONTRO IL CONTANTE

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Il sistema bancario, con la complicità della “manovalanza” politico-governativa, persevera nel suo intento di penalizzare l’uso del contante a vantaggio dell’utilizzo della moneta elettronica, affinché il controllo dei cittadini e dei loro movimenti finanziari diventi assoluto e affinché aumentino i guadagni delle solite Lobbies.

Vi riportiamo di seguito un interessante articolo scritto da Rosaria Imparato, pubblicato sul sito www.money.it.

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Articolo di  Rosaria Imparato – Fonte: www.money.it)

Bonus bancomat, in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto attuativo del MEF sul cashback ci sono alcune novità: basteranno 10 pagamenti elettronici per accedere al rimborso, ma l’importo di ogni singola operazione non può superare i 150 euro.

Bonus bancomat, il cashback partirà dal 1° dicembre, ma arrivano nuove istruzioni riguardo la soglia limite di pagamento: massimo 150 euro per ogni operazione.

Il Garante della Privacy ha approvato il decreto attuativo MEF sul cashback, che consta di 12 articoli tra cui la disciplina del debutto sperimentale.

Confermata la necessità di scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione, ma sono due le novità più interessanti: basteranno solo 10 operazioni con moneta elettronica, ma ogni pagamento non potrà superare i 150 euro.

Facciamo il punto della situazione rispetto alle novità in attesa della pubblicazione del decreto attuativo sul cashback.

Bonus bancomat, cashback con pagamenti elettronici di massimo 150 euro

Il Garante della Privacy ha dato l’ok al decreto attuativo del Ministero dell’Economia sul cashback col provvedimento pubblicato il 14 ottobre.

Il decreto attuativo ancora non è stato pubblicato, ma è il Sole 24 Ore del 19 ottobre a fornire maggiori dettagli.

In tutto, il provvedimento attuativo consta di 12 articoli, tra cui ne viene specificato il debutto sperimentale.

Tra le novità anticipate c’è il nuovo numero minimo di operazioni: serviranno almeno 10 pagamenti elettronici per avere accesso al bonus bancomat.

Il nuovo numero massimo di transazioni è di gran lunga più basso rispetto alle 50 precedentemente preventivate, rendendo più semplice l’accesso al bonus da un lato, ma limitando l’importo delle operazioni dall’altro.

Il decreto attuativo infatti pone il limite di 150 euro per operazione, confermando il tetto di spesa massimo a 1.500 euro.

Bonus bancomat, quando arriva il primo rimborso?

Il rimborso, sempre secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, sarà erogato dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici) entro il 28 febbraio 2021.

Considerando che il bonus bancomat dovrebbe partire dal 1° dicembre 2020, la prima tranche di rimborsi verrà erogata tenendo in considerazione solo tre mesi di operazioni con pagamenti tracciati.

Gli altri rimborsi arriveranno a luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022. Attenzione, perché ogni sei mesi il conteggio delle spese effettuate si azzera.

Il rimborso arriverà sull’Iban indicato dal consumatore: scaricata l’app IO, bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di credito o debito, e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso.

Tutte le carte indicate concorreranno al raggiungimento della soglia di 1.500 euro di spesa. Al bonus bancomat si aggiungerà anche il super cashback, sempre a partire dal 1° dicembre 2020.

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