
Cessione di ramo d’azienda e responsabilità per debiti: la Cassazione n. 9704/2026 chiarisce i limiti dell’art. 2560 c.c.
Introduzione
Nel panorama giuridico italiano, la cessione o il trasferimento di ramo d’azienda rappresentano una delle principali modalità di circolazione dell’impresa. Si tratta di operazioni complesse che non implicano soltanto il trasferimento di beni materiali e immateriali, ma anche il subentro in un articolato sistema di rapporti giuridici: contratti di lavoro, rapporti di fornitura, nonché posizioni creditorie e debitorie.
Tra i profili più delicati emerge quello relativo alla responsabilità per i debiti aziendali, tema che incide sull’equilibrio tra tutela dei creditori e certezza giuridica per l’acquirente. Su questo punto si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9704 del 15 aprile 2026, che offre un chiarimento di particolare rilievo sistematico.
Il quadro normativo: l’art. 2560 c.c. e la responsabilità del cessionario
Il riferimento normativo centrale è l’art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui, nel trasferimento di azienda commerciale, l’acquirente risponde dei debiti anteriori solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
La disposizione ha natura eccezionale e persegue un duplice obiettivo:
- tutelare i creditori dell’impresa ceduta;
- garantire certezza e prevedibilità all’acquirente circa l’estensione delle passività assunte.
Elemento cardine della norma è dunque la risultanza contabile del debito, che costituisce condizione imprescindibile per l’insorgenza della responsabilità solidale del cessionario.
Il caso deciso: clausola di esclusione dei debiti e interpretazione dei giudici di merito
Nel caso oggetto della pronuncia, il cessionario aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo relativo a canoni di locazione insoluti riferibili alla società cedente.
Il contratto di cessione prevedeva espressamente che:
“tutti i crediti e debiti aziendali restano a favore e a carico della società venditrice”, con obbligo di manleva nei confronti dell’acquirente.
Tuttavia, sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce avevano interpretato tale clausola come una assunzione integrale dei debiti da parte del cedente, ritenendo conseguentemente legittima l’azione del creditore anche nei confronti del cessionario, indipendentemente dalla loro iscrizione nei libri contabili.
L’intervento della Cassazione: distinzione tra effetti interni ed esterni
La Suprema Corte ha cassato la decisione, operando una distinzione fondamentale:
- efficacia interna della clausola contrattuale (tra cedente e cessionario);
- efficacia esterna nei confronti dei creditori.
Secondo la Cassazione, la pattuizione di esclusione dei debiti ha valore esclusivamente nei rapporti interni tra le parti e non può derogare al regime legale previsto dall’art. 2560 c.c. nei confronti dei terzi.
Ne consegue che:
- il cessionario risponde dei debiti pregressi solo se risultano dai libri contabili obbligatori;
- eventuali accordi contrattuali non possono ampliare o ridurre tale responsabilità verso i creditori.
Il principio di diritto: centralità della contabilità
La Corte ribadisce un principio di grande impatto operativo:
L’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori costituisce elemento costitutivo della responsabilità del cessionario.
Da ciò discendono due corollari fondamentali:
- Irrilevanza della conoscenza aliunde
Anche se il cessionario era consapevole dell’esistenza del debito, tale circostanza non può sostituire il requisito formale della registrazione contabile. - Tutela dei creditori del cessionario
Il criterio formale consente ai creditori dell’acquirente di individuare con chiarezza l’estensione delle passività gravanti sul patrimonio del debitore.
Cessione di ramo d’azienda: il requisito dell’inerenza
La pronuncia affronta anche il tema specifico della cessione di ramo d’azienda, precisando che:
- il cessionario risponde dei debiti risultanti dalle scritture contabili;
- solo se tali debiti sono inerenti al ramo d’azienda trasferito.
Si introduce dunque un ulteriore filtro:
- non basta la registrazione contabile;
- è necessario verificare la pertinenza funzionale del debito al ramo ceduto.
Nel caso concreto, ciò implica accertare se il debito locatizio fosse riferibile al ramo oggetto di trasferimento o ad altri settori rimasti in capo al cedente.
Implicazioni pratiche: due diligence e redazione contrattuale
La decisione rafforza alcune best practices nelle operazioni di M&A:
- due diligence contabile approfondita, quale strumento essenziale per individuare le passività rilevanti;
- attenzione alla tenuta delle scritture contabili, che assumono valore determinante;
- corretta redazione delle clausole contrattuali, consapevoli della loro efficacia limitata ai rapporti interni.
In particolare, le clausole di manleva restano fondamentali, ma operano esclusivamente sul piano del regresso tra le parti e non incidono sui diritti dei creditori.
Conclusioni
L’ordinanza n. 9704/2026 della Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso volto a garantire certezza nei traffici giuridici, ribadendo la centralità della contabilità quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità.
Il principio affermato valorizza la funzione pubblicistica delle scritture contabili e delimita in modo chiaro l’ambito della responsabilità del cessionario, evitando interpretazioni estensive basate su elementi soggettivi come la mera conoscenza del debito.
Le competenze dello Studio Bonanni Saraceno
Lo Studio Bonanni Saraceno si distingue per una consolidata esperienza nell’ambito del diritto commerciale e delle operazioni straordinarie d’impresa, con particolare riferimento a:
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- due diligence legali e contabili;
- contenzioso in materia di responsabilità ex art. 2560 c.c.;
- redazione di clausole contrattuali complesse e sistemi di garanzia (manleva, indennizzo).
L’approccio integrato tra competenze giuridiche e strategiche consente allo Studio di assistere imprese e investitori nella gestione del rischio connesso al trasferimento d’azienda, garantendo soluzioni efficaci, conformi alla normativa e orientate alla tutela degli interessi del cliente.

Cassazione Civile, ordinanza n. 9704/2026:
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