LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SECONDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

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  • Il presidente della Camera Penale di Roma, Avv. Giuseppe Belcastro interviene sulla riforma della Giustizia.

📌 1. Posizione favorevole alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere

Belcastro è a favore della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, tema centrale dell’attuale riforma costituzionale in discussione/parere referendario. Egli sostiene che:

la separazione delle carriere è un tema serio e non ideologico, e va discusso “con chiarezza e lealtà” per capire lucidamente i contenuti e le ragioni normative, non limitarsi a slogan o strumentalizzazioni.  Non si tratta di creare “avvocati dell’accusa”, né di trasformare il pubblico ministero in qualcosa che non è, ma di garantire che il giudice resti terzo e imparziale, equidistante dalle parti nel processo accusatorio. 

In altre parole, secondo Belcastro la riforma non intende indebolire l’indipendenza dei magistrati ma rafforzare il sistema accusatorio e la parità delle parti nel processo. 

📌 2. Critica alle argomentazioni contrarie alla riforma

Belcastro ha più volte risposto alle critiche sollevate da rappresentanti della magistratura (come l’ANM). Nell’ambito di questo confronto:

Ha ribadito che molte obiezioni (ad es. sul rischio di subordinazione dei PM all’esecutivo o sulla perdita di indipendenza) sono preconcette o fondate su inquietudini concettuali, ma non tengono conto dei presupposti logici della proposta normativa.  In particolare, ha smontato l’idea che la riforma consisterebbe nel dare ai PM un ruolo equivalente a quello dell’avvocato dell’accusa (argomento sollevato da critici come l’ANM), sottolineando che questo non è l’obiettivo né l’effetto della riforma. 

📌 3. Approccio al dibattito pubblico e alla campagna referendaria

Belcastro è anche autore di interventi e articoli (ad es. su Il Riformista) nei quali affronta il dibattito pubblico:

Invita a considerare i contenuti della riforma “sulla base del merito” e non su chi la sostiene o la critica, citando esempi storici come Falcone per sottolineare che il tema della separazione non è un’invenzione recente ma parte del dibattito giuridico da tempo. 

📌 4. Partecipazione a tavole rotonde e incontri

Belcastro è stato anche relatore in eventi pubblici e tavole rotonde dedicate alle riforme della giustizia penale, dove ha:

espresso apprezzamento per il confronto su temi quali la separazione delle carriere, la revisione della prescrizione, l’abuso d’ufficio e la situazione delle carceri, contribuendo alla discussione per elaborare proposte condivise nell’interesse collettivo. 

🧠 In sintesi

➡️ Belcastro sostiene la riforma costituzionale sulla giustizia soprattutto nella parte relativa alla separazione delle carriere, considerandola un passaggio di modernizzazione coerente con il sistema accusatorio e volto a rafforzare la neutralità del giudice. 

PUNTATA INTEGRALE:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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DIRITTO ALLA SALUTE: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE PER ILLECITE IMMISSIONI TRA PRIVATI (EX ART. 844 C.C.)

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Art. 844 c.c.

Immissioni tra privati: profili giuridici, tutela della salute e risarcimento del danno non patrimoniale

Premessa

Le immissioni tra privati, disciplinate dall’art. 844 c.c., rappresentano una delle questioni più delicate del diritto civile, poiché coinvolgono il bilanciamento tra la libera utilizzazione della proprietà e la tutela dei diritti altrui. In particolare, il legislatore ha previsto un criterio di tollerabilità, che si presta a un’interpretazione dinamica e contestualizzata, tenendo conto delle caratteristiche del luogo, dell’ambiente circostante e delle abitudini della collettività.


La disciplina dell’art. 844 c.c. e la valutazione del giudice

L’art. 844 c.c. stabilisce che le immissioni devono essere tollerabili secondo le norme di legge e le consuetudini locali. Tuttavia, la norma attribuisce al giudice un ruolo centrale: spetta infatti a quest’ultimo valutare, con prudente apprezzamento, se le immissioni siano compatibili con l’uso normale della proprietà altrui.

Tale valutazione di merito è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non emerga un vizio di motivazione o una manifesta illogicità. Ciò implica che il giudice, analizzando circostanze specifiche come l’ambiente circostante, le caratteristiche della zona e le consuetudini della collettività, può adattare il giudizio alle condizioni concrete del caso.


Le immissioni e il diritto alla salute

Esiste un collegamento diretto tra le immissioni e il diritto alla salute, che deve essere considerato secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 844 c.c. Le immissioni che superano la soglia di tollerabilità non configurano solo una lesione della proprietà, ma possono incidere sul benessere fisico e psichico del soggetto.

In questo contesto, il danno non patrimoniale derivante da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato. È sufficiente dimostrare che le immissioni abbiano leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare e delle abitudini quotidiane.


Prova del pregiudizio: la rilevanza delle presunzioni

La legge consente che la prova del danno possa essere fornita anche per presunzioni, secondo le nozioni di comune esperienza. Ciò significa che il giudice può desumere l’esistenza di un pregiudizio in base a circostanze evidenti e condivise, senza necessità di accertamenti scientifici formali. Tale approccio rende più accessibile la tutela dei diritti dei soggetti lesi da immissioni illecite, garantendo un equilibrio tra le esigenze di prova e la realtà quotidiana delle persone.


Conclusioni e competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La disciplina delle immissioni tra privati richiede un approccio multidimensionale, che contempli aspetti civilistici, costituzionali e di tutela della salute. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una specifica competenza in materia di diritto civile e risarcimento del danno non patrimoniale, con esperienza consolidata nell’assistenza a soggetti lesi da immissioni illecite.

Grazie a una lettura aggiornata e orientata alla giurisprudenza più recente, lo studio è in grado di fornire consulenza completa, dalla valutazione del danno alla rappresentanza giudiziale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia.


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DANNO BIOLOGICO: DIFFERENZA TRA DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA E DANNO DA LESIONE DELLA CENESTESI LAVORATIVA

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Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa e danno da lesione della cenestesi lavorativa: profili distintivi, criteri risarcitori e applicazioni giurisprudenziali

1. Inquadramento sistematico del danno alla persona nel diritto civile

Nel sistema della responsabilità civile, il risarcimento del danno alla persona si articola in una pluralità di voci, patrimoniali e non patrimoniali, che devono essere oggetto di autonoma valutazione, pur nel rispetto del principio di onnicomprensività del danno non patrimoniale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

Particolare rilievo assumono, nella prassi giudiziaria, le ipotesi in cui la lesione dell’integrità psico-fisica non incida direttamente sulla capacità di produrre reddito, ma determini una alterazione peggiorativa delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con maggiore affaticamento, usura e difficoltà operative. In tale contesto si colloca la distinzione tra danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa.


2. Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica

Il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica presuppone un accertamento prognostico in ordine alla compromissione delle concrete aspettative reddituali future del soggetto danneggiato, valutate in relazione:

  • alle attitudini personali e professionali;
  • al tipo di attività lavorativa svolta o potenzialmente svolgibile;
  • alla possibilità di permanere nel mercato del lavoro con pari opportunità di guadagno.

Tale danno non si identifica con la mera riduzione dell’integrità psico-fisica, ma richiede la dimostrazione che la lesione abbia inciso, o sia idonea ad incidere, sulla capacità di produrre reddito, anche sotto il profilo delle chance professionali. Ne consegue che esso deve essere provato, seppur mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e liquidato secondo criteri equitativi fondati su dati economici concreti.


3. Il danno da lesione della cenestesi lavorativa: natura e presupposti

Diversa è la natura del danno da lesione della cenestesi lavorativa, qualificabile come danno non patrimoniale. Esso consiste nella compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto che, pur conservando integra la propria capacità reddituale, è costretto a svolgere l’attività lavorativa con:

  • maggiore fatica;
  • aumentata usura fisica o psichica;
  • difficoltà operative non trascurabili.

Tale voce di danno non incide sul reddito, né sulle opportunità professionali in senso economico, ma si risolve in una lesione della qualità della vita lavorativa, quale espressione della dimensione biologica dell’individuo. La cenestesi lavorativa, infatti, attiene alla percezione soggettiva del proprio corpo in relazione all’attività quotidiana, e la sua alterazione integra una forma di pregiudizio risarcibile nell’alveo del danno alla salute.


4. Limiti di configurabilità e rapporto con il danno biologico

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il danno da lesione della cenestesi lavorativa è configurabile solo entro il limite del 30% del danno biologico, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie. Esso non costituisce una voce autonoma rispetto al danno biologico, ma ne rappresenta una specificazione qualitativa, rilevante nella fase di liquidazione.

Ne deriva che tale danno deve essere liquidato in via onnicomprensiva come danno alla salute, ferma restando la possibilità per il giudice di valorizzare, in sede equitativa, la particolare incidenza della menomazione sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.


5. Criteri di liquidazione: l’incremento equitativo del punto di invalidità

Qualora il giudice adotti il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, egli può procedere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, al fine di assicurare un ristoro adeguato alla concreta entità del pregiudizio subito.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di merito ha ritenuto legittimo un incremento percentuale del risarcimento del danno biologico permanente, laddove emerga, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che la lesione abbia determinato una significativa maggiore fatica nello svolgimento dell’attività lavorativa, pur in assenza di perdita di reddito.


6. Applicazione pratica in ambito di malpractice sanitaria

Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da malpractice sanitaria, il giudice ha accertato che il danneggiato, nonostante la conservata capacità di produrre reddito, aveva subito una alterazione peggiorativa delle condizioni di lavoro, traducibile in una maggiore difficoltà e usura nello svolgimento dell’attività professionale.

Alla luce delle conclusioni della CTU e richiamato il principio sopra enunciato, il giudice ha ritenuto congruo un incremento equitativo del 10% del risarcimento del danno biologico permanente, quale modalità corretta per compensare la lesione della cenestesi lavorativa, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie.


7. Conclusioni

La distinzione tra danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa assume un ruolo centrale nella corretta liquidazione del danno alla persona, soprattutto nei casi di responsabilità sanitaria. Essa consente di valorizzare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, assicurando un risarcimento equo, proporzionato e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel contenzioso in materia di responsabilità civile e sanitaria, con particolare specializzazione nel risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nel danno biologico, nel danno da perdita della capacità lavorativa e nelle lesioni derivanti da malpractice medica.

Grazie a un approccio altamente tecnico, fondato sull’analisi della giurisprudenza più recente e sull’attenta valorizzazione delle risultanze medico-legali, lo Studio assiste i propri clienti in tutte le fasi del giudizio, dalla strategia istruttoria alla liquidazione del danno, garantendo una tutela completa ed efficace dei diritti della persona lesa.


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DANNO BIOLOGICO: RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO QUANDO DECEDE PER CAUSA INDIPENDENTE DALL’ILLECITO

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Risarcimento del danno biologico e decesso del danneggiato per causa indipendente dall’illecito

Criterio della vita effettivamente vissuta e liquidazione proporzionale del danno iure successionis

Massima scientifica

Qualora la vittima di un danno alla salute deceda, prima della definizione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione derivante dall’illecito, il risarcimento del danno biologico permanente trasmissibile agli eredi iure successionis deve essere liquidato in proporzione alla durata effettiva della vita vissuta dal danneggiato e non sulla base della speranza di vita statisticamente probabile, assumendo quale parametro iniziale il valore tabellare del danno “pieno” e riducendolo equitativamente in relazione al periodo di effettiva sopravvivenza.


1. Inquadramento sistematico del danno biologico trasmissibile agli eredi

Nel sistema della responsabilità civile, il danno biologico costituisce una lesione dell’integrità psico-fisica della persona, medicalmente accertabile, risarcibile a prescindere dalle ricadute patrimoniali.
Quando il danneggiato muore per causa non riconducibile all’illecito, il diritto al risarcimento del danno biologico già maturato entra nel patrimonio del defunto e si trasmette agli eredi iure successionis.

Tale ipotesi si distingue nettamente:

  • dal danno da perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai congiunti;
  • dal danno tanatologico, che resta ontologicamente non risarcibile se la morte è immediata.

2. Il nodo critico: durata del danno e criterio di liquidazione

Il problema centrale riguarda la quantificazione del danno biologico permanente quando la vittima non abbia potuto convivere con la menomazione per l’intera durata della vita potenzialmente attesa.

La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che:

  • il danno biologico non è un valore astratto e atemporale;
  • esso si consolida nel tempo, accompagnando concretamente la vita del soggetto leso.

Ne consegue che il risarcimento non può essere commisurato alla durata della vita statisticamente probabile, ma deve essere ancorato alla vita effettivamente vissuta.


3. Il criterio della proporzionalità: fondamento e applicazione

Il criterio corretto è quello della proporzionalità temporale, che si articola in due passaggi logici:

a) Determinazione del danno “pieno”

Il giudice individua, in via equitativa:

  • il valore del danno biologico permanente
  • corrispondente alla stessa età e percentuale di invalidità
  • riferito a un soggetto rimasto in vita fino alla definizione del giudizio.

A tal fine, le Tabelle di Roma (o analoghi strumenti tabellari) restano un parametro attendibile e utilizzabile, pur non vincolante.

b) Riduzione proporzionale

Una volta individuato il valore teorico:

  • l’importo viene ridotto proporzionalmente
  • in relazione agli anni di vita residua non vissuti dal danneggiato a causa del decesso sopravvenuto per causa indipendente.

Il danno biologico viene così ricondotto alla sua dimensione reale e concreta, evitando indebite duplicazioni risarcitorie.


4. Coerenza con i principi di integralità ed equità del risarcimento

La liquidazione proporzionale:

  • rispetta il principio di integralità del risarcimento, perché ristora tutto il danno effettivamente patito;
  • evita violazioni del principio di equità, impedendo che gli eredi conseguano un ristoro fondato su una vita meramente ipotetica;
  • garantisce uniformità applicativa e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, specie nei contenziosi complessi in materia di lesioni personali.

5. Ricadute pratiche e rilievo applicativo

Il principio in esame assume particolare rilevanza:

  • nei giudizi di responsabilità sanitaria;
  • nei contenziosi per infortuni sul lavoro;
  • nelle cause per esposizione ad agenti nocivi (amianto, sostanze tossiche);
  • nei procedimenti civili di lunga durata, in cui il decesso del danneggiato intervenga medio tempore.

Una corretta impostazione della domanda risarcitoria e della consulenza medico-legale è decisiva per evitare decurtazioni arbitrarie o liquidazioni incongrue.


6. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nella tutela risarcitoria dei danni alla persona, con particolare specializzazione in:

  • responsabilità civile e sanitaria;
  • danno biologico, morale ed esistenziale;
  • azioni risarcitorie iure successionis e iure proprio;
  • contenziosi complessi per esposizione professionale ad agenti nocivi;
  • consulenza strategica nella quantificazione del danno secondo criteri medico-legali e giurisprudenziali aggiornati.

L’approccio dello Studio si fonda su rigore scientifico, approfondimento giurisprudenziale e attenzione personalizzata al caso concreto, offrendo assistenza qualificata sia in fase stragiudiziale sia contenziosa, in linea con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione.


Cassazione Civile, sentenza n. 2641 del 2025 integrale, in versione pdf:

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CCII: L’ILLICEITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO CAUSA LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

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Abuso del concordato preventivo e responsabilità degli amministratori

Profili giuridici, orientamenti giurisprudenziali e conseguenze risarcitorie

Il concordato preventivo costituisce uno degli strumenti centrali del sistema concorsuale italiano, oggi disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tuttavia, la prassi applicativa ha evidenziato un crescente ricorso distorto alla procedura, finalizzato non alla regolazione della crisi ma al mero differimento del fallimento. L’articolo analizza la nozione di abuso del concordato preventivo, con particolare attenzione al concordato “in bianco”, esaminando i principali arresti giurisprudenziali e le rilevanti conseguenze in termini di responsabilità civile degli amministratori e degli organi di controllo.


1. Funzione del concordato preventivo e deviazioni applicative

Il concordato preventivo nasce come strumento di composizione negoziale della crisi d’impresa, volto a consentire al debitore il superamento dello stato di difficoltà mediante un accordo con i creditori e, ove possibile, la prosecuzione dell’attività aziendale.
Tale finalità, già presente nella Legge Fallimentare, è oggi rafforzata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che valorizza i principi di continuità aziendale, tempestività e correttezza.

La giurisprudenza ha tuttavia rilevato come, in numerosi casi, il concordato venga utilizzato in modo strumentale e distorto, dando luogo a un abuso dello strumento concordatario, qualificabile come species dell’abuso del processo.


2. Abuso del processo e abuso del concordato preventivo

Secondo un orientamento ormai consolidato, si ha abuso del processo quando uno strumento giuridico viene utilizzato in violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà processuale, per perseguire finalità diverse o eccedenti rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha previsto.

Nel contesto concorsuale, l’abuso si configura quando il debitore non mira alla regolazione della crisi, bensì a ritardare la dichiarazione di fallimento, sfruttando gli effetti protettivi della procedura (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117).

In tali ipotesi, il concordato perde la propria funzione fisiologica e si trasforma in un mezzo dilatorio, con effetti gravemente pregiudizievoli per il ceto creditorio.


3. Condotte sintomatiche dell’abuso del concordato

La giurisprudenza ha individuato numerosi indici rivelatori dell’abuso dello strumento concordatario, tra cui:

  • la presentazione di una nuova domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento ma prima della sua pubblicazione;
  • la reiterazione di domande di concordato prive di elementi di novità, a distanza di pochi giorni dalla risoluzione di una precedente procedura rimasta inadempiuta;
  • la rinuncia a una proposta seguita dalla presentazione di un’altra dopo il trasferimento della sede legale all’estero, in pendenza di istanze di fallimento;
  • la riproposizione della domanda a seguito di una precedente declaratoria di inammissibilità.

In tali casi, il tribunale è legittimato a dichiarare l’inammissibilità della domanda sin dalla fase introduttiva, per violazione dei principi di buona fede e correttezza.


4. Il concordato “con riserva” e il rischio di utilizzo dilatorio

Particolare attenzione merita l’abuso del concordato con riserva (o “in bianco”), che consente al debitore di ottenere un’immediata protezione del patrimonio mediante l’automatic stay, riservandosi il deposito successivo del piano e della proposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda con riserva non costituisce una procedura autonoma, ma una fase della procedura concordataria vera e propria. Di conseguenza, il tribunale può e deve verificare fin dall’inizio la serietà e concretezza dell’iniziativa.

Quando emerga che la domanda è priva di reali prospettive di risanamento ed è funzionale esclusivamente a guadagnare tempo, essa deve essere dichiarata inammissibile per abuso del processo.


5. Responsabilità civile degli amministratori per abuso del concordato

Il ricorso abusivo alla procedura concorsuale integra una grave ipotesi di mala gestio, fonte di responsabilità personale e solidale degli amministratori.

Tale responsabilità può essere fatta valere:

  • dalla società, mediante azione sociale ex art. 2393 c.c.;
  • dai creditori sociali, ex art. 2394 c.c.;
  • dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146 L. Fall., in caso di successivo fallimento.

5.1 Presupposti dell’azione di responsabilità

I presupposti individuati dalla giurisprudenza sono:

  1. condotta illecita, consistita nell’abuso dello strumento concordatario, in violazione degli obblighi di diligenza e di conservazione del patrimonio sociale;
  2. danno, identificabile nell’insufficienza patrimoniale a soddisfare le ragioni creditorie;
  3. nesso causale, ravvisabile nell’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione indebita dell’attività.

Il danno risarcibile non coincide con l’abuso in sé, ma con le sue conseguenze patrimoniali, spesso quantificate mediante il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c.


6. Effetti pregiudizievoli: aggravamento del dissesto e violazione della par condicio

L’abuso del concordato consente una prosecuzione dell’attività in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., generando:

  • nuove perdite e aggravamento del dissesto;
  • creazione di debiti prededucibili che alterano la par condicio creditorum;
  • perdita dei benefici normativi previsti per gli amministratori, come la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione.

Tali effetti rafforzano il giudizio di responsabilità e incidono negativamente sulla posizione processuale degli organi gestori.


7. Atti di gestione e limiti dei poteri nel preconcordato

Durante la fase che precede l’ammissione al concordato, l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni, ma con poteri fortemente limitati.
La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere valutata in concreto, alla luce della finalità primaria di tutela del patrimonio e del miglior soddisfacimento dei creditori.

Anche atti formalmente ordinari possono assumere carattere illecito se, nel contesto di crisi, risultano idonei a pregiudicare il patrimonio sociale.


8. Responsabilità degli organi di controllo

La responsabilità per abuso del concordato può estendersi anche ai membri del collegio sindacale.
I sindaci che, pur consapevoli della natura meramente dilatoria della procedura, omettano di intervenire o di attivare gli strumenti di vigilanza e denuncia, possono rispondere a titolo di concorso omissivo colposo, in solido con gli amministratori.


Conclusioni

L’abuso del concordato preventivo rappresenta una delle più gravi patologie del diritto concorsuale contemporaneo. Esso snatura la funzione dell’istituto, compromette la tutela del ceto creditorio e aggrava il dissesto dell’impresa.
La giurisprudenza ha ormai tracciato confini netti, consentendo ai tribunali di sanzionare le condotte abusive e di affermare la responsabilità personale degli amministratori e degli organi di controllo.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, amministratori, creditori e curatori fallimentari nelle procedure di crisi d’impresa e insolvenza, con particolare specializzazione in:

  • valutazione della ammissibilità del concordato preventivo e del concordato con riserva;
  • difesa degli amministratori e degli organi di controllo in azioni di responsabilità ex artt. 2393, 2394 e 146 L. Fall.;
  • tutela dei creditori nelle ipotesi di abuso degli strumenti concorsuali;
  • consulenza strategica nella gestione della crisi, volta a prevenire profili di responsabilità civile e patrimoniale.

Un approccio tecnico, rigoroso e aggiornato alla più recente giurisprudenza consente allo Studio di offrire soluzioni giuridiche efficaci, orientate alla tutela degli interessi economici e reputazionali dei propri assistiti, accompagnandoli verso il futuro della legalità e della sostenibilità d’impresa.


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VACCINI ANTI-COVID: RISARCIMENTO DANNI CON I RECENTI RICONOSCIMENTI DEL NESSO EZIOLOGICO TRA SOMMINISTRAZIONE VACCINO E PATOLOGIA INSORTA

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Danni da vaccino anti-Covid: riconosciuto il nesso causale e aperta la strada al risarcimento

Vaccinazione obbligatoria e gravi danni neurologici: un caso emblematico

Un importante riconoscimento ufficiale segna un punto di svolta nella tutela delle vittime di danni da vaccino anti-Covid-19. La Commissione Medica Militare di Bari ha accertato il nesso causale tra la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-BioNTech) e una gravissima disabilità permanente riportata da un giovane militare di carriera, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ottaviano.

Il caso (argomento della puntata del programma PIAZZA LIBERTA’, condotto da Armando Manocchia) assume particolare rilievo giuridico poiché riguarda una vaccinazione obbligatoria per il personale militare, con conseguenze devastanti sul piano sanitario, professionale ed esistenziale.


Le complicanze neurologiche post-vaccino e l’accertamento medico-legale

Il militare, ventiquattrenne e in assenza di patologie pregresse, ha manifestato i primi disturbi neurologici subito dopo la prima dose del vaccino. Tali sintomi, inizialmente sottovalutati, si sono aggravati in modo drammatico dopo la seconda somministrazione.

Il quadro clinico si è evoluto in una trombosi dei seni cavernosi, associata a:

  • ipertensione endocranica;
  • neuropatia ottica bilaterale;
  • danni neurologici irreversibili.

L’esito è stato la cecità totale permanente, accompagnata da recidive tromboemboliche che impongono cure continue e assistenza quotidiana.

La Commissione Medica Militare di Bari ha riconosciuto all’unanimità che il vaccino ha avuto un ruolo “concausale preponderante” nell’insorgenza della patologia, collocandola nella fascia più grave delle tabelle ministeriali. Un accertamento decisivo ai fini dell’indennizzo e del risarcimento.


Vaccino obbligatorio e riforma dal servizio: diritti del militare danneggiato

Nonostante l’origine del danno sia legata a un trattamento sanitario imposto per legge, l’Amministrazione militare ha successivamente dichiarato il giovane inidoneo al servizio, riformandolo e ponendo fine alla sua carriera.

Questa circostanza pone rilevanti profili di responsabilità giuridica, in particolare:

  • violazione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost.;
  • responsabilità dello Stato per i danni derivanti da vaccinazione obbligatoria;
  • diritto al ristoro per la perdita della carriera militare e delle aspettative professionali.

Invalidità civile al 100% e indennità di accompagnamento

Sul piano assistenziale, il militare aveva inizialmente ottenuto dall’INPS il riconoscimento di un’invalidità pari al 75%. Tale valutazione è stata contestata e impugnata.

Il Tribunale competente, attraverso consulenza tecnica d’ufficio, ha invece accertato:

  • invalidità totale e permanente al 100%;
  • diritto all’indennità di accompagnamento, in ragione della cecità assoluta e della necessità di assistenza continua.

Indennizzo ex Legge 210/1992 per danni da vaccinazione

Parallelamente è stata attivata la procedura per ottenere l’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Dopo oltre tre anni e mezzo di attesa, il parere favorevole della Commissione Medica Militare ha confermato il diritto all’indennizzo, riconoscendo formalmente il legame tra vaccino e danno permanente.

È fondamentale ricordare che l’indennizzo non esclude il risarcimento del danno, che può e deve essere richiesto separatamente.


Risarcimento dei danni da vaccino anti-Covid: cosa è possibile ottenere

Alla luce del riconoscimento del nesso causale, è ora possibile avviare le azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili, al fine di ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito.

In particolare, possono essere richiesti:

  • danno biologico permanente;
  • danno morale ed esistenziale;
  • danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e della carriera militare;
  • rimborso delle spese mediche attuali e future;
  • costi per assistenza, ausili e supporti legati alla cecità irreversibile.

La tutela risarcitoria trova fondamento, tra l’altro, negli artt. 2043 e 2050 c.c., nonché nei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori.


Studio Legale Bonanni Saraceno: assistenza specializzata nei danni da vaccinazione

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste da anni persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, con particolare competenza nei danni da vaccino anti-Covid-19.

Lo Studio offre tutela qualificata in materia di:

  • indennizzo ex Legge 210/1992;
  • risarcimento del danno da vaccinazione;
  • responsabilità del Ministero della Salute;
  • tutela del personale militare e delle forze armate riformato per cause sanitarie;
  • invalidità civile, accompagnamento e benefici assistenziali.

Grazie a un approccio integrato giuridico e medico-legale, lo Studio segue il cliente in ogni fase del procedimento, dall’istanza amministrativa al giudizio civile, con l’obiettivo di ottenere il pieno riconoscimento dei diritti e il massimo ristoro economico possibile.


📌 Hai subito danni da vaccino anti-Covid o da vaccinazione obbligatoria?

Contatta lo Studio Legale Bonanni Saraceno per una valutazione approfondita del tuo caso e per ricevere assistenza legale altamente specializzata.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO – STATUS VITTIME DEL DOVERE – RISARCIMENTO DANNI: DIFFERENZE GIURIDICHE E PROCEDURALI

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Il riconoscimento della causa di servizio: come, quando, dove, perché e chi può richiederlo

Profili giuridici, differenze con equo indennizzo, vittime del dovere e risarcimento del danno

Il riconoscimento della causa di servizio rappresenta uno degli istituti cardine del sistema di tutela del personale pubblico esposto a rischi professionali. L’articolo analizza in modo sistematico chi può richiederlo, quando e come presentare la domanda, quali sono i presupposti giuridici, distinguendo nettamente la causa di servizio dall’equo indennizzo, dallo status di vittima del dovere e dal risarcimento del danno. In conclusione vengono evidenziate le competenze specialistiche dello Studio legale Bonanni Saraceno nella materia.


1. Che cos’è il riconoscimento della causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio è il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione accerta che una infermità o lesione sia stata causata o concausata dall’attività di servizio svolta dal dipendente pubblico.

L’istituto ha natura dichiarativa e non risarcitoria: esso non presuppone un illecito, ma un nesso eziologico qualificato tra servizio e patologia, anche sotto forma di concausa efficiente e determinante.

Elemento imprescindibile è l’attualità della patologia:
👉 non è ammissibile un riconoscimento preventivo, fondato sulla sola esposizione a rischio o sulla mera possibilità di futura insorgenza di malattia.


2. Chi può chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Possono presentare domanda di riconoscimento:

  • militari delle Forze Armate;
  • appartenenti alle Forze di Polizia (ad ordinamento civile o militare);
  • Vigili del Fuoco;
  • personale della Pubblica Amministrazione non privatizzato (nei limiti della normativa vigente);
  • pensionati, qualora la patologia emerga dopo la cessazione dal servizio ma sia causalmente riconducibile all’attività svolta.

In caso di decesso del dipendente, la domanda può essere proposta dagli eredi, se funzionale al riconoscimento di ulteriori benefici.


3. Quando si può (e si deve) presentare la domanda

La domanda può essere presentata:

  • non appena la patologia viene diagnosticata,
  • anche se l’evento causale o l’esposizione risalgono a molti anni prima.

È principio consolidato che il dies a quo decorra dalla conoscenza effettiva della malattia, non dall’evento lavorativo che l’ha determinata.

⚠️ Non è invece possibile:

  • chiedere il riconoscimento in assenza di una patologia;
  • basare la domanda su un rischio futuro o su un danno solo potenziale.

4. Come e dove si presenta la domanda di causa di servizio

La domanda deve essere presentata:

  • all’Amministrazione di appartenenza,
  • secondo le modalità previste dai regolamenti interni,
  • corredata da documentazione sanitaria, relazione sui fatti di servizio e indicazione dei periodi di esposizione o degli eventi causali.

Il procedimento prevede:

  • l’istruttoria amministrativa;
  • il parere medico-legale (Commissione Medica Ospedaliera o organi equivalenti);
  • la valutazione del nesso causale o concausale.

In caso di diniego, è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice competente.


5. Perché chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio costituisce presupposto giuridico essenziale per:

  • l’accesso ad altri benefici previdenziali e assistenziali;
  • il riconoscimento dell’equo indennizzo (nei casi ancora previsti);
  • l’ottenimento di benefici pensionistici;
  • la costruzione del quadro probatorio per azioni risarcitorie autonome.

6. Causa di servizio ed equo indennizzo: differenze

L’equo indennizzo è una prestazione economica una tantum, riconosciuta in presenza di:

  • causa di servizio accertata;
  • menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Mentre:

  • la causa di servizio è un accertamento giuridico-sanitario,
  • l’equo indennizzo è una conseguenza patrimoniale eventuale.

Dopo le riforme normative, l’equo indennizzo è stato abolito per molte categorie, ma resta rilevante per i rapporti e le situazioni soggette al regime previgente.


7. Causa di servizio e vittime del dovere

Lo status di vittima del dovere richiede requisiti più stringenti:

  • evento di servizio connotato da particolare rischio o straordinarietà;
  • nesso causale diretto tra evento e infermità o decesso;
  • esposizione a condizioni ambientali od operative eccezionali.

La causa di servizio:

  • non implica automaticamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
  • ma ne costituisce spesso il fondamento medico-legale.

8. Causa di servizio e risarcimento del danno

Il risarcimento del danno ha natura completamente diversa:

  • presuppone un illecito civile (artt. 2043 o 2050 c.c.);
  • richiede la prova della colpa o del rischio in capo all’Amministrazione;
  • è diretto a ottenere il ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La causa di servizio:

  • non esclude il risarcimento del danno;
  • può costituire un importante elemento probatorio, ma non è sufficiente di per sé.

9. Il ruolo dello Studio legale Bonanni Saraceno

Lo Studio legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata competenza specialistica in materia di:

  • riconoscimento della causa di servizio;
  • equo indennizzo e benefici previdenziali;
  • tutela delle vittime del dovere e dei loro familiari;
  • azioni di risarcimento del danno da esposizione professionale (amianto, agenti nocivi, stress operativo);
  • contenzioso amministrativo, previdenziale e civile connesso a patologie di origine lavorativa.

Lo Studio assiste il personale delle Forze Armate, di Polizia e della Pubblica Amministrazione in tutte le fasi, dalla predisposizione della domanda amministrativa fino al giudizio, con un approccio integrato medico-legale e giuridico, orientato alla massima tutela dei diritti del danneggiato.


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AMIANTO E GESTIONE RISCHIO AMIANTO EX D.M. 6 SETTEMBRE 1994 PER I MCA

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D. M. 6 SETTEMBRE 1994


La gestione del rischio amianto negli edifici: obblighi giuridici, informazione agli occupanti e ruolo della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

1. Inquadramento normativo e ratio del D.M. 6 settembre 1994

La disciplina della gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici trova uno dei suoi principali riferimenti nel D.M. Sanità 6 settembre 1994, adottato in attuazione della legge n. 257/1992, con finalità di prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva.

Il decreto individua una serie di obblighi specifici a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge (quali, ad esempio, l’amministratore di condominio per le parti comuni), imponendo un approccio non meramente statico, bensì gestionale e dinamico, volto a prevenire il rischio di dispersione di fibre di amianto.


2. Gli obblighi del proprietario e del responsabile dell’attività

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario o responsabile dell’attività è tenuto a:

  • designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive potenzialmente incidenti sui MCA;
  • predisporre e aggiornare una documentazione idonea indicante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, con apposizione di avvertenze nelle zone soggette a frequenti interventi manutentivi;
  • garantire l’adozione di efficaci misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia, manutenzione e in occasione di eventi che possano determinare il disturbo dei MCA, mediante procedure autorizzative formalizzate e documentazione verificabile degli interventi;
  • fornire una corretta e completa informazione agli occupanti dell’edificio, in ordine alla presenza dell’amianto, ai rischi sanitari potenziali e ai comportamenti da adottare.

In presenza di materiali friabili, il decreto impone inoltre l’obbligo di ispezione annuale da parte di personale qualificato, con redazione di un rapporto dettagliato, corredato da documentazione fotografica, da trasmettere alla ASL territorialmente competente, che può prescrivere monitoraggi ambientali periodici delle fibre aerodisperse.


3. Il diritto all’informazione degli occupanti: ambienti di lavoro e ambienti di vita

Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda il diritto all’informazione dei soggetti potenzialmente esposti, distinguendo tra:

  • ambito lavorativo, regolato anche dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), con particolare riferimento al Titolo IX, Capo III;
  • ambienti di vita, in particolare residenziali, per i quali trova applicazione diretta il D.M. 6 settembre 1994.

In entrambi i contesti, qualunque soggetto interessato dalla presenza di MCA ha diritto a ricevere informazioni corrette, chiare e complete, e i materiali devono essere opportunamente etichettati, al fine di evitare disturbi accidentali e conseguente rilascio di fibre.

L’informazione può essere efficacemente garantita attraverso:

  • l’inventariazione dei MCA;
  • la distribuzione di materiale informativo;
  • lo svolgimento di riunioni informative;
  • la predisposizione di documentazione specifica per lavoratori, datori di lavoro e imprese esterne.

4. La figura responsabile del rischio amianto: ruolo, criticità e lacune formative

Il D.M. 6 settembre 1994 prevede la nomina di una figura responsabile del rischio amianto, cui sono affidati compiti di estrema delicatezza e complessità. Tuttavia, il legislatore nazionale non ha previsto un obbligo formativo uniforme per tale figura, con evidenti criticità applicative.

Solo alcune Regioni hanno introdotto corsi obbligatori (generalmente di 16 ore), mentre il Piano Nazionale Amianto, pur prevedendo l’istituzione di uno specifico patentino, non risulta tuttora pienamente operativo.

Tale lacuna normativa impedisce, sotto il profilo giuridico, una piena qualificazione della figura come professione regolamentata, nonostante la natura altamente tecnica e specialistica delle funzioni attribuite.


5. I compiti operativi della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994

I compiti della figura responsabile, seppur non puntualmente tipizzati dalla normativa nazionale, comprendono attività articolate e complesse, tra cui:

  • analisi storica del sito e della documentazione tecnica;
  • sopralluoghi e ispezioni dirette dei materiali;
  • valutazione dello stato di conservazione dei MCA;
  • documentazione fotografica e campionamenti;
  • trasmissione dei campioni a laboratori autorizzati ex D.M. 14 maggio 1996;
  • censimento e mappatura dei MCA;
  • compilazione delle schede ministeriali e delle schede di valutazione del rischio;
  • redazione del Programma di controllo, manutenzione e custodia dei MCA.

Tali attività sono funzionali a prevenire il rilascio di fibre e a garantire un’efficace gestione del rischio, in attesa degli eventuali interventi di bonifica.


6. Le competenze necessarie e il ruolo del coordinatore amianto

Alla luce dei compiti sopra descritti, la figura responsabile deve possedere competenze tecniche, normative e gestionali altamente specialistiche, tra cui:

  • capacità di individuazione dei materiali sospetti;
  • conoscenza delle procedure di accertamento e valutazione del rischio amianto;
  • padronanza della normativa di settore (D.M. 6 settembre 1994, D.Lgs. 81/2008, Titolo IX);
  • conoscenza delle tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento);
  • capacità di gestione documentale e di redazione di capitolati tecnici.

In tale prospettiva, il coordinatore amianto, formato e abilitato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994, rappresenta il soggetto con il più elevato livello di preparazione per la gestione del rischio amianto e può legittimamente svolgere anche i compiti della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994.


7. Profili di responsabilità e tutela giuridica: il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La gestione dell’amianto negli edifici presenta rilevanti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, sia in capo ai proprietari e agli amministratori, sia in capo ai datori di lavoro e ai soggetti gestori dei patrimoni edilizi pubblici e privati.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata competenza specialistica in materia di:

  • responsabilità per esposizione ad amianto;
  • tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • contenzioso civile e previdenziale per danni da amianto;
  • consulenza giuridica preventiva nella gestione del rischio amianto;
  • assistenza a lavoratori, cittadini, amministratori di condominio ed enti pubblici.

Grazie a un approccio interdisciplinare e a un’approfondita conoscenza della normativa nazionale e della giurisprudenza più recente, lo Studio è in grado di fornire assistenza altamente qualificata sia in fase preventiva sia contenziosa, contribuendo alla corretta gestione dei manufatti contenenti amianto e alla piena tutela dei diritti fondamentali delle persone esposte.


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CCII: EVOLUZIONE LOGICO-GIURIDICA DEL CONCORDATO IN BIANCO, DAGLI ARTT. 161 (COMMA 6) E 162 DELLA LEGGE FALLIMENTARE ALL’ART. 44 CCII

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Il concordato in bianco tra Legge Fallimentare e Codice della crisi d’impresa: dalla logica prenotativa dell’art. 162 L.F. al controllo giudiziale dell’art. 44 CCII

1. Il concordato in bianco: funzione e inquadramento sistematico

Il c.d. concordato in bianco, noto anche come concordato con riserva, rappresenta uno degli strumenti più significativi del diritto concorsuale moderno, in quanto consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di ottenere una tutela anticipata dell’iniziativa di risanamento, pur in assenza di un piano immediatamente definito.

Sotto la vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), tale istituto trovava il proprio fondamento normativo negli artt. 161, comma 6, e 162 L.F., mentre oggi è organicamente disciplinato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in particolare dall’art. 44 CCII.

La transizione normativa non è meramente formale, ma riflette un profondo mutamento di ratio, passando da una logica prevalentemente prenotativa a una gestione giudiziale controllata dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi.


2. Il concordato in bianco nella Legge Fallimentare: il ruolo dell’art. 162 L.F.

Nel sistema previgente, l’art. 162 L.F. disciplinava il controllo di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, anche nella forma “in bianco”.

2.1 Funzione dell’art. 162 L.F.

L’art. 162 L.F. attribuiva al tribunale il potere di:

  • verificare la completezza e regolarità formale della domanda;
  • dichiararne l’inammissibilità in caso di carenze strutturali o documentali;
  • aprire il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in presenza dei presupposti.

Nel caso di concordato in bianco, il controllo giudiziale risultava tuttavia attenuato nella fase iniziale, poiché:

  • la domanda produceva effetti protettivi automatici;
  • il debitore godeva di un ampio margine temporale per predisporre il piano;
  • il sindacato del tribunale si concentrava prevalentemente a valle, al momento del deposito della proposta definitiva.

2.2 Criticità applicative

La prassi aveva evidenziato:

  • un uso dilatorio o opportunistico del concordato in bianco;
  • il rischio di pregiudizio per i creditori durante la fase di riserva;
  • una protezione talvolta sganciata da un effettivo progetto di risanamento.

Tali criticità hanno costituito uno dei principali motori della riforma concorsuale.


3. L’art. 44 CCII: il nuovo paradigma dell’accesso con riserva

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il concordato in bianco viene ricondotto a sistema mediante l’art. 44 CCII, norma di portata generale applicabile all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

3.1 Contenuto e struttura dell’art. 44 CCII

L’art. 44 CCII consente al debitore di:

  • presentare una domanda di accesso con riserva;
  • differire il deposito di piano, proposta e documentazione completa;
  • ottenere un termine perentorio fissato dal tribunale.

Il giudice:

  • esercita un controllo immediato e sostanziale;
  • può imporre obblighi informativi, limiti gestori e la nomina del commissario;
  • valuta la meritevolezza e serietà dell’iniziativa.

3.2 Il superamento dell’automatismo protettivo

Elemento di assoluta discontinuità è il rapporto con le misure protettive:

  • non sono più automatiche;
  • devono essere espressamente richieste;
  • sono concesse ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, previa valutazione giudiziale.

Il concordato in bianco diviene così uno strumento selettivo, subordinato a un effettivo controllo di legalità e funzionalità.


4. Differenze sistematiche tra art. 162 L.F. e art. 44 CCII

ProfiloArt. 162 L.F.Art. 44 CCII
NaturaControllo di ammissibilitàAccesso regolato e controllato
ProtezioneTendenzialmente automaticaDiscrezionale e motivata
Ruolo del giudicePrevalentemente successivoImmediato e proattivo
Rischio di abusoElevatoFortemente ridotto
Centralità del pianoPosticipataAnticipata in chiave funzionale

La riforma segna il passaggio da un diritto concorsuale difensivo a un diritto della crisi orientato alla responsabilizzazione dell’imprenditore.


5. Considerazioni conclusive

Il concordato in bianco, lungi dall’essere abolito, è stato rifondato dal Codice della crisi come strumento:

  • di emersione tempestiva della crisi;
  • di composizione ordinata degli interessi;
  • di tutela equilibrata tra debitore e creditori.

Il raffronto tra art. 162 L.F. e art. 44 CCII evidenzia una chiara scelta di politica legislativa: meno automatismi, più controllo, maggiore qualità delle iniziative di risanamento.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel diritto della crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali, con particolare riferimento a:

  • concordato preventivo e concordato con riserva;
  • piani di risanamento e continuità aziendale;
  • contenzioso concorsuale e impugnazioni;
  • responsabilità degli organi societari nella gestione della crisi.

L’approccio dello Studio coniuga rigore scientifico, strategia processuale e assistenza integrata all’impresa, offrendo supporto qualificato sia nella fase di prevenzione della crisi sia nelle procedure di regolazione giudiziale.


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VITTIME DEL DOVERE E FIGLI MAGGIORENNI NON A CARICO: DIRIMENTE CHIARIMENTO DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE

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Con la sentenza n. 34713 del 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervengono a comporre un contrasto giurisprudenziale di particolare rilievo in materia di benefici economici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere, chiarendo la diversa disciplina applicabile all’assegno vitalizio ex legge n. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio ex legge n. 206/2004, con specifico riferimento alla posizione dei figli maggiorenni non fiscalmente a carico, in presenza del coniuge superstite.

1. Inquadramento normativo della tutela economica delle vittime del dovere

La disciplina dei benefici riconosciuti ai superstiti delle vittime del dovere si fonda su un sistema normativo stratificato, nel quale assumono rilievo centrale:

l’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che individua l’ordine dei superstiti aventi diritto alle provvidenze; l’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, che introduce un assegno vitalizio mensile; l’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che prevede uno speciale assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi; i commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ampliano la platea dei beneficiari per talune provvidenze.

Nel tempo, la sovrapposizione di tali disposizioni ha generato incertezze interpretative, in particolare circa il diritto dei figli maggiorenni economicamente autonomi a percepire i benefici, soprattutto in presenza del coniuge superstite.

2. La questione controversa rimessa alle Sezioni Unite

La problematica affrontata dalla Corte concerne la possibilità di riconoscere ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico della vittima del dovere due distinti benefici economici:

l’assegno vitalizio di euro 500 mensili previsto dalla legge n. 407/1998; lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili previsto dalla legge n. 206/2004.

Il nodo interpretativo risiede nella verifica se l’ampliamento soggettivo introdotto dal legislatore del 2007 valga indistintamente per entrambe le provvidenze o se, invece, debba ritenersi circoscritto a una sola di esse.

3. La decisione delle Sezioni Unite: distinzione netta tra i due assegni

Con un’articolata motivazione, le Sezioni Unite operano una chiara distinzione strutturale e funzionale tra i due benefici.

3.1 Assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998

La Corte afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del comma 106 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’assegno vitalizio:

spetta anche ai figli maggiorenni, indipendentemente dalla condizione di carico fiscale, anche in presenza del coniuge superstite.

Tale disposizione introduce, secondo la Cassazione, una deroga espressa all’ordine dei superstiti previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, giustificata dalla finalità solidaristica e perequativa dell’intervento normativo.

3.2 Speciale assegno vitalizio ex art. 5 legge n. 206/2004

Diversa è, invece, la conclusione con riferimento allo speciale assegno vitalizio. In questo caso:

non opera alcuna deroga legislativa all’ordine dei superstiti; resta pienamente applicabile l’art. 6 della legge n. 466/1980; in presenza del coniuge superstite, i figli maggiorenni non a carico restano esclusi dal beneficio.

La Corte sottolinea come il legislatore non abbia inteso estendere automaticamente a tutte le provvidenze il regime ampliativo previsto per l’assegno ex legge n. 407/1998.

4. Ragionevolezza del sistema e profili di legittimità costituzionale

Un passaggio centrale della sentenza è dedicato alla verifica della ragionevolezza della differenziazione normativa. Le Sezioni Unite escludono qualsiasi contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., evidenziando che:

i due assegni hanno presupposti, finalità e struttura differenti; il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione delle misure assistenziali; la scelta di ampliare solo uno dei benefici non integra una disparità di trattamento irragionevole.

Ne deriva la piena tenuta costituzionale del sistema delineato.

5. Il principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite formulano un principio di diritto di particolare chiarezza sistematica:

Dal 1° gennaio 2008:

l’assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 spetta ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico della vittima del dovere, anche in presenza del coniuge superstite; lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 legge n. 206/2004 spetta esclusivamente ai superstiti individuati secondo l’ordine previsto dall’art. 6 legge n. 466/1980.

La sentenza di merito viene pertanto cassata in parte, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

6. Implicazioni applicative e ricadute pratiche

La pronuncia assume un rilievo di primo piano per:

i procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti in materia di vittime del dovere; la corretta impostazione delle domande di riconoscimento dei benefici; la prevenzione di contenziosi fondati su interpretazioni estensive non consentite.

In particolare, essa impone una valutazione distinta e autonoma dei due assegni, evitando improprie sovrapposizioni tra regimi giuridici diversi.

Competenze dello Studio legale Bonanni Saraceno

Lo Studio legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata in materia di:

tutela giuridica delle vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi; riconoscimento di assegni vitalizi, speciali assegni e benefici assistenziali; contenzioso amministrativo e civile innanzi ai TAR, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione; analisi dei rapporti tra normativa speciale, giurisprudenza di legittimità e principi costituzionali.

L’approccio dello Studio coniuga rigore scientifico, approfondita conoscenza della giurisprudenza più recente e una visione sistematica delle tutele, garantendo una difesa tecnica calibrata sulle specificità di ciascun caso.

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