All’UNIVERSITÀ ROMA TRE: (Scienze della Formazione) Via del Castro Pretorio, 20 – Roma)
SABATO 18 GENNAIO alle ore 10, all’interno del Master del Prof. Matteo Villanova, l’Avv. F. V. Bonanni Saraceno ha presentato la sua nuova opera giuridica: ”CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA”
L’opera offre una disamina completa sui principi regolatori e sulla normativa contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter). Il volume si presenta come un agile e completo strumento di consultazione per i professionisti offrendo un’analitica trattazione sulle singole norme, utile per orientarsi tra i vari istituti, le fattispecie sostanziali e processuali, oltreché sulla complessa e variegata casistica relativa alla crisi d’impresa. Ogni argomento viene trattato attraverso l’inquadramento della norma e l’esame degli aspetti pratici più controversi e rilevanti. Particolare rilievo è attribuito alle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, puntualmente riportata nelle sue pronunce più recenti e significative.
La transazione fiscale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 5/2006 e disciplinata dagli articoli 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare, ha subito un’evoluzione rilevante con la riforma Cartabia e con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa misura consente ai debitori in stato di crisi o insolvenza di proporre un accordo al fisco per ridurre o ristrutturare i debiti tributari, al fine di favorire il recupero dell’equilibrio economico e la continuità aziendale.
Effetti principali sul processo tributario:
1. Sospensione dei giudizi tributari
L’ammissione alla transazione fiscale comporta, in alcuni casi, la sospensione dei procedimenti tributari pendenti relativi ai tributi oggetto dell’accordo. Questo garantisce al debitore un margine di manovra per definire una proposta di ristrutturazione senza subire pressioni derivanti dai procedimenti esecutivi.
2. Effetto sostitutivo sul debito tributario
L’accordo omologato nel contesto della transazione fiscale sostituisce il debito originario, determinando una modifica dell’oggetto del contenzioso tributario. Se il piano viene accettato e omologato, i giudizi pendenti potrebbero essere dichiarati estinti o cessare per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Ristrutturazione e falcidia dei tributi
• I debiti tributari possono essere ridotti (falcidiati), fatta eccezione per l’IVA e le ritenute operate e non versate, che devono essere integralmente pagati (limiti imposti dalla normativa europea e costituzionale).
• Le sanzioni e gli interessi possono essere oggetto di una falcidia totale, favorendo la sostenibilità della proposta.
4. Ruolo del giudice tributario e delle Entrate
Con la riforma, è prevista una maggiore collaborazione tra il giudice ordinario che approva la transazione e il giudice tributario. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è vincolata al voto espresso nel procedimento di transazione, se conforme alla normativa.
5. Effetti sull’esecuzione forzata
La transazione fiscale, una volta omologata, sospende eventuali procedure esecutive già in corso relative ai tributi ristrutturati o ridotti, dando maggiore protezione al debitore.
La riforma Cartabia e la semplificazione
La riforma Cartabia ha ulteriormente incentivato l’uso di strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, tra cui la transazione fiscale, promuovendo:
• Maggiore efficienza nei procedimenti di approvazione.
• Rafforzamento delle garanzie per i creditori fiscali e previdenziali.
• Riduzione dei tempi dei procedimenti, anche con modalità telematiche.
In conclusione, la transazione fiscale rappresenta uno strumento chiave per ridurre il contenzioso tributario e promuovere la risoluzione delle crisi d’impresa, con effetti significativi sulla gestione e definizione dei procedimenti tributari.
Efficacia, limiti e modalità di applicazione:
1. Campo di applicazione e natura dell’accordo
• Oggetto dell’accordo: Riduzione e/o dilazione dei debiti tributari (compresi tributi, sanzioni e interessi).
• Esclusioni: Non riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (ad esempio, dazi doganali e prelievi legati ai rifiuti di plastica non riciclati).
• Falcidiabilità dell’IVA: La norma non esclude l’IVA. Infatti, questa non rientra tra le risorse proprie dell’UE, salvo una minima parte (0,30%) che rappresenta solo la base per calcoli contributivi.
2. Procedimento e condizioni
• Autorizzazione giudiziale: L’efficacia dell’accordo è subordinata al controllo del giudice, anche se la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale.
• Attestazioni richieste:
• Professionista indipendente: Deve attestare la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• Revisore legale: Verifica la completezza e veridicità dei dati aziendali.
• Compatibilità dei ruoli: Professionista indipendente e revisore possono coincidere, purché vi sia indipendenza e professionalità adeguata.
3. Limiti ed esclusioni
• Tributi non falcidiabili: Oltre ai tributi UE, sono escluse alcune categorie, come i contributi previdenziali (salvo dilazioni nei termini ordinari).
• Cram down: Non applicabile. La transazione è vincolante solo se accettata dalle agenzie fiscali coinvolte.
4. Regolarità e controllo giudiziale
• Il giudice verifica:
• La correttezza del procedimento seguito.
• L’attestazione di convenienza economica dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• La conformità agli obblighi normativi e la sostenibilità economica per il debitore.
5. Cause di risoluzione
L’accordo può essere risolto in caso di:
• Mancato rispetto delle condizioni concordate (ad esempio, omissione di pagamenti rateali).
Questa nuova disciplina rappresenta un passo avanti nella gestione delle crisi aziendali, ma richiede un’applicazione attenta per evitare interpretazioni restrittive e garantire l’efficacia degli accordi, in particolare per debiti complessi come l’IVA.
Ecco un riepilogo del testo:
1. Ruolo della relazione del professionista indipendente
• Per valutare la convenienza di un accordo proposto dal debitore, le agenzie fiscali devono basarsi su una relazione redatta da un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• Alla relazione devono essere allegati i dati aziendali verificati da un revisore legale, che può coincidere con il professionista indipendente solo in presenza di determinati requisiti di indipendenza.
2. Procedura e validità dell’accordo
• L’accordo deve essere sottoscritto e depositato presso il tribunale competente per produrre effetti.
• Il giudice verifica la regolarità dell’accordo, con una funzione prevalentemente formale, ma può dichiararne l’inefficacia in caso di pregiudizio per i creditori o per il risanamento aziendale.
3. Proposta di transazione fiscale durante la composizione negoziata
• È possibile presentare una proposta di transazione fiscale alle agenzie fiscali durante la composizione negoziata, anche se la sua attuazione è prevista in procedure successive (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo).
• La prassi di alcuni uffici fiscali che vieta questa possibilità è ritenuta errata e controproducente, poiché ritarda i tempi di risanamento aziendale.
4. Casi pratici
• Vengono citati esempi concreti, come il caso della Sampdoria U.C. S.p.A., per dimostrare la fattibilità di proporre e definire accordi durante la composizione negoziata.
5. Durata e tempistiche
• La tempestività è cruciale nelle ristrutturazioni aziendali. Ritardare la presentazione della proposta fiscale comprometterebbe la possibilità di accedere a istituti come il concordato semplificato.
• La normativa prevede che le agenzie fiscali possano esprimersi entro 90 giorni, rendendo essenziale la presentazione della proposta durante la composizione negoziata.
6. Modifiche normative e chiarimenti
• È stata eliminata una proposta normativa per chiarire la possibilità di presentare la transazione fiscale durante la composizione negoziata, ritenuta superflua dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la pratica dimostra che persistono dubbi e prassi difformi tra gli uffici fiscali.
In sintesi, la possibilità di proporre transazioni fiscali durante la composizione negoziata è essenziale per accelerare il risanamento aziendale e superare prassi interpretative errate.
Ecco un riepilogo dei punti principali dei paragrafi 4 e 5:
4. La sottoscrizione e la risoluzione dell’accordo
• Sottoscrizione per tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate:
• L’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, che si presume essere la direzione provinciale o regionale, in base al domicilio fiscale dell’impresa.
• Non è chiaro a quale momento fare riferimento per determinare l’ufficio competente: potrebbe essere la data della domanda di nomina dell’esperto o l’inizio delle trattative, ma la seconda ipotesi sembra più ragionevole.
• La sottoscrizione richiede il parere della direzione regionale, tranne nel caso di “grandi contribuenti”, dove questa fase è bypassata.
• Sottoscrizione per tributi dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli:
• Gli accordi sono sottoscritti dai direttori delle direzioni territoriali, interprovinciali o centrali in base agli atti impositivi.
• Risoluzione dell’accordo:
• L’accordo si risolve automaticamente nei seguenti casi:
1. Apertura di procedure come la liquidazione giudiziale o controllata, o accertamento dello stato di insolvenza.
2. Inadempimento del debitore se non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze previste.
• Questa clausola riflette sia la normativa dell’art. 63 CCII sia la prassi dell’Amministrazione finanziaria.
5. La disposizione transitoria
• Entrata in vigore:
• Le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono applicabili dal 28 settembre 2024, inclusi gli strumenti di regolazione della crisi e le procedure di liquidazione.
• Eccezioni transitorie:
• La possibilità di concludere accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata o nelle procedure di regolazione (PRO) si applica solo alle istanze di nomina dell’esperto presentate dal 28 settembre 2024 in poi.
• La norma non estende questa possibilità alle procedure avviate prima di questa data, anche se ciò avrebbe potuto favorire le imprese già in fase di negoziazione.
In sintesi, sussiste la necessità di maggiore chiarezza normativa sia nella definizione delle competenze per la sottoscrizione degli accordi sia nella disciplina transitoria, che appare restrittiva rispetto alle finalità del decreto correttivo.
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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
PRESENTAZIONE DEL LIBRO GIURIDICO: ”Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – commentato e annotato con la giurisprudenza”
SABATO 18 Gennaio 2025 Dalle 10,00 alle 11,00, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno presenterà il suo nuovo volume intitolato: “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza – commentato e annotato con la giurisprudenza”, Ed.Duepuntozero, (con Prefazione del Prof. Matteo Villanova).
UNIVERSITA’ ROMA TRE (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE)
Via del Castro Pretorio, 20 Roma (Aula 2 – II piano)
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L’opera offre una disamina completa sui principi regolatori e sulla normativa contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter). Il volume si presenta come un agile e completo strumento di consultazione per i professionisti offrendo un’analitica trattazione sulle singole norme, utile per orientarsi tra i vari istituti, le fattispecie sostanziali e processuali, oltreché sulla complessa e variegata casistica relativa alla crisi d’impresa. Ogni argomento viene trattato attraverso l’inquadramento della norma e l’esame degli aspetti pratici più controversi e rilevanti. Particolare rilievo è attribuito alle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, puntualmente riportata nelle sue pronunce più recenti e significative.
Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, avvocato, iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma e giornalista, nonché gestore della crisi di impresa e gestore della crisi da sovraindebitamento, è legal advisor nelle procedure di risanamento aziendale. Inoltre, l’avv. Bonanni Saraceno ha maturato significative esperienze professionali come consulente per diverse società finanziarie di rilievo nazionale e multinazionali. Tuttora, svolge la sua attività legale nell’ambito del diritto societario, bancario e assicurativo, altresì specializzato nell’attività giudiziale a tutela delle vittime di amianto e del dovere per il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia iure hereditario che iure proprio (in contenziosi di diritto del lavoro e del diritto civile). Docente a contratto della “Federiciana Università Popolare” e giornalista freelance, collabora con IlSole24Ore e con L’Opinione ed è autore di diverse pubblicazioni, tra cui Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il requisito della meritevolezza e del merito creditorio, i limiti della falcidiabilità dei crediti, nell’opera collettanea “Scritti in onore di Gino Cavalli” (2023), Legge sulla tutela della Privacy, Teseo Editore (2020) e Natura giuridica del danno morale, in Temi Romana (2024)
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Vaccinazione: strumento essenziale nella lotta contro le malattie virali
La vaccinazione è uno dei principali strumenti di prevenzione contro le malattie virali, considerata, insieme agli antibiotici, tra le più importanti scoperte mediche. A seguito della pandemia da Covid-19, il tema della vaccinazione e dei relativi danni assume un rilievo centrale, soprattutto nel contesto delle decisioni legislative sull’obbligatorietà del vaccino anti-SARS-CoV-2.
Il dibattito pubblico evidenzia una frattura tra diverse posizioni:
• Pro-vax: favorevoli alla vaccinazione e alla sua obbligatorietà;
• Free-vax: favorevoli alla vaccinazione, ma contrari all’obbligatorietà;
• No-vax: contrari alla vaccinoterapia.
1. Introduzione
Un vaccino è un farmaco capace di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi per combattere microrganismi patogeni. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la vaccinazione sviluppa la memoria immunologica, permettendo al sistema di riconoscere agenti estranei e avviare una risposta immunitaria.
L’obiettivo principale delle vaccinazioni è il raggiungimento dell’immunità di gregge, che, secondo l’OMS, richiede una copertura del 95% della popolazione. Questo garantisce protezione anche a chi non può vaccinarsi.
2. Vaccinazioni obbligatorie, danno da vaccino e mezzi di tutela
2.1 Vaccinazioni obbligatorie
Le vaccinazioni obbligatorie si inseriscono in un quadro di tutela della salute collettiva e individuale. Tuttavia, non sono esenti da rischi: in rari casi, possono causare reazioni avverse permanenti.
In Italia, le vaccinazioni obbligatorie sono regolate dall’art. 32 della Costituzione, che bilancia la tutela della salute collettiva con i diritti individuali. Tra queste rientrano:
• Vaccinazioni per l’infanzia (antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, anti-epatite B);
• Vaccinazioni per categorie a rischio (antitubercolare, antitifica, antimeningococcica).
Dal Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017), 10 vaccinazioni sono obbligatorie per i minorenni fino ai 16 anni, necessarie per l’iscrizione a scuola. L’obiettivo era contrastare il calo delle coperture vaccinali, scese sotto il 95% dal 2013.
2.2 Danno da vaccino e risarcimento
L’art. 32 della Costituzione sancisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per legge, purché la misura non violi il rispetto della dignità umana. La Corte Costituzionale ha ribadito che:
1. Un trattamento obbligatorio deve tutelare sia la salute individuale che quella collettiva;
2. Eventuali danni gravi da vaccino devono essere risarciti dallo Stato;
3. La libertà individuale può essere limitata in nome della solidarietà sociale.
La sentenza n. 132/1992 della Corte Costituzionale ha stabilito che l’obbligatorietà dei vaccini non contrasta con la Costituzione.
2.3 Sentenza della Corte Costituzionale sul Decreto Lorenzin
Con la sentenza n. 5/2018, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del Decreto Lorenzin, che imponeva l’obbligatorietà vaccinale. La Corte ha sottolineato che:
• La tutela della salute pubblica può prevalere sull’autodeterminazione individuale;
• Le vaccinazioni obbligatorie sono giustificate per garantire l’immunità di gregge;
• Le misure statali devono basarsi su dati scientifici ed essere proporzionate alla situazione epidemiologica.
3. Il vaccino anti Covid-19 e il dibattito sull’obbligatorietà
La pandemia da SARS-CoV-2 ha riacceso il dibattito sull’obbligo vaccinale. Secondo la Costituzione, un trattamento sanitario obbligatorio è legittimo se:
1. È giustificato da evidenze scientifiche accertate da autorità sanitarie competenti;
2. Prevede misure di tutela per eventuali danni causati dal trattamento.
Il Decreto Covid (D.L. n. 44/2021) ha introdotto:
• Scudo penale per il personale sanitario nella somministrazione del vaccino;
• Obbligo vaccinale per operatori sanitari e categorie a rischio.
Il testo riassume le principali disposizioni normative introdotte in Italia per garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2, specificando le categorie di lavoratori interessati, le modalità di verifica e le sanzioni previste in caso di inadempimento. Ecco una sintesi degli aspetti fondamentali:
1. Obbligo vaccinale per il personale sanitario
L’art. 4 del D.L. n. 44/2021 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a vaccinarsi contro il COVID-19 per esercitare la professione. L’obbligo comprende:
• Il ciclo vaccinale primario.
• La dose di richiamo (a partire dal 15 dicembre 2021).
Procedure e controlli
• Gli Ordini professionali, tramite le Federazioni nazionali, verificano il possesso del Green Pass rafforzato attraverso la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC).
• In caso di inadempienza, l’Ordine competente accerta la violazione e annota la sospensione nel relativo Albo professionale. La sospensione è immediata e ha natura dichiarativa, non disciplinare.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo:
• Coloro che presentano condizioni cliniche certificate dal medico curante tali da rappresentare un rischio per la salute. In questi casi, la vaccinazione può essere omessa o differita.
2. Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori
Con il D.L. n. 172/2021, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo è stato esteso a:
• Personale scolastico.
• Operatori dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
• Personale delle strutture sociosanitarie.
• Dipendenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
Conseguenze per il mancato adempimento
• La vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
• In caso di inosservanza, i lavoratori sono sospesi dalla retribuzione, ma mantengono il diritto alla conservazione del posto.
3. Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni
Il D.L. n. 1/2022 ha introdotto, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i cittadini con età pari o superiore a 50 anni. Il Green Pass rafforzato si ottiene esclusivamente tramite:
• Vaccinazione.
• Guarigione dal COVID-19.
I test antigenici o molecolari non consentono di ottenere il Green Pass rafforzato.
Eccezioni e conseguenze
• L’obbligo non si applica in caso di documentate controindicazioni mediche.
• La violazione comporta assenza ingiustificata dal lavoro, sospensione della retribuzione, ma conservazione del posto di lavoro fino alla scadenza dell’obbligo.
Considerazioni generali
Tutte le misure sono finalizzate a:
• Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle strutture sanitarie.
• Tutelare la salute pubblica.
• Ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Conclusioni
Le vaccinazioni rappresentano un equilibrio tra tutela della salute pubblica e rispetto della libertà individuale. La normativa italiana e la giurisprudenza costituzionale confermano che l’obbligatorietà è legittima se giustificata da evidenze scientifiche e accompagnata da misure di protezione per i cittadini.
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Indennizzo danno vaccinale: incostituzionale il termine triennale senza conoscenza dell’indennizzabilità
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2023 (redattore Stefano Petitti), ha dichiarato incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno, senza considerare il momento in cui è venuto a conoscenza della sua indennizzabilità. La pronuncia è stata emessa in relazione a questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardanti l’art. 3 della legge n. 210 del 1992.
Il caso esaminato
Nel caso specifico, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano presentato richiesta di indennizzo oltre il termine triennale dalla manifestazione del danno, ma prima che il danno stesso fosse dichiarato indennizzabile. Quest’ultimo riconoscimento è avvenuto solo con la sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale, che ha esteso l’indennizzabilità anche ai danni causati da vaccinazioni non obbligatorie, ma solo raccomandate.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha sottolineato che il termine triennale per la richiesta di indennizzo deve iniziare a decorrere dal momento in cui l’interessato acquisisce conoscenza sia del danno sia della sua indennizzabilità. Prima di tale momento, infatti, il diritto non è concretamente esercitabile.
La sentenza aggiunge che una soluzione diversa comprometterebbe l’effettività del diritto all’indennizzo, vanificando la tutela garantita dai principi costituzionali di solidarietà sociale e protezione della salute. Il danno vaccinale, in quanto pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, deve essere sostenuto dalla società.
Danno vaccinale: incostituzionale la decadenza “tombale” del diritto all’indennizzo
La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, non prevede che il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo decorra dalla conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.
Il problema della decadenza “tombale”
La disposizione censurata non consente l’applicazione della decadenza “mobile” (limitata ai ratei interni al triennio), ma impone una decadenza “tombale” sull’intero diritto. Ciò ha implicazioni nei casi in cui il diritto all’indennizzo, non previsto inizialmente dalla legge, sorga successivamente, come accaduto per i danneggiati dalla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, riconosciuti con la sentenza n. 107 del 2012.
In questi casi, non può configurarsi un’estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una determinazione chiara del termine entro il quale esercitarlo.
Le ragioni della Corte
La Corte ha chiarito che, nel contesto del diritto all’indennizzo, le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute richiedono che il termine triennale per presentare la domanda decorra solo quando il danneggiato abbia acquisito piena consapevolezza:
1. Dell’esistenza di una menomazione permanente;
2. Della riferibilità causale alla vaccinazione;
3. Della rilevanza giuridica del danno, ovvero della possibilità di ottenere un indennizzo.
La norma censurata, prevedendo che il termine triennale decorra dalla sola conoscenza del danno, limita incostituzionalmente il diritto all’indennizzo e vanifica il completamento del “patto di solidarietà” previsto dalla legge n. 210 del 1992.
Critiche ai rilievi dell’Avvocatura
Le obiezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato, che richiamano ipotetici maggiori oneri organizzativi e di finanza pubblica, sono state respinte. La Corte ha evidenziato che:
• Le argomentazioni sono prive di dati concreti;
• Il sistema di vaccinazione di massa si basa sull’effettività dell’indennizzo come compensazione del sacrificio individuale per l’interesse collettivo.
Precedenti giurisprudenziali
La pronuncia si colloca nel solco di precedenti decisioni della Corte costituzionale, tra cui:
• Sentenza n. 118/2020;
• Sentenza n. 69/2014;
• Sentenza n. 107/2012;
• Sentenza n. 27/1998;
• Sentenza n. 118/1996.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Novità introdotte dal Correttivo ter del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii)
Il presente contributo esamina alcune delle novità apportate dal recente c.d. Correttivo ter del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto con il Dlgs 136/2024, all’istituto della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
Modifiche principali: articoli 12 e 17
Le novità riguardano:
• Articolo 12, comma 1: Condizioni per l’accesso.
• Articolo 17, commi 3 e 3-bis: Documentazione da presentare insieme all’istanza per la nomina dell’esperto.
Questo contributo si focalizzerà su:
1. I concetti di “crisi” e di “insolvenza”.
2. La definizione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”.
3. La documentazione richiesta dall’articolo 17 per presentare l’istanza.
Le nozioni di crisi e insolvenza
Nuova formulazione dell’articolo 12, comma 1
Il nuovo articolo 12, comma 1, recita:
“L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8”.
Il riferimento alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (crisi e insolvenza) rappresenta una significativa novità rispetto alla precedente versione della norma, che limitava l’accesso alla Composizione negoziata alle sole ipotesi di squilibrio.
Questa modifica amplia la platea di soggetti interessati, includendo anche situazioni più gravi, e consente di tentare il risanamento aziendale preservando la continuità d’impresa.
Crisi: una definizione ampliata
Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), la crisi è definita come:
“Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Tuttavia, la dottrina aziendalistica interpreta la crisi come un fenomeno più ampio e complesso, che può derivare da fattori straordinari o eccezionali e che altera non solo gli aspetti finanziari, ma anche l’intero equilibrio aziendale.
Ad esempio, la crisi può manifestarsi attraverso:
• Indebolimento del portafoglio prodotti.
• Riduzione della capacità competitiva.
• Perdita di fedeltà della clientela.
• Compromissione della reputazione e dell’immagine aziendale.
• Peggioramento del merito creditizio.
Conclusione
Le modifiche introdotte dal Dlgs 136/2024 segnano un significativo passo avanti verso un utilizzo più inclusivo ed efficace della Composizione negoziata. Il nuovo quadro normativo riconosce la possibilità di risanamento anche in condizioni di crisi o insolvenza, promuovendo la salvaguardia della continuità aziendale e incentivando l’utilizzo di strumenti preventivi e proattivi.
La crisi e l’insolvenza: analisi e collegamenti
In molti casi, lo stato di crisi rappresenta una fase breve ma intensa della vita aziendale. Questa fase, spesso caratterizzata dai “germi” dell’insolvenza, richiede interventi rapidi per evitare che la crisi si trasformi in insolvenza piena, con conseguenze negative per il ceto creditorio.
La crisi non colpisce solo l’azienda, ma anche tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni. Per questo motivo, il Legislatore e gli operatori economici pongono sempre maggiore attenzione sulla prevenzione.
Il legame tra crisi e insolvenza
L’articolo 2 del Ccii sottolinea che la crisi:
“Rende probabile l’insolvenza”.
Questo evidenzia il doppio legame tra crisi e insolvenza:
1. Legame temporale: La crisi precede sempre l’insolvenza.
2. Legame causale: Se i segnali della crisi non vengono riconosciuti tempestivamente, questa evolve inevitabilmente in insolvenza.
Definizione di insolvenza
Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera b), del Ccii:
“L’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L’insolvenza è dunque legata a uno squilibrio finanziario tra flussi in entrata e in uscita, che erode le risorse necessarie a soddisfare gli obblighi di pagamento e/o rimborso.
La dottrina aziendalistica concorda sul fatto che una delle principali cause di insolvenza sia la mancanza di pianificazione finanziaria. Senza strumenti di programmazione (ex ante) e rendicontazione (ex post), eventuali squilibri possono emergere solo quando è ormai troppo tardi.
Lo squilibrio economico, finanziario e patrimoniale
L’accesso alla Composizione negoziata, come previsto dall’articolo 12, comma 1, del Ccii, può avvenire anche in presenza di un semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza.
Nota preliminare
Le analisi basate su indici di bilancio richiedono una verifica attenta dell’attendibilità dei dati contabili, soprattutto in contesti di crisi. Gli indici presentati di seguito sono esemplificativi e non esaustivi.
Lo squilibrio economico
Lo squilibrio economico (o reddituale) è l’incapacità dell’impresa di generare redditi positivi e soddisfacenti rispetto al capitale investito, in un orizzonte di medio-lungo periodo.
Analisi della redditività aziendale
L’analisi parte dalla classificazione dei costi e dei ricavi in diverse aree:
1. Area operativa.
2. Area accessoria (extra-operativa).
3. Area finanziaria.
4. Area straordinaria.
5. Area tributaria.
I principali schemi di conto economico riclassificato sono:
1. A valore aggiunto: Calcola il valore aggiunto e il margine lordo operativo (Ebitda).
• Valore aggiunto: Differenza tra il valore prodotto e i costi dei fattori produttivi esterni.
• Margine lordo operativo (Mol): Misura il cash flow potenziale generato dalla gestione operativa.
2. A costo del venduto: Analizza i risultati economici in relazione ai volumi di vendita, evidenziando eventuali inefficienze nelle aree funzionali.
3. Marginalistico: Valuta l’efficienza e la coerenza della politica aziendale rispetto agli obiettivi strategici.
Indicatori utili per l’analisi
• Margine di sicurezza: Misura il calo massimo di fatturato sostenibile senza generare perdite economiche.
• Margine di contribuzione: Indica il contributo di ogni prodotto alla copertura dei costi fissi.
• Leva operativa: Esprime il rischio derivante da riduzioni nei livelli di attività.
Tutte queste configurazioni consentono di determinare il risultato operativo della gestione caratteristica (Ebit), indicativo dell’efficienza economica del core business.
Indici di redditività
Gli indici di bilancio per analizzare la redditività aziendale si dividono in:
1. Redditività operativa:
• ROI (Return on Investment): Rapporto tra redditività delle vendite (Ebit/Ricavi) e produttività del capitale investito (Ricavi/Capitale operativo netto).
2. Redditività globale:
• ROE (Return on Equity): Indica il rendimento del capitale proprio.
• Leva finanziaria: Misura l’impatto dell’indebitamento sulla redditività complessiva.
Conclusione
Un monitoraggio tempestivo degli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, tramite l’uso di indici e strumenti di analisi, è essenziale per prevenire situazioni di crisi e insolvenza. La capacità di riconoscere e affrontare questi segnali critici può rappresentare la differenza tra il successo del risanamento e il dissesto aziendale.
La seguente analisi approfondisce i concetti di squilibrio finanziario e squilibrio patrimoniale, fornendo una panoramica sulle implicazioni gestionali e sugli strumenti di valutazione legati a ciascuna tipologia di squilibrio, oltre a specificare le novità relative alla Composizione negoziata della crisi d’impresa. Di seguito riassumo i punti principali:
Squilibrio finanziario
Lo squilibrio finanziario si manifesta quando l’azienda non riesce a generare fonti di finanziamento adeguate per coprire i propri fabbisogni finanziari. È causato da alterazioni nel ritmo e nell’entità dei flussi di entrata e uscita derivanti da:
• Gestione corrente: ricavi e costi legati al ciclo acquisto-trasformazione-vendita.
• Gestione strutturale: investimenti pluriennali e dismissioni.
• Finanziamenti: sia di capitale proprio (apporti dei soci, dividendi) sia di credito (nuovi finanziamenti e rimborsi).
Strumenti di analisi:
• Rendiconto finanziario: individua le cause dei flussi finanziari.
• Indici principali:
• Flusso di circolante della gestione caratteristica corrente: misura l’autofinanziamento prodotto, basato su EBITDA, ammortamenti e imposte.
• Cash flow caratteristico corrente: valuta le variazioni del capitale circolante netto e del ciclo monetario.
Indicatori:
1. Current ratio (attivo corrente/passivo corrente): valore < 1 segnala mancanza di liquidità.
2. Acid test: più prudenziale del current ratio, esclude le rimanenze di magazzino.
3. Durata del ciclo monetario: allungamento = peggioramento, poiché aumenta lo sfasamento tra entrate e uscite.
Squilibrio patrimoniale
Uno squilibrio patrimoniale si verifica in caso di:
1. Struttura degli impieghi non adeguata.
2. Indebitamento eccessivo.
3. Incoerenza tra fonti di finanziamento e modalità di impiego.
Principi fondamentali:
• Attivo fisso da finanziare con fonti durevoli (capitale proprio o debiti a lungo termine).
• Attivo circolante da finanziare con fonti a breve termine.
Indicatori:
• Margine di struttura negativo: segnala sottocapitalizzazione e rischio finanziario.
• Posizione finanziaria netta (PFN): rappresenta l’indebitamento netto. Aumenti della PFN indicano peggioramento finanziario.
L’accesso è regolato dall’art. 17 Ccii e richiede la presentazione di un’istanza attraverso la piattaforma online. La documentazione obbligatoria include:
1. Bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi o, in alternativa, progetti di bilancio aggiornati (entro 60 giorni dalla domanda).
2. Piano di risanamento con relazione sintetica e piano finanziario di 6 mesi.
3. Elenco creditori con indicazione dei crediti scaduti e a scadere.
4. Certificazioni fiscali e contributive: Certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva, certificato dei debiti contributivi.
5. Estratto Centrale Rischi Banca d’Italia (non anteriore a 3 mesi).
Novità principali:
• Art. 17, comma 3-bis: in attesa delle certificazioni richieste, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta richiesta di certificazioni almeno 10 giorni prima della domanda.
• Check-list e Test di autovalutazione: non obbligatori, ma consigliati per valutare la perseguibilità del risanamento.
Conclusioni
Gli strumenti indicati consentono di monitorare lo stato di salute finanziaria e patrimoniale dell’impresa, fondamentale per prevenire situazioni di crisi e accedere agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della Crisi. La corretta documentazione e il rispetto delle procedure agevolano l’accesso alla Composizione negoziata.
Sintesi documentazione obbligatoria: a),Bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (se non già depositati presso il Registro delle imprese). Per gli imprenditori non obbligati al deposito: dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi di imposta, oltre a una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza). a-bis),In caso di mancata approvazione dei bilanci: progetti di bilancio o situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (non oltre 60 giorni). b),Progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, con una relazione sintetica sull’attività esercitata e un piano finanziario per i successivi sei mesi. c),Elenco dei creditori con indicazione dei crediti scaduti/a scadere e l’eventuale esistenza di diritti reali o personali di garanzia. d),Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del Dpr n. 445/2000: – Sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale o accertamento dello stato di insolvenza; – Dichiarazione di non aver depositato domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o insolvenza. e),Certificato unico dei debiti tributari (art. 364, comma 1). f),Situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. g),Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363, comma 1). h),Estratto Centrale dei Rischi Banca d’Italia (non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza).
Documentazioe facoltativa: 1),Check list: utile per agevolare il processo di valutazione della situazione aziendale, ma non obbligatoria. 2),Test pratico preliminare di autovalutazione: strumento per verificare la perseguibilità del risanamento e stimare il grado di difficoltà dell’impresa.
Documentazione facoltativa, sebbene non obbligatoria, è fortemente consigliata per facilitare il lavoro dell’esperto e aumentare le possibilità di risanamento.
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PER APPROFONDIRE IL TEMA IN OGGETTO SI CONSIGLIA LA LETTURA DEL “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA COMMENTATO E ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA”DELL’AVV. FABRIZIO VALERIO BONANNI SARACENO, EDITO “DUEPUNTOZERO, DIGITARE IL SEGUENTE LINK:
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31191 del 5 dicembre 2024, chiarisce importanti aspetti relativi ai giudizi promossi nei confronti del Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, che tutela i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. In particolare, la decisione offre linee guida sul tema della valutazione del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia insorta.
Principi stabiliti:
1. Valorizzazione delle risultanze amministrative:
• Il giudice di merito può e deve tener conto degli accertamenti svolti dalla commissione medica ospedaliera nell’ambito del procedimento amministrativo, considerandoli come elementi rilevanti ai fini della verifica del nesso causale.
2. Indagine autonoma del giudice di merito:
• Il giudice, qualora lo ritenga necessario, può approfondire ulteriormente il collegamento eziologico tra la vaccinazione e il danno alla salute mediante una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
• In tal caso, la decisione può essere fondata sui risultati della CTU, purché il ragionamento del giudice sia adeguatamente motivato.
3. Controllo della Cassazione:
• Le scelte del giudice di merito, ove si basino su una valutazione delle prove e sull’esito di una CTU, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto due profili:
• Omesso esame di un fatto decisivo e controverso: qualora il giudice non abbia adeguatamente considerato un elemento storico rilevante che avrebbe potuto condurre a una diversa soluzione.
• Errori di diritto: in caso di errata applicazione della regola di causalità civilistica o di violazione di principi giuridici.
Rilevanza pratica:
Questa sentenza rafforza l’importanza del rapporto tra il giudizio amministrativo e quello civile nell’ambito delle richieste di indennizzo ex lege n. 210 del 1992. Pur riconoscendo il peso delle risultanze amministrative, sottolinea il dovere del giudice di merito di verificare l’esistenza del nesso causale anche in autonomia, garantendo una tutela più ampia e approfondita del diritto alla salute dei cittadini danneggiati.
Aggiornato al Correttivo TER. Commentato e annotato con la giurisprudenza
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Analisi completa del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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L’opera esamina i principi regolatori e la normativa contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornati con il d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter). Ideale per i professionisti, il volume offre un’analisi dettagliata delle norme, dei processi e delle casistiche connesse alla crisi d’impresa.
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L’incarico di amministratore di società pubbliche e lo spoil system
Lo spoil system, o sistema delle spoglie, è un meccanismo di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali. Tale decadenza non dipende dalle vicende del rapporto instaurato con il titolare dell’incarico, bensì dal rinnovo dell’organo politico.
Un quesito importante affrontato dalla Magistratura contabile riguarda l’equiparabilità tra l’incarico di amministratore di società a partecipazione pubblica e quello dirigenziale apicale. Se l’equiparazione non sussiste, la revoca dell’amministratore per applicazione dello spoil system potrebbe risultare illegittima.
Le società a partecipazione pubblica: uno statuto differenziato
La Riforma Madia e il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (Tusp)
Il settore delle società a partecipazione pubblica è stato riordinato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), che ha:
• Razionalizzato e ridotto le partecipazioni pubbliche.
• Assicurato chiarezza normativa e promozione della concorrenza.
• Contenuto i costi pubblici e prevenuto la proliferazione di enti inefficienti.
Elementi di contaminazione pubblicistica
Le società pubbliche sono soggette a norme speciali che le differenziano dalle società private:
• Selezione pubblica per i soci privati (art. 17 Tusp).
• Limiti ai compensi e alla composizione degli organi sociali (art. 11 Tusp).
• Giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale nelle società in house (art. 12 Tusp).
L’articolo 4 del Tusp specifica che le amministrazioni pubbliche possono costituire o partecipare a società solo per attività strettamente legate alle loro finalità istituzionali.
La procedura di deliberazione pubblicistica e privatistica
Il Tusp stabilisce un doppio iter per la costituzione o acquisizione di partecipazioni:
1. Fase pubblicistica:
• Motivazione analitica sulla necessità della società rispetto alle finalità istituzionali (art. 5, Tusp).
• Compatibilità con principi di efficienza, sostenibilità finanziaria e norme europee sugli aiuti di Stato.
2. Fase privatistica:
• Stipula del contratto societario.
La Corte di Cassazione ha chiarito che le decisioni pubblicistiche si esauriscono nella scelta iniziale, mentre l’attività successiva segue il diritto privato (Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4413).
La natura giuridica delle società pubbliche
La giurisprudenza ha a lungo dibattuto la natura giuridica delle società pubbliche. Attualmente prevale l’orientamento che le considera soggetti di diritto privato, con un rapporto autonomo rispetto all’ente pubblico socio (Cass. civ., Sez. Un., 14 marzo 2022, n. 8186).
Lo spoil system e le società pubbliche
I presupposti dello spoil system
Lo spoil system si applica agli incarichi:
• Dirigenziali apicali.
• Fondati su rapporti fiduciari legati all’indirizzo politico dell’organo nominante.
Tuttavia, la Consulta ha limitato l’uso dello spoil system per salvaguardare i principi di buon andamento e continuità amministrativa (art. 97 Cost.).
Inapplicabilità agli amministratori delle società pubbliche
Secondo la Magistratura contabile, la revoca degli amministratori di società pubbliche non può basarsi su considerazioni politiche, ma deve seguire le regole del diritto societario. Gli atti di gestione restano autonomi dall’ente pubblico socio, che non può esercitare poteri autoritativi o discrezionali (Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4413).
In sintesi: gli amministratori delle società pubbliche non sono equiparabili ai dirigenti apicali soggetti allo spoil system.
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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Criteri costituzionali di riparto della giurisdizione
I criteri di riparto della giurisdizione sono stabiliti dagli articoli 103 e 113 della Costituzione, che distinguono tra diritti soggettivi e interessi legittimi:
• Art. 113, co. 1, Cost.: garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione.
• Art. 103, co. 1, Cost.: attribuisce al giudice amministrativo la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
Giurisdizione esclusiva e potere pubblico
In relazione alla giurisdizione esclusiva, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
1. Il legislatore deve rispettare i limiti fissati dalla Costituzione nella distribuzione delle funzioni giurisdizionali tra giudici ordinari e amministrativi (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204).
2. Le materie devolute alla giurisdizione esclusiva devono condividere la natura delle materie attribuite alla giurisdizione generale di legittimità, ovvero essere caratterizzate dall’esercizio del potere pubblico autoritativo (Corte Cost., n. 204/2004).
Profili privatistici e pubblicistici nelle società in house
Il TUSP (Testo Unico sulle Società Partecipate) combina aspetti pubblicistici e privatistici. Questa natura mista assume particolare rilevanza nella ripartizione della giurisdizione tra il giudice amministrativo e quello ordinario.
Controversie sui contratti delle società in house
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiarito che le controversie relative al rinnovo o alla proroga dei contratti stipulati da società in house rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Principio di diritto enunciato
«Le controversie relative al rinnovo o alla proroga di un precedente contratto stipulato da una società “in house” appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che concernono comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non già l’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Non implicano, dunque, un sindacato amministrativo la scelta della società di stipulare polizze senza ricorrere a una gara o a una nuova procedura di affidamento diretto» (Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2023, n. 5972, rv. 667016-01).
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