
Cassazione penale, sentenza n. 34300/2026 – Reato abituale, successione di leggi penali e principio del favor rei
Abstract. La Corte di cassazione, con la sentenza penale n. 34300/2026, affronta il delicato problema dell’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso, agli atti persecutori iniziati prima della sua entrata in vigore e proseguiti successivamente. Il principio affermato si fonda sulla natura abituale del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.: la fattispecie si consuma con l’ultima condotta persecutoria, sicché, quando la reiterazione prosegue sotto la vigenza della nuova disciplina, quest’ultima trova applicazione all’intero reato. Non si configura, secondo la Corte, una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole né del favor rei, poiché la consumazione del reato non si era ancora perfezionata al momento dell’entrata in vigore della novella.
Parole chiave: stalking; atti persecutori; art. 612-bis c.p.; Codice Rosso; legge n. 69/2019; Cassazione n. 34300/2026; reato abituale; successione di leggi penali; favor rei; irretroattività; sospensione condizionale della pena.
1. La questione giuridica: quale legge si applica allo stalking protratto nel tempo?
La sentenza n. 34300/2026 della Corte di cassazione penale si inserisce nel complesso quadro dei rapporti tra successione delle leggi penali nel tempo e natura abituale del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p. (NT+ Diritto)
Il problema assume particolare rilevanza quando la condotta di stalking abbia avuto inizio anteriormente al 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ma sia proseguita anche successivamente.
La questione non è meramente cronologica. La legge n. 69/2019 ha infatti introdotto un sistema organico di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, intervenendo tanto sul piano processuale quanto su quello sostanziale.
Tra le modifiche più significative figura quella relativa all’art. 165 c.p., con la previsione che, per una serie di delitti – tra i quali gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. – la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. (Giustizia)
Il tema affrontato dalla Suprema Corte è dunque quello di stabilire se una condotta persecutoria iniziata sotto il vigore della precedente disciplina possa essere assoggettata alla normativa più rigorosa quando una parte della condotta si sia protratta dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2019.
2. La natura abituale del delitto di atti persecutori
La soluzione della Corte prende le mosse dalla struttura dell’art. 612-bis c.p.
Il delitto di stalking non si esaurisce, infatti, in una singola condotta. La fattispecie richiede condotte reiterate di minaccia o molestia, dalle quali derivi uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o di paura; il fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata alla vittima; ovvero la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
La reiterazione costituisce pertanto un elemento strutturale della fattispecie.
È proprio tale caratteristica a qualificare gli atti persecutori come reato abituale. La condotta penalmente rilevante si costruisce attraverso una pluralità di comportamenti che, considerati unitariamente, integrano il fatto tipico. La giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente individuato nel momento dell’ultimo atto persecutorio il momento consumativo del delitto. (sistemapenale.it)
Da questa premessa discende una conseguenza decisiva in materia di successione delle leggi penali.
Se la condotta persecutoria inizia prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma continua anche successivamente, il reato non può considerarsi già consumato prima della novella.
La consumazione interviene, infatti, con l’ultima condotta che completa la sequenza abituale.
3. La data del 9 agosto 2019 quale discrimine temporale
La legge 19 luglio 2019, n. 69, è entrata in vigore il 9 agosto 2019. (Tribunale di Trapani)
Il discrimine temporale individuato dalla Cassazione non consiste quindi nella data di inizio dello stalking, bensì nella data di cessazione della condotta abituale.
Ne consegue che una sequenza persecutoria iniziata prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2019 può ricadere nella disciplina successiva qualora la reiterazione delle condotte sia proseguita oltre tale momento.
La ratio giuridica è precisa: non si applica retroattivamente una nuova norma a un reato già consumato; si applica la disciplina vigente nel momento in cui il reato abituale viene consumato.
È questa la chiave interpretativa della sentenza n. 34300/2026.
La Cassazione ribadisce, infatti, che le modifiche in peius introdotte dalla legge n. 69/2019 possono trovare applicazione quando siano intervenute dopo l’inizio della condotta abituale, ma prima che questa sia cessata. (NT+ Diritto)
4. Il rapporto con il principio del favor rei
Il problema deve essere esaminato alla luce degli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost., nonché del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
In linea generale, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; inoltre, quando intervenga una successione di leggi penali, opera il principio della lex mitior nei limiti stabiliti dall’ordinamento.
La peculiarità del reato abituale consiste, tuttavia, nella circostanza che il «fatto» penalmente rilevante non coincide necessariamente con il primo comportamento posto in essere dall’agente.
Nel caso dello stalking, il fatto tipico è costituito dalla sequenza abituale complessiva.
Pertanto, se la sequenza non era ancora terminata quando è entrata in vigore la legge n. 69/2019, la nuova disciplina non viene applicata retroattivamente a un reato già consumato: essa disciplina un reato la cui consumazione si è verificata sotto la sua vigenza.
È questa distinzione a consentire alla Corte di escludere la denunciata violazione del favor rei. (NT+ Diritto)
5. L’applicazione dell’intera disciplina più rigorosa
La questione assume particolare rilievo perché la legge n. 69/2019 non si è limitata a introdurre strumenti processuali di maggiore tempestività.
Il cosiddetto Codice Rosso ha inciso anche sul trattamento sostanziale di alcune fattispecie e, per gli atti persecutori, ha previsto conseguenze specifiche anche in materia di sospensione condizionale della pena.
L’art. 165, quinto comma, c.p., come modificato dalla legge n. 69/2019, comprende espressamente il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. tra quelli per i quali la sospensione condizionale è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. (Giustizia)
La disciplina è stata successivamente ulteriormente precisata: la normativa oggi prevede, per le fattispecie interessate, la partecipazione ai percorsi con cadenza almeno bisettimanale e il loro superamento con esito favorevole, secondo quanto previsto dall’art. 165 c.p. e dalla disciplina attuativa. (sistemapenale.it)
Il dato evidenzia un aspetto importante: il problema della successione temporale non riguarda esclusivamente la misura della pena detentiva, ma può investire anche istituti collegati al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena.
6. Una sola condotta successiva è sufficiente?
La formulazione della questione merita una precisazione scientifica.
Non deve essere intesa nel senso che un singolo atto persecutorio, isolatamente considerato, sia automaticamente sufficiente a integrare il delitto di stalking.
L’art. 612-bis c.p. continua a richiedere la struttura abituale della condotta e la realizzazione di uno degli eventi tipici.
Il principio elaborato dalla Cassazione opera invece sul diverso piano della successione temporale della legge: qualora il complesso delle condotte integri un reato abituale e la sequenza persecutoria si protragga anche sotto la vigenza della legge sopravvenuta, l’ultimo segmento della condotta concorre alla consumazione dell’intero reato.
È quindi la prosecuzione della condotta abituale a impedire che il reato possa considerarsi già consumato sotto la precedente disciplina.
La stessa logica è stata utilizzata dalla giurisprudenza con riferimento ad altri reati abituali, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Cassazione ha chiarito che, quando la condotta abituale prosegue dopo l’entrata in vigore di una disciplina più severa, la nuova disciplina può trovare applicazione all’intero reato, proprio perché la consumazione si colloca al termine della condotta abituale. (NT+ Diritto)
7. La distinzione rispetto ai reati permanenti
La ricostruzione non deve essere confusa con quella relativa ai reati permanenti.
La distinzione è concettualmente rilevante.
Nel reato permanente, la consumazione si protrae nel tempo attraverso la permanenza della situazione antigiuridica; nel reato abituale, invece, la fattispecie si caratterizza per la reiterazione di condotte che, unitariamente considerate, costituiscono il fatto tipico.
La stessa giurisprudenza ha sottolineato che la successione di leggi penali deve essere risolta diversamente a seconda della struttura della fattispecie concreta. Nel caso dei reati permanenti, la disciplina sopravvenuta può assumere rilievo quando la parte della condotta successiva alla novella integri gli elementi del reato; nel caso del reato abituale, il problema si collega invece al momento consumativo coincidente con la cessazione della reiterazione. (NT+ Diritto)
La qualificazione giuridica della fattispecie diviene pertanto preliminare rispetto alla soluzione del problema intertemporale.
8. Il limite processuale evidenziato dalla Cassazione
La sentenza n. 34300/2026 presenta anche un profilo processuale di particolare interesse.
Nel caso esaminato, la censura relativa all’applicazione della disciplina introdotta dal Codice Rosso era stata prospettata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
La Suprema Corte ha quindi rilevato il carattere non scrutinabile della doglianza, in quanto questione non tempestivamente dedotta nel giudizio di merito. (NT+ Diritto)
Questo passaggio ricorda un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito e non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice competente nelle precedenti fasi processuali.
La decisione presenta, tuttavia, una significativa portata nomofilattica nella parte in cui ribadisce il principio sostanziale relativo alla natura abituale dello stalking e alla conseguente individuazione del momento consumativo.
9. Il principio di diritto: consumazione e successione della legge penale
La portata della pronuncia può essere sintetizzata nel seguente principio:
nel delitto di atti persecutori, quale reato abituale, il momento consumativo coincide con l’ultima condotta persecutoria; conseguentemente, quando la condotta iniziata anteriormente alla legge n. 69/2019 prosegua anche dopo la sua entrata in vigore e la reiterazione si completi sotto la nuova disciplina, le modifiche più sfavorevoli introdotte dalla novella possono trovare applicazione all’intero reato.
Il principio assume particolare importanza perché consente di individuare con maggiore precisione il rapporto tra art. 612-bis c.p., legge n. 69/2019, art. 2 c.p. e principio costituzionale di irretroattività.
Non è dunque la data del primo atto persecutorio a determinare, da sola, la disciplina applicabile.
Occorre verificare l’intera sequenza criminosa e, soprattutto, stabilire quando essa si sia effettivamente conclusa.
10. Ricadute difensive: la ricostruzione cronologica della condotta
La pronuncia impone, sul piano difensivo, una particolare attenzione alla ricostruzione temporale dei fatti.
Nei procedimenti per stalking occorre distinguere:
- la data del primo comportamento persecutorio;
- la successione cronologica degli episodi;
- la data dell’ultimo atto contestato;
- la prova della reiterazione;
- la sussistenza dell’evento tipico;
- la riconducibilità dei singoli episodi all’imputato;
- la disciplina normativa vigente durante le diverse fasi della condotta;
- gli effetti della normativa sopravvenuta sul trattamento sanzionatorio.
La data dell’ultimo episodio assume dunque una funzione determinante.
Una corretta strategia processuale non può limitarsi a contestare genericamente la retroattività della legge più sfavorevole, ma deve verificare se e quando la condotta abituale possa considerarsi effettivamente cessata, quali siano gli episodi provati e quali condotte siano state concretamente valorizzate dai giudici di merito.
La questione temporale diviene, pertanto, inseparabile dalla questione probatoria.
11. Conclusioni
La sentenza Cass. pen. n. 34300/2026 conferma la particolare rilevanza della struttura del reato nella soluzione dei problemi di diritto intertemporale.
Nel delitto di atti persecutori, la pluralità delle condotte non rappresenta un elemento meramente descrittivo, ma costituisce il nucleo stesso della fattispecie abituale.
Da ciò discende che la consumazione si colloca con l’ultimo atto della sequenza persecutoria.
Quando tale momento è successivo all’entrata in vigore della legge n. 69/2019, la disciplina del Codice Rosso può trovare applicazione anche se la condotta persecutoria aveva avuto inizio sotto il precedente regime.
La questione non può quindi essere risolta attraverso una meccanica applicazione del principio tempus regit actum, né attraverso la sola individuazione della data del primo episodio.
È necessario ricostruire l’intera vicenda criminosa e stabilire il momento consumativo del reato.
La pronuncia si colloca così all’intersezione tra diritto penale sostanziale, diritto intertemporale, disciplina dello stalking e tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, confermando quanto sia decisiva, nei procedimenti ex art. 612-bis c.p., una rigorosa analisi della sequenza temporale e della prova delle singole condotte.
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La sentenza n. 34300/2026 della Corte di cassazione penale:
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LE COMPETENZE DELLO STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta attività di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione ai procedimenti riguardanti la responsabilità penale, i reati contro la persona, la tutela delle vittime, gli atti persecutori e le fattispecie connesse alla violenza domestica e di genere.
In procedimenti caratterizzati da condotte reiterate nel tempo, l’attività difensiva richiede una ricostruzione analitica della cronologia degli episodi, della qualificazione giuridica delle condotte, della successione delle leggi penali, del momento consumativo del reato e degli effetti sul trattamento sanzionatorio.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste pertanto le parti nella valutazione delle questioni sostanziali e processuali connesse all’art. 612-bis c.p., comprese le problematiche relative al Codice Rosso, alla successione delle norme penali nel tempo, al principio del favor rei, alla prova della reiterazione delle condotte e alla tutela processuale della persona offesa.
L’approccio dello Studio è orientato a una lettura integrata della fattispecie, nella quale diritto penale sostanziale, disciplina processuale, prova e tutela della persona vengono esaminati unitariamente, con specifica attenzione ai più recenti orientamenti della Corte di cassazione.

