
Sequestro probatorio, smartphone, computer, copia forense, dati informatici e diritto alla riservatezza: la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione sta progressivamente ridefinendo i limiti del potere investigativo nell’acquisizione del patrimonio informativo digitale della persona. La Cassazione penale, Sez. VI, 21 maggio 2026, n. 32643, depositata il 2 settembre 2026, si colloca in questo percorso evolutivo, ribadendo che la copia integrale dei dati contenuti in un dispositivo informatico costituisce uno strumento funzionale alla successiva individuazione della prova e non può trasformarsi in una indiscriminata acquisizione dell’intera vita digitale dell’interessato. (jusdi.it)
1. Il problema: quando il sequestro del dispositivo diventa sequestro della vita digitale
L’art. 253 c.p.p. consente il sequestro probatorio delle cose necessarie per l’accertamento dei fatti. La disposizione, apparentemente costruita intorno a una concezione materiale della res, assume oggi una dimensione particolarmente delicata quando l’oggetto dell’attività investigativa è costituito da uno smartphone, un computer, un tablet, un hard disk o altro dispositivo capace di contenere una quantità pressoché illimitata di informazioni.
Il dispositivo digitale, infatti, non è più soltanto un bene materiale suscettibile di apprensione fisica. Esso costituisce un vero e proprio contenitore informativo della persona, nel quale possono essere conservati messaggi, fotografie, e-mail, documenti professionali, informazioni finanziarie, dati relativi alla salute, comunicazioni familiari e una molteplicità di informazioni totalmente estranee al procedimento penale.
Da qui nasce il problema giuridico fondamentale: il potere di acquisire la prova del reato può legittimare l’acquisizione indiscriminata dell’intero patrimonio informativo digitale dell’indagato?
La risposta della giurisprudenza di legittimità è negativa.
2. La proporzionalità come limite intrinseco al sequestro probatorio
Il principio di proporzionalità impone che il sacrificio imposto al soggetto destinatario del sequestro sia adeguato e necessario rispetto alla finalità probatoria perseguita.
Ne consegue che il decreto di sequestro non può limitarsi ad affermare genericamente la pertinenza del dispositivo rispetto al reato. Deve essere possibile comprendere perché sia necessario acquisire determinati dati, quali informazioni siano ricercate, secondo quali criteri debbano essere selezionate e quale sia l’ambito temporale della ricerca.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che il controllo di proporzionalità riguarda la misura sotto un profilo quantitativo, qualitativo e temporale. Il decreto deve pertanto consentire di verificare il rapporto tra l’estensione dell’apprensione e le concrete esigenze investigative. (EIUS)
Il principio può essere sintetizzato in una formula:
più è invasiva l’acquisizione dei dati, più deve essere rigorosa la motivazione che la giustifica.
3. La Cassazione n. 32643/2026: la copia integrale è una «copia-mezzo»
Il passaggio centrale della sentenza n. 32643/2026 riguarda la cosiddetta copia forense integrale.
Quando viene sequestrato uno smartphone, un computer o altro dispositivo digitale, gli investigatori possono avere l’esigenza tecnica di creare una copia integrale della memoria, così da preservare i dati e consentire le successive operazioni di analisi.
Ma la Cassazione introduce una distinzione fondamentale.
La copia integrale è una «copia servente», una «copia-mezzo» e non una «copia-fine».
Il suo scopo è consentire la selezione dei dati effettivamente pertinenti al reato. Non costituisce, invece, una autonoma ragione per consentire al pubblico ministero di conservare indefinitamente l’intero contenuto informatico.
La Corte afferma, in sostanza, che la copia integrale permette di compiere successivamente ciò che, sul piano ideale, dovrebbe essere già delimitato prima del sequestro: individuare quali dati siano effettivamente pertinenti rispetto al fatto oggetto di indagine. Una volta effettuata la selezione, la copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto, mentre possono essere conservati i soli dati necessari alla funzione probatoria. (jusdi.it)
4. Il principio della «minima invasività»
La decisione si inserisce in un più ampio orientamento della Corte di cassazione volto a impedire che il sequestro probatorio assuma una natura meramente esplorativa.
Il procedimento penale può utilizzare il sequestro per ricercare e acquisire la prova, ma non può trasformare il provvedimento ablativo in uno strumento generalizzato di esplorazione della vita privata.
La differenza è sostanziale.
Se l’autorità giudiziaria ricerca, ad esempio, le comunicazioni relative a una determinata operazione fraudolenta, l’acquisizione di quei messaggi può essere pienamente giustificata.
Diversamente, l’acquisizione indiscriminata di tutte le conversazioni, fotografie, documenti e informazioni presenti nello smartphone richiede una specifica motivazione che spieghi perché tale estensione sia indispensabile.
La Cassazione ha già ritenuto illegittima l’acquisizione integrale dei dati di uno smartphone quando il decreto non spieghi le ragioni per cui sia necessaria la verifica dell’intero contenuto del dispositivo e non indichi i criteri di selezione del materiale. (Mister Lex)
5. La dimensione temporale del sequestro
La proporzionalità non riguarda soltanto quali dati vengono acquisiti, ma anche quali dati nel tempo.
La perimetrazione temporale assume una funzione autonoma: occorre individuare, ove possibile, l’arco cronologico dei dati oggetto di ricerca in rapporto all’imputazione provvisoria e al periodo di commissione del reato.
Questo impedisce che un’indagine relativa a un fatto circoscritto nel tempo si trasformi nella possibilità di esaminare indiscriminatamente l’intera storia digitale dell’indagato.
La Cassazione ha sottolineato che la perimetrazione temporale dei dati costituisce un requisito distinto rispetto alla durata delle operazioni tecniche di copia e analisi. La prima delimita quali dati possono essere ricercati; la seconda riguarda quanto tempo può essere necessario per eseguire materialmente le operazioni. (Mister Lex)
6. Proporzionalità quantitativa, qualitativa e temporale
La disciplina può essere ricondotta a tre fondamentali direttrici.
Proporzionalità quantitativa
Occorre evitare l’acquisizione di una quantità di dati superiore a quella necessaria all’accertamento.
Proporzionalità qualitativa
Devono essere individuati i dati effettivamente pertinenti al fatto oggetto di indagine, distinguendoli dalle informazioni irrilevanti o estranee.
Proporzionalità temporale
La ricerca deve essere, per quanto possibile, circoscritta al periodo cronologico realmente collegato all’ipotesi di reato e la conservazione della copia integrale deve protrarsi soltanto per il tempo necessario alle operazioni di selezione.
Il principio, pertanto, può essere rappresentato così:
REAT0 → FINALITÀ PROBATORIA → DATI PERTINENTI → SELEZIONE → CONSERVAZIONE LIMITATA → RESTITUZIONE DEI DATI NON RILEVANTI.
7. Il diritto alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo
La particolare attenzione della Cassazione alla proporzionalità trova la propria ragione nella natura stessa del dato digitale.
L’acquisizione integrale di uno smartphone può incidere sulla riservatezza, sulla segretezza delle comunicazioni e sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo della persona.
Il problema non riguarda soltanto l’indagato. I dispositivi contengono frequentemente informazioni relative a soggetti terzi: familiari, clienti, colleghi, professionisti e interlocutori che non sono coinvolti nel procedimento penale.
La Corte ha richiamato, in questo ambito, anche la tutela riconosciuta dall’art. 8 CEDU e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (Mister Lex)
L’evoluzione tecnologica impone quindi una evoluzione delle garanzie processuali: quanto maggiore è la capacità del mezzo investigativo di penetrare nella sfera privata, tanto maggiore deve essere il rigore del controllo giudiziario sulla sua utilizzazione.
8. Il controllo sulla fase esecutiva
Un ulteriore elemento di particolare rilievo è che il principio di proporzionalità non opera soltanto nel momento genetico del sequestro.
Esso deve essere rispettato anche durante la fase esecutiva.
Non sarebbe sufficiente, infatti, che il decreto iniziale individui correttamente i dati ricercati se, successivamente, l’attività investigativa acquisisse e conservasse indiscriminatamente tutto il contenuto del dispositivo senza procedere alla necessaria selezione.
La proporzionalità diventa quindi un principio dinamico, che accompagna l’intera attività di acquisizione, analisi, selezione e conservazione del dato informatico.
9. La restituzione della copia forense integrale
La conseguenza più significativa è rappresentata dall’obbligo di restituzione.
Una volta individuati i dati pertinenti, la copia integrale non può essere conservata soltanto perché è stata legittimamente realizzata nella fase iniziale dell’indagine.
La Cassazione n. 32643/2026 impone al pubblico ministero di organizzare l’attività investigativa in modo tale da procedere alla selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto quando i dati siano stati acquisiti da soggetti estranei al reato. Una volta compiuta la selezione, la copia integrale deve essere restituita. (jusdi.it)
Il principio è di grande importanza perché impedisce una possibile trasformazione della copia forense in un archivio permanente delle informazioni personali dell’indagato.
10. La tutela non significa paralizzare le indagini
La proporzionalità non deve essere interpretata come un ostacolo assoluto all’attività investigativa.
La stessa giurisprudenza precisa che non è sempre possibile predeterminare, già nel decreto, l’esatto tempo necessario per tutte le operazioni tecniche di estrazione e analisi. La Sesta Sezione, in altra recente pronuncia, ha chiarito che l’esigenza di proporzionalità non impone necessariamente l’indicazione di un termine esatto e inderogabile per l’intera durata delle operazioni, proprio perché la loro complessità può non essere prevedibile al momento genetico della misura. (Corte di Cassazione)
Ciò che viene richiesto è, dunque, un equilibrio tra esigenze investigative e tutela della persona.
Non una paralisi dell’indagine, ma un’indagine tecnologicamente efficace e giuridicamente proporzionata.
11. La prospettiva costituzionale: dal «bene sequestrato» al «patrimonio informativo»
La progressiva evoluzione della giurisprudenza conduce a una trasformazione concettuale di notevole portata.
Nel modello tradizionale il sequestro riguardava prevalentemente una res materiale: un documento, un’arma, un bene, un supporto fisico.
Nel mondo digitale, invece, il vero oggetto dell’apprensione è spesso il patrimonio informativo contenuto nel supporto.
Lo smartphone, pertanto, non deve essere considerato soltanto come un oggetto fisico, ma come un dispositivo attraverso il quale si accede a una porzione estremamente ampia della vita personale e professionale dell’individuo.
Ne consegue che la tradizionale nozione di «pertinenza al reato» deve essere reinterpretata alla luce della straordinaria capacità dei dispositivi digitali di contenere informazioni eterogenee.
12. Conclusioni: il principio da applicare
La Cassazione n. 32643/2026 rafforza un principio destinato ad assumere crescente importanza nel processo penale contemporaneo:
il sequestro probatorio deve essere finalizzato alla ricerca della prova e non può diventare un’indiscriminata acquisizione della vita digitale della persona.
La copia forense integrale può essere tecnicamente necessaria, ma rimane strumentale alla selezione del materiale pertinente.
Il percorso corretto è quindi:
SEQUESTRO → COPIA FORENSE → ANALISI → SELEZIONE → INDIVIDUAZIONE DELLA PROVA → RESTITUZIONE DELLA COPIA INTEGRALE.
Quando questo equilibrio viene meno, il sequestro rischia di trasformarsi da mezzo di ricerca della prova in strumento esplorativo, con conseguente compressione sproporzionata della riservatezza e della disponibilità esclusiva del patrimonio informativo.
La giurisprudenza più recente dimostra così come il principio di proporzionalità rappresenti oggi una delle principali chiavi di lettura del rapporto tra potere investigativo, prova digitale e diritti fondamentali.
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Cassazione penale, Sez. VI, 21 maggio 2026, n. 32643:
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO: COMPETENZA IN DIRITTO PENALE, PROVA DIGITALE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta attività di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto penale e processuale penale, con particolare attenzione alle problematiche connesse ai mezzi di ricerca della prova, ai sequestri probatori, alla tutela della riservatezza e all’utilizzazione processuale dei dati informatici.
In un contesto nel quale smartphone, computer, e-mail, messaggistica istantanea e archivi digitali costituiscono una parte essenziale del patrimonio informativo della persona, l’attività difensiva richiede una verifica puntuale della legittimità del decreto di sequestro, della sua motivazione, della pertinenza dei dati acquisiti, dei criteri di selezione, della perimetrazione temporale e della durata della conservazione della copia forense.
Particolare rilievo assume, inoltre, la possibilità di verificare nella fase esecutiva se l’attività investigativa abbia rispettato i limiti fissati dal provvedimento e il principio di proporzionalità elaborato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre pertanto assistenza nella valutazione dei sequestri di dispositivi informatici e telematici, nella tutela della riservatezza e del patrimonio informativo, nell’esame degli atti investigativi e nella predisposizione degli strumenti di impugnazione e delle istanze finalizzate alla restituzione dei dati non pertinenti, secondo una prospettiva orientata al coordinamento tra diritto penale, processo penale, tutela dei diritti fondamentali e innovazione tecnologica.

