LAVORO: PRESCRIZIONE ALLUNGATA A 14 ANNI PER L’AZIONE RISARCITORIA DELLE VITTIME DI AMIANTO

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Art. 2947 c.c.

Prescrizione del diritto al risarcimento per omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche: il termine quattordicennale

Introduzione

Il presente contributo analizza il termine di prescrizione applicabile all’azione civile di risarcimento del danno derivante da omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Attraverso l’esame coordinato degli articoli 589, comma 2, e 157, comma 6, del codice penale, nonché dell’articolo 2947 del codice civile, si evidenzia come la prescrizione dell’azione risarcitoria, in tali casi, si estenda fino a quattordici anni. Tale interpretazione, confermata dalla giurisprudenza di legittimità, riveste particolare rilievo nelle ipotesi di decesso del lavoratore conseguente a condotte colpose datoriali.


1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 L’art. 589, comma 2, c.p.

L’articolo 589 del codice penale disciplina il reato di omicidio colposo. Il secondo comma prevede un’ipotesi aggravata per i casi in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tali ipotesi, la pena è la reclusione da due a sette anni, connotando la fattispecie come particolarmente grave, in ragione della violazione di obblighi cautelari a tutela dell’incolumità dei lavoratori.

1.2 Il termine di prescrizione penale e il raddoppio ex art. 157, comma 6, c.p.

Ai sensi dell’articolo 157, primo comma, del codice penale, il reato si prescrive decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista, e quindi, nel caso dell’art. 589, comma 2, c.p., in sette anni. Tuttavia, il comma sesto della medesima disposizione stabilisce che i termini di prescrizione sono raddoppiati per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, portando così il termine prescrizionale penale a quattordici anni.


2. Il riflesso civilistico: l’art. 2947 c.c.

L’articolo 2947, terzo comma, del codice civile prevede una regola di raccordo tra prescrizione penale e prescrizione civile:

“Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, si applica la prescrizione penale anche all’azione civile per il risarcimento del danno.”

Ne consegue che, quando il fatto generatore del danno coincide con un reato, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria civile si uniforma a quello previsto per il reato, qualora quest’ultimo sia più lungo. Nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, il termine penale — quattordici anni — si estende dunque anche all’azione civile promossa dagli eredi della vittima.


3. Conseguenze pratiche e applicazioni giurisprudenziali

3.1 L’estensione all’azione risarcitoria

La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato il principio secondo cui, in presenza di un reato come l’omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, la prescrizione dell’azione civile è di quattordici anni.
Tale orientamento è coerente con l’impianto normativo e con la ratio di tutela che permea il diritto penale del lavoro: la maggiore gravità del fatto e la difficoltà spesso riscontrata nel far emergere tali violazioni giustificano l’allungamento del termine prescrizionale.

3.2 Implicazioni per la responsabilità datoriale

Nelle controversie per decesso di un lavoratore dovuto a condotte omissive o colpose del datore di lavoro — come l’omessa adozione di dispositivi di sicurezza o la mancata formazione —, gli eredi della vittima dispongono quindi di un arco temporale di 14 anni per esercitare l’azione di risarcimento del danno.
Tale estensione incide profondamente sulle strategie difensive e sull’onere probatorio, permettendo un più ampio margine di tutela per le vittime e i loro familiari.


4. Considerazioni sistematiche

L’estensione del termine prescrizionale a quattordici anni costituisce un punto d’equilibrio tra esigenze punitive e principio di certezza del diritto.
Da un lato, il legislatore riconosce la necessità di una tutela rafforzata nelle materie di sicurezza sul lavoro, dove il tempo di accertamento delle responsabilità può essere lungo; dall’altro, la previsione di un termine massimo (comunque definito) garantisce la chiusura del sistema.

Sul piano dogmatico, la norma conferma il carattere “penalmente fondato” dell’azione civile risarcitoria nei casi di reato, ribadendo la funzione unitaria della responsabilità da fatto illecito, a cavallo tra diritto penale e civile.


5. Conclusioni

Alla luce dell’art. 589, comma 2, c.p., dell’art. 157, comma 6, c.p., e dell’art. 2947, comma 3, c.c., la prescrizione dell’azione civile per risarcimento del danno da omicidio colposo sul lavoro è pari a quattordici anni.
Questa interpretazione, oggi consolidata, rafforza la tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari, confermando l’unitarietà del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.


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