DANNO BIOLOGICO E MICROPERMANENTI: RIVALUTAZIONE 2026 DEI RISARCIMENTI

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Il valore del primo punto sale a 988,45 euro

Danno biologico, micropermanenti, art. 139 Codice delle assicurazioni, rivalutazione ISTAT e risarcimento danni da sinistro stradale sono al centro del nuovo intervento ministeriale destinato a incidere concretamente sulla liquidazione dei pregiudizi alla persona.

Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026, sono stati aggiornati gli importi previsti dall’art. 139, comma 1, del Codice delle assicurazioni private per le lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. (Gazzetta Ufficiale⁠)

L’adeguamento, pari al 2,6%, opera con decorrenza aprile 2026. Il valore del primo punto di invalidità permanente passa così da 963,40 euro a 988,45 euro, mentre l’importo per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta passa da 56,18 euro a 57,64 euro. (Gazzetta Ufficiale⁠)

L’incremento può apparire contenuto, ma assume un rilievo significativo se rapportato all’elevatissimo numero di controversie e procedure liquidative nelle quali le cosiddette micropermanenti costituiscono oggetto di accertamento medico-legale e di quantificazione risarcitoria.

1. Il fondamento normativo: l’art. 139 del Codice delle assicurazioni

Il meccanismo di aggiornamento trova il proprio fondamento nell’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

La disposizione disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di lieve entità, individuate nei postumi permanenti pari o inferiori al 9% di invalidità. L’art. 139 stabilisce, inoltre, che gli importi monetari siano aggiornati annualmente sulla base della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. (Normattiva⁠)

Il sistema realizza, pertanto, un meccanismo di adeguamento monetario automatico, finalizzato a evitare che il progressivo aumento del livello generale dei prezzi determini una perdita del valore reale del risarcimento.

Non si tratta, dunque, di una nuova disciplina sostanziale del danno biologico, bensì dell’aggiornamento quantitativo di parametri già individuati dalla legge.

Il decreto ministeriale del 20 luglio 2026 prende espressamente a riferimento l’indice ISTAT relativo ad aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, e applica la maggiorazione del 2,6% rispetto agli importi fissati dal precedente decreto del 18 luglio 2025. (Gazzetta Ufficiale⁠)

2. I nuovi valori delle micropermanenti dal 2026

La rivalutazione produce due effetti fondamentali.

Voce risarcitoria

Importo precedente

Importo 2026

Incremento

Primo punto di invalidità permanente

€ 963,40

€ 988,45

+2,6%

Inabilità temporanea assoluta giornaliera

€ 56,18

€ 57,64

+2,6%

Il nuovo valore del primo punto non costituisce, tuttavia, l’importo finale del risarcimento spettante per una determinata percentuale di invalidità.

L’art. 139 prevede infatti un sistema di coefficienti moltiplicatori, attraverso il quale il valore complessivo cresce in misura più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità. A tale meccanismo si aggiunge il coefficiente correlato all’età del danneggiato. (Normattiva⁠)

La corretta liquidazione richiede quindi l’applicazione coordinata di:

  • percentuale di invalidità permanente;
  • età del danneggiato;
  • coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 139;
  • durata dell’inabilità temporanea;
  • percentuale di inabilità temporanea;
  • eventuale personalizzazione nei limiti consentiti dalla disciplina;
  • ulteriori componenti risarcitorie concretamente configurabili.

Ne consegue che l’incremento del valore del singolo punto si riflette sull’intera costruzione matematica della liquidazione.

3. Che cosa sono le micropermanenti

Le micropermanenti rappresentano le lesioni dell’integrità psico-fisica caratterizzate da postumi permanenti compresi tra 1 e 9 punti percentuali.

L’art. 139 definisce il danno biologico come la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, incidente negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalle eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale. (Normattiva⁠)

La disciplina delle micropermanenti assume particolare importanza nella responsabilità da circolazione stradale, poiché numerosi sinistri determinano conseguenze lesive di entità contenuta ma non per questo prive di rilevanza giuridica.

La modestia percentuale dell’invalidità non deve essere confusa con l’irrilevanza del pregiudizio.

Anche una lesione di pochi punti percentuali può incidere concretamente sulla vita quotidiana, sull’attività lavorativa, sulle relazioni personali, sulla pratica sportiva e sulle ordinarie attività del soggetto.

4. Il danno biologico temporaneo: da 56,18 a 57,64 euro al giorno

Il decreto interviene anche sulla componente temporanea del danno biologico.

L’indennizzo per inabilità temporanea assoluta passa da 56,18 euro a 57,64 euro per ciascun giorno. (Gazzetta Ufficiale⁠)

L’importo deve poi essere parametrato alla percentuale di inabilità riconosciuta.

Pertanto, in caso di inabilità temporanea parziale, il valore giornaliero viene proporzionalmente ridotto secondo la percentuale medico-legale accertata.

La distinzione tra danno permanente e danno temporaneo è essenziale nella ricostruzione del pregiudizio complessivo: il primo riguarda la stabilizzazione dei postumi, mentre il secondo concerne il periodo intercorrente tra l’evento lesivo e la guarigione o stabilizzazione delle conseguenze della lesione.

5. Rivalutazione ISTAT: un meccanismo di tutela del valore reale del risarcimento

La ratio dell’aggiornamento annuale è strettamente collegata alla funzione compensativa del risarcimento.

Se il valore monetario del punto rimanesse immutato per periodi prolungati, l’inflazione determinerebbe una progressiva erosione del valore effettivo della somma riconosciuta al danneggiato.

Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo periodico di adeguamento agganciato all’indice ISTAT FOI.

Il decreto del 20 luglio 2026 costituisce, sotto questo profilo, un atto di attuazione periodica di una previsione legislativa, non un intervento discrezionale volto a modificare autonomamente i criteri di liquidazione. Il MIMIT evidenzia espressamente che l’aggiornamento è effettuato in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT. (Gazzetta Ufficiale⁠)

6. La decorrenza da aprile 2026 e la questione della disciplina applicabile

Uno dei profili di maggiore interesse per gli operatori riguarda la dimensione temporale del nuovo parametro.

Il decreto stabilisce espressamente che i nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2026. (Gazzetta Ufficiale⁠)

Occorre tuttavia distinguere la decorrenza dell’aggiornamento dalla questione, più generale, dell’individuazione del parametro applicabile alla singola controversia.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto, in tema di liquidazione del danno alla persona, la rilevanza delle regole e dei parametri vigenti al momento della liquidazione, anziché necessariamente di quelli vigenti al momento del fatto illecito.

In particolare, la Cass. n. 19229/2022 ha affermato che, in assenza di una diversa disposizione, il danno alla persona deve essere liquidato secondo le regole vigenti al momento della liquidazione. Il principio è richiamato anche dalla Rassegna annuale della Corte di cassazione. (Corte di Cassazione⁠)

Il dato assume quindi particolare rilevanza nei procedimenti di durata pluriennale, nei quali l’evento lesivo, la stabilizzazione dei postumi, la fase stragiudiziale e la decisione giudiziale possono collocarsi in momenti temporali differenti.

7. Il rapporto tra art. 139 e art. 138 del Codice delle assicurazioni

Particolare attenzione deve essere prestata alla distinzione tra micropermanenti e macropermanenti.

L’art. 139 disciplina le lesioni di lieve entità, cioè quelle con postumi permanenti fino al 9%.

L’art. 138 riguarda invece le lesioni di non lieve entità, tradizionalmente individuate nell’ambito delle invalidità dal 10% al 100%.

La differenza non è soltanto quantitativa, ma anche sistematica.

Per le lesioni di non lieve entità è oggi operativo il sistema della Tabella Unica Nazionale, introdotto dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. (Gazzetta Ufficiale⁠)

La Tabella Unica Nazionale riguarda il valore pecuniario dei punti di invalidità dal 10 al 100 e comprende i coefficienti correlati all’età del danneggiato. (Gazzetta Ufficiale⁠)

Si configura così una struttura bipolare:

art. 139 CAP → lesioni di lieve entità, fino al 9%;

art. 138 CAP → lesioni di non lieve entità, dal 10% al 100%, secondo la Tabella Unica Nazionale.

Confondere i due sistemi può condurre a una non corretta quantificazione del danno.

8. La responsabilità sanitaria e il richiamo all’art. 139

La disciplina assume rilevanza anche nel settore della responsabilità sanitaria.

Il quadro normativo della legge n. 24/2017 e il sistema del Codice delle assicurazioni collegano infatti la liquidazione del danno biologico ai parametri previsti dagli artt. 138 e 139 CAP, secondo la tipologia della lesione.

Il MIMIT ricomprende espressamente, nella propria disciplina informativa sul danno biologico, sia i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia quelli conseguenti all’attività sanitaria. (Ministero dell’Istruzione e del Merito⁠)

È tuttavia fondamentale mantenere distinta la disciplina delle lesioni lievi da quella delle lesioni di non lieve entità.

La Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 riguarda infatti il sistema dell’art. 138 e non sostituisce il meccanismo previsto dall’art. 139 per le micropermanenti. (Gazzetta Ufficiale⁠)

9. Personalizzazione del danno: il valore tabellare non esaurisce necessariamente la valutazione concreta

La quantificazione del danno biologico non può essere ridotta a un mero esercizio aritmetico.

L’art. 139 contempla la possibilità di un aumento dell’importo quando la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, purché tali circostanze siano documentate e obiettivamente accertate, ovvero quando sia stata accertata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. L’aumento può arrivare fino al 20%. (Normattiva⁠)

Ne deriva che la percentuale medico-legale costituisce un elemento essenziale, ma non necessariamente esaustivo della concreta vicenda risarcitoria.

L’attività dell’avvocato specializzato deve pertanto svilupparsi su due piani complementari: da un lato la corretta individuazione della percentuale di invalidità e dei parametri tabellari; dall’altro la dimostrazione delle specificità individuali che rendano necessario valorizzare il pregiudizio nella sua concreta dimensione.

10. Il rilievo pratico per compagnie assicurative, avvocati e danneggiati

L’aggiornamento del 2026 produce conseguenze operative immediate.

Le nuove cifre devono essere considerate nella predisposizione e nella verifica di:

  • richieste risarcitorie;
  • proposte transattive delle compagnie;
  • procedure di negoziazione assistita;
  • consulenze medico-legali;
  • conteggi risarcitori;
  • atti introduttivi e memorie;
  • consulenze tecniche d’ufficio;
  • sentenze e provvedimenti di liquidazione;
  • accordi transattivi relativi a sinistri stradali e nautici.

Particolare attenzione deve essere riservata alle liquidazioni già predisposte dalle compagnie, soprattutto quando esse utilizzino ancora parametri anteriori all’aggiornamento.

Una verifica del conteggio non dovrebbe quindi limitarsi alla percentuale di invalidità riconosciuta, ma estendersi alla corretta individuazione del valore monetario del punto, alla decorrenza temporale, ai coefficienti applicabili, all’età del danneggiato, al danno temporaneo e all’eventuale personalizzazione.

11. L’inflazione e l’effettività del risarcimento

La rivalutazione del 2,6% assume anche un significato sistematico.

Il risarcimento del danno alla persona deve tendere a garantire l’effettività della riparazione del pregiudizio subito.

L’adeguamento annuale del valore del punto costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore cerca di mantenere il parametro risarcitorio coerente con l’evoluzione del costo della vita.

L’operazione, tuttavia, non elimina ogni problema di adeguatezza della liquidazione.

Resta infatti centrale la capacità del sistema di tradurre una lesione dell’integrità psico-fisica in una misura monetaria che tenga conto non soltanto della percentuale astratta di invalidità, ma anche delle concrete conseguenze che quella lesione produce nella vita della persona.

12. Le prospettive per il 2027

Il decreto del 20 luglio 2026 conferma la natura annuale e ciclica dell’aggiornamento.

Il procedimento prende come riferimento il dato ISTAT relativo al mese di aprile e conduce all’adozione del decreto ministeriale di aggiornamento.

Il meccanismo dovrà pertanto essere nuovamente verificato nel 2027, con particolare attenzione alla variazione dell’indice FOI e alle conseguenti modifiche dei valori monetari.

Per gli operatori professionali diventa quindi essenziale mantenere costantemente aggiornati i software e i prospetti utilizzati per la quantificazione del danno biologico.

Conclusioni

Il Decreto MIMIT 20 luglio 2026 non modifica la struttura normativa delle micropermanenti, ma aggiorna un elemento essenziale del sistema risarcitorio: il valore economico attribuito alla lesione dell’integrità psico-fisica.

Dal mese di aprile 2026, il primo punto di invalidità passa a 988,45 euro, mentre l’inabilità temporanea assoluta viene valorizzata in 57,64 euro per giorno. (Gazzetta Ufficiale⁠)

La rivalutazione del 2,6% deve essere letta nel più ampio quadro dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni e della distinzione rispetto al sistema dell’art. 138, oggi integrato dalla Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità. (Normattiva⁠)

Sul piano processuale, assume particolare importanza la corretta individuazione del parametro temporalmente applicabile, soprattutto nei procedimenti nei quali l’evento lesivo risale a un periodo precedente alla liquidazione. La giurisprudenza di legittimità, con Cass. n. 19229/2022, ha riconosciuto in linea generale la rilevanza delle regole vigenti al momento della liquidazione. (Corte di Cassazione⁠)

Il dato numerico, dunque, non è un elemento meramente contabile: la corretta applicazione dei nuovi valori può incidere concretamente sull’entità del risarcimento spettante alla vittima.

Il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza e consulenza specialistica nella materia della responsabilità civile e del risarcimento del danno alla persona, con particolare attenzione alla tutela giudiziale e stragiudiziale delle vittime di eventi lesivi.

L’attività professionale comprende, in particolare:

  • valutazione e quantificazione del danno biologico e del danno non patrimoniale;
  • verifica delle percentuali di invalidità permanente e temporanea risultanti dalla documentazione medico-legale;
  • applicazione dei parametri previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private;
  • controllo delle liquidazioni e delle proposte risarcitorie formulate dalle compagnie assicurative;
  • assistenza nelle trattative e nella negoziazione assistita;
  • tutela giudiziale nelle controversie relative a sinistri stradali e responsabilità civile;
  • valutazione della personalizzazione del danno e delle specifiche conseguenze dinamico-relazionali;
  • assistenza nelle controversie di responsabilità sanitaria;
  • ricostruzione del danno patrimoniale e non patrimoniale nelle fattispecie di maggiore complessità;
  • verifica dell’applicazione degli aggiornamenti ISTAT e dei più recenti criteri normativi e giurisprudenziali.

La corretta liquidazione del danno alla persona richiede, infatti, una lettura integrata di normativa, medicina legale, giurisprudenza e criteri tabellari. È proprio nella verifica analitica di tali elementi che si colloca l’attività dello Studio Legale Bonanni Saraceno, orientata a garantire alla persona danneggiata una quantificazione del risarcimento coerente con l’effettiva entità del pregiudizio subito.

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