RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE 2026: RISCRITTA LA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO (LEGGE DELEGA N. 137/2026)

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Analisi giuridico-scientifica della legge 28 luglio 2026, n. 137 tra accesso alla professione, deontologia, governance, società tra avvocati e nuove compatibilità

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Introduzione

Con la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2026 ed efficace dal 16 agosto 2026, il legislatore ha avviato la più ampia riforma dell’ordinamento forense dalla storica legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non si tratta di una modifica settoriale della disciplina vigente, bensì di una legge delega destinata a rifondare l’intero sistema dell’avvocatura italiana. Il Parlamento ha infatti affidato al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti a riscrivere organicamente la disciplina della professione forense.

La riforma si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione delle professioni regolamentate, perseguendo obiettivi di:

  • rafforzamento dell’indipendenza dell’avvocatura;
  • semplificazione organizzativa;
  • maggiore competitività degli studi professionali;
  • adeguamento alle trasformazioni del mercato dei servizi legali;
  • valorizzazione della formazione specialistica;
  • incremento della trasparenza e della tutela dell’utenza.

La tecnica legislativa adottata è quella tipica delle leggi delega previste dall’art. 76 Cost., attraverso un articolato sistema di principi e criteri direttivi che costituiranno il parametro vincolante per il Governo nella predisposizione dei decreti attuativi.


La filosofia della riforma

L’intervento legislativo appare fondato su quattro direttrici fondamentali.

1. Modernizzazione della professione

L’avvocato non viene più considerato esclusivamente come libero professionista individuale, ma quale operatore del mercato dei servizi legali, capace di organizzarsi mediante:

  • società tra avvocati;
  • associazioni professionali;
  • reti multidisciplinari;
  • collaborazioni continuative.

Si supera definitivamente una concezione tradizionale della professione per favorire modelli organizzativi maggiormente competitivi.


2. Rafforzamento dell’indipendenza

Parallelamente all’apertura verso nuovi modelli organizzativi, la legge rafforza le garanzie di indipendenza.

Ne costituiscono esempio:

  • limiti alla partecipazione dei soci di capitale;
  • prevalenza degli avvocati negli organi gestori;
  • tutela dell’autonomia tecnica del professionista;
  • disciplina della monocommittenza.

3. Maggiore responsabilizzazione dell’avvocato

L’intero sistema viene orientato verso una più elevata responsabilità professionale mediante:

  • formazione continua realmente obbligatoria;
  • sistema disciplinare più efficiente;
  • maggiore trasparenza;
  • aggiornamento periodico delle coperture assicurative.

4. Digitalizzazione dell’ordinamento

Grande attenzione è riservata alla digitalizzazione.

Nascono:

  • albo unico telematico;
  • archivio nazionale disciplinare;
  • gestione informatizzata delle iscrizioni;
  • nuove modalità digitali per l’esame di Stato.

Le principali novità della legge delega

1. L’albo unico nazionale

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione dell’albo unico degli esercenti la professione forense.

Ogni Consiglio dell’Ordine terrà un unico archivio digitale contenente:

  • iscrizione;
  • dati professionali;
  • appartenenza ad associazioni;
  • appartenenza a società tra avvocati.

Accanto ad esso rimangono:

  • albo speciale Cassazionisti;
  • registro praticanti;
  • elenco specialisti.

L’intero sistema sarà collegato ad un archivio centrale delle sanzioni disciplinari.


2. Le nuove compatibilità professionali

Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda il superamento di numerose incompatibilità storiche.

L’avvocato potrà ricoprire incarichi fino ad oggi vietati.

Tra questi:

  • amministratore di condominio;
  • agente sportivo;
  • amministratore unico;
  • presidente di società;
  • consigliere delegato;
  • liquidatore di società di capitali;
  • società partecipate.

La scelta legislativa riflette l’evoluzione del ruolo dell’avvocato quale consulente strategico dell’impresa.

Rimane invece incompatibile l’esercizio dell’impresa in forma professionale e il lavoro subordinato, salvo le specifiche eccezioni previste.


La rivoluzione delle società tra avvocati

Grande attenzione viene dedicata alle Società tra Avvocati (STA).

La riforma mira a evitare che il capitale finanziario possa prevalere sull’autonomia professionale.

Sono previsti:

  • maggioranza degli amministratori avvocati;
  • almeno due terzi del capitale detenuti da professionisti;
  • limiti agli utili spettanti ai soci di capitale;
  • responsabilità personale dell’avvocato incaricato.

Si tratta di una disciplina che tenta di contemperare esigenze imprenditoriali e tutela della funzione difensiva.


Monocommittenza e nuove collaborazioni

Per la prima volta viene disciplinata la figura dell’avvocato monocommittente.

Il professionista potrà collaborare stabilmente con:

  • altro avvocato;
  • associazione professionale;
  • rete professionale;
  • società tra avvocati.

La legge stabilisce tre principi fondamentali:

  • assenza di subordinazione;
  • autonomia tecnica;
  • compenso proporzionato.

L’obiettivo è offrire maggiori tutele a una categoria sempre più diffusa nella pratica professionale.


Esame di Stato: cambia il sistema di accesso

L’accesso alla professione viene completamente ripensato.

Sono previste:

Due prove scritte

  • parere motivato;
  • atto giudiziario.

Entrambe saranno svolte mediante videoscrittura.


Una prova orale

L’esame sarà prevalentemente pratico.

Grande spazio verrà dato:

  • soluzione dei casi concreti;
  • argomentazione giuridica;
  • deontologia.

Le commissioni vedranno la prevalenza della componente forense rispetto ai magistrati.


Formazione continua: da obbligo formale a requisito essenziale

La riforma introduce un sistema molto più rigoroso.

La formazione:

  • diventa annuale;
  • è soggetta a verifica;
  • può comportare sospensione amministrativa.

Scompare inoltre l’esenzione automatica fondata sull’anzianità professionale.

L’obiettivo è garantire un aggiornamento costante degli iscritti.


Responsabilità professionale e assicurazione

La copertura assicurativa resta obbligatoria.

La novità consiste nell’aggiornamento quinquennale:

  • dei massimali;
  • delle condizioni minime;
  • delle garanzie essenziali.

La disciplina diviene così maggiormente aderente all’evoluzione del mercato assicurativo.


Nuovo sistema disciplinare

La legge introduce una disciplina più certa della prescrizione.

L’azione disciplinare:

  • si prescrive in sei anni;
  • può essere prorogata fino ad un quarto;
  • ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine.

Viene inoltre istituito un archivio nazionale delle decisioni disciplinari.


Compenso dell’avvocato

Permane il principio della libera determinazione del compenso.

Restano tuttavia fermi:

  • l’equo compenso;
  • i parametri ministeriali;
  • l’art. 2233 c.c.;
  • l’art. 1261 c.c.

La novità più significativa riguarda la solidarietà passiva.

Non sarà più soltanto il cliente a rispondere del pagamento.

Potranno essere obbligati solidalmente anche tutti i soggetti che abbiano partecipato all’accordo definitorio della controversia.


Ordini forensi e Consiglio Nazionale Forense

La governance dell’avvocatura viene profondamente rinnovata.

Tra le principali innovazioni:

  • mandato triennale;
  • limite di tre mandati consecutivi;
  • voto ponderato per il CNF;
  • sportello obbligatorio per il cittadino;
  • rafforzamento dei Comitati Pari Opportunità;
  • riequilibrio della rappresentanza di genere.

L’obiettivo è rendere più efficiente e rappresentativa l’organizzazione istituzionale della professione.


Il ritorno del giuramento

Di particolare valore simbolico è il ritorno del giuramento dell’avvocato, che sostituisce l’“impegno solenne” introdotto dalla legge del 2012.

La scelta mira a recuperare la dimensione etica e pubblicistica della professione.


I giuristi d’impresa

La riforma conferma la possibilità per i giuristi interni alle imprese di svolgere attività di consulenza esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

Non viene tuttavia istituito un autonomo albo professionale né riconosciuto uno status equiparabile a quello dell’avvocato iscritto.

Rimane quindi immutata la distinzione tra:

  • avvocato libero professionista;
  • giurista d’impresa;
  • avvocato degli enti pubblici.

Tirocinio

Il praticantato viene ridefinito.

Durata:

  • 18 mesi.

Di questi:

  • 12 mesi dovranno essere svolti presso scuole forensi accreditate.

Sono previste:

  • gratuità per praticanti economicamente svantaggiati;
  • semestre presso Paesi UE;
  • tirocinio presso Avvocatura dello Stato e uffici legali pubblici.

Tabella riassuntiva delle principali novità

Materia

Disciplina introdotta

Albo

Albo unico digitale

Esame

Due scritti + orale pratico

Formazione

Annuale con sospensione

Compatibilità

Ampliate

Monocommittenza

Disciplina organica

STA

Governance rafforzata

Compenso

Solidarietà estesa

Assicurazione

Revisione quinquennale

Ordini

Nuova governance

CNF

Voto ponderato

Disciplina

Prescrizione di sei anni

Giuramento

Reintroduzione


Schema sinottico

Obiettivi della riforma

✔ modernizzazione

✔ digitalizzazione

✔ maggiore trasparenza

✔ rafforzamento dell’indipendenza

✔ tutela dell’utenza

✔ valorizzazione della qualità professionale


Principali destinatari

  • avvocati
  • praticanti
  • Consigli dell’Ordine
  • Consiglio Nazionale Forense
  • Cassa Forense
  • società tra avvocati
  • imprese
  • pubbliche amministrazioni

Tempistica

Data

Evento

31 luglio 2026

Pubblicazione in G.U.

16 agosto 2026

Entrata in vigore

Entro febbraio 2027

Adozione dei decreti legislativi


Considerazioni conclusive

La legge delega n. 137/2026 rappresenta uno degli interventi più significativi nella storia recente dell’avvocatura italiana. Pur non modificando immediatamente la disciplina vigente, essa traccia con chiarezza il modello di professione che il legislatore intende perseguire: un’avvocatura più moderna, digitalizzata e organizzata, aperta a nuove forme di esercizio collettivo e a maggiori integrazioni con il mondo dell’impresa, senza rinunciare ai principi di autonomia, indipendenza e funzione costituzionale della difesa.

L’effettiva portata della riforma dipenderà tuttavia dai decreti legislativi attuativi, chiamati a tradurre i criteri direttivi della delega in disposizioni immediatamente applicabili. Sarà in tale fase che si misurerà la capacità del legislatore delegato di bilanciare innovazione organizzativa, tutela dell’affidamento dei cittadini e salvaguardia dell’identità dell’avvocatura quale presidio essenziale dello Stato di diritto.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, guidato dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presta assistenza e consulenza in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, crisi d’impresa e insolvenza, responsabilità civile, diritto del lavoro, diritto tributario e diritto penale. Lo Studio offre inoltre supporto specialistico in materia di governance societaria, organizzazione degli studi professionali, società tra professionisti, compliance normativa, responsabilità professionale degli avvocati, nonché assistenza nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina e al Consiglio Nazionale Forense, affiancando professionisti, imprese ed enti pubblici nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni derivanti dalla riforma dell’ordinamento forense.

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