AUTOVELOX: OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI PROVARE L’OMOLOGAZIONE E LA TARATURA

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Il Tribunale di Frosinone rafforza il controllo giudiziale sull’affidabilità degli strumenti di rilevazione della velocità

Autovelox e multe per eccesso di velocità: chi contesta l’affidabilità dell’apparecchio ha diritto a una verifica concreta della sua omologazione, funzionalità e taratura. È questo il principio che emerge dalla sentenza del Tribunale di Frosinone 16 luglio 2026, n. 504, che si inserisce nel solco tracciato dalla Corte costituzionale e assume particolare rilievo alla luce del nuovo Decreto MIT 8 giugno 2026, entrato in vigore il 12 luglio 2026.

La pronuncia chiarisce un punto essenziale nel contenzioso relativo alle sanzioni per violazione dei limiti di velocità: quando il destinatario della sanzione contesta l’affidabilità dell’autovelox, non è sufficiente che la Pubblica Amministrazione richiami genericamente il corretto funzionamento dell’apparecchiatura nel verbale di accertamento. L’Amministrazione deve essere in grado di dimostrare documentalmente l’esistenza dei presupposti tecnici che rendono attendibile la misurazione.

Il Tribunale di Frosinone afferma, infatti, che, in presenza di una specifica contestazione, il giudice deve verificare se la Pubblica Amministrazione abbia realmente effettuato le necessarie verifiche di funzionalità e taratura dello strumento. (apps! avvocati⁠)

1. Autovelox e validità della sanzione: il problema dell’affidabilità della misurazione

L’accertamento elettronico della velocità costituisce una particolare modalità di prova della violazione dell’art. 142 del Codice della strada, perché la contestazione dell’infrazione dipende direttamente dal dato numerico restituito da un’apparecchiatura tecnica.

Ne consegue che la legittimità della sanzione non può essere separata dall’affidabilità metrologica dello strumento.

La questione è stata affrontata in modo decisivo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. (Corte Costituzionale⁠)

La Consulta ha così collegato l’attendibilità della misurazione alla necessità di sottoporre l’apparecchiatura a controlli periodici, ritenendo irragionevole che un accertamento suscettibile di produrre conseguenze sanzionatorie possa fondarsi indefinitamente sulla presunzione di corretto funzionamento dell’apparecchio.

Il principio assume una particolare rilevanza perché l’accertamento della velocità è normalmente irripetibile: una volta effettuata la misurazione, il conducente non può ricreare, a distanza di tempo, le medesime condizioni operative dell’apparecchiatura.

2. La sentenza del Tribunale di Frosinone n. 504/2026

La sentenza del Tribunale di Frosinone, 16 luglio 2026, n. 504, muove proprio da questo presupposto.

Secondo il giudice, ogniqualvolta l’opponente contesti l’affidabilità dell’apparecchio utilizzato per rilevare la velocità, il giudice deve accertare concretamente che la Pubblica Amministrazione abbia effettuato le verifiche necessarie di funzionalità e taratura. (apps! avvocati⁠)

Il principio assume rilievo anche sul piano dell’onere della prova.

In presenza di una contestazione specifica, spetta all’Amministrazione dimostrare positivamente:

  • l’omologazione dello strumento;
  • la conformità dell’apparecchiatura;
  • la corretta funzionalità;
  • l’avvenuta taratura;
  • la periodicità delle verifiche;
  • la riferibilità delle certificazioni allo specifico dispositivo utilizzato per l’accertamento.

Non è, quindi, sufficiente una generica dichiarazione dell’organo accertatore.

3. Il verbale non può sostituire la documentazione tecnica

Uno degli aspetti maggiormente significativi della pronuncia riguarda il valore probatorio del verbale di contestazione.

Il verbale può fare piena prova, nei limiti propri dell’efficacia privilegiata dell’atto pubblico, dei fatti che il pubblico ufficiale abbia direttamente percepito e constatato. Diverso è il discorso relativo alle circostanze tecniche che presuppongono verifiche, certificazioni e valutazioni specialistiche.

La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, l’efficacia privilegiata del verbale riguarda i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e privi di margini di apprezzamento; tale efficacia non si estende automaticamente a ogni valutazione contenuta nel verbale. (Corte di Cassazione⁠)

Pertanto, l’affermazione contenuta nel verbale secondo cui l’apparecchiatura sarebbe stata regolarmente funzionante non può essere automaticamente considerata prova definitiva della sua affidabilità metrologica, soprattutto quando il sanzionato abbia formulato una contestazione specifica.

Il punto è essenziale: la fede privilegiata del verbale non può trasformarsi in una presunzione assoluta di correttezza della misurazione.

4. L’onere probatorio della Pubblica Amministrazione

La questione dell’onere della prova deve essere ricostruita distinguendo due momenti.

In primo luogo, il soggetto destinatario della sanzione deve formulare una contestazione concreta e specifica dell’affidabilità dell’apparecchio, indicando, per quanto possibile, quale profilo tecnico viene posto in discussione.

Una volta introdotta tale contestazione, la Pubblica Amministrazione deve fornire la documentazione idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

La sentenza del Tribunale di Frosinone individua espressamente nella certificazione di omologazione, nella documentazione di conformità e nei certificati di taratura periodica gli elementi attraverso i quali l’Amministrazione può assolvere al proprio onere probatorio. (apps! avvocati⁠)

Soltanto dopo che l’Amministrazione abbia fornito tali elementi può assumere rilievo l’eventuale prova contraria del sanzionato.

Ne deriva una struttura probatoria sostanzialmente articolata:

contestazione specifica dell’affidabilità → prova documentale dell’Amministrazione → eventuale prova contraria dell’opponente.

L’affidabilità dell’apparecchiatura diviene, quindi, un vero e proprio elemento essenziale della fattispecie sanzionatoria.

5. La taratura periodica: dalla Corte costituzionale alla disciplina tecnica

Il principio della necessità della taratura periodica non nasce nel 2026.

Già la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 aveva imposto una verifica periodica di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature utilizzate nell’accertamento dei limiti di velocità. (Corte Costituzionale⁠)

Successivamente, la disciplina amministrativa ha progressivamente definito le modalità tecniche attraverso le quali tali verifiche devono essere effettuate.

In particolare, il D.M. 13 giugno 2017 aveva disciplinato le verifiche iniziali e periodiche di taratura, prevedendo l’emissione del relativo certificato da parte di soggetti operanti secondo i requisiti della normativa tecnica applicabile.

Il sistema della taratura non costituisce, dunque, un mero adempimento burocratico, ma rappresenta una garanzia della tracciabilità e attendibilità della misurazione.

La logica è quella propria della metrologia legale: se la sanzione dipende dalla precisione di una misurazione, l’Amministrazione deve poter dimostrare che lo strumento utilizzato era tecnicamente idoneo a produrre quel risultato.

6. Il nuovo Decreto Autovelox dell’8 giugno 2026

Il quadro normativo è stato recentemente ridisegnato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026. (Gazzetta Ufficiale⁠)

Il decreto disciplina organicamente:

  • l’omologazione dei dispositivi;
  • la taratura;
  • le verifiche di funzionalità;
  • i requisiti tecnici degli strumenti;
  • il regime transitorio degli apparecchi già approvati o utilizzati.

Particolarmente significativa è la distinzione tra omologazione e approvazione.

Il nuovo decreto disciplina espressamente una procedura di omologazione del prototipo, finalizzata ad accertare che i dispositivi prodotti in conformità al prototipo siano idonei a funzionare come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti tecnici prescritti. (Gazzetta Ufficiale⁠)

7. Omologazione e approvazione non sono necessariamente la stessa cosa

La distinzione assume particolare rilievo nel contenzioso giudiziario.

Il Tribunale di Frosinone n. 504/2026 ha affermato che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione ministeriale, trattandosi di procedimenti caratterizzati da natura, finalità e contenuto differenti. (apps! avvocati⁠)

Secondo la ricostruzione della sentenza, l’omologazione presenta una specifica componente tecnica diretta a verificare l’idoneità e la precisione dello strumento, mentre l’approvazione non può essere automaticamente considerata equivalente alla procedura di omologazione.

Il nuovo decreto del 2026 interviene proprio su questa distinzione, introducendo una disciplina organica dell’omologazione e prevedendo, per determinati dispositivi già approvati secondo la precedente disciplina, un regime transitorio. In particolare, l’art. 6 stabilisce specifiche condizioni alle quali determinati dispositivi conformi ai prototipi precedentemente approvati possono essere considerati omologati ai fini del nuovo decreto. (Mister Lex⁠)

Questo significa che, nel contenzioso, non è sufficiente fermarsi alla semplice indicazione “apparecchio approvato”: occorre verificare quale sia il titolo amministrativo effettivamente posseduto dal dispositivo e quale disciplina transitoria trovi applicazione.

8. Il nuovo regime transitorio

Il decreto dell’8 giugno 2026 ha abrogato il precedente D.M. 13 giugno 2017, n. 282, lasciando tuttavia temporaneamente in vigore alcune disposizioni, comprese quelle relative alle tarature periodiche. (Mister Lex⁠)

Il regime transitorio è particolarmente importante perché il nuovo sistema deve coordinarsi con un vastissimo parco di apparecchiature già installate e utilizzate dagli enti pubblici.

L’art. 6 del decreto disciplina, tra l’altro, il trattamento dei dispositivi conformi ai prototipi già approvati secondo la precedente disciplina, prevedendo specifici meccanismi di riconoscimento e adeguamento. (Mister Lex⁠)

Ne deriva che, per valutare la validità di una multa, non basta verificare astrattamente l’esistenza di un decreto ministeriale: occorre individuare il dispositivo concreto, la sua matricola, il relativo titolo amministrativo, la disciplina applicabile ratione temporis e la documentazione concernente la taratura.

9. La documentazione da richiedere per contestare un autovelox

Dal punto di vista pratico, chi intenda contestare una sanzione rilevata tramite autovelox dovrebbe verificare, in relazione allo specifico dispositivo:

a) il provvedimento di omologazione, ove previsto e applicabile;

b) il provvedimento di approvazione, con particolare attenzione alla sua natura e alla disciplina vigente al momento dell’accertamento;

c) la documentazione di conformità dell’apparecchiatura;

d) il certificato di taratura iniziale;

e) i certificati di taratura periodica;

f) le verifiche periodiche di funzionalità;

g) l’identificazione precisa dell’apparecchio mediante matricola o altro identificativo;

h) la corrispondenza tra il dispositivo indicato nella documentazione tecnica e quello concretamente utilizzato per la rilevazione.

Il controllo deve essere, quindi, specifico e individualizzato.

Non è sufficiente sapere che “quel modello” di autovelox è stato approvato o omologato: occorre verificare la situazione giuridica e tecnica dello specifico apparecchio che ha effettuato la misurazione.

10. Il principio di affidabilità come garanzia del cittadino

La materia degli autovelox costituisce un interessante esempio di intersezione tra diritto amministrativo, diritto della circolazione, prova civile e metrologia.

L’interesse pubblico alla sicurezza stradale è indiscutibile, ma non può essere perseguito attraverso strumenti tecnici la cui affidabilità non sia dimostrabile.

La Corte costituzionale ha individuato proprio nella necessità di conservare l’affidabilità della misurazione il punto di equilibrio tra sicurezza della circolazione e tutela del cittadino sanzionato. (Corte Costituzionale⁠)

L’autovelox, in altri termini, non è soltanto un dispositivo amministrativo: è uno strumento di misurazione dal cui risultato dipende direttamente l’applicazione di una sanzione.

Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: la certezza della sanzione presuppone la certezza della misurazione.

11. Le conseguenze processuali

Quando la Pubblica Amministrazione non riesce a dimostrare, a fronte di una contestazione specifica, l’omologazione richiesta e la regolare taratura dell’apparecchiatura, si pone un problema diretto sulla validità dell’accertamento.

Il giudice non deve, quindi, limitarsi a prendere atto dell’esistenza del verbale, ma deve verificare se l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio relativamente alla funzionalità e all’affidabilità dello strumento.

La sentenza del Tribunale di Frosinone assume pertanto particolare importanza perché ribadisce che l’affidabilità dell’autovelox costituisce una questione suscettibile di concreto accertamento giudiziale. (apps! avvocati⁠)

La contestazione non può essere meramente astratta o dilatoria: deve essere costruita sulla documentazione relativa allo specifico apparecchio e sulla disciplina applicabile al momento dell’accertamento.

12. Conclusioni: autovelox, omologazione e taratura sono elementi centrali del giudizio

La sentenza del Tribunale di Frosinone n. 504/2026 consolida un principio di particolare rilievo per il contenzioso sulle multe per eccesso di velocità: quando il sanzionato contesta l’affidabilità dell’apparecchiatura, la Pubblica Amministrazione deve dimostrare concretamente l’omologazione, la conformità e la regolare taratura dello strumento. (apps! avvocati⁠)

Il principio trova il proprio fondamento costituzionale nella sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, che ha imposto le verifiche periodiche di funzionalità e taratura di tutte le apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. (Corte Costituzionale⁠)

Il nuovo Decreto MIT 8 giugno 2026 aggiunge oggi un ulteriore elemento di complessità, disciplinando in maniera organica omologazione, taratura, verifiche di funzionalità e regime transitorio dei dispositivi già esistenti. (Gazzetta Ufficiale⁠)

Il contenzioso sugli autovelox richiede pertanto una verifica documentale e giuridica puntuale, che non può essere sostituita dalla semplice lettura del verbale.

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LE COMPETENZE DELLO STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza e consulenza nell’ambito del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative e alle violazioni del Codice della strada, con particolare attenzione alla verifica della legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature elettroniche.

L’attività professionale può comprendere l’analisi del verbale di contestazione, la verifica della documentazione tecnica relativa all’apparecchio, l’esame dei provvedimenti di omologazione e approvazione, il controllo dei certificati di taratura e delle verifiche di funzionalità, nonché la valutazione dell’eventuale ricorso giudiziale.

La peculiarità di questo tipo di controversie consiste nella necessità di integrare analisi giuridica, disciplina del Codice della strada, diritto probatorio e valutazione della documentazione tecnica dell’apparecchiatura.

In tale prospettiva, lo Studio Legale Bonanni Saraceno può assistere il cittadino nella verifica della sussistenza dei presupposti necessari affinché una rilevazione elettronica della velocità possa legittimamente fondare l’applicazione della sanzione, valorizzando il principio secondo cui la potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione deve poggiare su un accertamento tecnicamente affidabile, documentato e verificabile in sede giudiziale.

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