RESPONSABILITÀ SANITARIA: LEGGE GELLI-BIANCO E SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO

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Responsabilità medica e Legge Gelli-Bianco: natura giuridica, onere della prova, linee guida e consenso informato

La responsabilità sanitaria rappresenta uno dei settori più complessi e dinamici del diritto civile contemporaneo. La progressiva espansione del contenzioso medico-legale, l’aumento delle richieste risarcitorie e la diffusione della medicina difensiva hanno reso necessario un intervento organico del legislatore culminato nell’approvazione della Legge Gelli-Bianco.

La riforma ha inciso profondamente sulla disciplina della responsabilità civile del medico e delle strutture sanitarie, ridefinendo la natura giuridica della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, il regime probatorio applicabile, il ruolo delle linee guida e la centralità del consenso informato.

La responsabilità civile del medico prima della Legge Gelli-Bianco

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 24/2017, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale era incentrato sulla qualificazione della responsabilità del medico come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. oppure extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Secondo un primo orientamento, il medico dipendente della struttura sanitaria rispondeva a titolo aquiliano, in quanto estraneo al contratto stipulato tra paziente e struttura ospedaliera. Tale impostazione comportava l’applicazione della disciplina dell’illecito civile, con onere probatorio integralmente gravante sul paziente e termine prescrizionale quinquennale.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità elaborò la teoria del “contatto sociale qualificato”, attribuendo natura contrattuale alla responsabilità del sanitario anche in assenza di un contratto formale tra medico e paziente. Secondo tale ricostruzione, il semplice affidamento del paziente nell’operato del sanitario determinava la nascita di obblighi di protezione e cura, la cui violazione integrava un inadempimento contrattuale.

La conseguenza più rilevante di tale impostazione riguardava il regime probatorio: il paziente era tenuto a dimostrare esclusivamente il contatto sociale, l’aggravamento patologico e l’allegazione dell’inadempimento, mentre incombeva sul medico l’onere di provare la correttezza della propria condotta o l’irrilevanza causale della stessa.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva infatti stabilito che il paziente potesse limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, con evidente aggravamento della posizione difensiva del sanitario.

La riforma Gelli-Bianco e il sistema del “doppio binario”

Con la Legge Gelli-Bianco, il legislatore ha inteso superare definitivamente il contrasto interpretativo, introducendo un sistema definito dalla dottrina “a doppio binario”.

L’art. 7 della legge distingue infatti:

  • la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c.;
  • la responsabilità extracontrattuale del medico ex art. 2043 c.c.

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde dunque a titolo contrattuale dei danni cagionati dal personale sanitario di cui si avvale, anche se scelto dal paziente e non dipendente.

Diversamente, il medico risponde a titolo aquiliano, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente, come avviene tipicamente nell’attività libero-professionale.

La riforma realizza così un riequilibrio tra le posizioni del paziente e del sanitario, con l’obiettivo di:

  • ridurre il contenzioso diretto contro il medico;
  • limitare il fenomeno della medicina difensiva;
  • concentrare l’azione risarcitoria verso la struttura sanitaria, soggetto maggiormente organizzato e solvibile.

Responsabilità extracontrattuale del medico: effetti pratici

La qualificazione aquiliana della responsabilità del medico produce conseguenze rilevantissime sotto il profilo processuale e sostanziale.

Prescrizione

L’azione risarcitoria nei confronti del sanitario si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c., mentre l’azione verso la struttura sanitaria mantiene il termine decennale proprio della responsabilità contrattuale.

Onere della prova

Il paziente che agisce contro il medico deve provare:

  • il danno subito;
  • la condotta colposa del sanitario;
  • il nesso causale tra condotta ed evento lesivo;
  • l’elemento soggettivo della colpa.

Non è più sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento.

La recente giurisprudenza ha chiarito che il paziente deve dimostrare il cosiddetto “duplice ciclo causale”, ossia:

  1. il nesso causale tra condotta medica ed evento dannoso;
  2. il collegamento eziologico tra l’inadempimento e il danno concretamente verificatosi.

Solo dopo tale dimostrazione incombe sul sanitario l’onere di provare di aver agito con diligenza oppure che l’evento sia derivato da causa imprevedibile e inevitabile.

Il ruolo delle linee guida nella responsabilità sanitaria

Uno dei profili centrali della riforma è rappresentato dalla valorizzazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’art. 5 della Legge Gelli-Bianco prevede che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano alle raccomandazioni elaborate dalle società scientifiche e dagli enti accreditati, salvo le peculiarità del caso concreto.

Le linee guida svolgono oggi una duplice funzione:

  • orientano il sanitario nella scelta terapeutica;
  • costituiscono parametro di valutazione della colpa professionale.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che esse non hanno valore normativo vincolante. Il medico mantiene il dovere di valutare concretamente la situazione clinica del paziente e può discostarsi dalle linee guida quando le circostanze specifiche lo rendano necessario.

La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che il rispetto delle linee guida non esonera automaticamente da responsabilità, poiché il giudice deve verificare se il caso concreto imponesse una condotta diversa o ulteriore rispetto a quella standardizzata.

Ne deriva che la colpa medica continua ad essere oggetto di valutazione personalizzata, fondata non solo sulla perizia tecnica ma anche sulla prudenza e sulla diligenza professionale.

Medicina difensiva e criticità della Legge Gelli-Bianco

Nonostante le finalità dichiarate della riforma, il fenomeno della medicina difensiva continua a rappresentare una delle principali criticità del sistema sanitario italiano.

Per medicina difensiva si intende quell’insieme di pratiche poste in essere dal medico non prioritariamente per finalità terapeutiche, bensì per prevenire possibili azioni giudiziarie.

Tale fenomeno si manifesta attraverso:

  • prescrizione di esami diagnostici superflui;
  • eccesso di ricoveri;
  • richieste di consulenze non necessarie;
  • rifiuto di trattare casi clinici complessi.

Le conseguenze sono rilevantissime:

  • aumento dei costi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • rallentamento dell’attività sanitaria;
  • incremento della burocratizzazione del rapporto medico-paziente;
  • riduzione dell’autonomia decisionale del sanitario.

A ciò si aggiungono ulteriori criticità della riforma:

  • mancata attuazione di numerosi decreti attuativi;
  • persistente incertezza interpretativa;
  • difficoltà applicative sul piano probatorio;
  • disomogeneità delle decisioni giurisprudenziali.

Per tali ragioni, negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo dibattito volto ad una possibile revisione della disciplina della responsabilità sanitaria.

Il consenso informato come diritto fondamentale del paziente

Nel sistema contemporaneo della responsabilità sanitaria, il consenso informato assume una funzione centrale quale espressione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica.

Il fondamento normativo del consenso informato si rinviene negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, che tutelano:

  • la dignità della persona;
  • la libertà personale;
  • il diritto alla salute;
  • il diritto di scegliere consapevolmente i trattamenti sanitari.

Il consenso informato costituisce pertanto condizione imprescindibile di liceità del trattamento medico.

Il sanitario ha l’obbligo di fornire al paziente informazioni complete, comprensibili e personalizzate riguardanti:

  • diagnosi;
  • prognosi;
  • benefici del trattamento;
  • rischi prevedibili;
  • possibili complicanze;
  • alternative terapeutiche;
  • conseguenze dell’eventuale rifiuto delle cure.

Affinché sia valido, il consenso deve essere:

  • personale;
  • libero;
  • consapevole;
  • specifico;
  • esplicito;
  • attuale;
  • revocabile.

Responsabilità per omesso consenso informato

L’omessa o insufficiente acquisizione del consenso informato può generare una autonoma responsabilità risarcitoria, anche quando l’intervento sanitario sia stato tecnicamente corretto.

La lesione del diritto all’autodeterminazione rappresenta infatti un danno distinto rispetto alla lesione del diritto alla salute.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che il paziente ha diritto al risarcimento quando dimostri che, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato o diversamente valutato il trattamento sanitario.

Il danno da lesione del consenso informato può assumere natura:

  • patrimoniale;
  • biologica;
  • morale;
  • esistenziale.

Anche in tale ambito, tuttavia, il paziente deve fornire prova del nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio subito.

Prospettive evolutive della responsabilità sanitaria

La responsabilità medica continua ad essere un settore in costante evoluzione.

Le recenti proposte di riforma mirano a:

  • uniformare il regime probatorio;
  • ridurre il contenzioso;
  • contenere la medicina difensiva;
  • rafforzare i criteri di nomina dei consulenti tecnici;
  • migliorare la tutela sia del paziente sia del personale sanitario.

L’obiettivo futuro appare quello di realizzare un sistema realmente equilibrato, capace di garantire contemporaneamente:

  • la sicurezza delle cure;
  • la tutela del diritto alla salute;
  • la serenità professionale del medico;
  • la sostenibilità del sistema sanitario.

Assistenza legale in materia di responsabilità sanitaria: le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nell’ambito della responsabilità sanitaria e della malpractice medica, con attività di consulenza e patrocinio giudiziale in favore di pazienti, familiari e operatori sanitari.

Lo Studio opera in particolare nei procedimenti aventi ad oggetto:

  • responsabilità civile di medici e strutture sanitarie;
  • risarcimento del danno da malpractice medica;
  • errore diagnostico e terapeutico;
  • infezioni ospedaliere;
  • responsabilità chirurgica;
  • responsabilità anestesiologica;
  • danni da omesso consenso informato;
  • contenzioso relativo alle linee guida e alla colpa medica;
  • azioni risarcitorie per danno biologico, morale ed esistenziale;
  • responsabilità sanitaria pubblica e privata.

L’attività professionale si distingue per l’approccio interdisciplinare, il costante aggiornamento giurisprudenziale e scientifico e la collaborazione con consulenti tecnici altamente specializzati in medicina legale e discipline cliniche.

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