INDICI DI FRAUDOLENZA (BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322, COMMA 1, LETT. A): CASS. PENALE, SEZ. V, SENT. N. 38396/2017

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Il principio enunciato riguarda il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, disciplinato dall’art. 322 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art. 216 della legge fallimentare).

La massima affronta due profili fondamentali:

  1. l’elemento oggettivo del reato (cioè la concreta pericolosità della distrazione per i creditori);
  2. l’elemento soggettivo (cioè il dolo generico dell’amministratore).

La Corte afferma che tali elementi non possono essere accertati in modo automatico, ma devono emergere attraverso specifici “indici di fraudolenza”.


1. Che cos’è la bancarotta fraudolenta per distrazione

Si ha bancarotta per distrazione quando l’imprenditore o l’amministratore:

  • sottrae beni,
  • trasferisce denaro,
  • svuota il patrimonio sociale,
  • compie operazioni prive di giustificazione economica,

pregiudicando la garanzia patrimoniale dei creditori.

L’idea centrale è che il patrimonio della società costituisce la garanzia dei creditori:

Attivo\ patrimoniale – Passivo = Garanzia\ dei\ creditori

Se l’amministratore distrae risorse, riduce quella garanzia.


2. Il superamento dell’automatismo: non ogni operazione anomala è bancarotta

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha chiarito che:

  • non basta dimostrare che un bene è uscito dal patrimonio sociale;
  • non basta neppure il successivo fallimento della società.

Occorre verificare:

  • se la condotta fosse concretamente pericolosa per i creditori;
  • se l’agente fosse consapevole di tale pericolo.

La sentenza richiede quindi un giudizio concreto e non meramente formale.


3. Gli “indici di fraudolenza”

La Corte usa l’espressione “indici di fraudolenza” per indicare gli elementi sintomatici da cui inferire:

  • la natura distrattiva dell’operazione;
  • la sua pericolosità;
  • il dolo dell’amministratore.

Non si tratta di prove dirette, ma di indicatori logici.

A) Condizione patrimoniale e finanziaria della società

Occorre verificare:

  • se l’impresa fosse già in crisi;
  • se avesse problemi di liquidità;
  • se fosse fortemente indebitata.

Infatti, un’operazione che potrebbe essere neutra in una società solida può diventare fraudolenta in una società ormai decotta.

Esempio

Se una società prossima all’insolvenza:

  • trasferisce liquidità a terzi,
  • vende beni sottocosto,
  • rinuncia a crediti,

l’operazione assume elevata pericolosità perché riduce le residue garanzie dei creditori.


B) Contesto economico e operativo

La Corte richiede di esaminare:

  • il mercato in cui operava l’impresa;
  • le finalità economiche dell’operazione;
  • la coerenza imprenditoriale della scelta.

Occorre cioè distinguere:

  • il rischio imprenditoriale lecito,
    da
  • la condotta depauperativa fraudolenta.

Il diritto penale fallimentare non punisce l’errore imprenditoriale, ma la deviazione fraudolenta dalle regole di corretta gestione.


C) Cointeressenze dell’amministratore

Elemento particolarmente rilevante è la presenza di:

  • società collegate;
  • rapporti personali;
  • interessi indiretti;
  • conflitti di interesse.

La Corte considera sospette le operazioni infragruppo o verso soggetti vicini all’amministratore.

Esempio tipico

L’amministratore trasferisce beni dalla società in crisi a un’altra società:

  • controllata;
  • riconducibile ai familiari;
  • partecipata personalmente.

Questo può costituire un forte indice di dolo distrattivo.


D) Irragionevolezza economica dell’operazione

La massima parla di:

“irriducibile estraneità rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale”.

Significa che il giudice deve verificare se l’operazione:

  • abbia una logica economica reale;
  • sia spiegabile secondo criteri imprenditoriali normali.

Se manca qualsiasi giustificazione economica plausibile, aumenta la probabilità della natura fraudolenta.


4. La “prognosi postuma” di concreta messa in pericolo

La Corte utilizza una nozione molto importante: la “prognosi postuma”.

Il giudice:

  • guarda il fatto ex post,
  • ma deve ricostruire ex ante il rischio creato dalla condotta.

In sostanza deve chiedersi:

Nel momento in cui fu compiuta l’operazione, essa era concretamente idonea a mettere in pericolo la garanzia dei creditori?

Non serve il danno effettivo.

Serve invece la concreta attitudine pericolosa della condotta.


5. Il dolo generico nella bancarotta per distrazione

La massima chiarisce anche il contenuto del dolo.

Non occorre:

  • il fine di danneggiare i creditori;
  • l’intenzione di provocare il fallimento.

È sufficiente la coscienza e volontà:

  • dell’atto distrattivo;
  • della sua concreta pericolosità patrimoniale.

In formula:

Dolo\ generico = Coscienza\ e\ volont\grave{a}\ della\ condotta\ distrattiva\ concretamente\ pericolosa


6. Significato sistematico della pronuncia

Questa impostazione è molto importante perché evita due estremi:

A) Responsabilità automatica

Non ogni scelta imprenditoriale sbagliata integra bancarotta.

L’insuccesso economico non coincide con il reato.


B) Eccessiva soggettivizzazione

Al tempo stesso, la Corte evita che l’amministratore possa giustificare qualsiasi operazione invocando genericamente la libertà d’impresa.

Per questo valorizza:

  • gli indici oggettivi;
  • il contesto economico;
  • l’assenza di razionalità imprenditoriale.

7. Sintesi finale

La massima afferma che, per condannare per bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice deve accertare concretamente:

  1. che l’operazione abbia messo in pericolo il patrimonio destinato ai creditori;
  2. che tale pericolo fosse riconoscibile dall’agente;
  3. che esistano elementi sintomatici (“indici di fraudolenza”) capaci di dimostrare:
    • la natura distrattiva dell’atto;
    • la sua anomalia economica;
    • la consapevolezza dell’amministratore.

La decisione si colloca nel moderno orientamento della Corte di Cassazione volto a distinguere:

  • la fisiologica libertà imprenditoriale,
    da
  • la gestione fraudolenta del patrimonio sociale in danno dei creditori.

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Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza del 23 giugno del 2017, numero 38396:

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Lo Studio Legale Bonanni Saraceno ha maturato specifiche competenze nell’ambito del diritto penale dell’economia e della crisi d’impresa, con particolare riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla responsabilità degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei soggetti coinvolti nella gestione societaria. L’attività professionale dello Studio si sviluppa sia sul versante difensivo penale sia nell’assistenza strategica preventiva, attraverso l’analisi delle operazioni societarie e finanziarie potenzialmente esposte a contestazioni di natura distrattiva o dissipativa. Particolare attenzione viene riservata alla ricostruzione dei flussi patrimoniali, all’accertamento degli indici di fraudolenza elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla verifica della ragionevolezza economica delle operazioni infragruppo e alla tutela degli amministratori rispetto a contestazioni fondate su presunzioni di responsabilità automatica. Lo Studio assiste imprese, amministratori, soci e creditori nelle procedure concorsuali e nei procedimenti penali connessi alla crisi d’impresa, offrendo consulenza altamente qualificata anche in materia di assetti organizzativi, governance societaria e prevenzione del rischio penale d’impresa ai sensi della disciplina introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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