RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE 2026: IL SENATO APPROVA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE

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Riforma dell’ordinamento forense 2026: approvata la legge delega. Le novità su professione, esame di Stato, compensi, società tra avvocati e disciplina

Il 22 luglio 2026 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, con 114 voti favorevoli, nessun voto contrario e 19 astensioni, il disegno di legge delega (A.S. n. 1917) destinato a riformare organicamente l’ordinamento della professione forense. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026, rappresenta il più significativo intervento normativo sull’avvocatura italiana dopo la Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L’approvazione parlamentare conclude un percorso politico e legislativo particolarmente atteso dalla categoria forense, ma non determina ancora l’immediata applicazione delle nuove disposizioni. Si tratta infatti di una legge delega, attraverso la quale il Parlamento conferisce al Governo il potere di emanare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi destinati a disciplinare concretamente il nuovo ordinamento professionale.

La riforma mira ad adeguare la professione di avvocato ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nella giurisdizione, nell’organizzazione degli studi legali e nel mercato dei servizi professionali, rafforzando contestualmente l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura quale presidio essenziale dello Stato di diritto.

La natura della legge delega

Sotto il profilo costituzionale, il provvedimento costituisce una tipica applicazione dell’articolo 76 della Costituzione, mediante il quale il Parlamento individua i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi.

L’intervento governativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previo coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e successivo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Solo con l’emanazione dei decreti delegati sarà possibile valutare l’effettiva portata innovativa della riforma.

Autonomia e indipendenza dell’avvocato: i principi cardine

Uno degli aspetti centrali della delega riguarda il rafforzamento dei principi fondamentali della professione forense.

Il legislatore ribadisce che l’avvocato costituisce una figura indispensabile per l’effettività della tutela dei diritti costituzionali e per il corretto funzionamento della giurisdizione.

Tra i principi direttivi assumono particolare rilievo:

  • tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato;
  • riconoscimento della dignità sociale della professione;
  • rafforzamento del ruolo costituzionale della difesa tecnica;
  • definizione più precisa delle attività riservate agli iscritti all’albo.

Attività riservate agli avvocati

La riforma amplia e chiarisce l’ambito delle attività esercitabili in via esclusiva dagli avvocati.

Accanto alla tradizionale rappresentanza e difesa giudiziale vengono ricomprese:

  • la negoziazione assistita;
  • la mediazione obbligatoria;
  • la mediazione demandata dal giudice;
  • l’attività continuativa e organizzata di consulenza legale strettamente collegata all’esercizio della funzione difensiva.

Particolarmente significativa appare la previsione che sancisce la nullità delle pattuizioni che prevedano compensi in favore di soggetti non iscritti all’albo relativamente alle attività riservate.

La disposizione mira a contrastare fenomeni di intermediazione illecita e a salvaguardare l’autonomia economica e professionale dell’avvocatura.

Il ritorno del giuramento dell’avvocato

Tra le innovazioni maggiormente simboliche figura il ripristino del giuramento dell’avvocato, abolito dalla riforma del 2012.

La relazione illustrativa sottolinea come il giuramento rappresenti un momento di particolare valore etico e istituzionale, destinato a riaffermare il significato costituzionale della funzione difensiva e la responsabilità sociale dell’avvocato.

Segreto professionale e codice deontologico

La delega rafforza la disciplina del segreto professionale, qualificandolo come diritto inviolabile e indisponibile.

Contestualmente viene confermato il ruolo centrale del Consiglio Nazionale Forense, cui spetterà l’aggiornamento periodico del Codice Deontologico Forense.

Rimangono inoltre confermati:

  • l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
  • il principio della personalità dell’incarico;
  • la responsabilità diretta dell’avvocato anche nell’ambito degli studi associati e delle società tra professionisti.

Compensi ed equo compenso

Sul piano economico, la riforma mantiene fermo il principio della libera determinazione del compenso tra avvocato e cliente, nel rispetto della disciplina introdotta dalla Legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso.

Viene confermato il sistema dei parametri forensi quale criterio residuale applicabile:

  • in assenza di accordo scritto;
  • nelle liquidazioni giudiziali;
  • nelle controversie sui compensi.

Una rilevante innovazione consiste nell’introduzione della solidarietà passiva tra tutti i soggetti che sottoscrivono accordi definitori di procedimenti giudiziari o arbitrali, salvo diversa pattuizione.

Società tra avvocati e nuove modalità di esercizio della professione

La delega interviene profondamente anche sull’organizzazione degli studi professionali.

Viene disciplinato organicamente l’esercizio della professione mediante:

  • associazioni professionali;
  • reti tra professionisti;
  • società tra avvocati;
  • società tra professionisti.

Nelle società di capitali permane l’obbligo che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto siano detenuti da avvocati o da altri professionisti iscritti ad albi.

La maggioranza dell’organo amministrativo dovrà essere composta da avvocati.

È ammesso l’ingresso di soci di capitale esclusivamente per finalità finanziarie o tecniche, purché venga garantita l’assoluta indipendenza professionale degli avvocati.

Attività compatibili con la professione

La riforma amplia significativamente il catalogo delle attività compatibili con l’esercizio dell’avvocatura.

Oltre alle attività scientifiche, accademiche e di insegnamento, vengono considerate compatibili:

  • incarichi gestori nelle società di capitali;
  • funzioni nelle procedure concorsuali;
  • amministrazione di condominio;
  • attività di agente sportivo.

L’obiettivo perseguito è quello di favorire una maggiore multidisciplinarietà dell’attività professionale.

Tirocinio forense ed esame di Stato

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda l’accesso alla professione.

La durata del tirocinio resta fissata in 18 mesi, ma almeno dodici mesi dovranno essere svolti con frequenza obbligatoria delle scuole forensi organizzate dagli Ordini, dagli enti accreditati dal CNF o dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Particolare attenzione viene riservata ai giovani praticanti mediante la gratuità della frequenza per coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia individuata dal CNF.

L’esame di Stato viene ridefinito prevedendo:

  • una sola sessione annuale;
  • due prove scritte in presenza;
  • una prova orale basata prevalentemente sulla soluzione di casi pratici;
  • una specifica verifica sulle norme deontologiche e sull’ordinamento forense.

Le commissioni saranno composte prevalentemente da avvocati, con la partecipazione di magistrati e professori universitari.

Ordini forensi e governance istituzionale

La riforma modifica anche l’organizzazione degli Ordini professionali.

Tra le principali innovazioni figurano:

  • limite massimo di tre mandati consecutivi;
  • riequilibrio della rappresentanza di genere;
  • nuovo sistema elettorale del Consiglio Nazionale Forense;
  • istituzione periodica del Congresso Nazionale Forense con funzioni di indirizzo.

L’obiettivo perseguito è quello di rendere maggiormente rappresentative e democratiche le istituzioni dell’avvocatura.

Nuovo sistema disciplinare

La delega introduce importanti garanzie procedimentali anche nel sistema disciplinare.

Restano competenti i Consigli Distrettuali di Disciplina, ma vengono rafforzati:

  • il principio di imparzialità del consigliere istruttore;
  • i termini procedimentali;
  • le garanzie difensive dell’incolpato.

La prescrizione dell’azione disciplinare viene fissata in sei anni, prorogabili entro limiti predeterminati.

Per la prima volta viene introdotto l’istituto della riabilitazione disciplinare, consentendo, in presenza di determinati presupposti, il recupero della piena capacità professionale dopo l’espiazione della sanzione disciplinare, purché non si tratti di radiazione.

Profili giuridici e prospettive applicative

La riforma si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della giustizia italiana e tende a valorizzare il ruolo costituzionale dell’avvocato quale garante dei diritti fondamentali del cittadino.

L’intervento normativo appare orientato verso quattro direttrici fondamentali:

  • rafforzamento dell’indipendenza professionale;
  • modernizzazione dell’organizzazione degli studi legali;
  • qualificazione dell’accesso alla professione;
  • maggiore efficienza della governance ordinistica.

L’effettiva incidenza della riforma dipenderà tuttavia dalla qualità tecnica dei decreti legislativi di attuazione, chiamati a tradurre in disposizioni concrete i principi contenuti nella legge delega.

Conclusioni

L’approvazione definitiva della legge delega rappresenta un passaggio storico per l’avvocatura italiana. Dopo oltre quattordici anni dalla Legge n. 247/2012, il legislatore avvia un processo di revisione complessiva dell’ordinamento professionale volto a coniugare tradizione e innovazione.

Il rafforzamento dell’indipendenza dell’avvocato, la tutela del segreto professionale, la revisione dell’accesso alla professione, la disciplina delle società tra avvocati e la riforma del sistema disciplinare delineano un modello di avvocatura più moderno, organizzato e coerente con le esigenze della giustizia contemporanea.

Resta ora affidata ai decreti legislativi l’attuazione concreta della riforma, destinata a incidere profondamente sull’organizzazione degli studi legali, sulla formazione dei futuri avvocati e, più in generale, sul ruolo della difesa tecnica nell’ordinamento costituzionale italiano.

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