MALPRACTISE MEDICA E FATTISPECIE ANTECEDENTI LA LEGGE GELLI-BIANCO

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Responsabilità in solido tra medico e struttura e limiti della CTU

La responsabilità civile in ambito sanitario continua a rappresentare uno dei terreni interpretativi più complessi per la giurisprudenza di merito e di legittimità. Tra i nodi concettuali di maggiore rilevanza figurano l’applicazione intertemporale delle riforme legislative e il ruolo centrale – nonché i limiti operativi – della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) nei giudizi risarcitori.

Con la sentenza del 17 agosto 2026, n. 449, il Tribunale di Isernia ha fornito importanti chiarimenti in materia di colpa medica, precisando la qualificazione giuridica della responsabilità per i condotti posti in essere prima dell’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), ed evidenziando i confini conoscitivi e d’indagine del consulente tecnico del giudice.

1. La disciplina intertemporale: responsabilità contrattuale e vincolo di solidarietà

L’assetto delineato dalla Legge Gelli-Bianco ha distinto nettamente la posizione della struttura sanitaria (di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.) da quella del medico esercente la professione (di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., salvo la stipula di un contratto diretto con il paziente).

Tuttavia, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 24/2017, la giurisprudenza applica il regime previgente. Il Tribunale di Isernia ha ribadito come, per i casi pre-2017, sussista un doppio binario di responsabilità di tipo contrattuale:

  • Struttura Sanitaria: risponde a titolo contrattuale in forza dell’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal cd. contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria.
  • Medico: risponde anch’esso a titolo contrattuale, non già per un vincolo negoziale formale, bensì per la violazione degli obblighi di protezione e buona fede che derivano dal contatto sociale qualificato instauratosi con il paziente, idoneo a generare un fondato affidamento.

Allocazione dei danni e corresponsabilità solidale

Ne consegue che, pur derivando le obbligazioni da titoli distinti – il contratto di spedalità per l’ente e il contatto sociale per il professionista –, per i danni patiti dal paziente a causa dell’inadempimento il medico e la struttura sanitaria rispondono in solido.

2. Il ruolo della CTU: tra consulente “deducente” e “percipiente”

Un aspetto cruciale affrontato dalla pronuncia del Tribunale molisano riguarda il valore probatorio e la funzione della Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti per responsabilità medica.

In linea generale, la CTU non costituisce un mezzo di prova in senso stretto, bensì uno strumento integrativo a disposizione del giudicante per acquisire valutazioni tecniche su elementi probatori già offerti dalle parti o per risolvere questioni che richiedono specifiche competenze scientifiche. Tipologia di CTUAmmissibilità e Funzione CTU DeducenteIl consulente valuta e interpreta i fatti già accertati o presi per esistenti negli atti di causa. CTU PercipienteIl consulente accerta direttamente i fatti stessi, quando l’accertamento richiede specifiche conoscenze tecniche e strumenti non in possesso delle parti o del giudice.

Il Tribunale di Isernia evidenzia come l’annoso dibattito tra le due figure sia ormai superato: il CTU può accertare tutti i fatti necessari a rispondere ai quesiti del giudice, a condizione che non si tratti di fatti principali che rientrano nell’onere di allegazione delle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (salvo i fatti rilevabili d’ufficio).

3. Il divieto di indagini esplorative e le deroghe nell’ambito medico-legale

Un principio cardine del processo civile è il divieto per il consulente di effettuare indagini cd. esplorative. Tuttavia, nella complessa materia della responsabilità medica, tale limite subisce un’attenuazione fisiologica.

L’accertamento del nesso causale e della colpa professionale richiede competenze altamente specialistiche, estranee al sapere tecnico-giuridico del magistrato. Di conseguenza, quando l’accertamento dei fatti può avvenire esclusivamente mediante cognizioni scientifiche, al CTU è consentito:

  1. Acquisire elementi accessori e documenti non prodotti tempestivamente dalle parti, purché funzionali a rispondere ai quesiti giudiziali.
  2. Accertare situazioni di fatto nell’ambito strettamente tecnico, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio.
  3. Rimanere nei limiti dei fatti secondari, senza mai travalicare l’onere delle parti di allegare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.

L’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha segnato un radicale spartiacque nel contenzioso medico-legale, modificando in modo sostanziale la qualificazione della responsabilità del medico e, di conseguenza, la distribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.

Quadro comparativo dell’onere della prova

La differenza sostanziale risiede nel passaggio dalla duplice natura contrattuale (regime pre-2017) al binario doppio/misto sancito dalla riforma del 2017. ElementoRegime Pre-Gelli-Bianco (e post Decreto Balduzzi)Regime Post-Gelli-Bianco (L. 24/2017) Natura della responsabilità del MedicoContrattuale (da contatto sociale qualificato ex art. 1218 c.c.)Extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), salvo contratto diretto Natura della responsabilità della StrutturaContrattuale (da contratto di spedalità ex art. 1218 c.c.)Contrattuale (ex art. 1218 c.c.) Onere della prova in capo al Paziente (vs Medico)Allegazione dell’inadempimento/pegioramento, prova del nesso causale tra condotta ed evento.Prova dell’illecito, della colpa/dolo del medico, del danno patito e del nesso causale. Onere della prova in capo al MedicoProva dell’esatto adempimento o dell’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.Nessuna presunzione di colpa; la colpa va dimostrata dall’attore (paziente). Prescrizione10 anni sia per il medico che per la struttura.5 anni per il medico (art. 2043 c.c.); 10 anni per la struttura (art. 1218 c.c.).

1. Il regime Pre-Gelli-Bianco: il “favore” per l’attore (art. 1218 c.c.)

Prima della riforma del 2017, la giurisprudenza equiparava la posizione del medico strutturato a quella dell’ospedale, riconducendo la relazione medico-paziente alla figura del contatto sociale qualificato.

In base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 13533/2001 e n. 577/2008), l’onere probatorio era così distribuito:

  • Paziente: doveva limitarsi a provare il titolo (es. ricovero/prestazione), il danno subito e il nesso di causalità materiale tra l’intervento e l’aggravamento/insorgenza della patologia, allegando il mero “inadempimento” (o inesatto adempimento) del sanitario.
  • Medico e Struttura: per esentarsi da responsabilità dovevano fornire la cd. prova liberatoria, dimostrando che la prestazione era stata eseguita in modo diligente e perito, oppure che l’esito infausto era stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile.

2. Il regime Post-Gelli-Bianco: la responsabilità aquiliana del professionista (art. 2043 c.c.)

L’art. 7 della L. n. 24/2017 ha ridisegnato la mappa delle responsabilità:

  • Responsabilità della Struttura Sanitaria (art. 7, commi 1 e 2): resta di natura contrattuale (art. 1218 c.c.). L’onere della prova in capo al paziente contro l’ospedale/clinica rimane agevolato, gravando sulla struttura l’onere di dimostrare la corretta organizzazione e l’assenza di colpa dell’operato dei dipendenti.
  • Responsabilità dell’Esercente la Professione Sanitaria (art. 7, comma 3): viene qualificata espressamente come extracontrattuale (art. 2043 c.c.), a meno che il sanitario non abbia agito in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (es. attività libero-professionale intramoenia o studio privato).

Ne consegue che, quando il paziente agisce direttamente contro il singolo medico dipendente o convenzionato:

  1. Non opera la presunzione di colpa: il paziente deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
  2. Prova della colpa: spetta al paziente dimostrare l’imprudenza, l’imperizia, la negligenza o l’inosservanza di linee guida/buone pratiche clinico-assistenziali da parte del medico.
  3. Punto di contatto con la struttura: sul piano processuale, la struttura risponde anche per fatto colposo del medico ex art. 1228 c.c., ma mentre nell’azione diretta contro il medico si applicano le regole dell’art. 2043 c.c., nell’azione contro l’ospedale si applicano quelle dell’art. 1218 c.c.

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Sentenza del 17 agosto 2026, n. 449, il Tribunale di Isernia

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno nella malpractice medica

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  • Tutela integrata del paziente e della struttura: Grazie a una profonda padronanza degli orientamenti giurisprudenziali più recenti – come quelli espressi dal Tribunale di Isernia –, lo Studio Legale Bonanni Saraceno assicura una difesa tecnica idonea a valorizzare ogni profilo di danno e a garantire la piena tutela dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale.

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