
La Cassazione chiarisce quando decorre il termine per il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14269 del 14 maggio 2026, ha riaffermato un principio di particolare rilievo in materia di malattie professionali e responsabilità datoriale: il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre automaticamente dalla diagnosi della patologia, ma dal momento in cui il lavoratore – o i suoi eredi – acquisiscono una ragionevole consapevolezza dell’origine professionale della malattia.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a rafforzare la tutela delle vittime di esposizioni nocive sul lavoro, soprattutto nei casi in cui la natura professionale della patologia emerga soltanto a distanza di anni attraverso accertamenti medico-legali o riconoscimenti Inail.
Il caso: decesso per microcitoma polmonare e azione risarcitoria degli eredi
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dagli eredi di un bracciante agricolo deceduto nel 2011 a causa di un microcitoma polmonare metastatico, contratto – secondo la prospettazione attorea – in conseguenza dell’esposizione a sostanze nocive durante l’attività lavorativa svolta tra il 2000 e il 2010 presso un’azienda agricola.
Gli eredi avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, sostenendo che il datore di lavoro non avesse adottato le necessarie misure di prevenzione e protezione previste dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa antinfortunistica.
La controversia assume particolare interesse sotto il profilo della decorrenza della prescrizione nei casi di tecnopatie oncologiche, caratterizzate da lunga latenza e da difficoltà nell’individuazione immediata dell’eziologia professionale.
Le decisioni di merito: prescrizione decorrente dalla diagnosi
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Roma avevano rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo prescritto il diritto azionato dagli eredi. Secondo i giudici di merito, il dies a quo della prescrizione decennale coincideva con il momento della diagnosi del tumore, avvenuta il 18 gennaio 2009.
Poiché la prima richiesta stragiudiziale era stata formulata soltanto il 23 giugno 2020, l’azione veniva considerata tardiva.
L’impostazione della Corte territoriale si fondava sull’assunto secondo cui il lavoratore, sin dalla diagnosi, avesse piena consapevolezza della malattia e del relativo danno, senza però verificare se fosse stata acquisita anche la conoscenza dell’origine professionale della patologia.
La pronuncia della Cassazione: centralità della consapevolezza eziologica
La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello, evidenziando come la semplice diagnosi della malattia non sia sufficiente a far decorrere automaticamente la prescrizione.
Richiamando il precedente orientamento espresso da Cass. n. 13806/2023, la Corte ha ribadito che:
“in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento […] senza la possibilità di conoscenza dell’origine professionale della malattia”.
Secondo la Cassazione, è necessaria una conoscenza o conoscibilità ragionevole e probabilistica dell’eziologia professionale della patologia, desumibile da elementi oggettivi, presunzioni gravi, precise e concordanti oppure da fatti esterni certi riferibili alla vittima.
Nel caso concreto, gli eredi avevano sostenuto di aver acquisito piena consapevolezza del nesso causale soltanto a seguito del riconoscimento Inail della tecnopatia e della rendita ai superstiti, avvenuto nel 2022.
Fino a quel momento, infatti, la famiglia riteneva che la causa della malattia fosse prevalentemente riconducibile all’abitudine tabagica del lavoratore.
Il principio di diritto: la prescrizione decorre dalla conoscenza del nesso causale
L’ordinanza assume notevole rilevanza sistematica perché consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole alle vittime di malattie professionali, soprattutto nei casi di patologie tumorali correlate all’esposizione a sostanze tossiche, amianto, pesticidi, agenti chimici o cancerogeni industriali.
Il principio affermato dalla Cassazione può essere così sintetizzato:
- la diagnosi della malattia non coincide necessariamente con la conoscenza dell’origine professionale;
- la prescrizione decorre solo quando il soggetto acquisisce una ragionevole consapevolezza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia;
- tale consapevolezza può emergere anche successivamente attraverso accertamenti Inail, consulenze tecniche o pronunce giudiziarie;
- grava sul giudice di merito l’obbligo di verificare concretamente quando tale conoscenza sia stata acquisita.
La Corte ha quindi censurato la motivazione della Corte d’Appello di Roma per non aver indagato il reale momento di acquisizione della consapevolezza eziologica da parte del lavoratore e dei suoi eredi.
Prescrizione e malattie professionali: profili giuridici
Sul piano civilistico, la decisione si collega all’interpretazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
\text{Art. 2935 c.c.: Prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere}
In materia di danno da lavoro, la giurisprudenza ha progressivamente elaborato il principio della “conoscibilità qualificata” del danno, richiedendo non soltanto la percezione della malattia, ma anche la consapevolezza del suo collegamento causale con l’attività lavorativa.
Tale impostazione appare coerente con:
- il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
- la tutela costituzionale della salute ex art. 32 Cost.;
- gli obblighi di sicurezza imposti al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c.;
- la disciplina delle malattie professionali prevista dal D.P.R. n. 1124/1965.
La pronuncia risulta inoltre particolarmente significativa nei contenziosi relativi a:
- esposizione ad amianto;
- tumori professionali;
- esposizione a fitofarmaci e pesticidi;
- malattie da agenti chimici;
- patologie professionali ad eziologia multifattoriale.
Il ruolo dell’Inail nell’accertamento della tecnopatia
Di grande interesse è il riferimento operato dalla Cassazione al procedimento amministrativo Inail.
La Corte valorizza infatti il verbale collegiale di accertamento della tecnopatia e il successivo riconoscimento della rendita ai superstiti quali elementi idonei a dimostrare il momento di effettiva acquisizione della consapevolezza del nesso causale.
Ciò rafforza il rilievo probatorio:
- delle certificazioni medico-legali;
- delle pratiche Inail;
- delle consulenze tecniche;
- dei provvedimenti di riconoscimento della malattia professionale.
Ne consegue che il procedimento amministrativo può incidere concretamente anche sulla decorrenza della prescrizione dell’azione civile risarcitoria.
Conclusioni
L’ordinanza n. 14269/2026 della Corte di Cassazione rappresenta una pronuncia di grande importanza nel panorama della tutela delle vittime di malattie professionali.
La Suprema Corte conferma che il diritto al risarcimento del danno non può considerarsi prescritto solo perché è trascorso un determinato periodo dalla diagnosi della malattia. Occorre invece verificare quando il lavoratore o i suoi eredi abbiano concretamente acquisito consapevolezza dell’origine professionale della patologia.
La decisione assume particolare rilievo nei procedimenti riguardanti tumori professionali e tecnopatie a lunga latenza, nei quali la connessione causale emerge spesso solo attraverso accertamenti successivi, consulenze medico-legali o riconoscimenti Inail.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14269 del 14 maggio 2026:
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste lavoratori, familiari superstiti ed eredi nei procedimenti relativi a:
- malattie professionali;
- tumori professionali;
- esposizione ad amianto;
- responsabilità del datore di lavoro;
- risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- riconoscimento di tecnopatie Inail;
- azioni civili per danni da esposizione a sostanze nocive.
L’attività dello Studio comprende assistenza giudiziale e stragiudiziale, consulenza medico-legale specialistica, gestione dei procedimenti Inail e tutela risarcitoria dinanzi ai Tribunali e alle Corti d’Appello competenti, con particolare esperienza nelle controversie inerenti patologie oncologiche di origine professionale.

