
La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento (Cass. civ., ord. 27 giugno 2026, n. 22064): il figlio concepito ha diritto al risarcimento per la perdita del padre: la svolta della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 22064 del 27 giugno 2026, la Corte di cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di responsabilità civile e tutela dei diritti della persona, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale in favore del figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che abbia determinato il decesso del padre.
La pronuncia consolida una lettura costituzionalmente orientata della responsabilità aquiliana, valorizzando la natura personalissima del rapporto genitoriale e riconoscendo che la futura instaurazione del legame tra genitore e figlio costituisce una conseguenza naturale del concepimento, destinata a concretizzarsi con la nascita.
Secondo la Suprema Corte, la morte del padre durante la gestazione determina una lesione diretta di diritti fondamentali del figlio e non un mero danno riflesso, con conseguente piena risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale.
Il fondamento normativo del danno da perdita del rapporto genitoriale
La decisione si inserisce nell’evoluzione della giurisprudenza relativa al danno parentale, istituto oggi riconosciuto quale autonoma categoria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona tutelati dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché dagli articoli 2043 e 2059 del Codice civile.
Particolare rilievo assume l’articolo 315-bis c.c., introdotto dalla riforma della filiazione, che riconosce al figlio il diritto:
- ad essere mantenuto;
- ad essere educato;
- ad essere istruito;
- ad essere assistito moralmente;
- a crescere nell’ambito della propria famiglia;
- a conservare rapporti significativi con entrambi i genitori.
Tali posizioni giuridiche non rappresentano meri interessi di fatto, ma autentici diritti soggettivi fondamentali della persona.
La loro compromissione determina quindi una lesione diretta della sfera giuridica del figlio.
La questione giuridica: il danno del figlio concepito ma non ancora nato
Il problema affrontato dalla Cassazione riguarda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno parentale al figlio che, al momento dell’illecito mortale, era già stato concepito ma non era ancora venuto alla luce.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha oscillato tra due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, il danno non poteva essere riconosciuto poiché il rapporto affettivo non si era ancora concretamente instaurato.
L’orientamento oggi accolto dalla Corte, invece, considera il concepimento quale momento genetico di un rapporto destinato naturalmente a svilupparsi con la nascita.
L’evento lesivo interrompe irreversibilmente tale percorso evolutivo, incidendo direttamente sulla posizione giuridica del futuro figlio.
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda trae origine dal decesso di un uomo ricoverato presso il Pronto Soccorso a seguito di una grave patologia coronarica complicatasi con edema polmonare.
La moglie, in stato di gravidanza, e la figlia, nata successivamente alla morte del padre, convenivano in giudizio i sanitari e la struttura ospedaliera deducendone la responsabilità professionale per gravi omissioni diagnostiche e terapeutiche.
Il Tribunale riconosceva:
- il danno patrimoniale;
- il danno non patrimoniale della moglie;
- il danno da perdita del rapporto genitoriale della figlia postuma.
La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, escludendo il danno parentale della minore sul presupposto che il rapporto padre-figlia non fosse ancora esistente.
La Cassazione ha cassato tale decisione, riaffermando il diritto del figlio postumo al risarcimento.
La causalità nella perdita del rapporto genitoriale
Uno degli aspetti maggiormente innovativi della pronuncia riguarda la ricostruzione del nesso causale.
La Suprema Corte osserva come il concepimento costituisca il momento iniziale di un processo naturale destinato, salvo eventi eccezionali, a culminare nella nascita e nell’instaurazione della relazione genitoriale.
La perdita del padre durante la gestazione interrompe definitivamente tale processo.
Secondo il criterio della regolarità causale, l’impossibilità di instaurare il rapporto genitoriale costituisce conseguenza normale e prevedibile dell’illecito.
Il danno deriva quindi direttamente dalla condotta colposa.
Il momento di perfezionamento della lesione
La Cassazione chiarisce un ulteriore profilo di grande rilievo teorico.
La lesione si produce con l’illecito.
Gli effetti giuridicamente rilevanti si consolidano tuttavia con la nascita del figlio, momento nel quale il diritto diviene concretamente esercitabile.
Ne consegue che:
- non è necessario attribuire capacità giuridica anticipata al concepito;
- il diritto sorge definitivamente con la nascita;
- l’evento lesivo resta causalmente collegato alla successiva concretizzazione del danno.
La scansione temporale dei diversi elementi dell’illecito risulta perfettamente compatibile con il sistema della responsabilità civile.
Danno diretto e non danno riflesso
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza consiste nell’esclusione della natura riflessa del pregiudizio.
La Corte afferma che il diritto del figlio a crescere con il proprio padre costituisce un diritto assoluto della personalità.
L’illecito non produce quindi un danno mediato derivante dalla lesione subita da altri, bensì incide direttamente sulla posizione giuridica del minore.
La perdita della relazione familiare rappresenta l’oggetto immediato della lesione.
Ciò comporta l’applicazione integrale delle regole proprie del danno diretto.
La presunzione assoluta del danno parentale
Di particolare interesse è l’affermazione secondo cui, nel rapporto genitoriale, il danno morale e quello dinamico-relazionale devono considerarsi presunti.
La Corte distingue nettamente tale fattispecie dai rapporti tra altri congiunti.
Mentre nei rapporti tra fratelli, nonni o parenti è possibile fornire la prova dell’assenza di un concreto legame affettivo, nel rapporto tra genitore e figlio ciò non è ammissibile.
L’ordinamento presume in modo assoluto:
- il valore esistenziale della relazione;
- la funzione educativa;
- la funzione affettiva;
- la funzione identitaria della figura genitoriale.
Ne consegue che la perdita del genitore integra automaticamente una compromissione delle componenti morali, relazionali ed esistenziali della vita del figlio.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione
L’ordinanza n. 22064/2026 rappresenta un importante sviluppo nella tutela dei diritti della persona.
Il principio affermato può essere così sintetizzato:
È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che abbia causato il decesso del padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e integra un diritto fondamentale del figlio, che si consolida con la nascita. La lesione incide direttamente sulla sua sfera giuridica e le conseguenze dannose, morali e dinamico-relazionali, devono ritenersi presunte.
La decisione conferma la progressiva centralità dei diritti della personalità nella responsabilità civile contemporanea e valorizza una concezione sostanziale della tutela del minore, coerente con i principi costituzionali e sovranazionali in materia di protezione dell’infanzia e della famiglia.
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Cass. civ., ord. 27 giugno 2026, n. 22064
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