
Cass. civ., Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825: fideiussioni specifiche, fideiussioni omnibus, clausole ABI e art. 1957 c.c.
1. Fideiussioni bancarie: la nuova pronuncia delle Sezioni Unite
Con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervengono nuovamente sul delicato tema della nullità delle fideiussioni bancarie contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, precisando i limiti entro i quali il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 può essere utilizzato come prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale.
La pronuncia assume particolare rilievo perché affronta due questioni strettamente connesse ma concettualmente distinte.
La prima riguarda la possibilità di estendere la nullità antitrust anche alle fideiussioni specifiche stipulate al di fuori dell’arco temporale direttamente esaminato dalla Banca d’Italia.
La seconda concerne gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” quando la contestuale clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia dichiarata nulla perché riconducibile a un’intesa anticoncorrenziale.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento della Banca d’Italia costituisce un elemento probatorio di particolare rilievo, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale con riferimento a una fideiussione specifica stipulata al di fuori dell’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento amministrativo. (NT+ Diritto)
Al tempo stesso, la Corte ha stabilito che, qualora il contratto contenga una clausola di “pagamento a prima richiesta”, una tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente a evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
2. Che cos’è la fideiussione?
Per comprendere la portata della decisione occorre innanzitutto chiarire che cosa sia, giuridicamente, una fideiussione.
La fideiussione è una garanzia personale disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del Codice civile.
Ai sensi dell’art. 1936 c.c., è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La struttura dell’istituto è quindi caratterizzata dalla presenza di tre soggetti:
- debitore principale, che è titolare dell’obbligazione originaria;
- creditore, nei confronti del quale l’obbligazione deve essere adempiuta;
- fideiussore, che garantisce personalmente l’adempimento dell’obbligazione del debitore.
La fideiussione presenta natura accessoria rispetto all’obbligazione principale: la garanzia nasce e opera in funzione dell’obbligazione garantita, nei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto.
In termini economici, il fideiussore assume dunque il rischio che, qualora il debitore principale non adempia, il creditore possa rivolgersi contro di lui.
È proprio questa caratteristica a spiegare l’importanza delle clausole contrattuali contenute nelle fideiussioni bancarie: alcune pattuizioni possono infatti modificare sensibilmente la posizione del garante, ampliandone gli obblighi o comprimendo le eccezioni che potrebbe opporre al creditore.
3. Fideiussione specifica e fideiussione omnibus: qual è la differenza?
Una distinzione fondamentale è quella tra fideiussione specifica e fideiussione omnibus.
3.1. La fideiussione specifica
La fideiussione specifica garantisce una determinata obbligazione o un determinato rapporto obbligatorio.
Il fideiussore, pertanto, sa quale specifico debito sta garantendo.
Ad esempio, un soggetto può prestare fideiussione per garantire un finanziamento di € 100.000 concesso dalla banca a un’impresa.
La garanzia è collegata a quella specifica operazione.
3.2. La fideiussione omnibus
La fideiussione omnibus presenta invece un’estensione molto maggiore.
Tradizionalmente utilizzata nei rapporti bancari, essa è destinata a garantire una pluralità di obbligazioni presenti e, secondo la formulazione contrattuale, anche future del debitore nei confronti della banca, entro i limiti eventualmente previsti.
Il fideiussore non garantisce quindi necessariamente una singola operazione, ma può assumere una garanzia riferita al complesso dei rapporti debitori del soggetto garantito nei confronti della banca.
Proprio la particolare ampiezza di questa forma di garanzia ha determinato, nel tempo, un’intensa attenzione giurisprudenziale e antitrust.
È importante, tuttavia, non confondere i due piani: la circostanza che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 abbia riguardato lo schema ABI di fideiussione omnibus non significa che le fideiussioni specifiche siano, in assoluto, estranee alla disciplina antitrust.
La sentenza n. 24825/2026 chiarisce infatti che la tutela può riguardare anche le garanzie specifiche, ma occorre fornire la prova dell’effettiva riconducibilità della specifica clausola a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. (Diritto del Risparmio)
4. Le tre clausole ABI censurate dalla Banca d’Italia
Il punto di partenza della vicenda è rappresentato dallo schema ABI di fideiussione omnibus predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e sottoposto all’esame dell’Autorità di vigilanza.
Con il provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 furono individuate tre clausole ritenute problematiche sotto il profilo della disciplina antitrust.
Si tratta delle clausole di:
a) Reviviscenza
La clausola di reviviscenza mira a mantenere o far rivivere l’obbligazione del fideiussore in determinate ipotesi nelle quali la banca abbia dovuto restituire somme precedentemente ricevute dal debitore.
La garanzia viene quindi strutturata in modo da impedire che la restituzione di quanto percepito dal creditore determini automaticamente la definitiva liberazione del fideiussore.
b) Deroga all’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 c.c. stabilisce, in linea generale, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro il termine previsto dalla norma, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
Le clausole ABI tendevano a derogare a tale disciplina, ampliando la permanenza dell’obbligazione fideiussoria.
c) Sopravvivenza
La clausola di sopravvivenza è destinata a mantenere determinati effetti della garanzia anche in presenza di vicende relative all’obbligazione principale, comprese quelle concernenti la sua validità.
Il problema antitrust nasceva dalla standardizzazione e dall’uniforme inserimento di tali clausole nei modelli contrattuali bancari, considerate dalla Banca d’Italia riconducibili a un’intesa restrittiva della concorrenza.
5. La svolta delle Sezioni Unite del 2021
La sentenza n. 24825/2026 si inserisce nel solco tracciato dalle precedenti Sezioni Unite n. 41994 del 2021.
La pronuncia del 2021 aveva affrontato la questione delle conseguenze civilistiche della violazione della disciplina antitrust da parte delle clausole contenute nei contratti di fideiussione.
Il principio di fondo è particolarmente importante: l’illecito anticoncorrenziale può produrre effetti anche sui contratti stipulati “a valle” dell’intesa restrittiva.
Ne consegue che il contratto di fideiussione può essere colpito da nullità derivata, qualora venga dimostrato il collegamento tra la clausola contrattuale e l’intesa anticoncorrenziale.
La nullità, peraltro, non comporta necessariamente la caducazione dell’intera fideiussione.
La soluzione tende infatti a operare attraverso la nullità delle singole clausole anticoncorrenziali, lasciando sopravvivere il resto del rapporto fideiussorio quando ciò sia giuridicamente possibile.
6. La sentenza Cass. n. 24825/2026: il problema delle fideiussioni specifiche
Il caso deciso dalle Sezioni Unite presenta una peculiarità fondamentale.
Si trattava di due fideiussioni specifiche stipulate nel 2015, prestate da due garanti a favore di un’impresa individuale nei confronti di Monte dei Paschi di Siena.
Successivamente, a seguito dell’inadempimento, il credito veniva ceduto a Siena NPL 2018, che otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti delle fideiubenti.
Le garanti contestavano la validità delle fideiussioni sostenendo che i contratti riproducessero le tre clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia.
Il problema consisteva però nel fatto che:
- le fideiussioni erano specifiche;
- erano state stipulate nel 2015;
- il provvedimento della Banca d’Italia riguardava lo schema di fideiussione omnibus;
- l’accertamento amministrativo si riferiva a uno specifico arco temporale.
Si poneva dunque una questione essenziale: la mera riproduzione delle clausole ABI in una fideiussione specifica successiva al periodo oggetto dell’indagine Bankitalia è sufficiente per dichiarare la nullità antitrust?
La risposta delle Sezioni Unite è negativa.
7. Il provvedimento Bankitalia n. 55/2005 non è una “prova automatica”
La Cassazione ha chiarito che il provvedimento della Banca d’Italia costituisce un importante elemento probatorio, ma non può essere automaticamente esteso a fattispecie che presentino caratteristiche diverse da quelle direttamente accertate.
Il giudice deve quindi verificare:
- l’ambito oggettivo dell’accertamento amministrativo;
- l’ambito temporale;
- la tipologia di fideiussione;
- la concreta struttura del contratto;
- l’eventuale uniformità della clausola;
- l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata;
- il rapporto tra tale intesa e il contratto sottoposto al giudizio.
La sentenza esclude dunque ogni automatismo.
La presenza nel contratto delle tre clausole ABI non equivale, da sola, alla prova dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel singolo rapporto quando la fideiussione si collochi al di fuori dell’ambito oggettivo e temporale dell’accertamento amministrativo.
La Corte attribuisce pertanto al giudice del merito un vero e proprio sindacato autonomo sulla fattispecie anticoncorrenziale. (NT+ Diritto)
8. La nullità delle fideiussioni ABI non è dunque automatica
La conseguenza pratica è di particolare rilievo.
Non è corretto sostenere che:
“La fideiussione contiene le clausole ABI → quindi la fideiussione è nulla”.
La corretta impostazione giuridica è più articolata:
la presenza delle clausole ABI può costituire un elemento probatorio dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, ma la sua efficacia probatoria dipende dall’ambito oggettivo e temporale dell’accertamento Bankitalia e dalle ulteriori risultanze istruttorie.
Questo è particolarmente importante per le fideiussioni specifiche stipulate dopo il periodo direttamente interessato dal provvedimento n. 55/2005.
In tali casi il giudice deve verificare concretamente se la clausola sia effettivamente riconducibile a una intesa o pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.
9. L’onere della prova nelle fideiussioni specifiche
La pronuncia attribuisce quindi un’importanza decisiva all’attività istruttoria.
Il fideiussore che deduca la nullità antitrust non può limitarsi, nelle fattispecie non coperte direttamente dall’accertamento amministrativo, a produrre il contratto contenente le clausole contestate.
Occorre ricostruire il contesto nel quale il contratto è stato formato e verificare se vi sia stata una standardizzazione anticoncorrenziale.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto:
- i modelli contrattuali utilizzati dagli istituti di credito;
- la loro diffusione nel mercato;
- la documentazione relativa alle modalità di formazione del contratto;
- la presenza o meno di una reale trattativa;
- le condizioni applicate da altri istituti;
- la documentazione interna della banca;
- le comunicazioni tra banca e cliente;
- gli elementi desumibili dall’istruttoria;
- eventuali provvedimenti delle autorità di vigilanza;
- ogni altra prova idonea a dimostrare l’intesa o la pratica concordata.
Il provvedimento Bankitalia n. 55/2005 può quindi entrare nel quadro probatorio, ma non sostituisce automaticamente la prova dell’estensione dell’intesa alla specifica garanzia sottoposta al giudice. (Diritto del Risparmio)
10. La clausola “a prima richiesta” e l’art. 1957 c.c.
La seconda questione affrontata dalle Sezioni Unite riguarda la clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Si tratta di una clausola particolarmente importante nella prassi bancaria.
Con essa il fideiussore assume l’obbligo di adempiere alla richiesta del creditore secondo le modalità previste dal contratto, senza che la banca debba necessariamente attendere l’esito di un procedimento giudiziario nei confronti del debitore principale.
Il problema si pone quando nel medesimo contratto siano presenti:
- una clausola di pagamento “a prima richiesta”;
- una clausola di deroga all’art. 1957 c.c.;
- e quest’ultima venga dichiarata nulla per violazione della disciplina antitrust.
La domanda è allora:
la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. determina necessariamente la decadenza della banca se essa non ha promosso un giudizio contro il debitore entro il termine previsto dalla norma?
Le Sezioni Unite rispondono no, purché sia stata effettuata tempestivamente una richiesta stragiudiziale al garante.
11. Basta la richiesta stragiudiziale al fideiussore
Secondo la Cassazione, la presenza della clausola “a prima richiesta” assume autonoma rilevanza.
Qualora la banca abbia rivolto al fideiussore una richiesta di pagamento entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., tale richiesta è sufficiente a impedire la decadenza.
Non è quindi necessario che il creditore abbia necessariamente promosso un’azione giudiziale contro il debitore principale entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c.
La Suprema Corte afferma infatti che, in presenza della clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore conserva il diritto nei confronti del garante anche quando la contestuale clausola di esenzione dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per la sua derivazione da un’intesa anticoncorrenziale. (NT+ Diritto)
12. La funzione della clausola “a prima richiesta”
La pronuncia evidenzia quindi la necessità di distinguere attentamente tra le singole clausole della fideiussione.
La nullità di una clausola non determina automaticamente la nullità dell’intero contratto di garanzia.
Nel caso esaminato, la clausola “a prima richiesta” conserva una propria funzione e consente al creditore di evitare la decadenza attraverso una tempestiva richiesta stragiudiziale.
La soluzione è particolarmente rilevante nei contenziosi bancari, perché può incidere radicalmente sull’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal fideiussore.
13. Le conseguenze pratiche della sentenza n. 24825/2026
La pronuncia delle Sezioni Unite produce una serie di conseguenze operative.
Per il fideiussore
La presenza delle clausole ABI deve essere esaminata con attenzione, verificando:
- data di stipulazione;
- natura specifica o omnibus della garanzia;
- contenuto effettivo delle clausole;
- eventuale trattativa;
- istituto di credito coinvolto;
- eventuale collegamento con modelli ABI;
- modalità con cui la banca ha esercitato la garanzia;
- tempestività della richiesta di pagamento;
- eventuale applicazione dell’art. 1957 c.c.
Per la banca o il cessionario del credito
Non è sufficiente sostenere astrattamente che la fideiussione sia valida.
Occorre poter dimostrare, soprattutto quando venga contestata la nullità antitrust, la concreta riferibilità della garanzia a una fattispecie non colpita dall’accertamento anticoncorrenziale.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alle comunicazioni inviate al fideiussore, perché la tempestiva richiesta stragiudiziale può assumere un ruolo decisivo ai fini dell’art. 1957 c.c.
14. Fideiussioni ABI: quali controlli effettuare?
Alla luce della sentenza n. 24825/2026, l’analisi di una fideiussione bancaria dovrebbe essere condotta secondo una metodologia rigorosa.
Primo controllo: la data
Occorre individuare con precisione la data di sottoscrizione della fideiussione.
La collocazione temporale rispetto all’accertamento della Banca d’Italia è essenziale.
Secondo controllo: la tipologia
Bisogna stabilire se si tratti di:
- fideiussione omnibus;
- fideiussione specifica;
- garanzia autonoma;
- altra forma di garanzia personale.
Terzo controllo: le clausole
È necessario verificare la presenza delle clausole di:
- reviviscenza;
- sopravvivenza;
- deroga all’art. 1957 c.c.;
- pagamento “a prima richiesta”.
Quarto controllo: la prova dell’intesa
La mera presenza delle clausole non deve essere considerata isolatamente.
Occorre verificare se esistano elementi ulteriori idonei a dimostrare la riconducibilità della garanzia a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Quinto controllo: la condotta del creditore
Infine, bisogna ricostruire cronologicamente le iniziative assunte dalla banca o dal cessionario:
- messa in mora;
- richiesta di pagamento;
- comunicazioni al fideiussore;
- eventuale decreto ingiuntivo;
- eventuale azione giudiziale;
- eventuale cessione del credito.
La cronologia può risultare determinante per valutare l’operatività dell’art. 1957 c.c.
15. La distinzione tra nullità della clausola e nullità della fideiussione
Uno degli aspetti più importanti della materia riguarda la distinzione tra nullità della singola clausola e nullità dell’intero contratto di fideiussione.
L’accertamento di una violazione antitrust non deve essere interpretato automaticamente come causa di caducazione integrale della garanzia.
L’analisi deve essere condotta clausola per clausola, verificando quali pattuizioni siano colpite dalla nullità e quali effetti residuino sul rapporto fideiussorio.
Questa impostazione è fondamentale nella pratica forense.
Un’azione giudiziale correttamente impostata non dovrebbe quindi limitarsi alla generica affermazione secondo cui “la fideiussione è ABI e quindi è nulla”, ma dovrebbe individuare:
- la clausola contestata;
- la specifica violazione;
- il collegamento con l’intesa anticoncorrenziale;
- la portata della nullità;
- gli effetti sul rapporto di garanzia;
- le eventuali conseguenze sull’art. 1957 c.c.;
- la tempestività delle iniziative del creditore.
16. Il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla fideiussione specifica
Il primo principio affermato dalla Cassazione n. 24825/2026 può essere sintetizzato nei seguenti termini:
quando una fideiussione specifica riproduce le clausole ABI di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. ed è stata stipulata al di fuori del periodo direttamente esaminato dalla Banca d’Italia, il giudice deve autonomamente accertare se il modello contrattuale sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Il provvedimento amministrativo della Banca d’Italia può essere utilizzato come elemento di prova, ma da solo non è sufficiente, dovendo il giudice verificarne preventivamente portata, contenuto, ambito temporale e ambito oggettivo. (NT+ Diritto)
17. Il principio di diritto sulla clausola “a prima richiesta”
Il secondo principio può essere così sintetizzato:
quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante, anche qualora la contestuale clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per violazione della disciplina antitrust. (NT+ Diritto)
Si tratta di un chiarimento destinato ad avere una significativa ricaduta sui contenziosi relativi a fideiussioni bancarie, soprattutto nelle opposizioni a decreti ingiuntivi e nelle controversie promosse dai garanti.
18. Fideiussioni bancarie e tutela del garante: perché la verifica contrattuale è decisiva
La sentenza n. 24825/2026 conferma che il contenzioso sulle fideiussioni bancarie non può essere affrontato attraverso formule standardizzate.
La presenza delle clausole ABI costituisce un indice da sottoporre a verifica, ma la loro presenza non consente, in ogni fattispecie, di presumere automaticamente l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
La data del contratto, la tipologia della garanzia, il contenuto delle clausole, la documentazione bancaria e la condotta successiva del creditore devono essere ricostruiti unitariamente.
La vera questione giuridica diventa quindi quella della prova dell’effettivo collegamento tra la singola fideiussione e la pratica anticoncorrenziale.
Questo rende particolarmente importante un esame documentale completo del rapporto bancario.
19. Conclusioni: una sentenza che impone un’analisi concreta delle fideiussioni ABI
La Cass. civ., Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825 segna un ulteriore punto di evoluzione nella complessa giurisprudenza sulle fideiussioni bancarie e sulle clausole ABI.
Le Sezioni Unite rifiutano due opposti automatismi.
Da un lato, non può affermarsi che ogni fideiussione contenente clausole ABI sia automaticamente nulla, soprattutto quando si tratti di una fideiussione specifica stipulata al di fuori dell’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento della Banca d’Italia.
Dall’altro, non può sostenersi che le fideiussioni specifiche siano, per ciò solo, definitivamente sottratte alla tutela antitrust.
La soluzione consiste in un accertamento concreto dell’intesa anticoncorrenziale, nel quale il provvedimento Bankitalia n. 55/2005 rappresenta un elemento probatorio importante, ma non necessariamente decisivo.
Parallelamente, la Corte attribuisce autonoma rilevanza alla clausola di “pagamento a prima richiesta”, stabilendo che una tempestiva richiesta stragiudiziale al fideiussore può essere sufficiente a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., anche quando la clausola di deroga a tale disposizione sia stata dichiarata nulla.
La conseguenza pratica è evidente: ogni fideiussione bancaria deve essere analizzata individualmente, evitando tanto automatismi favorevoli al garante quanto automatismi favorevoli all’istituto di credito.
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La sentenza è la Cass. civ., Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825:

20. Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in materia di fideiussioni bancarie e contenzioso bancario
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, attraverso l’attività dell’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presta assistenza e consulenza nell’ambito del diritto civile, bancario e commerciale, con particolare attenzione alle controversie aventi ad oggetto rapporti di credito, garanzie personali, responsabilità contrattuale e tutela del patrimonio.
In materia di fideiussioni bancarie e fideiussioni omnibus, l’attività professionale può riguardare, in particolare:
- analisi della fideiussione specifica e omnibus;
- verifica delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.;
- analisi delle clausole di pagamento “a prima richiesta”;
- verifica della possibile nullità antitrust delle clausole ABI;
- ricostruzione dell’ambito temporale e oggettivo del provvedimento Bankitalia n. 55/2005;
- valutazione dell’onere della prova relativo all’intesa anticoncorrenziale;
- esame della documentazione bancaria e contrattuale;
- verifica della tempestività delle richieste della banca al fideiussore;
- opposizione a decreti ingiuntivi fondati su fideiussioni bancarie;
- tutela giudiziale e stragiudiziale del fideiussore;
- verifica delle pretese avanzate da banche e cessionari del credito;
- individuazione degli eventuali profili di nullità, inefficacia o decadenza della garanzia.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026 rende ancora più evidente l’importanza di una valutazione individualizzata del contratto di fideiussione: non è sufficiente individuare la presenza di clausole ABI, ma occorre verificare data, tipologia della garanzia, contenuto negoziale, eventuale standardizzazione, prova dell’intesa anticoncorrenziale e condotta concretamente tenuta dal creditore.
Per questo, nei contenziosi relativi alle fideiussioni bancarie, un esame tecnico-giuridico preliminare dell’intero rapporto contrattuale e della documentazione bancaria può risultare determinante per individuare le più efficaci strategie di tutela del garante.
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La pronuncia è stata depositata il 28 agosto 2026 e viene già indicata come decisione delle Sezioni Unite chiamate a risolvere il contrasto sull’applicazione della precedente Cass. S.U. n. 41994/2021.

