SVOLTA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: maggiore impulso con il correttivo della crisi

Condividi:

Il recente decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa, approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri, mira a dare maggiore impulso alla composizione negoziata come strumento per facilitare una gestione soft della crisi d’impresa. L’intervento del decreto si estende su diversi fronti.

In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni di accesso, il decreto chiarisce che la composizione negoziata è accessibile non solo quando l’impresa è in crisi o insolvente, ma anche, diversamente dagli altri strumenti di regolazione della crisi, quando si trova semplicemente in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Un punto cruciale del decreto è il miglioramento delle trattative con gli istituti di credito. A un richiamo generico alla partecipazione attiva e informata degli istituti si affianca una soluzione più specifica: il flusso di credito verso l’impresa. L’obiettivo è bilanciare la necessità dell’impresa di continuare a disporre di liquidità con l’esigenza degli istituti di credito di non subire danni patrimoniali a causa dell’obbligo di continuare a erogare finanziamenti.

Il Ministero della Giustizia ha osservato che spesso l’accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito, invocando la disciplina prudenziale, con il rischio di compromettere il processo di risanamento dell’impresa. Per affrontare queste criticità, il decreto precisa il rapporto tra accesso alle trattative e normativa prudenziale bancaria, stabilendo che l’accesso alla composizione negoziata non comporta automaticamente una diversa classificazione del credito.

In questo modo, si enfatizza la necessità che gli istituti bancari valutino caso per caso se l’impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da giustificare l’applicazione della normativa prudenziale, considerando le condizioni dell’impresa e il progetto di piano presentato, nonché le concrete prospettive di risanamento.

Inoltre, la composizione negoziata è uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi, come evidenziato dalla precisazione sulle condizioni di accesso, e solo nei casi in cui sia possibile il pieno recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’attività imprenditoriale.

Infine, il decreto introduce una previsione secondo cui la prosecuzione dei rapporti non è causa di responsabilità per gli istituti bancari, proteggendoli da possibili future azioni di abusiva concessione del credito. Questo dovrebbe indirettamente incoraggiare la concessione di liquidità all’impresa.

Condividi:

“APPREZZAMENTO PROVE TESTIMONIALI RISERVATO AL GIUDICE” – Cass. Sent. n. 19519/2024

Condividi:

—————————————————————————————————————————-

COMMENTO

.La sentenza della Cassazione n. 19519 del 2024 riafferma che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, rientrano negli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, ha come unico limite quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Si devono infatti ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

—————————————————————————————————————————-

Condividi:

“MOTIVAZIONE APPARENTE” – SENTENZA CASSAZIONE N. 19305/2024:

Condividi:

Afferma la sussistenza della “MOTIVAZIONE APPARENTE”

————————————————————

COMMENTO

L’ordinanza afferma che si ha una “motivazione apparente” quando, nonostante la motivazione sia presente graficamente e materialmente nel documento che costituisce il provvedimento giudiziale, non riesce a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Questo accade perché le argomentazioni riportate sono obiettivamente incapaci di chiarire il percorso logico seguito per giungere alla conclusione. In tal modo, la motivazione non permette alcun effettivo controllo sulla correttezza e sulla coerenza del ragionamento del giudice, poiché non si può lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con congetture varie e ipotetiche.

————————————————————

SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
TRIBUTI ALTRI Ud.23/05/2024 C
ANDREINA GIUDICEPIETRO GIAN PAOLO MACAGNO
PAOLO DI MARZIO
MARCELLO MARIA FRACANZANI FEDERICO LUME
Presidente
Consigliere-Rel. Consigliere Consigliere Consigliere
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28607/2017 R.G. proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA
presso lo studio dell’avvocato
chel orappresentae difendeunitamente
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso lA’ VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
e contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-resistente-
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2596/2017 depositata li 10/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
1.
FATTI DI CAUSA
ricorre, con due motivi, avverso al
sentenza della CTR del Lazio di cui in epigrafe, che, ni accoglimento dell’appello erariale, ha rigettato li ricorsop r o p o s t o dalla

Firmato Da: ISABELLA PANACCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Seria #: 6f941cfb5657095 • Fimato Da: ANDREINA GIUDICEPIETRO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Serial#: 67e 9946e6eb55 48
Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 1930512024 contribuente avverso al cartella di pagamento notificatale pal pubblazione 12/07/2024
2006, e di cui aveva lamentato l’illegittimità per difetto di notifica del presupposto avviso di accertamento.

  1. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in udienza pubblica e l’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.
    RAGIONI DELLA DECISIONE
  2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta il
    vizio di motivazione della sentenza impugnata, per errata
    valutazione delle istanze istruttorie.
    La censura, pur
    non richiamando espressamente il riferimento normativo, deve ritenersi formulata in relazione al vizio di cui all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
    1.1. Lamenta in particolare la ricorrente che i giudici di
    appello non abbiano preso in considerazione le difese della
    contribuente e, che, ni particolare, non abbiano dato conto: i) della incompletezza della relata di notificazione dell’avviso di accertamento, per essere la stessa carente del numero della
    raccomandata informativa inviata; ii) del fatto che, in pari data, siano stati notificati alla contribuente tre diversi avvisi di
    accertamento; iii) del fatto che, conseguentemente, la raccomandata prodotta in giudizio dall’Amministrazione non fosse riferibile con certezza all’atto in contestazione.
  3. Il motivo è fondato.
    La violazione denunciata si configura quando la motivazione
    «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
    l’enunciazione della decisione
    senza alcuna argomentazione –
    ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente
    contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si
    esaurisce nella “mancanza assoluta di 2 di 5
    motivi sotto l’aspetto Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024
    materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, Numero pi raccolta geperale 19305/2024 , nel contrasto
    Jata pubblicazione 12/0/12024
    irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
    perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione,
    sempre che li vizio emerga immediatamente e direttamente dal
    testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.
    8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
    2.1. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete li compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché li vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error ni procedendo e, ni quanto tale, comporta al nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze ivi citate).
    2.2. Occorre ancora premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre
    appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una
    3 di 5
    Firmato Da: ISABELLA PANACCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Seria #: 6f941cfb5657095 • Fimato Da: ANDREINA GIUDICEPIETRO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Serial#: 67e 9946e6eb55 48 Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024
    delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 10966/200478 15012024 Data pubblicazione 12/07/2024
    Cass. 9606/2004; Cass. 14085/2014)
    2.3. Si rileva inoltre che la ricorrente, in ossequio al principio
    di autosufficienza ha riprodotto le articolate contestazioni in merito
    alla non riconducibilità della relata di notifica prodotta
    dall’Amministrazione all’avviso di accertamento, riproposti nelle
    controdeduzioni ni appello, e ha integralmente trascritto al relata di notifica di cui contesta l’attribuibilità all’avviso di accertamento
    controverso.
    2.4. La CTR ha accolto l’appello dell’ufficio argomentando che
    «Dalla documentazione versata in atti risulta che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria ha provveduto alle relative
    incombenze con invio anche di questa ulteriore raccomandata di conferma dell’avvenuto deposito dell’atto notificato in data 06/12/2012. Tale raccomandata è risultata non ritirata dal
    destinatario e conseguentemente si considera notificata per
    compiuta giacenza. Quindi, l’assunto della decisione appellata secondo il quale nel caso di specie sarebbe stata incompleta il
    rituale la procedura di notificazione dell’avviso di accertamento a fondamento della cartella di pagamento direttamente impugnata in primo grado risulta smentita in punto di fatto».
    2.5. Nel caso di specie, benché la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente presente, di fatto essa si traduce nella formulazione di conclusioni meramente assertive, avendo al CTR omesso del tutto ogni motivazione in merito alle censure della ricorrente.
  4. In conclusione, assorbito li secondo motivo, li ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
    giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di
    legittimità.
    4 di 5
    Firmato Da: ISABELLA PANACCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Seria #: 6f941cfb5657095 • Fimato Da: ANDREINA GIUDICEPIETRO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Serial#: 67e 9946e6eb55 48 Numero registro generale 28607/2017 Numero sezionale 2839/2024 Numero di raccolta generale 19305/2024 P.Q.M.
    Data pubblicazione 12/07/2024 La Corte accoglie li ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
    alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché,
    ni diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
    Così deciso in Roma, il 23/05/2024.
    La Presidente
    Andreina Giudicepietro
    5 di 5
    Firmato Da: ISABELLA PANACCHIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1Seria #: 6f941cfb5657095 • Fimato Da: ANDREINA GIUDICEPIETRO Emesso Da

Condividi:

LA CONTINUITÀ AZIENDALE PREVALE SULLA TUTELA DEI CREDITI FISCALI

Condividi:

Correttivi al Dlgs 14/2019 

Il Consiglio dei ministri, svoltosi il 10 giugno 2024, ha approvato in prima lettura il decreto correttivo del Codice della Crisi, che sarà oggetto di esame da parte delle commissioni competenti, il quale affronta il problema che sussiste nel concordato preventivo in continuità aziendale tra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contrbutivi., ricolvendolo a favore della priorità relativa che sarà applicabile anche al fisco.

CAUSA DEL CONFLITTO

Dal secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 88 del Codice della Crisi si evicne che i suddetti crediti non possono subire un trattamento peggiore di quello che sarebbe riservato a crediti omogenei o di rango inferiore e di conseguenza avviene una deroga alla regola della priorità relativa (ex art. 84, comma 6 – art. 112, comma 2, lettera b).

Pertanto, quando a causa di incapienza i crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali o contributivi sono degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui è oferrto il soddisfacimento più alto condiziona il trattamento di tutti gli altri crediti degradati, salvo quanto stabilito dalle disposizioni degli artt. 84 e 112, i quali stabiliscono che ai crediti degradati, compresi quelli fiscali, siano oggetto di un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, si prenda il caso dei crediti privilegiati detenuti da Sace, INPS, Agenzia delle Entrate (ritenute e IVA) e Agenzia delle Dogane per i tributi (articolo 2783-ter c.c.), tutti declassati a chirografario per mancanza di capacità. :

Oppure in base agli articoli 84 e 112 il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 16% per Sace, 14% per l’INPS, 12% per l’Agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute e, infine, 10% per l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane rispettivamente per IVA e dazi);

O in base all’articolo 88, comma 1, ultimo periodo, il credito verso l’Erario non potrebbe tuttavia ricevere un trattamento diverso rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (anche per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e le tasse dovrebbero essere trattate allo stesso modo (ad esempio con un pagamento del 14% o del 13%).

Il conflitto tra le predette norme potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell’articolo 88 un effetto derogatorio rispetto a quelle previste dagli articoli 84 e 112 con riferimento al solo patto di continuità aziendale. Tuttavia, l’incipit dell’articolo 88, comma 1 (“Fermo salvo…”) può essere inteso come un richiamo alle norme sostanziali del patto di continuità aziendale e ciò lascia ritenere che il conflitto tra le predette disposizioni devono essere risolte rendendo prevalenti quelle che risultino in contrasto con l’articolo 88.

MODIFICA PREVISTA

Per la risoluzione di tale conflitto, il decreto correttivo introduce al comma 1 dell’articolo 88 una disposizione che, fatto comunque salvo il rispetto del comma 6 (e comma 7) dell’articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola di priorità relativa rispetto a quella che vieta il trattamento inferiore dei crediti fiscali e previdenziali.

A tale conclusione si potrebbe infatti pervenire già sulla base della normativa vigente, con la conseguenza che è possibile delineare tre ipotesi:

1 – nel patto di continuità, le disposizioni dell’articolo 84, comma 6, e della lettera b) del comma 2 dell’articolo 112 prevalgono sul divieto di peggior trattamento dei crediti tributari e previdenziali stabilito dal comma 1 dell’articolo 88, in relazione a crediti tributari e contributivi agli enti assistiti da privilegio generale;

2 – la regola della priorità relativa dovrebbe essere in ogni caso limitata ai soli creditori che godono di privilegio generale mobiliare e, quindi, con riferimento ai debiti di impresa, ai crediti di lavoro (diversi da quelli di lavoro subordinato a termini dell’articolo 84, comma 7 del Codice della crisi) e a quelli contributivi e tributari, trovando essa applicazione soltanto nel concordato in continuità aziendale e in favore esclusivamente di quei crediti (di lavoro, contributivi e tributari) che nel concordato liquidatorio o nella liquidazione verrebbero equiparati ai creditori chirografari;

3 – l’ultimo periodo del predetto comma 1 si applica invece alla quota degradata di contribuzione e di crediti d’imposta assistiti da privilegio speciale.

Condividi: