VACANZA ROVINATA: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Condividi:

Tribunale Siracusa, Sez. II, Sentenza, 15 febbraio 2024, n. 356

Cass. civ., Sez. III, ordinanza, 1 marzo 2024, n. 5572

Le due recenti sentenze in tema di “vacanza rovinata” evidenziano come la giurisprudenza consideri risarcibili sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale derivante dai disagi e dalle aspettative deluse.

La prima sentenza riguarda un caso in cui i passeggeri hanno subito gravi disservizi, tra cui il ritardo del volo e la perdita dei bagagli, con conseguente necessità di acquistare nuovi effetti personali. La corte ha stabilito che tali disagi costituiscono un danno patrimoniale, risarcibile in quanto ha comportato una spesa aggiuntiva non prevista e necessaria. Inoltre, è stato riconosciuto il danno non patrimoniale per l’ansia e lo stress patiti a causa della situazione.

La seconda sentenza si riferisce a un caso di villeggiatura in cui la qualità della struttura ricettiva non corrispondeva a quanto pubblicizzato. Gli ospiti hanno trovato la stanza infestata da insetti e in condizioni igieniche precarie. La corte ha riconosciuto il danno patrimoniale per il costo della vacanza non goduta e il danno non patrimoniale per il disagio e la delusione derivanti dalle condizioni della struttura, che hanno compromesso l’intera esperienza di viaggio.

Queste sentenze sottolineano l’importanza di un’attenta valutazione delle circostanze specifiche di ogni caso per determinare l’entità e la natura del pregiudizio subito. Il diritto al risarcimento si fonda sulla violazione del contratto di viaggio e sull’impatto negativo che tale violazione ha avuto sull’esperienza del viaggiatore.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa DA (…) ((…), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente
domiciliato in (…)
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(…)
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento del danno
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza n. 19 del 2020 il Giudice di Pace di Noto, definizione del procedimento n. 29/2020R.G.,
ha rigettato in quanto sfornita di prova la domanda di (…) di condanna della (…) al pagamento della
somma di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sia per spese sostenute che per vacanza
rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di un viaggio in crociera,
nulla disponendo sulle spese di lite.
(…) ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2020 facendo leva su un unico profilo di
doglianza con il quale ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della
prova fornita ritenendo che la denuncia di smarrimento di bagaglio non poteva assurgere a prova in
quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla parte interessata; a dire del (…), il Giudice di Pace
non aveva preso in considerazione il fatto che la denuncia di smarrimento conteneva dichiarazioni
rese dall’appellante soltanto nella parte riguardante la descrizione delle caratteristiche del bagaglio,
e che in realtà in essa erano presenti le dichiarazioni di mancato ritrovamento del bagaglio inserite
dal responsabile di bordo con apposizione del timbro ufficiale della nave da crociera.
(…) ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con la condanna della società (…) al
risarcimento del danno da vacanza rovinata, per non avere potuto rilassarsi e godere della vacanza
a causa dello smarrimento del proprio bagaglio, nonché al risarcimento dei danni per le spese
sostenute l’acquisto di prodotti sostitutivi e vestiti necessari per la vacanza; (…) ha infine prodotto in
giudizio una mail di formazione successiva alla sentenza di primo grado con la quale la società
convenuta (…) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (…), ovvero cinque
giorni dopo la data prevista del (…).
La società convenuta (…) sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed è rimasta
contumace.
Radicatosi il contraddittorio la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell’udienza di
precisazione delle conclusioni del (…) e della concessione dei termini di cui all’art. 190 del codice di
rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene parzialmente fondato l’appello proposto da
Attore 1 avverso la sentenza n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto per i motivi di seguito indicati.
Nella vicenda in esame dai fatti narrati dall’appellante è emerso che (…), in occasione di un viaggio
in crociera, aveva provveduto all’acquisto di un servizio di spedizione bagaglio con ritiro previsto
in data (…) e riconsegna a bordo della nave da crociera della compagnia (…) in data non successiva
a quella della partenza nave, prevista da (…) il (…); che l’esborso del servizio era stato effettuato, in
virtù del possesso da parte di (…) del privilegio denominato (…)”, da (…) in nome e per conto del
passeggero con il quale materialmente si era perfezionato il contratto di trasporto; che il ritiro del
bagaglio era stato effettuato solo in data (…) ma comunque con la garanzia della consegna a bordo
della nave da crociera per la data di partenza prevista; che qualche giorno prima della partenza,
mentre l’odierno attore appellante e la propria compagna erano in viaggio in crociera su altra nave,
la (…) gli aveva comunicato, tramite mail, un breve ritardo nella consegna, ritardo comunque non
quantificato; che il giorno dell’imbarco, al porto di (…), (…) non aveva rinvenuto la presenza del
bagaglio spedito; che, essendo domenica, nessuno rispondeva al call center della … (…) e che solo il
giorno successivo, a nave ormai salpata, la (…) aveva comunicato a (…) che il bagaglio era
presumibilmente smarrito; che (…) e la sua compagna, i cui oggetti personali e beni di prima
necessità erano all’interno del bagaglio, essendo sprovvisti di tutto e avendo solo i vestiti indossati
al momento dell’imbarco, erano stati costretti a provvedere, su indicazione della compagnia di
navigazione, all’acquisto di beni sostitutivi, spendendo del denaro il cui impiego era originariamente
destinato ai servizi e alle escursioni della propria vacanza, non più goduti; che pertanto la vacanza
prenotata era del tutto rovinata dallo smarrimento del bagaglio; che l’ultimo giorno di crociera, la
(…) aveva comunicato alla compagnia di navigazione (…) che il bagaglio era stato ritrovato e sarebbe
stato consegnato da lì a qualche giorno al luogo di partenza; che con mail datata (…), prodotta nel
presente giudizio di appello in quanto successiva al momento in cui la causa era stata presa in
decisione dal Giudice di Pace di Noto, la … (…) aveva confermato che il bagaglio era stato
riconsegnato solo in data (…).
Ciò premesso il Tribunale ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento danni da
cosiddetta “vacanza rovinata” e di rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi
sostenuti per l’acquisto dei beni necessari a godere della vacanza.
Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011
cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal
viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di
svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non
patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico
nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio.
Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l’articolo 46 del Codice del
Turismo, l’inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e superi una
soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di
merito (vedasi Cass. n. 17724 del (…), Cass. n. 14662 del (…) e Cass. n. 7256 del (…)); quanto poi
all’onere probatorio in capo al viaggiatore, egli “ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali
possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” Cass. n. 12143 del (…)).
Nella vicenda in esame (…) ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio come
risulta sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, sottoscritta (…) dove era stata sbarrata la
risposta “no” nella casella “bagaglio ritrovato” e aggiunta in calce la nota in inglese “luggage did not
arrive on board, but was localized and will be delivered to guest’s home address after the cruise”
ovvero “il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di
casa dell’ospite dopo la crociera” sia dalla mail della … (…) dell'(…) dove si confermava che il bagaglio
era stato riconsegnato soltanto in data (…).
(…) ha anche dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e
di sfruttare al massimo il piacere del viaggio in quanto con la mancanza dei propri effetti personali
e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema
causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto.
Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba
avvenire in senso equitativo ai sensi dell’art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio,
del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei
disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…)
(data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le spese sostenute per l’acquisto di beni ordinari
necessari per la vacanza deve rilevarsi che non vi è prova di un danno economico in quanto (…) è
tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi
è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in
alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza. In definitiva
deve parzialmente accogliersi l’appello avanzato da (…) e riformarsi la sentenza appellata n. 19 del
2020 del Giudice di Pace di Noto con conseguente condanna della (…) al risarcimento a favore di (…)
del danno da vacanza rovinata valutato equitativamente in Euro 1.500,00 mentre devesi rigettare la
domanda attorea di risarcimento delle spese sostenute per l’acquisto di beni sostitutivi per lo
svolgimento della vacanza.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico
dell’appellato (…) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale Giudice
d’Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione
disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l’appello proposto da (…) e, in riforma della
sentenza di primo grado n. 19/2020 del Giudice di Pace di Noto, condanna la (…) al pagamento, in
favore di (…), della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata,
oltre rivalutazione … monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…)
sino al soddisfo; 2. Condanna (…) al pagamento in favore di (…) delle spese processuali di primo
grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 44,00 per spese vive, oltre rimborso
forfettario spese generali 15%,i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3. Condanna (…) al pagamento in favore
di (…) delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato,
Euro 178,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. ec.p.a. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 15 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21860/2022 R.G. proposto da:
AE. in persona del rappresentante legale per l’Italia, A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
(Omissis), presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che la rappresenta e difende;

  • ricorrente –
    contro
    B.B. e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (Omissis) presso lo studio dell’avvocato …
    (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato …(Omissis);
  • controricorrenti –
    Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1885/2022 depositata in data 7/02/2022.
    Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere MARILENA
    GORGONI.
    Svolgimento del processo
    B.B. e C.C. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Roma Ae., chiedendone la condanna al
    risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in Euro 5.000,00, o, in subordine, al
    risarcimento del danno a favore della sola B.B., pari ad Euro 1.000,00 per diritti speciali di prelievo,
    previsti dalla Convenzione di Montreal quali limite risarcitorio per la perdita dei bagagli;
    adducevano a sostegno della domanda che il bagaglio di B.B., imbarcato a R sul volo internazionale
    con destinazione M, meta del loro viaggio di nozze, era stato consegnato con due giorni di ritardo il
    20 dicembre 2016;
    con la sentenza n. 1885/2022, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda,
    osservando che la Convenzione di Varsavia prevedeva come limite risarcitorio per lo smarrimento
    del bagaglio quello di 17 Diritti speciali di prelievo e, in assenza di prova del danno sofferto,
    liquidava agli attori la somma di Euro 297,85 per un bagaglio di 15 Kg;
    il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1885/2022, resa pubblica in data 7/02/2022, investito del
    gravame, in via principale, da Ae. e, in via incidentale, da B.B. e da C.C., ha riformato la decisione di
    prime cure, ritenendo provato da parte di B.B. e di C.C. l’acquisto di beni, per l’importo di Euro
    196,00, necessari “per affrontare la vacanza al mare nella prospettiva di rimanere senza i beni messi
    nel bagaglio a tale palese scopo”; ha accolto anche il motivo dell’appello principale con cui veniva
    denunciata la contraddittorietà della sentenza del Giudice di Pace che prima aveva ritenuto
    applicabile la Convenzione di Varsavia e poi aveva escluso ogni responsabilità del vettore aereo per
    la mancata dimostrazione da parte dei passeggeri del danno subito; gli errori del Giudice di Pace
    sono consistiti, secondo il Tribunale, nell’aver ritenuto l’indennizzo previsto dalla Convenzione di
    Varsavia dovuto a prescindere dalla prova del danno, avendolo considerato in re ipsa, e nell’aver
    considerato sufficiente “il fatto costitutivo dello smarrimento del bagaglio per far sorgere in capo al
    viaggiatore tout court il diritto al risarcimento che, invece, in base ai principi generali di cui agli artt.
    2043 e ss cod. civ. e dell’art. 2069 cc (tenuto conto che il limite di risarcibilità cumula in sé entrambi
    i pregiudizi, patrimoniali e non), deve essere provato in concreto in giudizio” e una volta provato “il
    danno non può essere liquidato tenendo sempre conto della somma massima prevista dalla
    convenzione quando il danno risulta di importo inferiore al massimo” (nel caso di specie i passeggeri
    avevano dimostrato di aver sostenuto spese per Euro 196,00);
    pertanto, il Tribunale ha reputato dimostrato il nesso causale tra l’acquisto dei beni e lo smarrimento
    dei bagagli, perché i beni erano stati acquistati in epoca successiva allo smarrimento delle valigie ed
    antecedente al loro rinvenimento, lo smarrimento si era verificato prima dell’inizio delle vacanze e
    la tipologia dei beni acquistati era rispondente a quella necessaria per affrontare dei giorni al mare
    in assenza dei propri, riposti nel bagaglio non riconsegnato per tempo all’atterraggio;
    Ae. ricorre per la cassazione della decisione del Tribunale, formulando tre motivi; resistono con
    controricorso B.B. e C.C.;
    la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 – bis 1 cod. proc. civ.; Ae. ha depositato
    memoria.
    Motivi della decisione
    1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2729 cod. civ., in riferimento all’art.
    360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., avendo il Tribunale presunto l’esistenza del danno patrimoniale
    di Euro 196,00, nonostante mancasse un indizio circa il fatto che i prodotti tipici da mare fossero nel
    bagaglio consegnato in ritardo, rispondendo alla massima di comune esperienza che le attrezzature
    da spiaggia e i vestiti estivi etnici vengano acquistati in loco piuttosto che in pieno inverno a R;
    il motivo è inammissibile, perché esso si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione
    della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa
    quaestio, collocando la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc.
    civ.;
    va ribadito che la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli
    elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia
    probatoria, “quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla”, se risultino “in grado di
    acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale”, ovvero “accertandone la pregnanza
    conclusiva” (Cass. 16/07/2018, n. 18822), e ciò in quanto “la valutazione della prova presuntiva esige
    che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente,
    ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di
    essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente
    probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. 13/03/2014, n. 5787);
    mette conto altresì rilevare che “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non
    occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto
    secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva”, essendo, invece, “sufficiente che dal fatto
    noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sul
    “id quod plerumque accidit” (così Cass. 6/02/ 2019, n. 3513);
    a tanto ha provveduto il Tribunale che ha accolto, infatti, la richiesta di risarcimento solo per i beni
  • creme solari, costumi, ecc. – acquistati dopo lo smarrimento del bagaglio e prima del loro
    ritrovamento; beni, la cui tipologia ha considerato compatibile con le necessità di chi deve affrontare
    l’inizio di una vacanza al mare senza i beni messi nel proprio bagaglio a tale scopo (p, 4 della
    sentenza);
    2) con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1226 cod. civ., per avere il
    Tribunale liquidato a favore di entrambi gli appellanti l’importo di Euro 196,00;
    il motivo è inammissibile, la relativa illustrazione non consentendo di comprenderne il fondamento;
    nell’epigrafe, infatti, è denunciata la violazione dell’art. 1226 cod. civ., quindi, il ricorso da parte del
    giudice a quo alla valutazione equitativa del danno;
    non essendo stato il danno liquidato equitativamente, ma sulla scorta della prova documentale – gli
    scontrini di acquisto prodotti in giudizio – il motivo non può che dirsi inammissibile, non essendo
    affatto incorso il Tribunale nella violazione dell’art. 1226 cod. civ., non avendone fatto applicazione;
    secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge,
    di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4,
    cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle
    affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto
    con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
    giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a
    questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
    violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313);
    parimenti inammissibile risulterebbe il motivo ove dovesse intendersi che con esso il vettore aereo
    abbia inteso denunciare l’avvenuta liquidazione del danno anche a favore di C.C., sebbene il
    bagaglio consegnato con ritardo fosse quello di B.B. e le spese oggetto degli scontrini concernessero
    quest’ultima;
    è sufficiente considerare che il danno liquidato agli istanti è stato quantificato complessivamente in
    Euro 196,00;
    3) con il terzo motivo è denunziata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento
    all’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., per averla, nonostante fosse stata interamente vittoriosa in
    appello, condannata al pagamento della totalità delle spese di lite;
    il motivo è infondato;
    è opportuno ribadire il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, “il sindacato
    della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare
    che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della
    parte totalmente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni
    sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (Cass.17/04/2019, n. 10685); in senso contrario,
    neppure può richiamarsi – come ha fatto la società ricorrente – la circostanza relativa al parziale
    accoglimento, in proprio favore, dell’appello; invero, nel “caso di accoglimento parziale del gravame,
    il giudice di appello può” – non deve – “compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle,
    per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella
    stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto
    dell’esito complessivo della lite;
    in aggiunta, le Sezioni Unite hanno affermato che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
    di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile
    esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
    processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più
    capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
    in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
    in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ.”(Cass., Sez. Un.,
    31/10/2022, n. 32061), vale a dire in presenza di giusti motivi, “la cui insussistenza il giudice del
    merito non è tenuto a motivare” (Cass. 26/11/ 2020, n. 26912);
    4) all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
    5) le spese del giudizio di cassazione, sono liquidate come in dispositivo in favore dei
    controricorrenti, seguono la soccombenza.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
    legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
    per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della parte
    controricorrente.
    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
    processuali per il versamento, da parte di Ae., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
    Conclusione
    Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2023 dalla Terza Sezione civile della Corte di
    Cassazione.
    Depositato in Cancelleria il dì 1 marzo 2024.
Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *