TUN E TABELLE PRETORIE: DIFFERENZE RISARCITORIE A DANNO DEL DANNEGGIATO

Condividi:

Macropermanenti e Tabella Unica Nazionale 2025: impatti su risarcimenti, responsabilità sanitaria e tutela del danneggiato

Introduzione

L’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione delle macropermanenti rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel diritto del risarcimento del danno alla persona degli ultimi anni. Il tema è tornato centrale dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026, che ha affrontato il rapporto tra la nuova tabella nazionale e i precedenti criteri tabellari di matrice pretoria, in particolare le Tabelle di Milano e di Roma.  

La questione non è soltanto tecnico-giuridica: riguarda il diritto al pieno risarcimento del danno biologico, la sostenibilità del sistema assicurativo e la tutela concreta delle vittime di incidenti stradali, malpractice sanitaria e gravi lesioni permanenti.

In questo articolo analizziamo, con taglio giuridico-scientifico, i profili più controversi della riforma.


Cosa sono le macropermanenti

Per macropermanenti si intendono le lesioni dell’integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di invalidità permanente, a differenza delle micropermanenti che riguardano i postumi fino al 9%.

Le macrolesioni incidono profondamente sulla qualità della vita del soggetto danneggiato e comprendono, ad esempio:

  • amputazioni;
  • paraplegia o tetraplegia;
  • danni neurologici gravi;
  • perdita della capacità lavorativa specifica;
  • compromissioni relazionali e sociali permanenti.

Per tale ragione, la determinazione del risarcimento assume rilevanza costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 32 Cost.


La Tabella Unica Nazionale: cosa cambia

Il DPR n. 12/2025 ha introdotto la prima Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è duplice:

  1. uniformare i criteri di liquidazione su tutto il territorio nazionale;
  2. contenere i costi del sistema assicurativo.

Tuttavia, secondo l’analisi contenuta nel documento esaminato, la TUN comporterebbe in numerosi casi una compressione dei risarcimenti, specialmente rispetto ai valori riconosciuti dalle Tabelle milanesi e romane.  


Il contrasto con le Tabelle di Milano e Roma

Per oltre un decennio la giurisprudenza ha considerato le Tabelle del Tribunale di Milano quale parametro equitativo nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Cassazione stessa aveva riconosciuto ai valori milanesi una “vocazione nazionale”, ritenendoli idonei a garantire parità di trattamento.  

Con la TUN si realizza invece un cambio di paradigma:

  • da un sistema giurisprudenziale flessibile;
  • a un sistema normativo rigido e centralizzato.

Il problema principale segnalato dalla dottrina è che molti importi risultano inferiori rispetto ai precedenti standard liquidatori.


Il nodo matematico-giuridico: progressività del punto invalidante

L’art. 138 Cod. Ass. impone che:

il valore economico del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità e che l’incidenza della menomazione cresca in modo più che proporzionale.

Secondo numerose osservazioni critiche, richiamate nel documento, la TUN rispetterebbe solo formalmente tale criterio.

In pratica:

  • il valore del punto cresce;
  • ma non cresce in modo realmente progressivo nei gradi più elevati;
  • le invalidità più gravi non ricevono un incremento proporzionalmente adeguato.

Ciò significa che i soggetti con danni devastanti potrebbero ricevere somme meno elevate rispetto al sistema previgente.  


Danno biologico temporaneo: ulteriore riduzione

Uno dei profili più critici riguarda il danno biologico temporaneo da macrolesioni.

Il documento evidenzia che la TUN avrebbe ricondotto tale voce a euro 56,18 giornalieri, con un abbattimento superiore al 50% rispetto ai precedenti valori milanesi e romani.  

Questo dato è particolarmente rilevante nei casi di:

  • lunghi ricoveri;
  • riabilitazioni post-traumatiche;
  • plurimi interventi chirurgici;
  • invalidità temporanee assolute o parziali prolungate.

Responsabilità sanitaria: applicazione problematica della TUN

Un altro tema centrale è l’estensione dei criteri RCA alla malasanità.

La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) richiama infatti gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni anche in ambito sanitario.

Tuttavia, l’autore osserva come il settore sanitario presenti caratteristiche del tutto differenti:

  • assenza di Fondo di Garanzia analogo alla RCA;
  • frequente autoritenzione del rischio da parte delle strutture;
  • assenza di obbligo a contrarre per le compagnie;
  • massimali assicurativi differenti.

Per questo motivo, l’automatica trasposizione dei criteri TUN alla malpractice sanitaria potrebbe risultare irragionevole e lesiva del diritto al pieno ristoro.  


Retroattività e tutela europea dei diritti

La sentenza n. 8630/2026 ha inoltre aperto il tema della possibile efficacia retroattiva della TUN rispetto a sinistri anteriori al 5 marzo 2025.

Il documento richiama la giurisprudenza CEDU (casi Draon e Maurice c. Francia), secondo cui una riduzione legislativa sopravvenuta delle aspettative risarcitorie può incidere sul diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU.  

Tradotto in termini pratici:

  • chi aveva maturato un credito risarcitorio secondo parametri precedenti;
  • potrebbe subire un pregiudizio se venissero applicati criteri peggiorativi successivi.

Le prospettive future del contenzioso

È prevedibile un incremento di controversie su:

1. Legittimità della TUN rispetto all’art. 138 Cod. Ass.

Con possibili questioni di costituzionalità o disapplicazione del regolamento.

2. Applicabilità ai sinistri precedenti

Tema decisivo per migliaia di cause pendenti.

3. Compatibilità con la responsabilità sanitaria

Soprattutto per eventi lesivi gravissimi.

4. Personalizzazione del danno

Resta centrale il potere-dovere del giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto.


Perché rivolgersi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

In un contesto normativo così complesso, il danneggiato rischia di subire liquidazioni inferiori al dovuto senza un’assistenza altamente specializzata.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre competenze avanzate in materia di:

Risarcimento danni da lesioni gravi e macropermanenti

Assistenza completa per vittime di:

  • incidenti stradali;
  • infortuni sul lavoro;
  • responsabilità sanitaria;
  • errori medici;
  • invalidità permanenti complesse.

Contestazione delle liquidazioni assicurative

Lo Studio verifica:

  • correttezza del calcolo tabellare;
  • personalizzazione del danno;
  • danno morale;
  • danno patrimoniale futuro;
  • perdita capacità lavorativa;
  • danno parentale riflesso.

Contenzioso sanitario ad alta complessità

Con supporto medico-legale specialistico nei casi di:

  • diagnosi tardive;
  • errori chirurgici;
  • infezioni nosocomiali;
  • lesioni neonatali;
  • morte del paziente.

Strategia giudiziale aggiornata alle novità 2025-2026

Lo Studio segue costantemente:

  • evoluzione della Cassazione;
  • interpretazione della TUN;
  • rapporti con Tabelle Milano e Roma;
  • tutela costituzionale ed europea del danneggiato.

Conclusioni

La Tabella Unica Nazionale non chiude il dibattito sul risarcimento del danno alla persona: lo riapre in modo ancora più intenso. La sfida sarà conciliare uniformità, sostenibilità economica e diritto al pieno ristoro.

Per chi ha subito una lesione grave, la differenza tra una liquidazione standardizzata e un risarcimento realmente equo può valere centinaia di migliaia di euro.

Per questo è essenziale affidarsi a professionisti esperti come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, punto di riferimento nelle azioni di risarcimento ad alta complessità.

*****************

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|7 aprile 2026| n. 8630:


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DANNO NON PATRIMONIALE: CRITERI DI LIQUIDAZIONE PER RESPONSABILITÀ SANITARIA

Condividi:

Responsabilità sanitaria, danno parentale e criteri di liquidazione equitativa: nota a Cass., ord. 24 aprile 2026, n. 11076

Abstract

Con l’ordinanza n. 11076 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta alcuni nodi centrali della responsabilità sanitaria e della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al decesso del paziente: il danno terminale da lucida agonia, il danno da perdita del rapporto parentale in favore di figli e nipoti, la rilevanza delle condizioni patologiche pregresse della vittima primaria nella quantificazione del risarcimento e il regime delle spese stragiudiziali e tecnico-peritali. Il principio di maggiore rilievo riguarda l’affermazione secondo cui la ridotta aspettativa o qualità della vita residua della vittima può incidere sulla liquidazione del danno parentale, ma solo se tale valutazione sia fondata su concreti elementi probatori e su un percorso motivazionale logicamente verificabile. La decisione si colloca nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità che impone personalizzazione, rigore probatorio e divieto di automatismi liquidatori.  


1. Il caso: ritardo terapeutico e decesso della paziente

La vicenda trae origine dal ricovero di una paziente sottoposta a intervento chirurgico per patologia neoplastica del colon. Successivamente dimessa, la donna si ripresentava più volte al pronto soccorso per sintomatologia addominale e veniva infine sottoposta tardivamente a ulteriore intervento per complicanza settica da deiscenza anastomotica. Trasferita in rianimazione, decedeva pochi giorni dopo.

I figli e i nipoti convenivano in giudizio la struttura sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.

Il Tribunale di Milano accertava la responsabilità contrattuale dell’ospedale per il ritardo nell’intervento correttivo, riconoscendo ai soli figli il danno parentale nella misura di euro 25.000 ciascuno. La Corte d’appello confermava sostanzialmente la decisione, salvo il rimborso delle spese funerarie.

La Cassazione, investita del ricorso dei congiunti, accoglie diversi motivi, cassando con rinvio la sentenza impugnata.  


2. Il principio cardine: aspettativa di vita residua e danno parentale

2.1. La questione

La Corte territoriale aveva ridotto il quantum del danno parentale riconosciuto ai figli valorizzando:

  • l’età avanzata della vittima;
  • la presenza di patologia neoplastica;
  • la presumibile necessità di future cure chemioterapiche;
  • la conseguente compromissione della qualità della vita residua.

Secondo tale impostazione, il rapporto familiare sarebbe stato comunque destinato a una progressiva compressione anche in assenza dell’illecito sanitario.

2.2. La censura della Cassazione

La Suprema Corte non esclude in astratto la legittimità di tale criterio, ma ne condiziona l’uso a presupposti stringenti.

Essa afferma che il giudice può valorizzare la preesistenza patologica e la prognosi della vittima, ma soltanto se la riduzione del risarcimento sia sorretta da motivazione concreta, controllabile e fondata su dati istruttori specifici.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fatto riferimento a un ipotetico decorso oncologico gravoso, a future sofferenze terminali e a una possibile riduzione della consapevolezza, senza indicare:

  • quali risultanze medico-legali sorreggessero tali conclusioni;
  • quale fosse la reale prognosi individuale della paziente;
  • il nesso logico tra patologia preesistente e riduzione del valore del rapporto parentale.

Per questo la Cassazione ravvisa una motivazione apparente, nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.  


3. Il rilievo scientifico della pronuncia

3.1. Critica all’uso di massime generiche in ambito medico-legale

La decisione è importante perché censura l’uso giudiziale di generalizzazioni astratte del tipo:

  • “il malato oncologico avrebbe avuto breve sopravvivenza”;
  • “la chemioterapia avrebbe compromesso i rapporti familiari”;
  • “la fase terminale comporta scarsa consapevolezza”.

Tali enunciati non possono sostituire il giudizio clinico individualizzato.

In medicina legale, la prognosi residua dipende infatti da molteplici variabili:

  • stadio tumorale;
  • risposta terapeutica;
  • comorbidità;
  • performance status;
  • accesso a terapie innovative;
  • supporto familiare.

La Cassazione richiede dunque una traslazione processuale del metodo scientifico: il dato medico deve essere verificabile, motivato e riferito al caso concreto.

3.2. Centralità della consulenza tecnica

La sentenza valorizza implicitamente il ruolo della CTU e delle perizie di parte: senza basi tecnico-scientifiche attendibili, il giudice non può ridurre equitativamente il danno richiamando scenari prognostici ipotetici.


4. Danno parentale e personalizzazione del risarcimento

4.1. Il danno parentale come danno-conseguenza

La pronuncia conferma che il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa, ma consiste nelle conseguenze concrete della perdita del legame affettivo:

  • sofferenza interiore;
  • alterazione delle abitudini di vita;
  • perdita di sostegno morale e relazionale;
  • destrutturazione dell’assetto familiare.

4.2. La vita residua della vittima è fattore eventuale, non automatico

La Corte precisa che la minore aspettativa di vita della vittima può rilevare solo come uno degli elementi del giudizio equitativo, mai come automatismo riduttivo.

In altri termini:

  • non è corretto dire: “era malata, quindi il danno vale meno”;
  • è corretto solo dire: “specifiche prove dimostrano che il rapporto sarebbe stato limitato in misura apprezzabile e prevedibile”.

Il passaggio è decisivo sotto il profilo assiologico: la malattia non svaluta la persona né il valore delle relazioni familiari.


5. Il danno parentale dei nipoti: superamento degli stereotipi

Di particolare interesse è anche l’accoglimento del motivo relativo ai nipoti.

La Corte d’appello aveva negato il danno ritenendo “fisiologica” la perdita della nonna per soggetti adulti o adolescenti, in assenza di convivenza.

La Cassazione censura duramente tale impostazione:

  • la convivenza non è requisito necessario;
  • il rapporto nonni-nipoti è giuridicamente rilevante anche fuori dalla famiglia nucleare;
  • occorre verificare in concreto frequenza, affetto, solidarietà, funzione educativa e supporto reciproco.

Il danno parentale, dunque, non può essere escluso sulla base di formule sociologiche standardizzate.  


6. Danno terminale e lucida agonia

La Corte rigetta invece il motivo sul danno terminale iure hereditatis.

Ribadisce che il danno morale terminale richiede la lucida percezione dell’imminenza della morte. Se la vittima non è cosciente o non comprende il sopraggiungere dell’exitus, residua eventualmente il danno biologico temporaneo, ma non il danno da lucida agonia.

È confermato quindi l’orientamento consolidato che distingue:

  • sofferenza fisica da lesioni;
  • danno biologico temporaneo;
  • danno morale terminale da consapevole attesa della morte.

7. Le spese tecniche e stragiudiziali

La sentenza contiene anche indicazioni pratiche rilevanti:

7.1. Spese legali stragiudiziali

Sono risarcibili come danno emergente, ma richiedono prova dell’effettivo esborso e utilità ex ante.

7.2. Mediazione obbligatoria

Le relative spese spettano, essendo imposte dalla legge quale condizione di procedibilità.

7.3. Consulenza tecnica di parte

Le spese di CTP hanno natura di spese processuali tecniche e sono ripetibili senza necessità di dimostrare il pagamento già avvenuto, essendo sufficiente la debenza risultante dalla notula, salvo verifica di eccessività.


8. Profili sistematici

L’ordinanza n. 11076/2026 si segnala per quattro direttrici sistematiche:

a) Rifiuto degli automatismi liquidatori

Né l’età, né la malattia, né il grado di parentela possono operare come criteri meccanici di riduzione o esclusione del danno.

b) Centralità della prova scientifica

Ogni prognosi sulla vita residua deve poggiare su basi medico-legali solide.

c) Personalizzazione reale del danno

Il risarcimento deve aderire alla concretezza della relazione lesa.

d) Tutela delle relazioni familiari allargate

La famiglia costituzionale comprende legami oltre il nucleo stretto.


9. Conclusioni

La Cassazione afferma un principio di grande civiltà giuridica: la fragilità clinica della vittima non consente di svalutare automaticamente il pregiudizio dei familiari superstiti.

La ridotta aspettativa di vita o la minore qualità della vita residua possono incidere sulla quantificazione del danno parentale solo quando:

  1. siano provate con dati clinici concreti;
  2. siano specificamente riferite al caso individuale;
  3. siano sorrette da motivazione logica e verificabile.

In difetto, la riduzione del risarcimento si trasforma in arbitrio equitativo.

L’ordinanza n. 11076/2026 rappresenta pertanto un punto fermo nella moderna responsabilità sanitaria: il danno si liquida sulla base della realtà provata, non di stereotipi prognostici.  


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

“DIALOGHI SUL DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E SUL DIRITTO SOCIETARIO”

Condividi:

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, attraverso le Commissioni Crisi di Impresa e Diritto Societario, promuove il convegno dal titolo “Dialoghi sul diritto della crisi di impresa e sul diritto societario”, un importante momento di confronto e aggiornamento dedicato ai professionisti del settore legale, agli studiosi e agli operatori economici interessati alle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.
L’incontro si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, in Piazza Cavour.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’Avv. Alessandro Graziani, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, a testimonianza dell’attenzione dell’Ordine verso i temi della crisi d’impresa e della governance societaria.

A introdurre e coordinare i lavori sarà l’Avv. Prof. Antonio Caiafa, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, docente di Diritto delle Procedure Concorsuali presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari e responsabile delle Commissioni Diritto Crisi di Impresa e Diritto Societario.

Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che affronteranno questioni di grande attualità e rilevanza pratica:

  • Dott. Luciano Panzani, Presidente emerito della Corte di Appello di Roma, interverrà sul tema “La procedura pre pack (Direttiva UE 2026/799)”, istituto centrale nelle nuove prospettive di gestione preventiva della crisi;
  • Avv. Maria Luisa Imbardelli approfondirà “La responsabilità dell’amministratore di fatto”, tema di costante interesse nella prassi societaria e contenziosa;
  • Avv. Prof. Marco Farina, docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Udine, si soffermerà su “La nuova responsabilità limitata dei sindaci”, alla luce delle recenti riforme;
  • Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno analizzerà “I poteri degli amministratori nel concordato delle società”, profilo essenziale nei procedimenti di regolazione della crisi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per approfondire il rapporto tra diritto societario e strumenti di composizione della crisi, in un contesto normativo in continua evoluzione, favorendo il dialogo tra accademia, magistratura e avvocatura.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma, fino a esaurimento dei 200 posti disponibili.

Ai partecipanti saranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

PENALE: IMPUGNABILITÀ DELLA REVOCA DEL SEQUESTRO NELLE MISURE DI PREVENZIONE

Condividi:

Il rigetto della revoca del sequestro nelle misure di prevenzione è impugnabile? Le Sezioni Unite n. 14860/2026 chiariscono il rimedio corretto

Introduzione

Con l’ordinanza n. 14860 del 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali interviene su uno dei temi più controversi del diritto della prevenzione patrimoniale: l’impugnabilità del provvedimento che rigetta la richiesta di revoca del sequestro nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

La decisione assume rilievo sistematico perché affronta il rapporto tra garanzie difensive, diritto di proprietà, tutela dei terzi estranei e tassatività dei mezzi di impugnazione, componendo un contrasto interpretativo che negli anni aveva prodotto soluzioni divergenti.

Secondo la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro è impugnabile con ricorso per Cassazione nell’ambito del modello dell’incidente di esecuzione, mentre non è ammessa l’opposizione esecutiva prevista per altre tipologie di atti.  


Misure di prevenzione patrimoniali e sequestro: quadro normativo

Le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono strumenti ablativi finalizzati a sottrarre beni ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite, anche in assenza di condanna penale definitiva.

Tra gli strumenti centrali vi sono:

  • sequestro di prevenzione, misura cautelare patrimoniale anticipatoria;
  • confisca di prevenzione, misura definitiva;
  • amministrazione giudiziaria dei beni;
  • tutela dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento.

Il riferimento normativo principale è il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato in modo significativo dalla Legge n. 161/2017, che ha ridefinito il sistema delle impugnazioni.


La riforma del 2017 e il nuovo sistema delle impugnazioni

La Legge n. 161/2017 ha ampliato il catalogo dei provvedimenti impugnabili nelle misure di prevenzione, con l’obiettivo di rendere il sistema più coerente con:

  • il diritto di difesa (art. 24 Cost.);
  • il giusto processo (art. 111 Cost.);
  • la tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.);
  • il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Tuttavia, la riforma non aveva chiarito espressamente quale rimedio esperire contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro, generando un rilevante contrasto giurisprudenziale.


Il contrasto giurisprudenziale prima delle Sezioni Unite

Primo orientamento: opposizione esecutiva ammissibile

Secondo una parte della giurisprudenza, il diniego della revoca del sequestro poteva essere contestato mediante opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione, ritenendo applicabili in via generale i rimedi esecutivi.

Secondo orientamento: nessun rimedio autonomo

Un diverso indirizzo riteneva invece che, in mancanza di espressa previsione normativa, il rigetto della revoca fosse inoppugnabile, nel rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Conseguenze pratiche del contrasto

Tale divergenza incideva direttamente su:

  • possibilità di recuperare tempestivamente beni sequestrati;
  • tutela dei terzi estranei;
  • durata del vincolo cautelare;
  • certezza del diritto.

La vicenda concreta esaminata dalla Cassazione

Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, un terzo interessato chiedeva la revoca del sequestro disposto in un procedimento di prevenzione, sostenendo la legittima disponibilità dei beni.

L’istanza veniva dichiarata inammissibile. Seguivano ulteriori impugnazioni, con decisioni contrastanti sulla possibilità stessa di reagire al rigetto.

La questione veniva quindi rimessa alle Sezioni Unite come nodo centrale per la tenuta del sistema delle garanzie difensive.  


Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14860/2026

La Corte chiarisce che:

Il rigetto della revoca del sequestro è impugnabile

Il provvedimento non può restare sottratto a controllo giurisdizionale, poiché incide sulla libertà patrimoniale e sul diritto di proprietà.

Il rimedio corretto è il ricorso per Cassazione

La tutela va ricondotta al modello generale dei provvedimenti incidenti sulla libertà patrimoniale, mediante ricorso per Cassazione nella logica dell’incidente di esecuzione.

Non è ammessa l’opposizione esecutiva

Le Sezioni Unite escludono l’utilizzo dell’opposizione prevista per altri atti esecutivi, ritenendola incompatibile con la struttura del sistema speciale delle misure di prevenzione.  


Perché la decisione è così importante

1. Rafforza il diritto di difesa

Chi subisce il mantenimento del sequestro ottiene un controllo immediato di legittimità.

2. Tutela i terzi estranei

Soggetti non destinatari della misura, ma incisi nei loro diritti patrimoniali, possono ottenere tutela effettiva.

3. Evita zone franche processuali

Nessun provvedimento limitativo del patrimonio può rimanere privo di sindacato.

4. Rende coerente la riforma del 2017

La sentenza interpreta la novella legislativa secondo criteri costituzionalmente orientati.


Implicazioni operative per cittadini e imprese

Chi subisce un sequestro di prevenzione o il rigetto della sua revoca deve agire con tempestività e con una strategia tecnica qualificata.

Occorre verificare:

  • titolarità effettiva dei beni;
  • sproporzione patrimoniale contestata;
  • carenza dei presupposti del sequestro;
  • posizione del terzo in buona fede;
  • vizi procedurali;
  • violazioni del contraddittorio.

Una difesa specialistica può incidere in modo decisivo sulla restituzione dei beni e sulla tutela del patrimonio aziendale o personale.


Conclusioni

L’ordinanza n. 14860/2026 delle Sezioni Unite rappresenta una pronuncia di svolta nel diritto delle misure di prevenzione. Il rigetto della richiesta di revoca del sequestro non è più relegato in un’area di incertezza processuale, ma trova un preciso strumento di controllo nel ricorso per Cassazione, con esclusione dell’opposizione esecutiva.

Si tratta di una decisione che ristabilisce equilibrio tra esigenze di contrasto alla criminalità economica e tutela dei diritti fondamentali.


Studio Legale Bonanni Saraceno: assistenza qualificata in misure di prevenzione e sequestri patrimoniali

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata in materia di:

  • misure di prevenzione personali e patrimoniali;
  • sequestri e confische;
  • tutela dei terzi intestatari o possessori;
  • impugnazioni avanti Corte d’Appello e Cassazione;
  • difesa patrimoniale di imprenditori, professionisti e famiglie;
  • contenzioso su amministrazione giudiziaria e beni sequestrati.

L’esperienza maturata nei procedimenti complessi consente allo Studio di predisporre strategie difensive efficaci, rapide e tecnicamente avanzate, orientate alla protezione del patrimonio e al pieno ripristino dei diritti lesi.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CCII: LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PRESCINDE DALLA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE

Condividi:

Codice della Crisi: Cassazione n. 10723/2026, la convenienza del concordato prevale sulle condotte distrattive e sulle violazioni tributarie

Cassazione n. 10723/2026: principio di diritto e impatto operativo

Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): se, in sede di omologazione del concordato preventivo con cram down fiscale, possano assumere rilievo ostativo le pregresse condotte distrattive dell’amministratore e le reiterate violazioni degli obblighi tributari.

La Suprema Corte risponde in modo netto: no, quando tali condotte non incidano sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.  

Si tratta di una decisione destinata a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali, sulle strategie difensive delle imprese in crisi e sul contenzioso promosso dall’Agenzia delle Entrate.


Il caso concreto: voto contrario del Fisco e richiesta di omologa forzosa

Una società in liquidazione volontaria, dopo la presentazione di un’istanza di liquidazione giudiziale, proponeva domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e successivamente concordato preventivo liquidatorio, formulando anche proposta di trattamento dei debiti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.  

L’Agenzia delle Entrate esprimeva voto contrario, contestando:

  • la presenza di atti distrattivi dell’attivo societario;
  • l’autoliquidazione di compensi da parte dell’amministratrice;
  • la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari dal 2014.  

Non raggiunte le maggioranze, la società chiedeva l’omologazione forzosa ex art. 88, comma 3, CCII.


La decisione della Cassazione: conta la convenienza, non la “meritevolezza”

Superamento del requisito morale del debitore

La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: il concordato preventivo moderno non è più fondato sul tradizionale concetto di meritevolezza soggettiva del debitore, tipico della vecchia legge fallimentare.

Secondo la Corte:

il legislatore ha progressivamente abbandonato il controllo sulla condotta morale dell’imprenditore, concentrando il giudizio sulla funzionalità economica della proposta.  

Ne consegue che:

  • pregresse irregolarità gestorie;
  • omissioni fiscali;
  • scelte imprenditoriali censurabili;

non impediscono automaticamente il concordato.

Il parametro decisivo è la convenienza economica

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il piano era più vantaggioso della liquidazione giudiziale per varie ragioni:

1. Tempestività dei pagamenti

I creditori avrebbero ottenuto soddisfazione in tempi più rapidi rispetto alla liquidazione.

2. Finanza esterna immediata

Era previsto un apporto di 1.300.000 euro, idoneo a coprire integralmente il fabbisogno concordatario.  

3. Percentuale di pagamento ai creditori

Tutte le classi creditorie avrebbero ricevuto il 20% delle rispettive pretese, mentre nella liquidazione molti creditori sarebbero rimasti incapienti.

4. Attivo insufficiente in liquidazione

L’attivo recuperabile era stimato in soli 89.249,21 euro a fronte di un passivo superiore a 5,9 milioni di euro.  

Per la Corte, questi dati rendevano il concordato chiaramente preferibile.


Cram down fiscale ex art. 88 CCII: cosa cambia dopo questa sentenza

Rafforzato il potere del Tribunale

La decisione conferma che, in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria determinante ai fini delle maggioranze, il Tribunale può omologare il concordato se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale.

Ridimensionato il potere oppositivo del Fisco

L’Agenzia delle Entrate non può bloccare il concordato limitandosi a richiamare:

  • pregresse irregolarità tributarie;
  • omissioni fiscali reiterate;
  • condotte distrattive pregresse.

Occorre dimostrare che tali fatti incidano concretamente sulla convenienza, sulla trasparenza informativa o sulla fattibilità del piano.


Rapporto con la Direttiva UE 2019/1023

La Cassazione esclude che il diritto europeo imponga un sindacato generalizzato sulla meritevolezza dell’imprenditore nei piani di ristrutturazione.

Secondo la Corte:

  • la meritevolezza assume rilievo soprattutto nelle procedure di esdebitazione;
  • nei piani di ristrutturazione prevale la logica della conservazione del valore e della migliore soddisfazione dei creditori.  

Implicazioni pratiche per imprese, advisor e professionisti

Per le imprese in crisi

La sentenza apre spazi rilevanti anche per società con pregresse criticità fiscali, purché presentino:

  • piano serio e documentato;
  • nuova finanza;
  • comparazione economica favorevole con la liquidazione;
  • informazione trasparente ai creditori.

Per i creditori pubblici

Il dissenso dell’Erario non basta da solo. Servono contestazioni tecniche sulla non convenienza.

Per gli organi di controllo

Commissari, attestatori e advisor dovranno rafforzare le relazioni comparative tra:

  • scenario concordatario;
  • scenario liquidatorio;
  • tempi di realizzo;
  • costi procedurali;
  • probabilità di recupero.

Conclusioni

La Cassazione n. 10723/2026 rappresenta una pronuncia di svolta nel diritto della crisi d’impresa: il concordato preventivo viene confermato come strumento economico di regolazione della crisi, non come giudizio morale sull’imprenditore.

Se il piano offre ai creditori risultati migliori della liquidazione giudiziale, esso può essere omologato anche contro il dissenso del Fisco, nonostante pregresse irregolarità gestorie o tributarie.

Il focus torna dove il legislatore europeo e nazionale lo hanno collocato: massimizzazione del soddisfacimento dei creditori e recupero del valore aziendale.


Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in crisi d’impresa e contenzioso tributario

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, amministratori, soci e creditori nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi, con particolare competenza in:

Crisi d’impresa e concordato preventivo

  • concordati liquidatori e in continuità;
  • ristrutturazioni del debito;
  • omologazioni giudiziali;
  • opposizioni dei creditori.

Cram down fiscale e transazione tributaria

  • rapporti con Agenzia delle Entrate e INPS;
  • gestione del voto erariale;
  • ricorsi su dinieghi ingiustificati;
  • difesa nei procedimenti ex art. 88 CCII.

Responsabilità degli amministratori

  • contestazioni per atti distrattivi;
  • azioni di responsabilità;
  • tutela patrimoniale di soci e organi gestori.

Litigation strategica

  • reclami ex art. 51 CCII;
  • ricorsi in Cassazione;
  • contenzioso tributario e societario complesso.

Per imprese in tensione finanziaria o soggette a esposizione fiscale rilevante, un’assistenza altamente specialistica consente di trasformare la crisi in una concreta opportunità di risanamento.

*****************

Suprema Corte di Cassazione, ordìnanza n. 10723 del 22 aprile 2026:


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

DANNO NON PATRIMONIALE: LA TUN DIVENTA CRITERIO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL RISARCIMENTO

Condividi:

Cassazione n. 8630/2026: la Tabella Unica Nazionale diventa parametro generale del danno non patrimoniale

Introduzione

Con la sentenza n. 8630/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in modo decisivo sul sistema di liquidazione del danno non patrimoniale, attribuendo alla Tabella Unica Nazionale (TUN) una funzione ben più ampia rispetto a quella originariamente prevista dal legislatore.

Il principio affermato dagli Ermellini è di particolare rilievo sistematico: la TUN può essere utilizzata quale criterio generale di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni, anche al di fuori del proprio ambito applicativo tipico, cioè oltre i sinistri da circolazione stradale e oltre il limite temporale del 5 marzo 2025.

Si tratta di una decisione destinata ad incidere profondamente sulla prassi giudiziaria e stragiudiziale in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, lesioni personali e contenzioso assicurativo.


Cos’è la Tabella Unica Nazionale e perché è centrale

La Tabella Unica Nazionale nasce quale strumento normativo destinato a uniformare i criteri di liquidazione del danno biologico permanente derivante da sinistri stradali con lesioni macropermanenti.

Prima della sua introduzione, il sistema italiano si fondava prevalentemente sulle Tabelle elaborate dai Tribunali, in particolare:

  • Tabelle del Tribunale di Milano
  • Tabelle del Tribunale di Roma

Tali parametri, pur privi di fonte legislativa diretta, erano divenuti nel tempo il riferimento principale per la giurisprudenza nazionale.

Con la sentenza n. 8630/2026, la Cassazione compie un ulteriore passaggio: la TUN non resta più tabella speciale di settore, ma assume il ruolo di benchmark nazionale della liquidazione equitativa del danno alla persona.


Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

Secondo la Suprema Corte, la TUN può essere utilizzata:

  • nei sinistri stradali;
  • nei fatti illeciti diversi dalla circolazione stradale;
  • nei giudizi relativi a fatti anteriori al 5 marzo 2025;
  • in ogni ipotesi in cui il giudice eserciti il potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c.

La sua efficacia non è diretta, ma indiretta.

In altre parole, il giudice non è formalmente obbligato ad applicarla in ogni caso, ma può e spesso deve considerarla il parametro più idoneo per garantire:

  • uniformità di trattamento;
  • prevedibilità delle decisioni;
  • uguaglianza sostanziale tra danneggiati;
  • coerenza del sistema risarcitorio.

Equità e liquidazione del danno: il cuore della decisione

La Cassazione riafferma che il criterio guida nella liquidazione del danno non patrimoniale resta l’equità giudiziale.

Le tabelle non sostituiscono il potere del giudice, ma rappresentano strumenti tecnici per esercitarlo correttamente.

Questo principio comporta che:

  • nessuna tabella può essere considerata automaticamente esclusiva;
  • la personalizzazione del danno resta sempre possibile;
  • il caso concreto continua ad avere centralità assoluta.

Tuttavia, la TUN, avendo base normativa, gode oggi di una forza conformativa superiore rispetto alle tabelle di origine pretoria.


Effetti sui giudizi pendenti

La sentenza offre indicazioni operative molto rilevanti.

Nei giudizi di primo grado

Per le decisioni successive al 5 marzo 2025, il giudice può utilizzare la TUN anche se il sinistro è precedente.

Conta il momento della liquidazione, non la data del fatto illecito.

In appello

L’utilizzo della TUN è possibile solo se è stata specificamente impugnata la scelta del criterio liquidativo adottato in primo grado.

Se l’impugnazione riguarda soltanto il quantum senza contestare il metodo, può operare il giudicato interno.

In Cassazione

Lo stesso principio vale nel giudizio di legittimità.


Il tema delle micropermanenti: possibili sviluppi futuri

La decisione riguarda direttamente le macrolesioni, ma apre scenari interpretativi anche sulle lesioni micropermanenti (1%-9%), oggi disciplinate dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni.

Finora, il sistema distingueva nettamente:

  • micropermanenti stradali con disciplina normativa;
  • altre lesioni liquidate con tabelle giudiziali.

Ora, la valorizzazione della TUN come parametro generale potrebbe favorire future estensioni interpretative anche in tale ambito.

Non vi è ancora certezza, ma la prospettiva appare coerente con la logica espansiva della sentenza.


Invalidità temporanea: il punto più critico

Uno degli effetti più concreti della nuova centralità della TUN riguarda l’invalidità temporanea.

Il valore base previsto è pari a 56,18 euro al giorno per invalidità temporanea totale, incrementabile per danno morale tra il 30% e il 60%.

Tale importo risulta sensibilmente inferiore rispetto ai valori tradizionalmente riconosciuti dalle Tabelle milanesi.

Le conseguenze pratiche potrebbero essere:

  • abbassamento delle offerte risarcitorie delle compagnie assicurative;
  • maggiore difficoltà di ottenere somme più elevate in sede stragiudiziale;
  • riduzione della componente più frequente del risarcimento nei sinistri lievi e medi.

Questo aspetto merita particolare attenzione da parte dei danneggiati e dei professionisti del settore.


Possibile discostamento dalla TUN: quando è ammesso

La Cassazione non impone un’applicazione rigida della TUN.

Il giudice può utilizzare criteri diversi, ma con motivazione rafforzata.

Quanto più il caso rientra nell’ambito tipico della tabella, tanto più intensa dovrà essere la giustificazione del discostamento.

In pratica:

  • usare la TUN oggi è la soluzione fisiologica;
  • non usarla richiede una motivazione accurata;
  • usare tabelle diverse senza adeguata spiegazione espone la decisione a censura.

Impatto pratico per cittadini, imprese e vittime di incidenti

La sentenza n. 8630/2026 avrà effetti significativi su:

Vittime di incidenti stradali

Con maggiore standardizzazione dei risarcimenti e possibile contenimento degli importi.

Infortuni sul lavoro e responsabilità medica

La TUN potrebbe divenire parametro di riferimento anche in settori diversi dalla RCA.

Compagnie assicurative

Maggiore prevedibilità dei costi risarcitori.

Avvocati e consulenti

Necessità di aggiornare strategie difensive, atti giudiziari e criteri di quantificazione del danno.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 8630/2026 segna una svolta storica nel diritto del risarcimento del danno.

Pur restando formalmente non obbligatoria in ogni caso, la Tabella Unica Nazionale diventa il nuovo centro gravitazionale del sistema liquidativo italiano.

L’equità resta il principio sovrano, ma la discrezionalità giudiziale è ora fortemente orientata verso uno standard nazionale sempre più difficile da ignorare.

Si apre così una nuova stagione del contenzioso civile, nella quale competenza tecnica, capacità medico-legale e strategia processuale saranno determinanti.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nel settore del risarcimento danni e della responsabilità civile, con particolare esperienza in:

  • risarcimento danni da incidente stradale;
  • lesioni personali macro e micropermanenti;
  • danno biologico e danno morale;
  • infortuni sul lavoro;
  • responsabilità medica e malpractice sanitaria;
  • contenzioso con compagnie assicurative;
  • impugnazioni in appello e ricorsi per Cassazione;
  • consulenza strategica sulla corretta applicazione della TUN e delle Tabelle di Milano/Roma.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale impone oggi una difesa tecnica specializzata. In questo scenario, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento per privati e imprese che intendano ottenere un risarcimento integrale e conforme ai più recenti orientamenti della Suprema Corte.

*****************

La sentenza n. 8630/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione:


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
Condividi:

PENALE – DIFFAMAZIONE ON LINE: OFFESE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (EX ART. 278 C.P.)

Condividi:

Offese al Presidente della Repubblica sui social network: Cassazione Penale n. 14540/2026, limiti della libertà di espressione e tutela delle istituzioni

Meta Title SEO

Offese al Presidente della Repubblica sui social: Cassazione n. 14540/2026

Meta Description SEO

Analisi della sentenza Cassazione Penale n. 14540/2026 sull’art. 278 c.p.: offese al Presidente della Repubblica via social network, limiti del diritto di critica e responsabilità penale.


Offese al Presidente della Repubblica su Facebook: quando il post integra reato

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 14540/2026, depositata il 21 aprile 2026, affronta un tema di grande attualità: la rilevanza penale delle offese pubblicate sui social network nei confronti del Presidente della Repubblica.

La decisione rappresenta un importante precedente in materia di:

  • diffamazione e reati d’opinione online;
  • tutela dell’onore e del prestigio delle istituzioni;
  • limiti della libertà di manifestazione del pensiero sui social media;
  • applicazione dell’art. 278 codice penale;
  • esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Art. 278 c.p.: offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica

L’art. 278 c.p. punisce chiunque offenda l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica.

La norma tutela non soltanto la persona fisica del Capo dello Stato, ma soprattutto la funzione costituzionale rappresentata, quale simbolo dell’unità nazionale e garante dell’equilibrio istituzionale.

Nel contesto digitale contemporaneo, la disposizione trova nuova applicazione in relazione a:

  • post Facebook;
  • commenti su Instagram;
  • contenuti su X (Twitter);
  • meme offensivi;
  • campagne denigratorie online.

Il caso esaminato dalla Cassazione

L’imputato aveva pubblicato sul proprio profilo social due post offensivi riferiti al Presidente della Repubblica.

Per uno degli episodi veniva assolto; per il secondo veniva condannato per avere commentato una notizia politica con la frase:

“quando nasci merda e non puoi morire cioccolato”

Il commento era stato pubblicato sotto una notizia accompagnata dalla fotografia del Presidente della Repubblica.

La difesa sosteneva che la frase fosse riferita ad altro soggetto politico e non al Capo dello Stato.

La Corte d’Appello confermava la condanna, poi ratificata dalla Cassazione.  


Perché la Cassazione ha confermato la condanna

1. Conta il contesto comunicativo del post

Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione del messaggio non può essere astratta, ma deve avvenire considerando:

  • testo letterale della frase;
  • immagine associata al contenuto;
  • contesto della pubblicazione;
  • collocazione del commento;
  • significato complessivo percepibile dagli utenti.

Nel caso concreto, la frase era collocata sotto la fotografia del Presidente della Repubblica e conteneva un attacco personale diretto.  

2. Libertà di espressione non significa insulto

La Cassazione ribadisce un principio costante: il diritto di critica politica è garantito dall’art. 21 Cost., ma non copre l’insulto gratuito, volgare e denigratorio.

Il dissenso politico è lecito; l’aggressione verbale personale no.

3. I social network amplificano la lesione

Un post online possiede una capacità diffusiva elevatissima, anche se pubblicato su profilo personale, perché:

  • può essere condiviso;
  • screenshottato;
  • rilanciato;
  • commentato da terzi;
  • reso virale in tempi rapidissimi.

Art. 131-bis c.p.: esclusa la particolare tenuità del fatto

La difesa chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte l’ha esclusa valorizzando:

  • reiterazione di commenti volgari;
  • intenzionalità offensiva;
  • assenza di occasionalità;
  • intensità del dolo.

Secondo la Cassazione, l’uso ripetuto di espressioni gravemente offensive dimostra una condotta non episodica né bagatellare.  


Attenuanti generiche negate

Sono state negate anche le circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice ha ravvisato:

  • mancanza di autocritica;
  • atteggiamento protervo;
  • assenza di elementi positivi idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio.

Social network e responsabilità penale: cosa insegna questa sentenza

La sentenza n. 14540/2026 conferma che Facebook non è una zona franca del diritto penale.

Chi pubblica contenuti online risponde delle proprie parole come in qualsiasi altro spazio pubblico.

In particolare, sono rischiosi:

  • insulti verso istituzioni dello Stato;
  • diffamazione contro privati;
  • minacce online;
  • hate speech;
  • campagne denigratorie coordinate;
  • pubblicazioni lesive della reputazione.

Diritto di critica politica: confine tra dissenso e reato

La critica è lecita quando:

  • riguarda fatti e decisioni pubbliche;
  • usa linguaggio proporzionato;
  • mantiene continenza espressiva;
  • persegue finalità informativa o politica.

Diventa illecita quando:

  • trascende nell’insulto personale;
  • usa espressioni gratuitamente umilianti;
  • mira alla delegittimazione personale;
  • colpisce il prestigio istituzionale.

Implicazioni pratiche per cittadini, professionisti e amministratori pubblici

Chi utilizza i social dovrebbe sapere che un commento scritto impulsivamente può determinare:

  • querela o denuncia;
  • processo penale;
  • risarcimento danni;
  • spese legali;
  • condanna penale;
  • danno reputazionale permanente.

Assistenza legale per reati d’opinione, diffamazione e responsabilità online

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata in materia di:

Diritto Penale dell’Informazione e dei Social Media

  • diffamazione aggravata online;
  • reati commessi tramite Facebook, Instagram, TikTok e X;
  • tutela reputazionale sul web;
  • rimozione contenuti offensivi;
  • diritto all’oblio;
  • hate speech e cyberbullismo.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e Istituzioni

  • procedimenti penali complessi;
  • difesa tecnica in Cassazione;
  • strategie processuali avanzate;
  • impugnazioni e ricorsi.

Consulenza preventiva per aziende e professionisti

  • gestione crisi reputazionali online;
  • compliance comunicativa;
  • policy social aziendali;
  • prevenzione del contenzioso digitale.

Perché scegliere lo Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio si distingue per:

  • elevata specializzazione penalistica;
  • esperienza nei procedimenti mediatici e reputazionali;
  • difesa strategica personalizzata;
  • assistenza su tutto il territorio nazionale;
  • approccio tecnico-scientifico aggiornato alla giurisprudenza più recente.

Conclusioni

La Cassazione n. 14540/2026 conferma che la libertà di parola sui social incontra limiti precisi quando degenera in offesa istituzionale.

Nel mondo digitale, scrivere un post offensivo può avere conseguenze penali concrete. Per questo è essenziale affidarsi a professionisti esperti.

Hai ricevuto una denuncia per un post online o vuoi tutelare la tua reputazione?

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno è pronto ad assisterti con competenza specialistica, tempestività e strategia difensiva avanzata.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
Condividi:

NEURO DIRITTI: APPROVATO IL DIGITAL OMNIBUS ON AI, IL 26 MARZO 2026

Condividi:

Digital Omnibus on AI 2026: riforma dell’AI Act, nuove pratiche vietate e impatti per imprese e professionisti

 

Il voto del 26 marzo 2026 del Parlamento europeo segna un passaggio decisivo nel percorso di revisione del quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale. Con l’approvazione degli emendamenti alla proposta di Regolamento nota come Digital Omnibus on AI, l’Unione europea conferma la volontà di rendere più efficiente, chiaro e concretamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

 

L’intervento si inserisce nel più ampio pacchetto Digital Omnibus, finalizzato all’ottimizzazione dell’acquis normativo europeo in materia digitale. L’obiettivo è chiaro: semplificare la compliance normativa, ridurre sovrapposizioni regolatorie e garantire certezza giuridica agli operatori economici.

 

Digital Omnibus on AI: perché nasce la riforma dell’AI Act

 

L’AI Act rappresenta la prima disciplina organica europea sull’intelligenza artificiale, ma la sua struttura complessa ha immediatamente evidenziato criticità applicative, soprattutto per le forti intersezioni con:

  • GDPR e protezione dei dati personali
  • normativa europea sulla sicurezza dei prodotti
  • regole sulla responsabilità del produttore
  • tutela dei consumatori
  • cybersecurity e governance digitale

 

Il Digital Omnibus on AI nasce quindi dall’esigenza di rendere il sistema regolatorio più lineare, evitando duplicazioni burocratiche e interpretazioni incerte.

 

Il Parlamento europeo, seguendo la linea già tracciata dal Consiglio il 13 marzo 2026, conferma l’impianto originario dell’AI Act, ma introduce modifiche significative su profili operativi e sostanziali.

Nuove scadenze per i sistemi di IA ad alto rischio

 

Uno dei temi più rilevanti riguarda il calendario di applicazione degli obblighi previsti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

 

Date certe per imprese e operatori

 

Il Parlamento sceglie una linea orientata alla certezza normativa, introducendo date precise:

 

Sistemi ad alto rischio autonomi

 

(art. 6, par. 2 e Allegato III AI Act)

 

Applicazione obblighi dal 2 dicembre 2027

 

Sistemi integrati in prodotti regolati da normativa UE

 

(art. 6, par. 1 AI Act)

 

Applicazione obblighi dal 2 agosto 2028

 

Si tratta di una scelta strategica: imprese, sviluppatori, deployer e organismi notificati potranno programmare con maggiore chiarezza investimenti, processi di adeguamento e valutazioni di conformità.

IA generativa: trasparenza e contenuti artificiali

 

Il Digital Omnibus on AI interviene anche sui sistemi di IA generativa, oggi centrali nel mercato tecnologico.

 

Etichettatura dei contenuti artificiali

 

Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il Parlamento propone che i fornitori si adeguino agli obblighi di trasparenza entro:

 

2 novembre 2026

 

L’obbligo riguarda l’indicazione chiara dei contenuti generati artificialmente, tema cruciale per contrastare disinformazione, manipolazione mediatica e frodi digitali.

Deepfake sessuali: nuove pratiche vietate

 

Tra le modifiche più sensibili emerge la proposta di introdurre una nuova pratica di IA vietata.

 

Divieto di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso

 

Secondo il testo del Parlamento europeo, sarebbe vietato immettere sul mercato, utilizzare o mettere in servizio sistemi di IA che:

  • alterano immagini realistiche
  • manipolano video realistici
  • generano artificialmente contenuti realistici

 

raffigurando attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona identificabile senza il suo consenso.

 

Divieto non assoluto

 

Il legislatore adotta però una logica bilanciata: il divieto non colpisce la tecnologia in sé, ma il suo uso illecito, lasciando spazio allo sviluppo tecnologico ove siano adottate misure efficaci e continuative di prevenzione degli abusi.

 

Questa impostazione tenta di conciliare:

  • tutela della dignità personale
  • diritto all’immagine
  • protezione da revenge porn e abusi digitali
  • libertà d’impresa
  • innovazione tecnologica

Bias algoritmici e trattamento dei dati sensibili

 

Un altro punto centrale riguarda la lotta alle discriminazioni algoritmiche.

 

Uso dei dati particolari per correggere bias

 

Il Parlamento conferma la possibilità di trattare categorie particolari di dati personali (origine etnica, salute, convinzioni religiose, ecc.) quando ciò sia strettamente necessario per:

  • rilevare bias nei modelli di IA
  • correggere output discriminatori
  • prevenire impatti negativi sui diritti fondamentali
  • tutelare salute e sicurezza delle persone

 

Rapporto con il GDPR

 

La previsione è particolarmente rilevante perché si inserisce nel delicato rapporto tra AI Act e GDPR. Il principio adottato è prudente:

  • necessità stretta
  • carattere eccezionale
  • garanzie adeguate
  • finalità limitata al contrasto delle discriminazioni

 

Per molte imprese si aprirà la necessità di una valutazione integrata AI compliance + privacy compliance.

Coordinamento con la normativa europea sui prodotti

 

Il Parlamento interviene anche sul rapporto tra AI Act e normativa di armonizzazione europea relativa ai prodotti.

 

Obiettivo: evitare duplicazioni

 

Per i prodotti già soggetti a marcatura CE, certificazioni tecniche o controlli di sicurezza, si vuole evitare che l’AI Act imponga procedure parallele inutilmente onerose.

 

Nuovo criterio per qualificare l’alto rischio

 

Un sistema IA incorporato in un prodotto sarà considerato ad alto rischio solo se il suo funzionamento è necessario per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza UE.

 

Si tratta di una modifica di grande impatto per:

  • medical devices
  • automotive
  • machinery
  • robotics
  • dispositivi industriali intelligenti

Digital Omnibus on AI: un approccio pragmatico

 

L’orientamento emergente dalle posizioni di Commissione, Consiglio e Parlamento è chiaramente pragmatico.

 

L’Unione europea sembra voler superare una regolazione solo teorica per privilegiare una disciplina:

  • applicabile nella pratica
  • compatibile con il mercato
  • sostenibile per le PMI
  • coordinata con il resto del diritto europeo
  • capace di tutelare diritti fondamentali senza bloccare innovazione

 

Il negoziato interistituzionale potrà ancora modificare diversi aspetti, soprattutto sulle nuove pratiche vietate e sui sistemi generativi.

Impatti concreti per aziende, startup e professionisti

 

Le imprese che sviluppano, integrano o utilizzano sistemi di IA devono già oggi prepararsi su più fronti:

 

Compliance normativa

  • classificazione del rischio AI
  • governance interna dei sistemi
  • procedure di audit algoritmico
  • registri tecnici e documentazione

 

Privacy e data governance

  • basi giuridiche del trattamento
  • DPIA
  • uso dati sensibili per bias detection
  • trasferimenti internazionali

 

Contrattualistica

  • responsabilità tra provider e deployer
  • SLA tecnologici
  • garanzie su dataset e modelli
  • manleva regolatoria

 

Contenzioso e responsabilità

  • danni da IA
  • discriminazioni automatizzate
  • deepfake lesivi
  • violazioni reputazionali e concorrenziali

Perché affidarsi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Di fronte all’evoluzione dell’AI Act e al Digital Omnibus on AI, il supporto di professionisti altamente specializzati è oggi essenziale.

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre competenze avanzate in:

 

Diritto dell’innovazione e intelligenza artificiale

 

Assistenza a imprese, startup, provider tecnologici e investitori nella conformità al quadro normativo europeo sull’IA.

 

Privacy e GDPR

 

Gestione integrata dei profili AI Act – GDPR, DPIA, data governance, trattamenti complessi e dati particolari.

 

Regulatory compliance europea

 

Analisi dei sistemi ad alto rischio, procedure di conformità, governance aziendale e audit documentale.

 

Contratti tecnologici

 

Redazione e negoziazione di contratti SaaS, licensing AI, sviluppo software, outsourcing tecnologico e responsabilità tra operatori.

 

Contenzioso e tutela reputazionale

 

Difesa in caso di deepfake, diffamazione digitale, uso illecito di contenuti generati artificialmente, discriminazioni algoritmiche e danni da automazione.

 

Supporto strategico per PMI e grandi imprese

 

Percorsi personalizzati di adeguamento normativo, risk assessment e formazione interna.

Conclusioni

 

Il Digital Omnibus on AI rappresenta un passaggio decisivo verso una regolazione europea dell’intelligenza artificiale più chiara, coerente e concretamente applicabile. Per le imprese non è più tempo di attendere: la compliance AI va costruita oggi.

 

In questo scenario, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si propone come partner qualificato per affrontare con metodo, competenza e visione strategica le sfide legali poste dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno

 

Condividi:

CIVILE: VERBALI AUTOVELOX VALIDI ANCHE SE NON ANALITICI

Condividi:

Tribunale di Bari n. 1425/2026: verbali autovelox validi senza indicazioni analitiche sulla segnalazione. Quando si può davvero contestare una multa per eccesso di velocità

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Bari n. 1425/2026 assume particolare rilievo nel panorama del contenzioso relativo alle multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox, poiché chiarisce alcuni principi decisivi in materia di validità dei verbali, obblighi motivazionali dell’amministrazione e limiti delle opposizioni fondate su meri vizi formali.

La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato: il verbale di accertamento è legittimo quando rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge, anche senza descrizioni minuziose circa le modalità operative del controllo.

Per automobilisti, enti locali e operatori del diritto, la decisione costituisce un importante riferimento interpretativo in tema di ricorso multa autovelox, decreto prefettizio autovelox, contestazione differita e stato di necessità Codice della Strada.

Il caso: annullamento in primo grado e riforma in appello

In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta dall’automobilista, ritenendo insufficiente il verbale nella parte in cui attestava genericamente la “visibilità” della postazione di controllo, senza specificare se la stessa fosse garantita tramite:

  • cartellonistica preventiva;
  • presenza di agenti operanti;
  • veicolo di servizio;
  • dispositivi luminosi.

Il Comune proponeva appello sostenendo la piena regolarità dell’accertamento.

Il Tribunale di Bari, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso originario e confermato la sanzione amministrativa pari a euro 1.700, oltre alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Visibilità dell’autovelox: non occorre indicare ogni dettaglio nel verbale

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la segnalazione e visibilità della postazione di controllo.

Il Tribunale richiama il D.M. 13 giugno 2017, secondo cui la visibilità può essere garantita con modalità alternative tra loro, tra cui:

  • segnaletica verticale;
  • presenza degli agenti;
  • auto di servizio riconoscibile;
  • dispositivi luminosi.

Il principio affermato

Non è necessario che il verbale indichi analiticamente quale modalità sia stata concretamente utilizzata.

È sufficiente l’attestazione da parte dell’organo accertatore che la postazione fosse regolarmente visibile.

Si tratta di un principio rilevante, perché limita i ricorsi fondati esclusivamente sulla presunta incompletezza formale del verbale.

Nel caso concreto, peraltro, il Comune ha prodotto anche documentazione fotografica attestante:

  • presenza della segnaletica preventiva;
  • auto di servizio;
  • agente in uniforme.

Verbale senza firma autografa: quando è valido

La decisione affronta poi il tema frequentemente discusso della firma del verbale di multa.

Il Tribunale ribadisce che, nei documenti amministrativi formati mediante sistemi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dalla firma a stampa, ai sensi del D.Lgs. 39/1993, purché sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Conseguenze pratiche

Pertanto:

  • il verbale non è nullo se manca la firma manuale;
  • non è nulla la notifica di verbali generati meccanicamente;
  • rileva la riconducibilità dell’atto all’autorità competente.

Questo orientamento riduce notevolmente le contestazioni seriali fondate sulla sola assenza della sottoscrizione manuale.

Contestazione differita: nessun obbligo di fermo immediato nei casi previsti dalla legge

Altro profilo affrontato riguarda la contestazione immediata della violazione.

Ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, in alcune ipotesi tipizzate – tra cui l’eccesso di velocità rilevato con apparecchiature idonee – la contestazione può avvenire successivamente tramite notifica del verbale.

Cosa precisa il Tribunale

Quando ricorre una delle ipotesi previste dalla legge:

  • non occorre fermare immediatamente il veicolo;
  • non è necessario motivare perché il conducente non sia stato fermato;
  • la notifica differita è pienamente legittima.

Decreto prefettizio autovelox: necessario solo per postazioni fisse automatiche

La sentenza ribadisce un altro principio fondamentale, conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quando serve il decreto prefettizio

Il decreto prefettizio è richiesto solo per:

  • postazioni automatiche fisse;
  • apparecchiature non presidiate;
  • rilevazioni senza presenza degli agenti.

Quando non serve

Non è invece necessario per:

  • postazioni mobili;
  • controlli presidiati dagli agenti;
  • attività ordinaria di polizia stradale.

Nel caso deciso dal Tribunale di Bari, essendo la postazione mobile e presidiata, l’assenza del decreto prefettizio non ha determinato alcuna nullità.

Taratura e omologazione autovelox: cosa deve provare il Comune

Il Tribunale affronta anche il tema della taratura dell’autovelox, frequentemente al centro dei ricorsi.

L’amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio mediante produzione del certificato di verifica rilasciato da laboratorio accreditato.

Inoltre precisa che:

  • non è necessario indicare nel verbale gli estremi dell’omologazione;
  • la prova può essere fornita successivamente in giudizio;
  • conta la regolare funzionalità dello strumento.

Stato di necessità e multa per velocità: quando può essere accolto

Particolarmente interessante è il rigetto della difesa basata sullo stato di necessità.

L’automobilista sosteneva di aver superato i limiti per raggiungere la madre colta da malore.

Il Tribunale ha escluso la scriminante rilevando che:

  • il certificato medico era successivo ai fatti;
  • non emergeva pericolo imminente di vita;
  • mancava prova dell’urgenza reale e inevitabile.

Il principio giuridico

Lo stato di necessità richiede:

  • pericolo concreto e attuale;
  • inevitabilità della condotta;
  • assenza di alternative lecite;
  • prova rigorosa dei fatti.

Non basta una generica situazione familiare urgente.

Multa confermata: 165 km/h dove il limite era 90

La gravità della violazione ha inciso sulla decisione finale.

L’infrazione contestata riguardava una velocità di 165 km/h su strada con limite di 90 km/h, circostanza che ha portato alla conferma della sanzione di 1.700 euro, oltre alle spese legali.

Cosa insegna la sentenza: quando un ricorso autovelox può funzionare davvero

La decisione del Tribunale di Bari dimostra che oggi molti ricorsi standardizzati fondati su eccezioni meramente formali hanno minori probabilità di successo.

Restano invece rilevanti contestazioni su:

  • assenza di taratura effettiva;
  • errore nell’identificazione del veicolo;
  • notifica tardiva;
  • difetto di competenza dell’organo accertatore;
  • irregolarità sostanziali della procedura;
  • violazione del diritto di difesa documentalmente provabile.

Perché affidarsi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

In materia di multe autovelox, opposizioni a sanzioni amministrative, ricorsi al Giudice di Pace e appelli contro verbali illegittimi, lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre un’assistenza altamente qualificata e specialistica.

Competenze distintive dello Studio:

  • analisi tecnica del verbale e della documentazione amministrativa;
  • verifica di taratura, omologazione e corretto uso degli strumenti elettronici;
  • impugnazioni davanti a Giudice di Pace, Tribunale e Autorità competenti;
  • tutela contro sanzioni eccessive o illegittime;
  • consulenza strategica su sospensione patente, punti decurtati e recidiva;
  • difesa in giudizio con approccio tecnico-giuridico avanzato.

Valore aggiunto

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno unisce:

  • esperienza nel diritto della circolazione stradale;
  • competenze processuali civili e amministrative;
  • approccio scientifico all’analisi probatoria;
  • assistenza personalizzata su tutto il territorio nazionale.

Quando una multa appare illegittima, improvvisare un ricorso può essere rischioso: una valutazione specialistica preventiva consente invece di comprendere se vi siano reali margini di annullamento.

 


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
Condividi:

DECRETO SICUREZZA: COMPENSO ALL’AVVOCATO CHE ASSISTE L’IMMIGRATO NEL VOLONTARIO RIMPATRIO

Condividi:

Decreto Sicurezza 2026 approvato al Senato: novità su DASPO urbano, coltelli, rimpatri volontari e immigrazione

 

Il Decreto Sicurezza 2026 compie un nuovo passo nel suo iter parlamentare. Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, l’Aula del Senato ha approvato il provvedimento dopo una lunga discussione durata oltre dieci ore. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati per la conversione definitiva in legge entro la scadenza prevista.

 

Il decreto, varato dal Governo il 24 febbraio, introduce numerose novità in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana, contrasto alla violenza, diritto penale e immigrazione, suscitando un acceso dibattito politico e istituzionale.

 

Decreto Sicurezza: cosa cambia con l’approvazione del Senato

 

Tra le principali modifiche approvate figurano interventi rilevanti su diversi fronti.

 

Potenziamento del DASPO urbano

 

Una delle novità più significative riguarda il rafforzamento del DASPO urbano, che potrà essere applicato anche a specifiche aree individuate dalle autorità competenti.

 

La misura sarà inoltre estesa ai casi di reiterazione della condotta, quando questa determini un concreto pericolo per la sicurezza pubblica durante il periodo di efficacia del provvedimento.

 

Nuove regole sui coltelli e strumenti da taglio

 

È stato riformulato anche l’articolo relativo al porto di coltelli fuori dall’abitazione. La nuova disciplina prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chi venga trovato in possesso, senza giustificato motivo, di:

  • strumenti da taglio con lama superiore a 8 centimetri;
  • coltelli pieghevoli con lama di almeno 5 centimetri.

 

Si tratta di una misura che mira a rafforzare la prevenzione dei reati violenti e il controllo del territorio.

 

Maggiore tutela per personale scolastico e trasporto pubblico

 

Il Senato ha approvato un emendamento che estende le tutele previste per il reato di lesioni personali anche nei confronti di:

  • personale scolastico;
  • operatori addetti al controllo del trasporto pubblico.

 

L’obiettivo dichiarato è contrastare il crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti di lavoratori impegnati in servizi essenziali.

 

Violenza giovanile e tutela degli animali

 

Tra le misure inserite nel decreto figurano anche nuovi reati collegati ai maltrattamenti sugli animali, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alla violenza giovanile e al disagio sociale.

Rimpatri volontari assistiti: incentivi economici e ruolo degli avvocati

 

Particolare attenzione sta suscitando il nuovo articolo 30-bis, dedicato ai rimpatri volontari assistiti.

 

La norma introduce il comma 3-bis nell’articolo 14-ter del Testo Unico Immigrazione e prevede che:

 

al rappresentante legale munito di mandato che assiste il cittadino straniero nella richiesta di accesso a un programma di rimpatrio volontario assistito, venga riconosciuto un compenso economico al momento dell’effettiva partenza.

 

Il compenso sarà pari al contributo economico previsto per il migrante, cioè 615 euro.

 

Fondo rimpatri: stanziate nuove risorse

 

Per finanziare la misura sono previsti:

  • 246.000 euro per il 2026
  • 492.000 euro per il 2027
  • 492.000 euro per il 2028

 

Le somme saranno coperte mediante il Fondo rimpatri.

 

I dati del Ministero dell’Interno

 

Secondo i dati richiamati nella relazione illustrativa dell’emendamento, nel triennio 2023-2025 sarebbero stati circa 2.500 i cittadini stranieri aderenti ai programmi di rimpatrio volontario assistito, con una media di circa 800 persone l’anno.

Spaccio di lieve entità: allarme sul sovraffollamento carcerario

 

Tra gli emendamenti approvati vi è anche quello che elimina la nozione di “lieve entità” per piccoli e ripetuti casi di spaccio.

 

La modifica ha provocato le critiche di numerose associazioni, che temono un aggravamento del già serio problema del sovraffollamento carcerario.

 

Secondo i dati richiamati nel dibattito pubblico:

  • circa 64.000 detenuti sono attualmente presenti negli istituti penitenziari italiani;
  • il 34% sarebbe detenuto per reati collegati agli stupefacenti.

 

Il timore espresso dai critici è un ritorno a scenari simili a quelli registrati durante la vigenza della legge Fini-Giovanardi.

Iter alla Camera e scontro politico

 

Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dovrebbero concludere rapidamente l’esame del decreto, che approderà poi in Aula nei prossimi giorni.

 

Le opposizioni contestano il calendario serrato, definendolo una compressione del confronto parlamentare, oltre a criticare l’impostazione generale del provvedimento, ritenuta emergenziale e priva di una strategia strutturale.

Decreto Sicurezza e diritto dell’immigrazione: perché è importante l’assistenza legale

 

Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza incidono in modo diretto su settori molto delicati, tra cui:

  • misure restrittive e sanzionatorie;
  • libertà personali;
  • sicurezza urbana;
  • espulsioni e rimpatri;
  • tutela dei cittadini stranieri;
  • accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito;
  • responsabilità penale e amministrativa.

 

In questo contesto diventa fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in grado di valutare la legittimità dei provvedimenti e tutelare i diritti delle persone coinvolte.

Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in sicurezza e diritto dell’immigrazione

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza qualificata nelle materie connesse al Decreto Sicurezza, con specifica competenza in:

 

Sicurezza e tutela giudiziaria

  • impugnazione di DASPO urbani e misure limitative;
  • difesa in procedimenti penali collegati ai nuovi reati previsti dal decreto;
  • tutela risarcitoria in caso di provvedimenti illegittimi;
  • consulenza per enti, imprese e privati in materia di sicurezza.

 

Diritto dell’immigrazione

  • permessi di soggiorno;
  • espulsioni e trattenimenti;
  • ricorsi contro dinieghi amministrativi;
  • cittadinanza italiana;
  • ricongiungimento familiare;
  • assistenza nei programmi di rimpatrio volontario assistito;
  • tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

 

Grazie a un approccio multidisciplinare e costantemente aggiornato sulle evoluzioni normative, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di supporto concreto nelle questioni legate a sicurezza pubblica e immigrazione.


*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno

 

Condividi: