NEURO DIRITTI: CONFLITTO TRA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI E TUTELA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

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Decreto Caivano, Age Verification e libera circolazione dei servizi digitali: la sentenza del TAR Lazio n. 6283/2026 tra tutela dei minori e diritto europeo

Introduzione

La progressiva espansione dei servizi digitali e delle piattaforme di condivisione di contenuti online ha posto il legislatore europeo e nazionale di fronte ad una delle questioni più delicate dell’attuale ecosistema digitale: il bilanciamento tra libertà economiche, tutela dei dati personali e protezione dei minori.

In tale contesto si inserisce la sentenza n. 6283 del 7 aprile 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, relativa alla disciplina introdotta dal cosiddetto “Decreto Caivano” in materia di verifica della maggiore età per l’accesso ai siti pornografici.

La decisione assume un rilievo scientifico particolarmente significativo poiché affronta il rapporto tra normativa nazionale, Digital Services Act, Direttiva e-commerce 2000/31/CE e principi fondamentali dell’ordinamento europeo, offrendo una lettura innovativa delle misure di age verification e dei limiti all’intervento regolatorio degli Stati membri.


Il quadro normativo: il Decreto Caivano e la verifica dell’età online

Il Decreto-legge n. 123/2023, convertito nella Legge n. 159/2023, noto come “Decreto Caivano”, ha introdotto specifiche disposizioni per la sicurezza dei minori in ambiente digitale.

Particolare importanza assume l’articolo 13 bis, dedicato alla verifica della maggiore età per l’accesso ai siti pornografici. La norma impone ai fornitori di piattaforme e servizi che diffondono contenuti pornografici in Italia di adottare strumenti idonei ad impedire l’accesso ai minori di anni diciotto.

La disciplina demanda all’AGCom la definizione delle modalità tecniche di age verification, previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire il necessario equilibrio tra:

  • tutela dell’infanzia;
  • libertà economiche digitali;
  • protezione dei dati personali;
  • proporzionalità delle misure di controllo.

Nel 2025 l’AGCom adottava quindi una delibera tecnica recante le modalità di verifica dell’età degli utenti e successivamente pubblicava la lista dei soggetti obbligati all’adeguamento.


La vicenda processuale: il ricorso contro la delibera AGCom

All’inizio del 2026 una società estera operante nella gestione di piattaforme pornografiche proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio contro:

  • la delibera AGCom;
  • la lista dei soggetti obbligati;
  • gli atti presupposti e consequenziali.

La ricorrente articolava sei distinti motivi di impugnazione.

1. Omessa notifica alla Commissione europea

La società denunciava la violazione della Direttiva TRIS 2015, sostenendo che l’articolo 13 bis del Decreto Caivano non fosse stato previamente notificato alla Commissione europea.

2. Contrasto con il Digital Services Act

Secondo la ricorrente, la delibera AGCom avrebbe introdotto obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali.

3. Violazione della Direttiva e-commerce

Veniva contestata l’introduzione di un obbligo generalizzato di verifica dell’età nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri, in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Direttiva 2000/31/CE.

4. Lesione della libera circolazione dei servizi

La ricorrente sosteneva che l’obbligo imposto costituisse una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi digitali nel mercato europeo.

5. Violazione del principio di legalità

Secondo la società, la delibera avrebbe introdotto nuovi criteri sostanziali non previsti dalla norma primaria.

6. Violazione della normativa privacy

Infine, veniva denunciata la violazione del principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR, con particolare riferimento all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679.


La decisione del TAR Lazio: accoglimento parziale del ricorso

Il TAR Lazio ha respinto preliminarmente l’eccezione di tardività sollevata dall’AGCom, affermando che la concreta lesività della delibera si fosse manifestata soltanto con la pubblicazione della lista dei soggetti obbligati.

Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso soltanto parzialmente.

I giudici hanno riconosciuto la piena legittimità dell’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia la protezione dei minori dai rischi derivanti dall’accesso a contenuti pornografici online.

La sentenza richiama espressamente:

  • l’articolo 2 della Costituzione;
  • l’articolo 31 Cost.;
  • l’articolo 32 Cost.;
  • la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
  • la Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
  • il Digital Services Act.

Il bilanciamento tra tutela dei minori e libertà economiche europee

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il necessario equilibrio tra:

  • protezione dei minori;
  • libera circolazione dei servizi digitali;
  • libertà di stabilimento;
  • sovranità regolatoria nazionale.

Il TAR ha evidenziato come il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall’articolo 56 TFUE e dalla Direttiva e-commerce, non abbia carattere assoluto.

Le deroghe sono ammissibili quando ricorrono:

  • esigenze di ordine pubblico;
  • tutela della salute;
  • protezione dei minori;
  • sicurezza pubblica.

Tuttavia, tali limitazioni devono rispettare rigorose condizioni procedurali.


Il nodo decisivo: la violazione dell’articolo 3 della Direttiva 2000/31/CE

La pronuncia individua il vero vizio della delibera AGCom nella mancata osservanza delle procedure di cooperazione europea previste dall’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva e-commerce.

Secondo il TAR:

  • l’Italia avrebbe dovuto previamente interloquire con lo Stato membro di stabilimento del prestatore;
  • sarebbe stata necessaria la preventiva notifica alla Commissione europea;
  • tali adempimenti non possono essere effettuati “a posteriori”.

Di conseguenza, la delibera è stata annullata limitatamente alla parte relativa all’efficacia immediata delle misure nei confronti dei fornitori stabiliti in altri Stati membri.


Digital Services Act e armonizzazione incompleta

Di particolare interesse scientifico è il passaggio motivazionale nel quale il TAR riconosce l’assenza, allo stato attuale, di un modello europeo uniforme di age verification.

Il Collegio osserva come il Digital Services Act persegua una progressiva armonizzazione dei sistemi nazionali, senza tuttavia aver ancora definito standard tecnici vincolanti ed omogenei.

In tale scenario, gli Stati membri possono adottare discipline transitorie, purché rispettose:

  • del principio di proporzionalità;
  • della cooperazione leale;
  • delle procedure previste dal diritto europeo.

La disciplina del Decreto Caivano viene dunque qualificata come misura transitoria legittima, destinata a colmare il vuoto normativo europeo.


Age verification, GDPR e tutela della privacy

La sentenza affronta anche il delicato rapporto tra verifica dell’età e protezione dei dati personali.

Il TAR esclude la violazione del GDPR, evidenziando che:

  • la delibera AGCom era stata adottata previo parere del Garante Privacy;
  • non venivano imposte specifiche tecnologie invasive;
  • il sistema si limitava a fissare principi generali di adeguamento.

Secondo il Collegio, il diritto alla protezione dei dati personali deve essere bilanciato con il superiore interesse alla tutela dello sviluppo psicofisico dei minori.


Le implicazioni della sentenza n. 6283/2026

La pronuncia del TAR Lazio rappresenta un precedente di grande rilevanza nel diritto amministrativo digitale e nel diritto europeo dei servizi online.

La decisione:

  • conferma la legittimità delle misure di protezione dei minori online;
  • ribadisce la centralità del principio di libera circolazione dei servizi;
  • rafforza il ruolo della cooperazione tra Stati membri;
  • valorizza il principio di leale collaborazione europea;
  • chiarisce i limiti dell’intervento regolatorio nazionale in materia digitale.

La sentenza costituisce inoltre uno dei primi arresti giurisprudenziali italiani di sistematica interpretazione del rapporto tra Digital Services Act, GDPR e Direttiva e-commerce.


Conclusioni

La sentenza n. 6283/2026 del TAR Lazio segna un punto di equilibrio tra due esigenze fondamentali dell’ordinamento contemporaneo:

  • la protezione dei minori nell’ambiente digitale;
  • la salvaguardia delle libertà economiche europee.

Il Collegio amministrativo romano ha riconosciuto la legittimità dell’intervento nazionale introdotto dal Decreto Caivano, purché esercitato nel rispetto delle procedure di cooperazione previste dal diritto dell’Unione Europea.

La decisione dimostra come la trasformazione digitale richieda un continuo bilanciamento tra interessi costituzionali, tutela della persona e dinamiche del mercato unico europeo.

In attesa di un sistema europeo armonizzato di age verification, gli Stati membri conservano dunque uno spazio di intervento normativo, purché conforme ai principi di proporzionalità, cooperazione e rispetto delle competenze sovranazionali.


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