
Codice della Crisi: Cassazione n. 10723/2026, la convenienza del concordato prevale sulle condotte distrattive e sulle violazioni tributarie
Cassazione n. 10723/2026: principio di diritto e impatto operativo
Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): se, in sede di omologazione del concordato preventivo con cram down fiscale, possano assumere rilievo ostativo le pregresse condotte distrattive dell’amministratore e le reiterate violazioni degli obblighi tributari.
La Suprema Corte risponde in modo netto: no, quando tali condotte non incidano sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Si tratta di una decisione destinata a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali, sulle strategie difensive delle imprese in crisi e sul contenzioso promosso dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso concreto: voto contrario del Fisco e richiesta di omologa forzosa
Una società in liquidazione volontaria, dopo la presentazione di un’istanza di liquidazione giudiziale, proponeva domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e successivamente concordato preventivo liquidatorio, formulando anche proposta di trattamento dei debiti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.
L’Agenzia delle Entrate esprimeva voto contrario, contestando:
- la presenza di atti distrattivi dell’attivo societario;
- l’autoliquidazione di compensi da parte dell’amministratrice;
- la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari dal 2014.
Non raggiunte le maggioranze, la società chiedeva l’omologazione forzosa ex art. 88, comma 3, CCII.
La decisione della Cassazione: conta la convenienza, non la “meritevolezza”
Superamento del requisito morale del debitore
La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: il concordato preventivo moderno non è più fondato sul tradizionale concetto di meritevolezza soggettiva del debitore, tipico della vecchia legge fallimentare.
Secondo la Corte:
il legislatore ha progressivamente abbandonato il controllo sulla condotta morale dell’imprenditore, concentrando il giudizio sulla funzionalità economica della proposta.
Ne consegue che:
- pregresse irregolarità gestorie;
- omissioni fiscali;
- scelte imprenditoriali censurabili;
non impediscono automaticamente il concordato.
Il parametro decisivo è la convenienza economica
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il piano era più vantaggioso della liquidazione giudiziale per varie ragioni:
1. Tempestività dei pagamenti
I creditori avrebbero ottenuto soddisfazione in tempi più rapidi rispetto alla liquidazione.
2. Finanza esterna immediata
Era previsto un apporto di 1.300.000 euro, idoneo a coprire integralmente il fabbisogno concordatario.
3. Percentuale di pagamento ai creditori
Tutte le classi creditorie avrebbero ricevuto il 20% delle rispettive pretese, mentre nella liquidazione molti creditori sarebbero rimasti incapienti.
4. Attivo insufficiente in liquidazione
L’attivo recuperabile era stimato in soli 89.249,21 euro a fronte di un passivo superiore a 5,9 milioni di euro.
Per la Corte, questi dati rendevano il concordato chiaramente preferibile.
Cram down fiscale ex art. 88 CCII: cosa cambia dopo questa sentenza
Rafforzato il potere del Tribunale
La decisione conferma che, in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria determinante ai fini delle maggioranze, il Tribunale può omologare il concordato se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale.
Ridimensionato il potere oppositivo del Fisco
L’Agenzia delle Entrate non può bloccare il concordato limitandosi a richiamare:
- pregresse irregolarità tributarie;
- omissioni fiscali reiterate;
- condotte distrattive pregresse.
Occorre dimostrare che tali fatti incidano concretamente sulla convenienza, sulla trasparenza informativa o sulla fattibilità del piano.
Rapporto con la Direttiva UE 2019/1023
La Cassazione esclude che il diritto europeo imponga un sindacato generalizzato sulla meritevolezza dell’imprenditore nei piani di ristrutturazione.
Secondo la Corte:
- la meritevolezza assume rilievo soprattutto nelle procedure di esdebitazione;
- nei piani di ristrutturazione prevale la logica della conservazione del valore e della migliore soddisfazione dei creditori.
Implicazioni pratiche per imprese, advisor e professionisti
Per le imprese in crisi
La sentenza apre spazi rilevanti anche per società con pregresse criticità fiscali, purché presentino:
- piano serio e documentato;
- nuova finanza;
- comparazione economica favorevole con la liquidazione;
- informazione trasparente ai creditori.
Per i creditori pubblici
Il dissenso dell’Erario non basta da solo. Servono contestazioni tecniche sulla non convenienza.
Per gli organi di controllo
Commissari, attestatori e advisor dovranno rafforzare le relazioni comparative tra:
- scenario concordatario;
- scenario liquidatorio;
- tempi di realizzo;
- costi procedurali;
- probabilità di recupero.
Conclusioni
La Cassazione n. 10723/2026 rappresenta una pronuncia di svolta nel diritto della crisi d’impresa: il concordato preventivo viene confermato come strumento economico di regolazione della crisi, non come giudizio morale sull’imprenditore.
Se il piano offre ai creditori risultati migliori della liquidazione giudiziale, esso può essere omologato anche contro il dissenso del Fisco, nonostante pregresse irregolarità gestorie o tributarie.
Il focus torna dove il legislatore europeo e nazionale lo hanno collocato: massimizzazione del soddisfacimento dei creditori e recupero del valore aziendale.
Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in crisi d’impresa e contenzioso tributario
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, amministratori, soci e creditori nelle procedure disciplinate dal Codice della Crisi, con particolare competenza in:
Crisi d’impresa e concordato preventivo
- concordati liquidatori e in continuità;
- ristrutturazioni del debito;
- omologazioni giudiziali;
- opposizioni dei creditori.
Cram down fiscale e transazione tributaria
- rapporti con Agenzia delle Entrate e INPS;
- gestione del voto erariale;
- ricorsi su dinieghi ingiustificati;
- difesa nei procedimenti ex art. 88 CCII.
Responsabilità degli amministratori
- contestazioni per atti distrattivi;
- azioni di responsabilità;
- tutela patrimoniale di soci e organi gestori.
Litigation strategica
- reclami ex art. 51 CCII;
- ricorsi in Cassazione;
- contenzioso tributario e societario complesso.
Per imprese in tensione finanziaria o soggette a esposizione fiscale rilevante, un’assistenza altamente specialistica consente di trasformare la crisi in una concreta opportunità di risanamento.
*****************
Suprema Corte di Cassazione, ordìnanza n. 10723 del 22 aprile 2026:
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com


