CCII: IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CHIARISCE I LIMITI DELL’ART. 47 RIGUARDO AI “MUTAMENTI DELLE CIRCOSTANZE” NEL CONCORDATO PREVENTIVO

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Cosa si intende per “mutamenti delle circostanze” nel concordato preventivo?

La giurisprudenza di merito torna a occuparsi del concetto di mutamenti delle circostanze previsto dall’articolo 47, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Questa norma consente al debitore, decorso il termine per proporre reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità, di depositare una nuova domanda di concordato preventivo, ma solo al verificarsi di determinati presupposti oggettivi.

Il precedente del Tribunale di Milano e la nuova pronuncia di Busto Arsizio

Dopo il primo vademecum del Tribunale di Milano (17 ottobre 2024), ripreso dal Sole 24 Ore il 24 dicembre 2024, è ora il Tribunale di Busto Arsizio a pronunciarsi con un decreto del 12 febbraio 2025.

Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva già depositato due domande di concordato preventivo, entrambe dichiarate inammissibili poiché l’attestazione ex art. 87, comma 3, era stata redatta da un soggetto privo dei requisiti richiesti, ovvero non iscritto all’albo dei gestori della crisi.

Terza domanda di concordato: nuove premesse o riproposizione camuffata?

A seguito della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero, la debitrice ha abbandonato la tesi del “mero disguido” e ha annunciato, con un nuovo legale, l’intenzione di depositare una terza proposta di concordato. Questa volta, l’attestazione sarebbe stata redatta da un professionista abilitato e il piano sarebbe stato parzialmente modificato con un maggior apporto economico dei soci.

Secondo la tesi della società, la nuova istanza superava le precedenti in quanto:

  • Redatta da un soggetto dotato dei requisiti formali;
  • Basata su un piano migliorativo rispetto al passato;
  • In grado di garantire maggiore soddisfazione ai creditori.

Il rigetto del Tribunale: nessun vero mutamento delle circostanze

Il Pubblico Ministero, però, ha evidenziato che non vi era stato alcun mutamento sostanziale delle circostanze, come richiesto dall’articolo 47, comma 5, CCII. La tesi è stata accolta dal Tribunale di Busto Arsizio, il quale ha chiarito che:

I mutamenti delle circostanze devono consistere in elementi oggettivi, nuovi e imprevedibili, che incidano sulla situazione economico-aziendale del debitore e non in semplici scelte difensive o correzioni di errori pregressi.

Cosa non costituisce un “mutamento di circostanze”:

  • La sostituzione del professionista attestatore;
  • Il cambio di legale o advisor;
  • La presentazione di un piano solo marginalmente migliorato, ma fondato sul medesimo schema di continuità diretta e cessione di immobili.

Perché questa interpretazione è rilevante per il diritto della crisi d’impresa

Accogliere una nozione estensiva di “mutamento delle circostanze” significherebbe consentire al debitore di eludere indefinitamente il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Secondo i giudici lombardi, ciò sarebbe in contrasto con la ratio del Codice della crisi, che mira a:

  • Garantire certezza e stabilità nei procedimenti di regolazione della crisi;
  • Evitare abusi del diritto attraverso continue riproposizioni di proposte solo formalmente nuove;
  • Tutela dei creditori e dell’interesse pubblico alla celerità della procedura.

Conclusioni: quando è possibile presentare una nuova domanda di concordato?

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio chiarisce che, per essere ammessa una nuova domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 CCII, è indispensabile che:

  • Il mutamento delle circostanze sia oggettivo e sostanziale;
  • Esista un elemento di novità nella situazione aziendale, non solo nella strategia difensiva;
  • Il nuovo piano non sia una semplice replica migliorata del precedente.

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