
🧾 Sotto titolo
Anatocismo bancario e contratti antecedenti alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000: necessità di nuova pattuizione e limiti alla modifica unilaterale
🔍Descrizione
La Corte di Cassazione ribadisce che l’applicazione dell’anatocismo bancario ai contratti stipulati prima della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 richiede una nuova pattuizione espressa, escludendo ogni effetto sanante delle clausole nulle o di modifiche unilaterali dell’istituto di credito. Analisi delle ordinanze n. 27460/2025, 9141/2020 e 7105/2020.
1. Introduzione: l’anatocismo bancario e la svolta della Delibera CICR del 2000
Il tema dell’anatocismo bancario – ossia la capitalizzazione periodica degli interessi a debito del correntista – rappresenta da anni uno dei nodi più complessi del diritto bancario italiano.
L’intervento normativo del D.Lgs. n. 342/1999, art. 25, comma 2, e della successiva Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ha segnato una svolta: il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha disciplinato le modalità di produzione di interessi su interessi, stabilendo principi di reciprocità, trasparenza e pattuizione espressa.
Tuttavia, l’applicabilità di tale disciplina ai contratti di conto corrente stipulati prima della sua entrata in vigore ha sollevato un articolato dibattito giurisprudenziale, oggi ulteriormente chiarito dall’ordinanza n. 27460/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I civile.
2. Il principio affermato dalla Cassazione: necessità di nuova pattuizione ex art. 7, comma 3, Delibera CICR
Con l’ordinanza Cass., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 27460, la Suprema Corte ha ribadito che:
«Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, né la modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, della Delibera stessa, occorrendo una nuova modificazione pattizia ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.»
Il ragionamento della Corte poggia su un duplice presupposto:
- Le clausole anatocistiche antecedenti alla Delibera erano nulle, poiché in contrasto con l’art. 1283 c.c.;
- La Delibera CICR del 2000 non ha effetto sanante o retroattivo, ma consente la capitalizzazione solo a partire da nuove pattuizioni conformi alle sue previsioni.
Ne deriva che la banca, per poter applicare legittimamente interessi composti anche nei rapporti preesistenti, deve ottenere un accordo espresso e bilaterale con il cliente, non potendo ricorrere alla mera comunicazione unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali.
3. La portata dell’art. 7, comma 3, della Delibera CICR del 2000
Il comma 3 dell’art. 7 prevede che:
«Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.»
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7105/2020, ha precisato che tale disposizione impone una manifestazione di consenso espresso da parte del correntista ogniqualvolta l’adeguamento alle nuove regole CICR comporti un peggioramento delle condizioni economiche, come accade nel caso dell’introduzione dell’anatocismo su basi più ampie.
L’adeguamento automatico o unilaterale, anche se formalmente giustificato da esigenze di conformità normativa, non può prevalere sul principio di tutela contrattuale del cliente bancario e sul divieto di peggioramento implicito delle condizioni economiche già pattuite.
4. Effetti della nullità delle clausole anatocistiche: ricalcolo del saldo e rimesse solutorie
Quando le clausole anatocistiche vengono dichiarate nulle, il correntista ha diritto alla ripetizione dell’indebito per gli interessi indebitamente addebitati.
In questo contesto, la Cassazione (ord. n. 9141/2020) ha chiarito che:
«Al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e rideterminare il reale saldo passivo del conto.»
Tale ricostruzione è fondamentale per stabilire la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione: solo i versamenti solutori, cioè quelli che riducono un saldo effettivamente passivo, possono essere considerati pagamenti suscettibili di prescrizione; viceversa, i versamenti ripristinatori – che reintegrano l’affidamento – non costituiscono pagamenti in senso proprio.
5. Conclusioni: tra tutela del correntista e certezza dei rapporti bancari
Le più recenti pronunce della Suprema Corte confermano un orientamento volto a rafforzare la posizione del cliente bancario e a riaffermare il principio di pattuizione bilaterale come cardine dell’applicazione dell’anatocismo.
In sintesi:
- L’anatocismo bancario non può essere applicato automaticamente ai contratti preesistenti alla Delibera CICR del 2000;
- È necessaria una nuova pattuizione espressa (art. 7, comma 3, Del. CICR);
- Le modifiche unilaterali della banca sono inefficaci;
- La nullità delle clausole anatocistiche comporta la rideterminazione del saldo e la verifica della natura solutoria delle rimesse.
Questa impostazione, oltre a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti di credito, si pone in linea con la ratio del legislatore e con la costante esigenza di equilibrio contrattuale nel sistema bancario.
🧾 Approfondimento: Delibera CICR del 9 febbraio 2000
La Delibera CICR del 9 febbraio 2000 è un importante atto di normazione secondaria adottato dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in attuazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993).
Essa disciplina i criteri di produzione di interessi sugli interessi (anatocismo) nelle operazioni bancarie.
🔹 Contesto normativo
L’art. 120 TUB attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, incluse le modalità di capitalizzazione periodica.
La Delibera del 9 febbraio 2000 fu emanata dopo l’entrata in vigore del TUB (1993) per regolare in modo uniforme le prassi bancarie, in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
🔹 Contenuto principale della Delibera
1. Ambito di applicazione
La delibera si applica a tutti i rapporti bancari (conto corrente, mutuo, apertura di credito, ecc.) che prevedono la produzione di interessi attivi o passivi.
2. Parità di periodicità
La regola fondamentale introdotta è il principio di parità di trattamento tra interessi attivi e passivi:
Le banche possono capitalizzare gli interessi solo se la stessa periodicità viene applicata sia agli interessi a debito che a credito del cliente.
➡️ In pratica, se la banca applica la capitalizzazione trimestrale sugli interessi debitori del cliente, deve applicarla anche su quelli creditori.
3. Decorrenza della produzione di interessi sugli interessi
Gli interessi debitori capitalizzati possono produrre ulteriori interessi solo dalla data successiva alla loro scadenza, e a condizione che il cliente ne sia stato previamente informato.
4. Trasparenza
Le condizioni relative alla produzione e capitalizzazione degli interessi devono essere:
- indicate nei contratti in modo chiaro;
- rese note al cliente prima della conclusione del contratto.
5. Entrata in vigore
Le disposizioni della delibera sono entrate in vigore il 22 aprile 2000.
Gli intermediari dovevano adeguare i contratti in corso entro il 30 giugno 2000, con effetto dal 1º luglio 2000.
🔹 Effetti e successive modifiche normative
La delibera del 9 febbraio 2000 è stata abrogata e superata a seguito delle modifiche introdotte all’art. 120 TUB dal:
- D.L. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), che confermò la competenza del CICR;
- Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che vietò espressamente l’anatocismo;
- D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, che reintrodusse la possibilità di capitalizzazione solo per interessi moratori e previo espresso accordo;
- Delibera CICR del 3 agosto 2016, oggi vigente, che ha sostituito integralmente quella del 2000.
🔹 Sintesi finale
| Aspetto | Delibera CICR 9.2.2000 |
|---|---|
| Base normativa | Art. 120 TUB |
| Oggetto | Criteri di produzione e capitalizzazione degli interessi bancari |
| Principio chiave | Parità di periodicità tra interessi attivi e passivi |
| Entrata in vigore | 22 aprile 2000 |
| Abrogazione | Sostituita dalla Delibera CICR del 3 agosto 2016 |
| Finalità | Regolamentare l’anatocismo bancario e garantire trasparenza contrattuale |
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