Exceptio veritatis è un’espressione di origine latina che indica l’eccezione di verità: la possibilità, per chi è accusato di aver offeso o diffamato qualcuno, di difendersi provando la verità del fatto attribuito.
Significato generale
In diritto, l’exceptio veritatis consente al convenuto/imputato di sostenere che l’affermazione contestata non è illecita perché vera, e quindi manca l’ingiustizia dell’offesa.
Ambito penale (diffamazione e ingiuria)
Nel diritto penale italiano, il principio opera soprattutto in materia di diffamazione (art. 595 c.p.), ma non in modo assoluto:
la verità del fatto non esclude automaticamente il reato; è ammessa solo in ipotesi tassative, ad esempio quando: l’offesa riguarda un pubblico ufficiale o un soggetto che esercita una funzione di rilievo pubblico; il fatto è di interesse pubblico; la prova della verità è funzionale all’esercizio del diritto di cronaca o di critica, che richiede i noti requisiti di: verità (o verità putativa), continenza espressiva, interesse pubblico alla notizia.
In assenza di tali presupposti, anche un fatto vero può integrare diffamazione.
Ambito civile
Nel giudizio civile per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), la prova della verità del fatto:
può escludere l’antigiuridicità della condotta; rileva soprattutto nel bilanciamento tra diritto all’onore/reputazione e libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Funzione sistematica
L’exceptio veritatis:
non tutela la “verità in sé”, ma opera come strumento di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti (onore, reputazione, informazione, critica).
Art. 51 c.p. e art. 59 c.p.: esercizio del diritto, verità putativa ed errore sulla scriminante
Inquadramento sistematico
L’articolo analizza il rapporto tra art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) e art. 59 c.p. (regime delle cause di giustificazione), con particolare riferimento alla verità putativa nei reati contro l’onore e la reputazione, e in special modo alla diffamazione. L’indagine si colloca nel solco della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della dottrina penalistica maggioritaria, mettendo in luce la distinzione tra scriminante reale e scriminante putativa, nonché le ricadute applicative sul piano dell’antigiuridicità e dell’elemento soggettivo.
1. Art. 51 c.p.: la scriminante dell’esercizio del diritto
L’art. 51 c.p. opera sul piano oggettivo dell’antigiuridicità, escludendo la punibilità quando il fatto tipico costituisce esercizio legittimo di un diritto o adempimento di un dovere. Nei reati di diffamazione, esso rappresenta il fondamento normativo del diritto di cronaca, di critica e di informazione, subordinato ai noti requisiti di:
interesse pubblico alla notizia; verità del fatto; continenza espressiva.
La sussistenza della scriminante reale rende il fatto pienamente lecito, a prescindere dalla consapevolezza soggettiva dell’agente.
2. Art. 59 c.p.: errore sulla causa di giustificazione
L’art. 59 c.p. disciplina l’ipotesi in cui la causa di giustificazione:
sia ignota all’agente (irrilevante, se la scriminante esiste); oppure sia erroneamente supposta (scriminante putativa).
In base al comma 4, l’errore sulla scriminante produce effetti solo se non colposo. Ne consegue che:
l’errore inevitabile esclude il dolo; l’errore colposo lascia residuare la responsabilità colposa, se prevista.
3. Verità putativa e diritto di cronaca
La verità putativa non costituisce una scriminante autonoma, ma un criterio di integrazione dell’art. 51 c.p. attraverso l’art. 59 c.p.. Essa ricorre quando l’agente, pur narrando un fatto non vero, abbia maturato una ragionevole convinzione di verità, fondata su:
fonti attendibili; verifiche diligenti; proporzionalità tra gravità dell’accusa e solidità del riscontro.
La giurisprudenza esclude che la mera buona fede soggettiva sia sufficiente, imponendo uno standard oggettivo di diligenza qualificata, particolarmente rigoroso per i professionisti dell’informazione.
4. Distinzione dogmatica essenziale
Art. 51 c.p.: scriminante sostanziale → esclude l’antigiuridicità. Art. 59 c.p.: norma di disciplina → regola l’errore sulla scriminante. Verità oggettiva: fonda la liceità piena del fatto. Verità putativa: rileva solo se l’errore è inevitabile e non colposo.
La corretta qualificazione del rapporto tra le due norme è decisiva ai fini dell’imputazione soggettiva e dell’esito del giudizio penale e civile.
Conclusioni
Il coordinamento tra art. 51 c.p. e art. 59 c.p. consente di delimitare con precisione l’area della liceità penale nell’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, evitando sia derive censorie sia indebite compressioni della tutela dell’onore e della reputazione. La verità putativa emerge come punto di equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità individuale, fondata su criteri di diligenza e professionalità.
Competenze dello Studio legale Bonanni Saraceno
Lo Studio legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata competenza specialistica:
nel diritto penale dell’informazione e della diffamazione; nell’analisi e applicazione delle scriminanti ex artt. 51 e 59 c.p.; nella difesa in procedimenti penali e civili connessi a libertà di stampa, diritto di cronaca e tutela della reputazione; nella consulenza preventiva per editori, professionisti e imprese, volta a ridurre il rischio penale e risarcitorio.
L’approccio dello Studio è caratterizzato da rigore scientifico, costante aggiornamento giurisprudenziale e capacità di integrare dogmatica penalistica e strategia processuale, offrendo assistenza altamente qualificata su tematiche di elevata complessità giuridica.
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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Danni da Vaccinazione Anti-Covid-19 e Vittime del Dovere: Profili Comparati di Tutela, Nesso Causale e Accertamento Medico-Amministrativo
Introduzione
La gestione dei danni da vaccinazione anti-Covid-19 e la tutela delle vittime del dovere rappresentano due sistemi normativi distinti ma funzionalmente correlati. Entrambi i regimi affrontano la complessa questione del nesso causale e dell’accertamento medico-amministrativo, seppur con modalità differenti. Questo articolo analizza i punti di contatto e le differenze tra i due sistemi, con particolare attenzione al ruolo della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) e dei Comitati di Verifica, nonché agli aspetti di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2050 c.c.
1. Il Danno da Vaccinazione Anti-Covid-19: Natura Indennitaria e Centralità dell’Accertamento Medico
Il legislatore ha esteso la L. 210/1992 ai vaccini anti-SARS-CoV-2, inclusi quelli raccomandati. La tutela si caratterizza per:
Natura indennitaria: finalizzata alla compensazione sociale ex art. 2 Cost.;
Autonomia dalla colpa dell’Amministrazione: non è necessario provare responsabilità;
Nesso causale medico-legale: valutato secondo il criterio del “più probabile che non”.
L’accertamento è affidato a commissioni mediche territoriali (ASL o ospedaliere), senza filtri giuridico-amministrativi successivi. SEO focus: danni da vaccinazione, L. 210/1992, accertamento medico-legale, indennizzo Covid-19.
2. Le Vittime del Dovere: Doppio Livello di Accertamento e Nesso Causale Qualificato
Il sistema delle vittime del dovere prevede una tutela rafforzata, con accertamento su due livelli:
CMO: verifica patologia, invalidità e nesso causale in senso sanitario;
Comitato di Verifica: valuta la riconducibilità dell’evento al servizio e la rilevanza causale giuridica.
Il parere del Comitato è vincolante, segnando la differenza fondamentale rispetto alla L. 210/1992.
SEO focus: vittime del dovere, nesso causale, Comitato di Verifica, tutela speciale.
3. Vaccinazione Anti-Covid-19 del Personale Sanitario e delle Forze dell’Ordine
Per personale sanitario, militare o di Polizia impiegato in contesti emergenziali, la vaccinazione:
Era obbligatoria o fortemente raccomandata;
Connessa funzionalmente al servizio;
Determina sovrapposizione tra tutela indennitaria ex L. 210/1992 e accesso allo status di vittima del dovere.
In tali casi, la CMO accerta il profilo sanitario, mentre il Comitato di Verifica valuta la qualificazione della vaccinazione come occasione di servizio.
SEO focus: personale sanitario Covid-19, Forze Armate, vaccinazione obbligatoria, indennizzo e causa di servizio.
4. Prospettive Applicative e Contenzioso
La giurisprudenza sta consolidando principi chiave:
Riconoscimento della vaccinazione come rischio imposto dall’Amministrazione;
Valutazione della concausalità tra servizio e danno;
Superamento di interpretazioni formalistiche sul nesso causale.
Il danno da vaccinazione diventa così un ponte concettuale tra diritto alla salute e tutela delle vittime del dovere.
SEO focus: contenzioso danni Covid-19, nesso causale medico-legale, tutela diritto alla salute.
5. Responsabilità Civile e Vaccinazione Anti-Covid-19: Artt. 2043 e 2050 c.c.
Oltre all’indennizzo, è possibile azionare la responsabilità civile dello Stato e degli operatori sanitari:
5.1 Indennizzo e Risarcimento: Piani Distinti e Cumulabili
Indennizzo L. 210/1992: funzione solidaristica e compensativa minima;
Risarcimento ex art. 2043 c.c.: funzione integrale e reintegratoria;
Le due tutele sono autonome e cumulabili, compatibilmente con la compensatio lucri cum damno.
5.2 Responsabilità Ex Art. 2043 c.c.
Presupposti: condotta antigiuridica, danno ingiusto, nesso causale, colpa. Profili di colpa Covid-19: carenze informative, omissioni nella farmacovigilanza, gestione inadeguata di categorie fragili.
5.3 Responsabilità Ex Art. 2050 c.c.
La vaccinazione di massa, se realizzata in contesto emergenziale, può configurare attività pericolosa lecita, con:
Inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione;
Obbligo di dimostrare misure idonee a prevenire il danno.
5.4 Personale in Servizio: Concausalità e Tutela Rafforzata
Per operatori sanitari e forze dell’ordine, la vaccinazione obbligatoria o condizionante rafforza il dovere di protezione dello Stato, rendendo rilevante anche la concausalità tra servizio e danno.
7. Chiusura Applicativa: Il Ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Il contenzioso sui danni da vaccinazione Covid-19 richiede competenze trasversali tra diritto sanitario, responsabilità civile, previdenza pubblica e contenzioso amministrativo.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta esperienza consolidata in:
Tutela dei danneggiati da trattamenti sanitari e vaccinazioni;
Procedimenti di indennizzo ex L. 210/1992;
Azioni di risarcimento contro Ministero della Salute, ASL e altri enti pubblici;
Casi complessi di cumulo tra tutela indennitaria, previdenziale e risarcitoria;
Valutazione di causalità medico-legale, concausalità e responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c.
Approccio distintivo dello Studio:
Analisi integrata giuridico-scientifica;
Costruzione rigorosa della prova;
Strategia processuale calibrata su giudice ordinario, amministrativo e contabile;
Tutela personalizzata ed efficace del diritto alla salute.
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Liquidazione controllata e sopravvenienze attive: profili fiscali irrisolti dopo il Dlgs n. 186/2025
Sommario
Il Dlgs 4 dicembre 2025, n. 186, nell’intervenire sulla fiscalità delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha omesso ogni riferimento alla liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato. Tale silenzio normativo solleva rilevanti criticità sistematiche, in particolare con riferimento alla tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione, che appare in potenziale contrasto con la ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. L’analisi che segue ricostruisce il fondamento dell’irrilevanza fiscale delle riduzioni dei debiti nelle procedure liquidatorie e ne verifica la coerente estensione alla liquidazione controllata.
1. Il silenzio dell’art. 8 del Dlgs n. 186/2025 sulla liquidazione controllata
L’articolo 8 del Dlgs n. 186/2025 disciplina il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalle procedure di composizione della crisi, ma non menziona espressamente la liquidazione controllata. L’assenza di un richiamo esplicito a tale procedura determina un vuoto interpretativo che rischia di condurre a una tassazione indebita delle sopravvenienze da esdebitazione, nonostante la presenza di elementi strutturali del tutto assimilabili alle procedure liquidatorie già esentate.
2. La ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR: il presupposto del possesso del reddito
Il comma 4-ter dell’articolo 88 TUIR sancisce l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in presenza di determinate procedure concorsuali. Il fondamento della norma non risiede nella mera qualificazione oggettiva della sopravvenienza, bensì nell’assenza del presupposto impositivo del possesso del reddito.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, infatti:
il debitore subisce uno spossessamento integrale;
l’attività d’impresa non prosegue;
la procedura si conclude, nella generalità dei casi, senza alcun arricchimento patrimoniale in capo al debitore.
La riduzione del passivo, pur configurando matematicamente una sopravvenienza attiva, non integra reddito tassabile, mancando un effettivo incremento della capacità contributiva.
3. L’evoluzione storica: dal “bonus da concordato” al consolidamento della detassazione
La relazione di accompagnamento al Testo unico delle imposte sui redditi chiarì espressamente che:
«non rientrano tra le sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare […] o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori».
Il legislatore ritenne, dunque, che il concetto stesso di sopravvenienza:
presupponga la continuità dell’impresa;
implichi la determinazione del reddito in base al bilancio;
non possa operare in situazioni di integrale spossessamento.
Successivamente, con finalità agevolative, la detassazione venne estesa anche al concordato preventivo di risanamento senza cessione dei beni, pur in assenza di spossessamento, ma con limiti quantitativi, a conferma della centralità della distinzione tra procedure liquidatorie e procedure in continuità.
4. Liquidazione controllata ed esdebitazione: un’evidente incoerenza sistematica
La liquidazione controllata del sovraindebitato presenta caratteristiche strutturali pienamente sovrapponibili alle procedure liquidatorie tradizionali:
spossessamento del patrimonio del debitore;
destinazione integrale dell’attivo alla soddisfazione dei creditori;
chiusura della procedura senza prosecuzione dell’attività.
Alla luce della ratio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, la sopravvenienza derivante dall’esdebitazione conseguita in tale contesto dovrebbe essere fiscalmente irrilevante. Tuttavia, la mancata inclusione della liquidazione controllata nell’art. 8 del Dlgs n. 186/2025 rischia di compromettere tale conclusione, generando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre procedure liquidatorie.
5. Il quadro attuale: detassazione con e senza limiti
5.1 Detassazione con limiti
Sono soggette a detassazione entro i limiti del secondo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (per la parte eccedente perdite fiscali, eccedenze ACE e interessi passivi):
concordato preventivo di risanamento;
accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR);
piano attestato di risanamento;
concordato minore in continuità aziendale;
PRO.
5.2 Detassazione senza limiti
Beneficiano della detassazione integrale:
concordato nella liquidazione giudiziale;
concordato preventivo liquidatorio;
concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
concordato minore liquidatorio.
La liquidazione controllata, pur condividendo la medesima natura liquidatoria, rimane ingiustificatamente esclusa.
6. Prospettive interpretative e necessità di intervento correttivo
In assenza di un intervento legislativo espresso, l’unica via percorribile appare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 del Dlgs n. 186/2025, che valorizzi:
la ratio del TUIR;
il principio di capacità contributiva;
l’omogeneità strutturale delle procedure liquidatorie.
Un diverso approccio condurrebbe a una tassazione meramente formale, priva di fondamento sostanziale, in contrasto con i principi cardine del sistema tributario.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una competenza altamente specialistica in materia di:
sovraindebitamento e procedure di regolazione della crisi;
liquidazione controllata e concordati minori;
profili fiscali delle procedure concorsuali, con particolare attenzione alla tassazione delle sopravvenienze attive;
contenzioso tributario e interpretazione sistematica del TUIR.
Grazie a un approccio interdisciplinare che integra diritto concorsuale e diritto tributario, lo Studio assiste imprese e debitori nella strutturazione delle procedure, nella gestione dei profili fiscali critici e nella tutela contro imposizioni non coerenti con la ratio normativa, offrendo soluzioni giuridiche avanzate e orientate alla sostenibilità del risanamento.
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Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
La differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta costituisce uno dei temi centrali del diritto penale fallimentare e dei reati concorsuali, incidendo direttamente sulla qualificazione giuridica della condotta dell’imprenditore e sulla misura della pena applicabile. La disciplina, storicamente contenuta negli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, trova oggi continuità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Bancarotta fraudolenta: definizione, condotte e dolo
La bancarotta fraudolenta rappresenta la forma più grave di illecito concorsuale ed è caratterizzata dalla presenza di condotte dolose, finalizzate a pregiudicare consapevolmente la garanzia patrimoniale dei creditori.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Rientrano in tale categoria:
la distrazione o l’occultamento di beni dell’impresa;
la dissipazione del patrimonio sociale;
l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.
Bancarotta fraudolenta documentale
Sul piano contabile, integra il reato:
la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili;
la tenuta delle scritture in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta
Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta illecita. Non è richiesto un vantaggio personale dell’amministratore, essendo sufficiente la consapevole accettazione del danno arrecato ai creditori, orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Bancarotta semplice: mala gestio e colpa dell’imprenditore
La bancarotta semplice si colloca su un piano di minore gravità ed è riconducibile a una gestione imprudente o negligente dell’impresa, priva di intenti fraudolenti.
Condotte tipiche della bancarotta semplice
Sono tipiche della fattispecie:
le spese personali eccessive rispetto alle condizioni economiche dell’impresa;
le operazioni di grave rischio;
il ricorso abusivo al credito;
l’irregolare tenuta delle scritture contabili, quando non sia finalizzata all’inganno dei creditori.
Elemento soggettivo nella bancarotta semplice
Il reato è prevalentemente fondato sulla colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), sebbene in alcune ipotesi possa emergere un dolo attenuato, comunque insufficiente a integrare la fraudolenza.
Differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta secondo la Cassazione
Il criterio distintivo fondamentale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, risiede nell’elemento soggettivo e nella finalità della condotta:
la consapevole sottrazione o alterazione della realtà patrimoniale integra la bancarotta fraudolenta;
la mala gestio non intenzionalmente decettiva, anche se grave, configura la bancarotta semplice.
Questa distinzione assume rilievo decisivo nei procedimenti penali per reati fallimentari, in particolare con riferimento alla responsabilità penale degli amministratori, anche di fatto, e dei soggetti apicali dell’impresa in crisi.
1. Art. 216 l. fall. (disciplina previgente)
L’art. 216 r.d. 267/1942 disciplinava la bancarotta fraudolenta, distinguendo:
a) Bancarotta fraudolenta patrimoniale
distrazione
occultamento
dissimulazione
distruzione
dissipazione di beni
esposizione o riconoscimento di passività inesistenti
b) Bancarotta fraudolenta documentale
sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili
tenuta irregolare tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
c) Pena
reclusione da 3 a 10 anni
aggravanti e pene accessorie ex artt. 216–219 l. fall.
2. Trasposizione nel CCII: artt. 322 ss.
Con l’entrata in vigore del CCII, la disciplina penale è stata riordinata, senza depenalizzazione del nucleo essenziale delle fattispecie.
🔹 Art. 322 CCII – Bancarotta fraudolenta
Riproduce sostanzialmente l’art. 216 l. fall., articolando la fattispecie in:
bancarotta fraudolenta patrimoniale
bancarotta fraudolenta documentale
con identità strutturale degli elementi oggettivi e soggettivi (dolo generico).
🔹 Artt. 323–325 CCII
Art. 323: bancarotta impropria
Art. 324: fatti di bancarotta semplice
Art. 325: circostanze aggravanti
La pena per la bancarotta fraudolenta resta la reclusione da 3 a 10 anni.
3. Continuità normativa e successione di leggi penali
La giurisprudenza di legittimità qualifica il passaggio art. 216 l. fall. → art. 322 CCII come:
successione di leggi penali nel tempo in continuità normativa
Conseguenze:
nessuna abolitio criminis
applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p. solo se e nella misura in cui singole disposizioni risultino più favorevoli
piena rilevanza dei precedenti giurisprudenziali formatisi sull’art. 216 l. fall.
4. Rilevanza pratica (processuale e sostanziale)
I fatti commessi prima del 15 luglio 2022 restano valutati alla luce dell’art. 216 l. fall., ma con possibilità di richiamo all’art. 322 CCII
I fatti successivi sono sussunti direttamente nella disciplina del CCII
Le nozioni di distrazione, dolo, offensività e nesso con l’insolvenza restano interpretate secondo il consolidato orientamento formatosi sotto la legge fallimentare
1. Art. 217 l. fall. (abrogato)
L’art. 217 r.d. 267/1942 disciplinava la bancarotta semplice, configurabile in presenza di condotte colpose o comunque prive di dolo fraudolento, tra cui:
spese personali o per la famiglia eccessive;
operazioni imprudenti o di pura sorte;
aggravamento del dissesto per ritardata dichiarazione di fallimento;
irregolare tenuta delle scritture contabili (senza intento fraudolento).
Elemento soggettivo: colpa (non dolo). Natura: reato meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.).
2. Trasposizione nel CCII
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (CCII), l’art. 217 l. fall. è stato abrogato e la materia è ora disciplinata dagli:
🔹 artt. 323–325 CCII
a) Art. 323 CCII – Bancarotta semplice
Riproduce, con adattamenti sistematici, le ipotesi già previste dall’art. 217 l. fall., mantenendo:
la centralità della colpa;
la distinzione netta dalla bancarotta fraudolenta (artt. 322 ss. CCII);
il riferimento all’apertura della liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento).
b) Art. 324 CCII – Bancarotta semplice documentale
Riguarda:
omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
assenza di dolo fraudolento;
valutazione della gravità in concreto.
c) Art. 325 CCII – Pene
Stabilisce il trattamento sanzionatorio, sostanzialmente in continuità con la legge fallimentare, ma armonizzato con il nuovo impianto del Codice.
3. Continuità normativa e interpretativa
La riforma non ha creato un nuovo reato, ma ha realizzato una:
continuità normativa (art. 2 c.p.);
continuità interpretativa, per cui la giurisprudenza formatasi sull’art. 217 l. fall. resta largamente applicabile agli artt. 323 ss. CCII.
👉 In sede processuale, è quindi ancora corretto richiamare i precedenti sull’art. 217 l. fall., purché adattati al nuovo contesto della liquidazione giudiziale.
4. Sintesi comparativa
Legge fallimentare
CCII
Art. 217 l. fall.
Artt. 323–325 CCII
Fallimento
Liquidazione giudiziale
Bancarotta semplice
Bancarotta semplice
Colpa
Colpa
Giurisprudenza storica
Ancora rilevante
Assistenza legale in materia di bancarotta e reati fallimentari
Lo STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO presta assistenza legale altamente qualificata in materia di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, offrendo supporto difensivo in tutte le fasi del procedimento penale, con particolare attenzione a:
reati concorsuali e diritto penale dell’economia;
responsabilità di amministratori, sindaci e liquidatori;
distinzione tra bancarotta pre-fallimentare e post-fallimentare;
analisi strategica degli orientamenti della Corte di Cassazione;
tutela dell’imprenditore nei procedimenti derivanti da crisi d’impresa e insolvenza.
L’approccio dello Studio si fonda su rigore scientifico, aggiornamento giurisprudenziale costante e strategia difensiva personalizzata, elementi essenziali nei procedimenti penali fallimentari ad alta complessità.
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Decreto legge n. 159/2025 convertito in legge: nuove regole su sicurezza sul lavoro, vigilanza e protezione civile
Conversione del Dl 159/2025: quadro generale e finalità del legislatore
Con l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati del 18 dicembre 2025 (143 voti favorevoli e 105 contrari), il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stato convertito in legge, entrando stabilmente nell’ordinamento giuridico.
Il provvedimento – composto da 24 articoli – persegue una duplice finalità:
rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, incidendo su vigilanza, formazione e responsabilità datoriale;
garantire continuità e governance delle emergenze di protezione civile, in particolare nei territori colpiti da eventi meteorologici estremi.
Nonostante la natura emergenziale, la legge di conversione presenta un elevato tasso di tecnicità, richiedendo l’adozione di numerosi provvedimenti attuativi (due DPCM e dieci decreti ministeriali), destinati a incidere in modo significativo sull’operatività di imprese, pubbliche amministrazioni e organi di controllo.
Premi INAIL e agricoltura: incentivi selettivi e criteri meritocratici
Revisione delle aliquote INAIL e sicurezza sul lavoro
L’articolo 1 introduce un modello di premialità selettiva nella gestione delle tariffe INAIL. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Istituto potrà rimodulare le aliquote per l’oscillazione del premio in base all’andamento infortunistico aziendale.
La novità di maggiore rilievo consiste nell’esclusione dal beneficio dei datori di lavoro che, nel biennio precedente, abbiano riportato condanne penali definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, rafforzando il nesso tra prevenzione e responsabilità.
Rete del lavoro agricolo di qualità
L’articolo 2 interviene sul settore agricolo, inasprendo i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L’assenza di:
condanne penali,
sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza,
diviene condizione necessaria per l’iscrizione. In parallelo, una quota delle risorse INAIL viene riservata alle imprese iscritte alla Rete per finanziare progetti di investimento e formazione, con una logica premiale orientata alla legalità.
Vigilanza, appalti e patente a crediti: il rafforzamento dei controlli
Uno dei pilastri della riforma è rappresentato dall’articolo 3, che concentra l’azione ispettiva su appalti e subappalti, settori statisticamente più esposti al rischio infortunistico.
Tra le principali innovazioni:
liste di conformità: priorità ai controlli INL sulle imprese in subappalto per il rilascio degli attestati;
identificazione dei lavoratori: obbligo di tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione nei cantieri edili e nei settori ad alto rischio;
inasprimento sanzionatorio: la sanzione per mancanza della patente a crediti raddoppia, passando da 6.000 a 12.000 euro;
lavoro irregolare: dal 2026 la decurtazione dei crediti si applica per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’illecito.
Rafforzamento della capacità ispettiva: nuove assunzioni e coordinamento
Per rendere effettivo il nuovo impianto normativo, l’articolo 4 prevede un significativo potenziamento degli organici:
assunzione di 300 nuove unità presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel triennio 2026-2028;
incremento delle posizioni dirigenziali;
aumento del contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro, che passerà da 710 a 810 unità.
Formazione, prevenzione e cultura della sicurezza
Gli articoli 5 e 6 rafforzano l’approccio preventivo attraverso la formazione:
dal 2026, 35 milioni di euro annui saranno trasferiti dall’INAIL al Fondo occupazione e formazione;
promozione della sicurezza in scuole, università e alta formazione.
Di particolare rilievo operativo è l’articolo 1-bis, che impone nei settori turismo e somministrazione di alimenti e bevande il completamento dell’addestramento entro 30 giorni dall’assunzione.
L’accreditamento dei soggetti formatori sarà ridefinito tramite un nuovo Accordo Stato-Regioni, volto a uniformare gli standard qualitativi su base nazionale.
Tutela degli studenti e sostegno ai superstiti
L’articolo 7, con norma di interpretazione autentica, estende la copertura INAIL agli infortuni in itinere occorsi agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, vietandone l’impiego in attività ad alto rischio.
Sul piano assistenziale, l’articolo 8 istituisce borse di studio annuali esenti da imposte (da 3.000 a 7.000 euro) per i figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale.
Digitalizzazione, SIISL e sorveglianza sanitaria
L’evoluzione digitale passa dall’obbligo di utilizzo del SIISL:
dal 1° aprile 2026 le offerte di lavoro dovranno essere pubblicate sulla piattaforma per accedere ai benefici contributivi;
il sistema consentirà la verifica dei dati autocertificati e la gestione delle comunicazioni obbligatorie.
L’articolo 17 introduce rilevanti novità in tema di sorveglianza sanitaria:
i controlli obbligatori sono computati come orario di lavoro;
obbligo di prevenzione oncologica in capo al medico competente;
controlli immediati per alcol e droghe in presenza di un “ragionevole motivo”;
estensione dei controlli anche al personale sanitario dei servizi di prevenzione.
Protezione civile e proroga dello stato di emergenza
L’articolo 18 inserisce nel D.lgs. 81/2008 una disciplina specifica per i volontari della protezione civile.
Di particolare impatto è l’articolo 20, che proroga fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per diverse province toscane colpite dagli eventi meteorologici del 2023, derogando ai limiti temporali ordinari del Codice della Protezione Civile.
Profili critici e possibili contenziosi
Gli uffici studi della Camera hanno segnalato alcune criticità applicative, in particolare:
la genericità del concetto di “ragionevole motivo” per i controlli antidroga;
le modalità di accertamento della tossicodipendenza.
Tali aspetti potrebbero generare contenzioso lavoristico e amministrativo, rendendo centrale il ruolo dell’interpretazione giurisprudenziale.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una comprovata esperienza specialistica in materia di:
sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale;
infortuni e malattie professionali, con assistenza giudiziale e stragiudiziale;
rapporti con INAIL e contenzioso previdenziale;
compliance aziendale, appalti e subappalti, anche alla luce delle nuove regole sulla patente a crediti;
tutela delle vittime e dei superstiti, incluse le prestazioni assistenziali e risarcitorie.
L’approccio dello Studio integra analisi normativa, giurisprudenziale e strategia processuale, offrendo a imprese, lavoratori e famiglie una tutela qualificata in un contesto normativo in rapida evoluzione come quello delineato dal Dl 159/2025.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Illecito disciplinare dell’avvocato e restituzione degli atti: il CNF chiarisce i limiti del richiamo verbale
Nota a CNF, sent. n. 208/2025
1. Premessa: deontologia forense e tutela del diritto di difesa
La disciplina deontologica dell’avvocato rappresenta uno dei presìdi fondamentali a tutela non solo dell’interesse del cliente, ma anche della dignità, del decoro e dell’affidabilità dell’avvocatura quale funzione essenziale dell’ordinamento. In tale prospettiva si colloca la sentenza n. 208/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 15 dicembre 2025, che offre un rilevante chiarimento in ordine alla gravità dell’illecito disciplinare consistente nel subordinare la restituzione della documentazione al pagamento dei compensi professionali.
La decisione si segnala per aver escluso in modo netto la possibilità di ricondurre tale condotta nell’alveo delle infrazioni lievi o scusabili, chiarendo i limiti applicativi dell’art. 28 del Regolamento disciplinare e rafforzando la portata precettiva dell’art. 33, comma 2, del Codice deontologico forense.
2. Il fatto: revoca del mandato e ritenzione degli atti
La vicenda trae origine da un esposto presentato da un assistito che aveva conferito mandato a un’avvocata per l’assistenza in un’azione di risarcimento del danno da sinistro stradale. La professionista, secondo quanto emerso nel procedimento disciplinare, si era resa disponibile ad anticipare alcune spese (visite mediche e perizie), da recuperare al momento dell’erogazione del risarcimento.
Successivamente, ricevuta una parte delle somme richieste a titolo risarcitorio, il cliente decideva di revocare il mandato e nominare un nuovo difensore. A fronte della richiesta di trasmissione della documentazione, l’avvocata subordinava la restituzione degli atti al pagamento delle spese anticipate e del compenso professionale, qualificando tale comportamento come una vera e propria prassi di studio.
3. Il procedimento disciplinare e la decisione del CDD
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze avviava il procedimento, riconoscendo la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF, norma che vieta espressamente di trattenere documenti del cliente per finalità di pressione economica.
Tuttavia, il CDD riteneva di definire il procedimento con il solo richiamo verbale, valorizzando:
l’asserita assenza di precedenti disciplinari;
la personalità dell’incolpata;
la ritenuta mancanza di un pregiudizio “eccessivo” per la difesa dell’assistito.
4. Il ricorso del COA di Firenze: autonomia dell’illecito e proporzionalità della sanzione
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, contestando l’inadeguatezza della sanzione irrogata e la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, il COA sottolineava come:
la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF non richieda la prova di un danno concreto al cliente;
la valutazione della personalità dell’incolpata fosse erronea, risultando l’avvocata già destinataria di un precedente richiamo verbale e coinvolta in ulteriori procedimenti disciplinari;
il richiamo verbale non fosse proporzionato alla gravità della condotta.
5. La decisione del CNF: esclusa la natura lieve o scusabile dell’illecito
Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e disponendo il rinvio al CDD per l’applicazione di una sanzione più congrua.
Secondo il CNF:
il pregiudizio al cliente non costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma rileva esclusivamente ai fini della graduazione della sanzione;
anche in assenza di un danno grave, la ritenzione dei documenti determina un ritardo nella tutela dei diritti dell’assistito, incidendo negativamente sulla dignità e sul decoro dell’avvocatura;
la condotta non può qualificarsi come lieve o scusabile, soprattutto quando – come nel caso di specie – è consapevole e volontaria, essendo giustificata come prassi professionale.
Il Collegio ha richiamato, sul punto, un orientamento già consolidato nella giurisprudenza disciplinare (cfr. CNF n. 276/2024), riaffermando la funzione preventiva e ordinamentale della sanzione disciplinare.
6. Profili sistematici: il divieto di autotutela economica dell’avvocato
La sentenza in commento ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico: l’avvocato non può mai farsi giustizia da sé, utilizzando la documentazione del cliente come strumento di pressione per il recupero del credito professionale.
Il diritto al compenso trova tutela nei rimedi civilistici ordinari, mentre la ritenzione degli atti:
altera il corretto equilibrio del rapporto fiduciario;
incide sul diritto di difesa;
compromette l’immagine dell’avvocatura quale funzione di rilievo costituzionale.
7. Conclusioni: rilievi pratici e competenze specialistiche
La sentenza n. 208/2025 del CNF rappresenta un importante monito per la classe forense, chiarendo che la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF non può essere minimizzata attraverso un uso improprio del richiamo verbale, soprattutto in presenza di condotte consapevoli e reiterate.
In questo contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel diritto disciplinare forense, nell’assistenza agli avvocati nei procedimenti davanti ai Consigli distrettuali di disciplina e al Consiglio Nazionale Forense, nonché nello studio sistematico dei rapporti tra deontologia, responsabilità professionale e tutela del diritto di difesa.
L’approccio dello Studio si fonda su un’analisi rigorosa della giurisprudenza disciplinare, su una profonda conoscenza del Codice deontologico forense e su una visione integrata delle ricadute etiche, processuali e ordinamentali della funzione dell’avvocato, in linea con i più recenti orientamenti del CNF.
ordinamentali della funzione dell’avvocato, in linea con i più recenti orientamenti del CNF.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Riduzione del capitale per perdite e responsabilità degli organi sociali tra diritto societario e crisi d’impresa
1. La perdita del capitale sociale come snodo critico della governance societaria
Nel ciclo fisiologico dell’attività d’impresa non è infrequente che la società per azioni registri perdite tali da incidere sul patrimonio netto. Quando il patrimonio effettivo si riduce al di sotto del capitale sociale nominale, il legislatore appronta specifici meccanismi di tutela finalizzati a preservare la trasparenza societaria, la continuità aziendale e la garanzia patrimoniale dei creditori.
In tale prospettiva si collocano gli artt. 2446 e 2447 c.c., che disciplinano la riduzione del capitale per perdite, configurandola non come una mera operazione formale, bensì come uno strumento di riallineamento tra capitale nominale e capitale reale.
La riduzione per perdite assume così una funzione centrale nella corporate governance, imponendo obblighi stringenti tanto all’organo amministrativo quanto a quello di controllo.
2. La nozione di perdita rilevante ai fini degli artt. 2446 e 2447 c.c.
In assenza di una definizione normativa univoca, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che la perdita rilevante deve essere determinata attraverso una valutazione complessiva che tenga conto:
delle perdite di esercizio;
delle riserve disponibili e indisponibili;
degli eventuali utili di periodo.
Solo l’eccedenza che residua dopo tale compensazione è idonea a incidere sul capitale sociale. Ne deriva che non si ha perdita del capitale finché le perdite non superano l’ammontare complessivo delle riserve.
3. I diversi scenari di perdita del capitale nelle S.p.A.
La disciplina codicistica individua tre principali ipotesi:
Perdita inferiore a un terzo del capitale La riduzione è facoltativa (art. 2445 c.c.).
Perdita superiore a un terzo del capitale, senza erosione del minimo legale Si applica l’art. 2446 c.c., con obblighi informativi e, in determinati casi, riduzione obbligatoria.
Perdita superiore a un terzo che riduce il capitale sotto il minimo legale Trova applicazione l’art. 2447 c.c., con obblighi più rigorosi e rischio di scioglimento della società.
La distinzione non è meramente contabile, ma incide profondamente sui doveri degli amministratori, sulla competenza assembleare e sulle responsabilità risarcitorie.
4. Gli obblighi degli amministratori ex art. 2446 c.c.
Quando la perdita supera un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea, sottoponendo ai soci:
una relazione sulla situazione patrimoniale, redatta secondo i criteri del bilancio;
le osservazioni del collegio sindacale o del comitato di controllo.
L’obbligo di attivazione sorge non al momento della perdita in sé, ma quando essa risulti conoscibile dagli amministratori secondo l’ordinaria diligenza. La giurisprudenza individua spesso tale momento nella predisposizione del progetto di bilancio, ma non esclude una conoscenza anticipata.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce sotto il terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre obbligatoriamente il capitale. In caso di inerzia, amministratori e sindaci sono tenuti a richiedere l’intervento del tribunale.
5. La disciplina rafforzata dell’art. 2447 c.c. e il rischio di scioglimento
Qualora la perdita riduca il capitale al di sotto del minimo legale, la disciplina diventa significativamente più stringente. In tal caso:
l’assemblea non può rinviare le perdite a nuovo;
deve deliberare la riduzione e contestuale ricostituzione del capitale o, in alternativa, la trasformazione della società;
la mancata adozione di una di tali misure comporta lo scioglimento della società.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 2447 c.c. si applica anche all’ipotesi di perdita integrale del capitale, confermando la stretta interdipendenza tra gli artt. 2446 e 2447 c.c.
6. La funzione informativa della relazione patrimoniale
La relazione ex artt. 2446 e 2447 c.c. non costituisce un adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di trasparenza. Essa deve essere:
aggiornata;
chiara, corretta e veritiera;
idonea a rappresentare non solo la situazione statica, ma anche la continuità aziendale.
Alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la relazione assume una dimensione prospettica, dovendo consentire ai soci di valutare la sostenibilità dell’attività e le possibilità di risanamento.
7. Responsabilità degli amministratori e nesso causale
L’omessa convocazione dell’assemblea o la mancata rappresentazione della reale situazione patrimoniale integrano una violazione del dovere di diligenza qualificata.
Secondo la Cassazione, tale violazione può generare un danno autonomo, distinto dalla perdita originaria, qualora l’inerzia abbia contribuito all’aggravamento del dissesto (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233).
Il risarcimento può comprendere anche danni mediati e indiretti, purché non sproporzionati rispetto all’inadempimento.
8. Il ruolo e la responsabilità dei sindaci: possono rispondere del fallimento?
L’organo di controllo non svolge un ruolo meramente passivo. In presenza di inerzia degli amministratori, i sindaci hanno il potere-dovere di convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c.
La loro responsabilità può emergere:
per omessa vigilanza;
per mancata attivazione sostitutiva;
per concorso nell’aggravamento del dissesto.
La giurisprudenza chiarisce che i sindaci non rispondono dell’intero fallimento, ma dell’aggravamento del dissesto causalmente riconducibile alla loro inerzia (es. incremento del passivo, perdita di valore dell’attivo).
Si tratta di una responsabilità da mancata attivazione, coerente con l’evoluzione verso modelli di controllo proattivi e assetti organizzativi adeguati.
9. Le deroghe emergenziali e la continuità dei doveri gestori
Durante l’emergenza pandemica, l’art. 6 del D.L. 23/2020 ha temporaneamente sospeso gli obblighi di riduzione del capitale e le cause di scioglimento per perdite maturate nel 2020-2021.
Tuttavia, tale deroga non ha inciso:
sull’obbligo di corretta rappresentazione contabile;
sul dovere di informazione ai soci;
sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
La ratio emergenziale era quella di salvaguardare la continuità aziendale, non di attenuare i presidi di trasparenza.
10. Considerazioni conclusive
La disciplina della riduzione del capitale per perdite si configura oggi come un sistema integrato di garanzie, volto a prevenire l’aggravamento delle crisi e a tutelare soci, creditori e mercato.
Gli artt. 2446 e 2447 c.c. impongono:
agli amministratori, un obbligo di diligenza rafforzata e tempestiva attivazione;
ai sindaci, un ruolo di supplenza attiva e vigilanza sostanziale.
La loro corretta applicazione rappresenta un elemento qualificante della buona governance societaria e un presidio essenziale di affidabilità dell’impresa.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza in materia di:
responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
riduzione del capitale per perdite e operazioni sul capitale sociale;
azioni di responsabilità in sede concorsuale;
tutela dei creditori sociali e degli organi di controllo;
intersezione tra diritto societario e Codice della crisi d’impresa.
L’approccio dello Studio si fonda su un’analisi integrata civilistica, societaria e concorsuale, con particolare attenzione alla prevenzione del contenzioso, alla gestione delle situazioni di crisi e alla difesa tecnica nei giudizi di responsabilità promossi dal curatore fallimentare.
Un know-how specialistico che consente di affiancare imprese, amministratori e organi di controllo nella gestione consapevole delle perdite e nella salvaguardia della continuità aziendale.
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CTU e malpractice medica: natura percipiente della consulenza tecnica e limiti acquisitivi nella giurisprudenza più recente
Introduzione
Nel contenzioso in materia di responsabilità sanitaria e malpractice medica, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) assume un ruolo centrale, spesso decisivo, ai fini dell’accertamento del nesso causale e della colpa professionale. La recente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 2 dicembre 2025, n. 1247, offre un’importante occasione di riflessione sui confini funzionali della CTU, sulla sua natura percipiente e sulla legittimità dell’acquisizione documentale da parte del consulente, anche oltre il materiale prodotto dalle parti.
L’arresto giurisprudenziale si inserisce in un orientamento ormai consolidato, volto a valorizzare il contributo tecnico-scientifico del consulente nei giudizi in cui l’accertamento dei fatti presuppone competenze specialistiche non disponibili al Giudice.
La natura giuridica della consulenza tecnica d’ufficio
Secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, la CTU costituisce un ausilio imprescindibile per il Giudicante nei giudizi di malpractice medica, attesa l’oggettiva complessità tecnico-scientifica che caratterizza tali controversie. In questo ambito, la consulenza non si limita a una mera funzione valutativa, ma può assumere carattere percipiente, consentendo al consulente non solo di apprezzare fatti già accertati, bensì di accertare direttamente i fatti stessi.
La CTU, pur non configurandosi come mezzo di prova in senso stretto, si colloca in una posizione peculiare nel sistema processuale civile:
non è nella disponibilità delle parti;
è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito;
può integrare una fonte oggettiva di prova, laddove i fatti non siano percepibili senza specifiche conoscenze tecniche.
In tali ipotesi, è sufficiente che la parte deduca il fatto costitutivo del diritto, mentre l’accertamento materiale può essere legittimamente demandato al consulente, qualora richieda competenze specialistiche.
CTU percipiente e accertamento della responsabilità medico-chirurgica
È proprio nel giudizio di responsabilità medico-chirurgica che la consulenza tecnica assume la sua massima rilevanza. Come ribadito dalla sentenza in esame, le conoscenze scientifiche non sono necessarie soltanto per interpretare i fatti, ma spesso per rilevarli e ricostruirli ab origine.
In tale prospettiva:
il Giudice può autorizzare il CTU a esaminare l’intera documentazione clinica;
è legittimo l’accesso agli archivi delle strutture sanitarie;
il consulente può svolgere tutte le attività di ricerca ritenute necessarie per rispondere ai quesiti formulati.
Questa ampia facoltà istruttoria trova un preciso limite: il CTU può acquisire solo elementi accessori e tecnici, funzionali alla consulenza, e non può supplire all’onere probatorio delle parti in relazione ai fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Acquisizione documentale e limiti probatori
La Corte riafferma un principio di diritto di particolare rilievo pratico: quando l’accertamento di una determinata situazione di fatto richiede specifiche cognizioni tecniche, il consulente può acquisire anche documenti non prodotti dalle parti, purché:
riguardino fatti accessori;
rientrino nell’ambito strettamente tecnico della consulenza;
non sostituiscano l’onere di prova delle parti sui fatti costitutivi o impeditivi.
Si tratta di un bilanciamento essenziale tra l’esigenza di accertamento della verità materiale e il rispetto del principio dispositivo che governa il processo civile.
Nesso causale e certezza probabilistica nella responsabilità sanitaria
Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia concerne il criterio di accertamento del nesso causale. La Corte ribadisce come, in ambito civilistico, la certezza probabilistica non possa essere ancorata esclusivamente a dati statistici o frequenze numeriche (cd. probabilità quantitativa o pascaliana).
Il giudizio causale deve fondarsi sulla probabilità logica o baconiana, intesa come:
valutazione complessiva di tutti gli elementi disponibili;
verifica dei fattori causali positivi e negativi;
esclusione di spiegazioni alternative plausibili.
In questo quadro, la CTU svolge una funzione determinante, fornendo al Giudice il supporto scientifico necessario per attribuire spessore e contenuto alla valutazione probabilistica.
Il ruolo del Giudice nella valutazione finale
Resta fermo che il Giudice conserva la piena responsabilità della decisione. È suo compito:
esaminare criticamente le conclusioni del consulente;
verificare la coerenza logica e scientifica dell’elaborato;
affermare la responsabilità sanitaria solo quando l’evento dannoso risulti più probabilmente attribuibile alla condotta del sanitario che a fattori alternativi.
La CTU, dunque, non sostituisce il Giudice, ma ne orienta il convincimento attraverso una ricostruzione tecnica rigorosa e scientificamente fondata.
Conclusioni
La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1247/2025 conferma e rafforza il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio nei giudizi di malpractice medica, delineandone con chiarezza:
la natura percipiente;
i limiti acquisitivi;
il contributo decisivo nell’accertamento del nesso causale secondo il criterio della probabilità logica.
Si tratta di un orientamento che tutela, da un lato, l’effettività della tutela giurisdizionale in materia sanitaria e, dall’altro, l’equilibrio tra poteri del Giudice, ruolo del consulente e diritti delle parti.
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Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 2 dicembre 2025, n. 1247:
Le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
L’articolo esamina in profondità i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), che hanno introdotto la disciplina delle “vittime del dovere” ed i relativi equiparati. Dopo un richiamo al testo normativo e alla finalità storica della riforma, si passa all’analisi sistematica: campo di applicazione materiale e soggettivo, rapporto con la disciplina del riconoscimento della causa di servizio, profili di compatibilità costituzionale e di sistema, giurisprudenza recente (con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha precisato i criteri di riconoscimento), problemi applicativi più ricorrenti (onere probatorio; nesso di causalità; valutazione delle “particolari condizioni ambientali od operative”; ricadute risarcitorie e previdenziali) e proposte di ricostruzione ermeneutica e riformistica.
1. Premessa: collocazione normativa e finalità
L’art. 1 della legge n. 266/2005 è noto principalmente per le sue disposizioni finanziarie relative alla formazione del bilancio, ma i commi 563-565 hanno inciso in modo sostanziale sul riconoscimento delle cd. “vittime del dovere” e su una categoria di soggetti equiparati che hanno subito infermità o decesso in relazione a missioni di servizio. Le norme hanno un forte rilievo pratico perché incidono su benefici economici, agevolazioni fiscali e riconoscimenti civili e amministrativi spettanti a pubblici dipendenti e loro eredi.
2. Testo e portata letterale dei commi 563 e 564
Comma 563 definisce i soggetti destinatari della nozione di “vittime del dovere”: pubblici dipendenti deceduti o divenuti permanentemente invalidi in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di talune attività tipizzate (contrasto alla criminalità, servizi di ordine pubblico, vigilanza di infrastrutture, operazioni di soccorso, attività di tutela della pubblica incolumità, azioni in contesti di impiego internazionale). Tale previsione è normativa centrale per l’assegnazione di particolari benefici e qualificazioni. Comma 564 dispone l’equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o ne siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, dentro e fuori i confini nazionali, purché il danno sia riconosciuto dipendente da causa di servizio «per le particolari condizioni ambientali od operative». In altre parole, il comma estende la nozione a soggetti coinvolti in missioni la cui pericolosità non è necessariamente rappresentata da eventi ostili, ma da condizioni ambientali/operative rilevanti.
3. Profilo sistematico e rapporti con altri istituti
I commi 563 e 564 si inseriscono in un quadro più ampio di tutele previste per i dipendenti pubblici vittime di eventi in servizio: il riconoscimento della causa di servizio (mediante procedure amministrative e, ove necessario, sindacali/giudiziarie), l’accesso a benefici previdenziali e indennizzi e l’attribuzione di qualifiche e status simbolici e pratici (es. benefici assistenziali, esenzioni, provvidenze speciali). Il comma 564, in particolare, amplia la portata soggettiva rispetto alla tipizzazione del comma 563, introducendo una componente fattuale (la dipendenza da causa di servizio con riferimento alle condizioni ambientali e operative) che si affianca al già tipizzato elenco di attività del comma precedente.
4. Interpretazione della nozione di “equiparati” (comma 564): chi comprende?
La lettera della norma consente di intendere come «equiparati» quei soggetti che:
hanno contratto infermità permanentemente invalidanti (o per le quali è conseguito il decesso); tali eventi sono occorsi «in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura», anche non caratterizzate da ostilità; esiste il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; la dipendenza è determinata dalle «particolari condizioni ambientali od operative».
I punti critici interpretativi sono qui evidenti: cosa debba intendersi per «missioni di qualunque natura» e, soprattutto, qual è il contenuto probatorio e giuridico della nozione di “particolari condizioni ambientali od operative”. Sulla prima nozione la giurisprudenza e la dottrina sono abbastanza concordi nell’interpretare la nozione in senso ampio (sia missioni istituzionali tradizionali che impieghi in teatro operativo internazionale, sia attività all’estero che in patria con carattere di “missione”). Sulla seconda nozione invece si gioca la partita decisiva: è un concetto materiale che richiede valutazione caso per caso e stretta connessione causale tra le condizioni ambientali/operative e l’evento dannoso.
5. La giurisprudenza recente: criteri di prova e limiti dell’applicazione
La Corte di Cassazione ha affrontato diverse questioni attinenti alla corretta applicazione del comma 563/564, chiarendo punti salienti:
Non è sufficiente che le lesioni o l’evento dannoso siano avvenuti durante lo svolgimento di una delle attività tipizzate dal comma 563: occorre una più compiuta dimostrazione del nesso di causalità con attività o condizioni che giustifichino il riconoscimento del trattamento speciale previsto. La sentenza/ordinanza della S.L. n. 15977 depositata il 15 giugno 2025 ha ribadito l’esigenza di un’onere probatorio non meramente formale, ossia la necessità che il rapporto causale sia provato con adeguata motivazione e non desunto soltanto dalla mera temporanea coesistenza dell’evento e dell’attività. La valutazione amministrativa (di riconoscimento della causa di servizio) è sindacabile dal giudice ordinario, il quale verifica la congruità motivazionale e l’adeguatezza dell’istruttoria, tenendo conto della necessità di un giudizio tecnico-medico e di eventuali accertamenti sulle condizioni operative. Ciò pone, in concreto, un onere istruttorio intenso a carico delle amministrazioni (per la documentazione) e dei ricorrenti (per dimostrare la sussistenza dei presupposti).
6. Onere della prova e strumenti probatori
Nelle controversie relative al riconoscimento come vittima del dovere o come equiparato ex comma 564, i mezzi e i livelli di prova rilevanti sono:
referti e certificazioni medico-legali (giudizi di invalidità, perizie); atti amministrativi di missione e ordini di servizio; documentazione sulla natura della missione (verbali, rapporti di comando, relazione sanitaria di bordo/di reparto); elementi di contesto (segnalazioni di rischio, avverse condizioni ambientali, dati meteorologici, analisi del teatro operativo).
La dottrina ha sottolineato che la prova deve essere coerente e connessa: ad esempio, un’invalidità da malattia insorta in missione non vale automaticamente a integrare il comma 564 se non è dimostrato che le condizioni ambientali/operative abbiano inciso significativamente sulla genesi della patologia.
7. Il nesso di causalità: criteri giuridici e tecnici
La nozione di nesso di causalità applicabile in questo contesto richiede:
criteri medico-legali (relazione tra esposizione e patologia, latenza, agenti causali noti), e criteri giuridici (idoneità della condotta/condizione a produrre l’evento e la sua rilevanza rispetto alla responsabilità della Pubblica amministrazione o al riconoscimento di causa di servizio).
Ne deriva che la valutazione non può essere meramente probabilistica: il giudice amministrativo o ordinario deve motivare adeguatamente come e perché le condizioni operative abbiano inciso in modo determinante o con un contributo apprezzabile. Questo conduce a un approccio integrato medico-giuridico, con frequente ricorso a consulenze tecniche d’ufficio e perizie di parte.
8. Profili problematici ricorrenti nella pratica applicativa
Dall’esame della dottrina, della prassi amministrativa e della giurisprudenza emergono alcune criticità pratiche:
Ambiguità concettuale: l’espressione «particolari condizioni ambientali od operative» è indeterminata e soggetta a interpretazioni divergenti. Ciò genera incertezza e contenzioso. Oneri istruttori: la necessità di produrre prove complesse grava sui soggetti (spesso feriti o familiari), mentre le amministrazioni possono non conservare documentazione esaustiva di missione. Difforme prassi amministrativa: differenti amministrazioni (Forze dell’Ordine, Forze Armate, enti pubblici) possono adottare criteri non uniformi di valutazione. Ciò solleva problemi di parità di trattamento. Interazione con altri istituti risarcitori: la qualificazione come “vittima del dovere” o come equiparato può incidere su diritti previdenziali, indennizzi statali e responsabilità civile dell’amministrazione; ciò rende necessario coordinare le tutele senza duplicazioni o lacune.
9. Rilievo costituzionale e di ragionevolezza
La disposizione mira a realizzare finalità di solidarietà verso chi ha subito danni nell’adempimento del dovere e a garantire tutele assistenziali. Tuttavia, la legge deve essere applicata nel rispetto dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità: una estensione incontrollata o, al contrario, un’applicazione iper-restringente potrebbero essere censurabili per violazione di tali principi. La Corte costituzionale, pur non essendo intervenuta specificamente su questi commi con pronunce generiche di incostituzionalità, sottolinea di norma che norme che riconoscono benefici selettivi devono avere criteri di individuazione chiari e coerenti con l’obiettivo solidaristico. Da qui la raccomandazione ermeneutica di adottare criteri applicativi uniformi e motivati. (Si rinvia per il testo normativo e la ricostruzione storica a Normattiva e alla Gazzetta Ufficiale).
10. Proposte interpretative e riformistiche
Per mitigare i problemi emersi si possono formulare alcune proposte concrete:
Definizione regolamentare più puntuale: il comma 565 demandava a regolamento l’implementazione; ove il regolamento non abbia chiarito del tutto, si suggerisce l’adozione di linee-guida tecniche comuni tra Ministeri competenti per uniformare i criteri di valutazione. Standard probatori semplificati nei casi di evidenza storica: per missioni in teatri notoriamente a rischio o per esposizioni riconosciute (es. esposizione ad agenti cancerogeni in determinati teatri), introdurre presunzioni semplici o criteri probatori attenuati. Ciò ridurrebbe il contenzioso e assicurerebbe equità tra soggetti. Banco dati delle missioni e documentazione obbligatoria: imporre la conservazione sistematica e centralizzata degli ordini di servizio e dei rapporti medici di missione per facilitare l’accertamento. Coordinamento tra tutele: prevedere norme che evitino sovrapposizione indennitaria e garantiscano integrazione tra benefici (pensionistici, assistenziali, risarcitori).
11. Esempi applicativi (sintetici)
Caso A (missione internazionale non ostile, malattia insorta dopo 3 anni): la semplice coesistenza temporale non basta: occorre perizia che dimostri nesso causale e incidenza delle condizioni operative. Giudice valuta istruttoria. Caso B (esposizione nota a agente nocivo in base a documentazione di reparto): possibile applicazione di criteri più favorevoli e riconoscimento in base a presunzioni documentali.
12. Conclusioni
I commi 563 e 564 della L. n. 266/2005 rappresentano un tassello importante nella protezione dei pubblici dipendenti che subiscono danni in servizio. La loro efficacia dipende però dalla chiarezza applicativa: l’ampiezza delle formule utilizzate (in particolare «missioni di qualunque natura» e «particolari condizioni ambientali od operative») richiede una costruzione giurisprudenziale e amministrativa coerente. La giurisprudenza più recente ha posto l’accento sull’onere della prova e sulla necessità di motivazioni adeguate; le amministrazioni hanno dunque il compito di predisporre istruttorie documentali solide e i legislatori/regolatori di offrire criteri applicativi uniformi. Le proposte coerenti con la finalità solidaristica sono quelle che bilanciano la necessità di evitare abusi con la tutela effettiva di chi ha sopportato rischi e danni nel servizio pubblico.
Bibliografia essenziale (selezionata)
Testo legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Art. 1, commi 562–565) — Gazzetta Ufficiale / Normattiva. Materiale operativo e dossier su vittime del dovere — Associazioni e documenti difesa/ministeriali (es. Dip. Difesa — Speciali Benefici Assistenziali). Dottrina e raccolte online su “vittime del dovere” ed equiparati (analisi giuridiche e guide pratiche). Nota giurisprudenziale: Corte di Cassazione — Ordinanza n. 15977, depositata 15 giugno 2025 (Sez. Lavoro) — chiarimenti su onere probatorio e nesso causale. Studi e articoli sul tema (siti specializzati e Centri studi): Bosetti & Gatti; osservatori su amianto e vittime del dovere.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
1. Inquadramento sistematico dell’azione di arricchimento senza causa
L’azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dall’art. 2041 del codice civile, rappresenta uno degli strumenti di chiusura del sistema delle obbligazioni, volto a ripristinare un equilibrio patrimoniale alterato in assenza di una valida giustificazione giuridica. Essa trova applicazione ogniqualvolta un soggetto consegua un vantaggio patrimoniale correlato all’impoverimento di un altro, senza che tale spostamento trovi fondamento in un titolo giuridicamente rilevante.
La funzione dell’istituto è eminentemente equitativa e sussidiaria, operando nei casi in cui l’ordinamento non appronta altri rimedi tipici per la tutela del depauperato. In tale prospettiva, la clausola «senza una giusta causa» assume un ruolo centrale nell’individuazione dei confini applicativi dell’azione.
2. La nozione di “giusta causa” tra volontà e titolo giuridico
Secondo una lettura ormai consolidata in dottrina e giurisprudenza, la formula normativa «senza una giusta causa» non può essere ridotta alla sola assenza di volontà del soggetto depauperato. Come evidenziato nel testo di riferimento, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2041 c.c. anche i casi di arricchimento verificatisi indipendentemente dalla volontà dell’impoverito, poiché la mancanza di volontà si risolve in un’ipotesi di mancanza di causa giustificativa.
Tuttavia, la volontarietà dello spostamento patrimoniale non costituisce il tratto esclusivo dell’istituto. L’elemento decisivo è, piuttosto, la presenza o meno di una giustificazione giuridicamente valida (secundum ius), idonea a sorreggere sia l’incremento patrimoniale dell’arricchito sia la correlata diminuzione subita dall’altro soggetto.
3. Il requisito del titolo: arricchimento “secundum ius” e arricchimento ingiustificato
Per “giusta causa” deve intendersi l’esistenza di un titolo legale o negoziale che renda conforme all’ordinamento lo spostamento patrimoniale. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo:
l’adempimento di un’obbligazione civile;
l’esecuzione di un contratto valido ed efficace;
l’adempimento di un’obbligazione naturale;
l’atto di liberalità, anche se non formalizzato in senso stretto.
Al contrario, l’arricchimento deve qualificarsi come “senza giusta causa” quando non risulta sorretto da alcuna di tali fonti, e in particolare quando è correlato a un impoverimento:
non remunerato;
non riconducibile a un atto di liberalità;
non conseguente all’adempimento di un’obbligazione naturale.
In tali ipotesi, l’ordinamento interviene per evitare che il vantaggio patrimoniale rimanga privo di un fondamento giuridico meritevole di tutela.
4. Interesse meritevole di tutela e funzione riequilibratrice dell’istituto
L’azione di arricchimento senza causa trova la propria ratio nell’esigenza, propria dell’ordinamento, che ogni arricchimento patrimoniale sia espressione della realizzazione di un interesse giuridicamente rilevante. In mancanza di tale interesse, il mantenimento dell’arricchimento si porrebbe in contrasto con i principi di giustizia sostanziale e di correttezza nei rapporti patrimoniali.
L’istituto opera, pertanto, come rimedio residuale e correttivo, volto non a sanzionare una condotta illecita, bensì a eliminare una situazione di ingiustificato squilibrio economico, nei limiti dell’arricchimento conseguito.
5. Profili applicativi e rilevanza pratica dell’art. 2041 c.c.
Nella prassi giudiziaria, l’azione di arricchimento senza causa assume rilievo in una molteplicità di contesti: rapporti contrattuali invalidi o inefficaci, prestazioni eseguite sine titulo, attività svolte in assenza di un valido rapporto obbligatorio, nonché in ambiti contigui al diritto del lavoro, societario e della responsabilità civile.
La corretta individuazione della “giusta causa” e la distinzione tra arricchimento giustificato e ingiustificato richiedono un’analisi tecnica approfondita, capace di coniugare ricostruzione dogmatica e valutazione concreta delle circostanze del caso.
L’arricchimento indebito (o ingiustificato) è una figura di diritto civile disciplinata dall’art. 2041 c.c., che tutela chi abbia subito un depauperamento patrimoniale senza una valida causa giuridica, a vantaggio di un altro soggetto.
1. Fondamento normativo
Art. 2041 c.c.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di altri, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Art. 2042 c.c. (sussidiarietà) L’azione è ammessa solo quando il danneggiato non ha altro mezzo giuridico per ottenere tutela.
2. Presupposti dell’azione di arricchimento
Devono concorrere tutti i seguenti elementi:
Arricchimento patrimoniale di un soggetto
incremento di beni
risparmio di spesa
acquisizione di utilità economicamente valutabile
Depauperamento di un altro soggetto
diminuzione patrimoniale effettiva
perdita economicamente apprezzabile
Nesso di causalità
l’arricchimento deve derivare direttamente dal depauperamento
Assenza di giusta causa
mancanza di contratto, legge, provvedimento amministrativo o altro titolo giustificativo
Sussidiarietà dell’azione
non deve essere esperibile altra azione (contrattuale, extracontrattuale, restitutoria, ecc.)
3. Natura dell’azione
Azione personale
Di natura indennitaria, non risarcitoria
Non richiede:
colpa
dolo
illecito
➡️ L’obbligo è di indennizzo, non di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
4. Limiti dell’indennizzo
L’indennizzo è dovuto:
nei limiti dell’arricchimento
e della diminuzione patrimoniale, se inferiore
👉 Si liquida il minore tra arricchimento e depauperamento
5. Esempi tipici
Lavori eseguiti su un immobile altrui senza valido contratto
Pagamento di un debito altrui senza obbligo giuridico
Prestazioni professionali svolte in assenza di incarico valido
Utilizzo di beni o servizi senza titolo
6. Differenza rispetto ad altre azioni
Istituto
Differenza principale
Ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.)
Presuppone un pagamento non dovuto
Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.)
Richiede fatto illecito, colpa e danno
Gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.)
Presuppone iniziativa spontanea e utile
Arricchimento indebito
Tutela residuale, senza illecito né contratto
7. Onere della prova
Grava sull’attore dimostrare:
l’arricchimento del convenuto
il proprio depauperamento
il nesso causale
l’assenza di giusta causa
l’inesistenza di altri rimedi giuridici
Azione di ingiustificato arricchimento e regola di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.: presupposti, limiti e orientamenti giurisprudenziali
Introduzione
L’azione generale di ingiustificato arricchimento, disciplinata dall’art. 2041 c.c., rappresenta uno strumento di tutela di carattere residuale e sussidiario, volto a riequilibrare situazioni patrimoniali alterate in assenza di una giustificazione giuridica. Il principio cardine che ne governa l’operatività è sancito dall’art. 2042 c.c., che ne subordina l’esperibilità alla mancanza di altre azioni tipiche previste dall’ordinamento.
La corretta delimitazione del perimetro applicativo dell’azione di arricchimento senza causa costituisce da tempo uno dei nodi più delicati della riflessione dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto in relazione al rapporto con azioni contrattuali, extracontrattuali e fondate su clausole generali.
La funzione sussidiaria dell’azione ex art. 2041 c.c.
L’azione di ingiustificato arricchimento ha una funzione integrativa e non sostitutiva delle tutele ordinarie. Essa mira a evitare che un soggetto si avvantaggi indebitamente a danno di un altro, in assenza di un valido titolo giuridico, ma non può essere utilizzata per eludere i limiti strutturali di altre azioni tipiche.
La regola di sussidiarietà impone pertanto una verifica preliminare:
l’azione di arricchimento è ammissibile solo quando non esiste, oppure non è configurabile ab origine, un’altra azione giuridicamente esperibile.
Ammissibilità dell’azione in presenza di carenza originaria del titolo
Secondo un orientamento consolidato, richiamato anche nel passo in esame, l’azione di ingiustificato arricchimento è proponibile – sia autonomamente sia in via subordinata – quando la diversa azione astrattamente configurabile:
sia carente ab origine del titolo giustificativo;
non trovi fondamento né in un contratto valido;
né in una specifica disposizione normativa;
né in una clausola generale dell’ordinamento.
In tali ipotesi, l’azione ex art. 2041 c.c. non si pone in concorrenza con altri rimedi, ma opera come unica forma di tutela possibile, nel rispetto del principio di equità sostanziale che permea la disciplina dell’arricchimento senza causa.
I casi di preclusione dell’azione di ingiustificato arricchimento
Diversamente, la domanda di ingiustificato arricchimento è preclusa quando l’azione alternativa esiste ed è astrattamente esperibile, ma viene rigettata per ragioni che non attengono all’inesistenza originaria del titolo.
In particolare, la giurisprudenza esclude l’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. quando il rigetto dell’altra domanda dipenda da:
prescrizione o decadenza del diritto azionato;
carenza di prova del danno o del pregiudizio subito;
nullità del contratto per illiceità del titolo, derivante dal contrasto con:
norme imperative;
ordine pubblico;
buon costume.
In tali casi, consentire il ricorso all’azione di arricchimento significherebbe aggirare i limiti sostanziali e processuali posti dall’ordinamento, svuotando di contenuto il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 2042 c.c.
Rapporto tra art. 2041 c.c. e nullità del contratto
Particolarmente significativa è l’esclusione dell’azione di ingiustificato arricchimento in presenza di nullità contrattuale per illiceità del titolo. La nullità, in questi casi, non legittima automaticamente il ricorso all’azione residuale, poiché l’ordinamento nega tutela a situazioni giuridiche fondate su rapporti contrari a norme imperative o all’ordine pubblico.
L’azione ex art. 2041 c.c. non può dunque trasformarsi in uno strumento di sanatoria indiretta di rapporti illeciti, pena la violazione dei principi fondamentali del sistema civilistico.
Considerazioni sistematiche
La lettura rigorosa della regola di sussidiarietà risponde a una duplice esigenza:
Preservare la coerenza del sistema delle azioni, evitando sovrapposizioni improprie;
Impedire un uso distorto dell’azione di arricchimento, quale rimedio “di riserva” per colmare lacune probatorie o superare preclusioni processuali.
L’azione di ingiustificato arricchimento resta quindi uno strumento di grande rilievo, ma di applicazione eccezionale, riservato a ipotesi ben delimitate e rigorosamente controllate.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una specifica e consolidata competenza nelle controversie relative a:
azioni di ingiustificato arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c.;
rapporti tra tutele contrattuali, extracontrattuali e rimedi residuali;
contenzioso civile complesso in materia di:
nullità contrattuali;
rapporti obbligatori atipici;
responsabilità civile e arricchimento senza causa;
analisi strategica della sussidiarietà delle azioni e delle preclusioni processuali.
L’approccio dello Studio coniuga rigore scientifico, aggiornamento giurisprudenziale e visione sistematica, offrendo assistenza qualificata sia in fase stragiudiziale sia nel contenzioso, anche nei casi di particolare complessità tecnica e interpretativa.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma