LO STUDIO LEGALE LEX BONANNI SARACENO LOBEFALO OTTIENE IL RISARCIMENTO DANNI PER UNA VITTIMA DEL DOVERE PRESSO IL TAR CALABRIA, SEZ. I, 28 GENNAIO 2026, SENTENZA N. 97

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Studio legale Bonanni Saraceno Lobefalo


Responsabilità del Ministero della Difesa per esposizione a uranio impoverito nelle missioni militari all’estero: risarcimento del danno iure hereditatis e tutela della salute del militare

Nota a TAR Calabria, Sez. I, 28 gennaio 2026, n. 97

L’avv. Daniela Lobefalo, socia dello studio legale LEX BSL (Bonanni Saraceno – Lobefalo) in collaborazione con l’avv. Rosanna Serafini, ottiene il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della propria parte assistita, presso il TAR Calabria.

La sentenza del TAR Calabria n. 97/2026 affronta il tema della responsabilità dell’Amministrazione della Difesa per il decesso di un militare esposto a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni internazionali nei Balcani e in Iraq. Il giudice amministrativo riconosce la responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c., accertando il nesso causale tra l’ambiente operativo contaminato e l’insorgenza della patologia tumorale. Particolare rilievo assume la distinzione tra prestazioni indennitarie (equo indennizzo e benefici per vittime del dovere) e risarcimento del danno, nonché la configurabilità del danno biologico terminale e del danno catastrofale trasmissibili agli eredi iure hereditatis. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela della salute dei militari impiegati nei teatri di guerra.


1. Introduzione: il contenzioso sull’uranio impoverito nelle missioni militari

Il contenzioso relativo ai danni da esposizione a uranio impoverito nelle missioni militari internazionali rappresenta uno dei capitoli più complessi del diritto della responsabilità della pubblica amministrazione e della tutela della salute dei militari.

Numerosi procedimenti giudiziari hanno riguardato militari impiegati nei teatri operativi dei Balcani e del Medio Oriente, ove l’utilizzo di munizioni contenenti uranio impoverito ha generato rilevanti interrogativi circa la sicurezza ambientale e l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dall’Amministrazione militare.

In tale contesto si inserisce la decisione del TAR Calabria, Sez. I, 28 gennaio 2026, la quale affronta la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un caporal maggiore dell’Esercito deceduto a causa di adenocarcinoma polmonare metastatico, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e collegata all’esposizione a nanoparticelle metalliche durante missioni in Kosovo, Macedonia e Iraq.

La pronuncia riveste particolare interesse per tre profili:

  • l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo;
  • la ricostruzione della responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico;
  • la quantificazione del danno non patrimoniale trasmissibile agli eredi.

2. I fatti di causa: missioni internazionali ed esposizione a nanoparticelle metalliche

Il ricorso è stato promosso dalla moglie e dal figlio minore di un caporal maggiore dell’Esercito italiano deceduto nel 2019 per adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali, epatiche e ossee.

Il militare aveva partecipato a numerose missioni internazionali tra il 1999 e il 2017, tra cui:

  • Kosovo;
  • Macedonia;
  • Iraq.

Durante tali missioni, pur formalmente impiegato come addetto al vettovagliamento, il militare aveva svolto anche attività operative e di vigilanza esterna, esponendosi a contesti ambientali altamente contaminati da residui di esplosioni e polveri metalliche.

Un’indagine nanodiagnostica effettuata su campioni biologici ha evidenziato la presenza nei polmoni del militare di particelle solide micrometriche e submicrometriche tipiche delle esplosioni di munizioni belliche.

Il Ministero della Difesa:

  • ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio;
  • ha attribuito al militare lo status di vittima del dovere;
  • ha concesso assegni vitalizi e speciali elargizioni agli eredi.

Nonostante tali benefici indennitari, gli eredi hanno promosso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti dal de cuius.


3. La giurisdizione del giudice amministrativo

Il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che le controversie relative alle vittime del dovere rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Il TAR ha respinto tale eccezione.

Secondo il Collegio, la controversia non riguarda il riconoscimento dello status di vittima del dovere – già attribuito – bensì la domanda risarcitoria iure hereditatis derivante dalla morte del militare.

Pertanto la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, trattandosi di responsabilità della pubblica amministrazione nell’ambito del rapporto di impiego pubblico.


4. La responsabilità del datore di lavoro pubblico e l’art. 2087 c.c.

Il fulcro della decisione riguarda la responsabilità del Ministero della Difesa quale datore di lavoro pubblico.

Il TAR richiama il principio secondo cui l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. integra il contenuto del contratto di lavoro e impone al datore l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

La norma svolge una funzione di clausola generale di protezione, operando anche in assenza di specifiche disposizioni tecniche di sicurezza.

Secondo la giurisprudenza amministrativa:

  • il lavoratore deve dimostrare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale;
  • il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dimostrato:

  • l’adozione di dispositivi di protezione adeguati;
  • l’esistenza di informazioni preventive sui rischi;
  • la presenza di cause extralavorative della patologia.

Ne consegue la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa per violazione dell’obbligo di sicurezza.


5. Il nesso causale nelle patologie da uranio impoverito

La sentenza richiama un principio di particolare rilievo affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2025.

Secondo tale orientamento, nei casi di patologie tumorali correlate all’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle metalliche, il rapporto di causalità è considerato insito nel rischio professionale tipico.

Ne deriva una inversione dell’onere probatorio:

  • il militare deve dimostrare l’esposizione al rischio;
  • l’amministrazione deve provare l’esistenza di una causa alternativa della malattia.

Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha fornito tale prova liberatoria.


6. Il risarcimento del danno iure hereditatis

Gli eredi hanno agito iure hereditatis, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal militare prima della morte.

Il TAR distingue tra:

6.1 Danno patrimoniale

Il giudice ne esclude la risarcibilità.

Le retribuzioni future non percepite non costituiscono un danno del de cuius, poiché il rapporto di lavoro si è estinto con la morte del lavoratore.

Pertanto tale voce di danno non entra nel patrimonio trasmissibile agli eredi.

6.2 Danno non patrimoniale

Diversamente, il TAR riconosce la risarcibilità di due categorie di danno:

1. Danno biologico terminale

Consiste nell’invalidità totale sofferta dal danneggiato dal momento della diagnosi fino al decesso.

2. Danno catastrofale

È rappresentato dalla sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza dell’imminenza della morte.

La liquidazione deve essere effettuata:

  • applicando le tabelle del Tribunale di Milano;
  • con adeguata personalizzazione del danno.

7. Il principio della compensatio lucri cum damno

La sentenza applica inoltre il principio della compensatio lucri cum damno.

Ciò implica che dal risarcimento devono essere detratte:

  • le somme già percepite a titolo di equo indennizzo;
  • le prestazioni indennitarie riconosciute per vittima del dovere.

Il divieto di cumulo deriva dalla funzione compensativa e non punitiva della responsabilità civile.


8. La decisione del TAR Calabria

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR:

  • accoglie il ricorso degli eredi;
  • accerta la responsabilità del Ministero della Difesa;
  • dispone la liquidazione del danno non patrimoniale secondo criteri tabellari;
  • ordina all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria entro novanta giorni.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Calabria si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela dei militari esposti a rischi ambientali nei teatri operativi.

In particolare la pronuncia:

  • ribadisce la centralità dell’art. 2087 c.c. nella tutela della salute del lavoratore pubblico;
  • conferma la responsabilità della pubblica amministrazione per omissione di misure preventive;
  • valorizza il riconoscimento del danno terminale e catastrofale come forme autonome di danno trasmissibile agli eredi;
  • chiarisce i rapporti tra prestazioni indennitarie e risarcimento del danno.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa evidenzia come, nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle metalliche, la tutela risarcitoria rappresenti uno strumento fondamentale per garantire la piena effettività del diritto costituzionale alla salute dei militari impegnati nelle missioni internazionali.


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