
Il Tribunale di Napoli ribadisce l’obbligo del collegio peritale ex art. 15 Legge Gelli-Bianco
La sentenza n. 6133 del 16 aprile 2026 del Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, rappresenta una delle più significative pronunce recenti in materia di responsabilità sanitaria e consulenza tecnica d’ufficio. Il provvedimento affronta il delicato tema della nullità della CTU espletata in violazione dell’art. 15 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), riaffermando la necessità inderogabile della collegialità peritale nei giudizi aventi ad oggetto malpractice medica.
La decisione assume particolare rilievo perché si inserisce nel solco interpretativo inaugurato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15594/2025, consolidando il principio secondo cui la consulenza tecnica resa da un solo medico legale, senza l’affiancamento dello specialista della branca interessata, è radicalmente nulla e determina la nullità della sentenza che su di essa si fondi.
La vicenda clinica e il contenzioso risarcitorio
Il giudizio trae origine dal decesso di un paziente ricoverato dapprima presso l’A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” e successivamente trasferito all’Ospedale Monaldi, ove moriva a seguito di gravi complicanze cardiache non tempestivamente trattate.
Secondo quanto ricostruito nel processo, il paziente presentava:
- blocco atrioventricolare di III grado;
- bradicardia sinusale;
- stenosi coronarica critica bivasale;
- sintomatologia anginosa;
- valori di troponina fortemente alterati.
Nonostante il quadro clinico imponesse un intervento cardiochirurgico urgente e l’impianto di pacemaker, i sanitari ritardavano sia la coronarografia sia il trasferimento e l’intervento di rivascolarizzazione.
Il collegio peritale nominato dal Tribunale ha concluso che il decesso fosse causalmente riconducibile:
- al ritardo diagnostico;
- al ritardo terapeutico;
- alla mancata tempestiva rivascolarizzazione chirurgica;
- all’omesso impianto di pacemaker;
- all’assenza di monitoraggio intensivo.
L’art. 15 della Legge Gelli-Bianco e la necessaria collegialità della CTU
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’art. 15, comma 1, della legge n. 24/2017, disposizione che impone nei procedimenti civili e penali relativi a responsabilità sanitaria la nomina di:
“un collegio peritale composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento”.
Il Tribunale di Napoli chiarisce che tale prescrizione non ha natura meramente organizzativa o facoltativa, bensì integra una norma processuale inderogabile.
Secondo il Giudice:
- la formulazione normativa non lascia margini interpretativi;
- il giudice deve sempre nominare un collegio peritale;
- i componenti devono essere scelti negli albi ufficiali;
- è necessaria la presenza dello specialista della branca medica coinvolta.
La nullità della consulenza tecnica monocratica
Nel caso di specie, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. era stata affidata esclusivamente a un medico legale privo di specializzazione cardiologica o cardiochirurgica.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la nullità della CTU, ritenendo violato l’art. 15 della Legge Gelli-Bianco. La pronuncia evidenzia come:
- la consulenza monocratica non garantisca completezza scientifica;
- la ricostruzione causale in materia sanitaria richieda competenze multidisciplinari;
- la collegialità costituisca presidio di imparzialità e affidabilità tecnica.
La sentenza recepisce integralmente i principi affermati dalla Cassazione n. 15594/2025, secondo cui:
- la mancata collegialità comporta nullità della consulenza;
- la nullità si estende alla sentenza fondata su tale elaborato;
- il vizio può essere eccepito nel primo atto difensivo utile del giudizio ordinario.
Il superamento della teoria del “peritus peritorum”
Di particolare interesse è il rigetto dell’orientamento secondo cui il giudice, quale peritus peritorum, potrebbe ritenere sufficiente la valutazione resa dal solo medico legale.
Il Tribunale di Napoli considera tale impostazione incompatibile con il dato normativo della legge Gelli-Bianco, poiché:
- la legge ha già operato una valutazione preventiva sulla necessità della multidisciplinarità;
- il sapere medico-legale non può sostituire le competenze specialistiche;
- la verifica della responsabilità sanitaria richiede integrazione tra sapere giuridico e sapere clinico-scientifico.
L’affiancamento del medico legale allo specialista realizza dunque una garanzia processuale essenziale, volta a consentire al giudice un controllo logico-razionale realmente attendibile dell’accertamento tecnico.
La funzione garantistica del collegio peritale
La sentenza valorizza la ratio della Legge Gelli-Bianco, evidenziando che il principio di collegialità nasce dall’esigenza di assicurare:
- una ricostruzione completa delle cause dell’evento lesivo;
- il rispetto delle leges artis;
- una verifica rigorosa del nesso causale;
- una valutazione specialistica dell’an e del quantum del danno.
Il Tribunale richiama anche i lavori parlamentari, osservando come il Senato abbia eliminato dal testo originario il riferimento ai soli “problemi tecnici complessi”, rendendo generalizzato l’obbligo del collegio peritale. Ciò dimostra la precisa volontà legislativa di imporre la collegialità in ogni controversia sanitaria.
Responsabilità sanitaria e nesso causale
Sul piano sostanziale, la decisione affronta anche i principi in tema di causalità civile in ambito medico. Il Tribunale ribadisce che:
- il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”;
- occorre una probabilità logico-razionale e non meramente statistica;
- la responsabilità sussiste quando una condotta diligente avrebbe evitato l’evento lesivo con elevata probabilità.
Nel caso concreto, il collegio peritale ha ritenuto che:
- una tempestiva coronarografia;
- il rapido trasferimento;
- l’immediata rivascolarizzazione;
- il monitoraggio intensivo;
- l’impianto di pacemaker
avrebbero con elevata probabilità evitato il decesso del paziente.
Il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio
La sentenza affronta inoltre il tema della liquidazione del danno non patrimoniale, riconoscendo:
Danno terminale iure hereditatis
Il Tribunale liquida agli eredi il danno biologico terminale e morale terminale subito dal paziente nel periodo antecedente al decesso, quantificato in euro 47.563,00.
La pronuncia richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul danno terminale, evidenziando:
- la risarcibilità della sofferenza psico-fisica patita nel tempo tra lesione e morte;
- la rilevanza della percezione cosciente dell’approssimarsi della fine;
- il carattere unitario e onnicomprensivo del danno terminale.
Danno da perdita del rapporto parentale
Il Tribunale riconosce altresì il danno iure proprio ai familiari per perdita del rapporto parentale, liquidando importi particolarmente significativi sulla base delle Tabelle di Milano 2024.
Profili sistematici della decisione
La pronuncia del Tribunale di Napoli assume notevole importanza sistematica perché:
- consolida il carattere vincolante dell’art. 15 L. 24/2017;
- qualifica la collegialità quale requisito essenziale della CTU;
- limita fortemente il ricorso a consulenze monocratiche;
- rafforza il diritto di difesa del paziente e delle strutture;
- valorizza il ruolo della prova scientifica specialistica nei giudizi di malpractice.
La decisione costituisce quindi un precedente di particolare interesse per:
- avvocati esperti in responsabilità sanitaria;
- magistrati;
- medici legali;
- strutture ospedaliere;
- compagnie assicurative;
- pazienti vittime di malasanità.
Conclusioni
La sentenza n. 6133/2026 del Tribunale di Napoli segna un importante punto fermo nell’interpretazione della Legge Gelli-Bianco. Il principio affermato è netto: nei giudizi di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica deve essere necessariamente collegiale e multidisciplinare.
La violazione dell’art. 15 L. 24/2017 non integra una mera irregolarità, ma determina la nullità della CTU e della sentenza eventualmente fondata su di essa. La pronuncia rafforza così le garanzie processuali delle parti e riafferma la centralità del sapere specialistico nell’accertamento della colpa medica.
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La sentenza n. 6133 del 16 aprile 2026 del Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile:
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