MALPRACTISE MEDICA: SECONDO IL PRINCIPIO “CUIUS COMMODA EIUS ET INCOMMODA”, IL MEDICO E LA STRUTTURA SANITARIA SONO RESPONSABILI IN SOLIDO

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La locuzione latina “cuius commoda eius et incommoda” è un principio giuridico molto noto, utilizzato soprattutto nel diritto civile.

📜 Significato

Letteralmente significa:

“Di chi sono i vantaggi, di lui siano anche gli svantaggi.”

⚖️ Spiegazione giuridica

Il principio esprime un’idea di equilibrio e responsabilità:
chi trae beneficio da una determinata situazione giuridica deve anche sopportarne le conseguenze negative.

In altre parole:

  • non si possono accettare solo i vantaggi (commoda)
  • senza assumersi anche gli svantaggi (incommoda)

📚 Applicazioni pratiche

Questo brocardo viene richiamato in vari ambiti:

  • Contratti → una parte che beneficia di un accordo deve accettarne anche gli oneri
  • Responsabilità civile → chi trae utilità da un’attività può rispondere dei rischi connessi
  • Successioni → l’erede accetta sia attivo che passivo dell’eredità

🧠 Logica sottostante

Il principio riflette un criterio di:

  • correttezza
  • equità
  • coerenza del sistema giuridico

ed è spesso utilizzato anche come argomento interpretativo in giurisprudenza.

Responsabilità sanitaria e responsabilità solidale: la recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo (sent. 25 febbraio 2026 n. 504)

Introduzione

La responsabilità sanitaria rappresenta uno dei settori più complessi e dinamici del diritto civile, in cui si intrecciano profili contrattuali, organizzativi e professionali. La recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo (25 febbraio 2026, n. 504) offre un’importante occasione per ribadire principi consolidati in materia di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, con rilevanti implicazioni applicative anche in ambito risarcitorio.

L’analisi della pronuncia consente altresì di valorizzare l’esperienza e le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei pazienti e nella gestione del contenzioso sanitario complesso.


La responsabilità solidale di struttura sanitaria e medico

La Corte d’Appello di Palermo ha affermato con chiarezza che la responsabilità della struttura ospedaliera e quella del medico dipendente trovano una comune radice nell’inesatto adempimento della prestazione sanitaria.

Ne consegue che:

  • accertata la condotta negligente o imperita del sanitario;
  • risulta automaticamente configurabile la responsabilità solidale tra medico e struttura.

Tale impostazione si fonda sul noto principio “cuius commoda eius et incommoda”, secondo cui chi trae vantaggio da un’attività deve sopportarne anche i rischi.

In ambito sanitario, ciò si traduce in un criterio di imputazione oggettivo, fondato sul rischio connesso all’organizzazione dell’attività medica.


Il fondamento normativo: artt. 1218 e 1228 c.c.

La responsabilità della struttura sanitaria si articola su un duplice piano:

1. Responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.)

La struttura risponde per:

  • carenze organizzative;
  • insufficienza di mezzi e attrezzature;
  • inadeguatezza del personale;
  • disfunzioni nei servizi accessori (es. assistenza alberghiera).

2. Responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.)

La struttura risponde altresì:

  • per il comportamento colposo o doloso dei sanitari;
  • anche se non legati da rapporto di lavoro subordinato.

Il medico viene qualificato come ausiliario del debitore, con conseguente estensione automatica della responsabilità alla struttura.

Elemento decisivo è che:

la struttura si avvalga dell’opera del sanitario nell’adempimento dell’obbligazione, risultando irrilevante la natura del rapporto interno.


Il limite: l’autonoma iniziativa del medico

La responsabilità della struttura può essere esclusa solo in ipotesi eccezionali, ovvero quando il comportamento del medico:

  • sia autonomo ed esorbitante rispetto alle mansioni;
  • sia posto in essere per finalità personali o estranee al servizio;
  • non presenti alcun nesso di “occasionalità necessaria” con l’attività svolta.

In tali casi, viene meno l’applicabilità dell’art. 1228 c.c., con conseguente imputazione esclusiva al sanitario.


Il rischio organizzativo e la responsabilità dell’ente

La Corte ribadisce che la responsabilità dell’ente sanitario:

  • non si fonda sulla colpa (culpa in eligendo o in vigilando);
  • bensì sul rischio connaturato all’utilizzo di terzi nell’adempimento.

L’ente risponde, quindi, di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla posizione del medico nei confronti del paziente, ossia:

  • del contatto diretto con il paziente;
  • della fiducia riposta nella struttura;
  • dell’inserimento del sanitario nell’organizzazione ospedaliera.

L’obbligazione sanitaria e il risultato dovuto

Sia il medico sia la struttura sono tenuti a garantire un risultato conforme ai criteri di normalità, valutato in relazione a:

  • condizioni del paziente;
  • complessità della patologia;
  • livello tecnico-scientifico disponibile (stato dell’arte);
  • organizzazione dei mezzi e delle risorse.

Il risultato atteso non è una guarigione certa, ma una prestazione:

  • diligente;
  • tecnicamente adeguata;
  • conforme alle linee guida e buone pratiche cliniche.

La diligenza del professionista sanitario

La pronuncia sottolinea come la diligenza del medico debba essere valutata in concreto, tenendo conto di:

  • grado di specializzazione;
  • difficoltà dell’intervento;
  • dotazione tecnologica disponibile.

Il sanitario è tenuto a:

  • valutare i limiti della propria competenza;
  • ricorrere, se necessario, a consulti specialistici;
  • adottare tutte le misure idonee a compensare eventuali carenze strutturali.

Qualora tali carenze non siano superabili, sorge l’obbligo di:

  • informare adeguatamente il paziente;
  • suggerire il trasferimento presso una struttura più idonea (se non vi è urgenza).

Il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno nella responsabilità sanitaria

Nel contesto delineato, emerge con evidenza la necessità di un’assistenza legale altamente specializzata. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per:

✔ Competenza tecnico-giuridica avanzata

  • Approfondita conoscenza della responsabilità medica e sanitaria
  • Esperienza nell’interpretazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali

✔ Approccio multidisciplinare

  • Collaborazione con medici legali e consulenti tecnici
  • Analisi integrata dei profili clinici e giuridici

✔ Tutela completa del paziente

  • Assistenza nella fase stragiudiziale e giudiziale
  • Gestione di contenziosi complessi contro strutture pubbliche e private

✔ Specializzazione in risarcimento del danno

  • Quantificazione del danno biologico, morale ed esistenziale
  • Difesa nei casi di malpractice sanitaria, errori diagnostici e terapeutici

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 504/2026 conferma un orientamento ormai consolidato: la responsabilità sanitaria è caratterizzata da una forte tutela del paziente, fondata sulla solidarietà tra medico e struttura.

Il sistema si basa su:

  • responsabilità contrattuale;
  • criterio oggettivo del rischio;
  • centralità dell’organizzazione sanitaria.

In tale quadro, l’assistenza di professionisti qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, risulta determinante per garantire una tutela effettiva dei diritti lesi e per affrontare con successo controversie sempre più complesse in materia di responsabilità medica.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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