INIZIATIVA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA PER I MILITARI DI VOLO, IN APPLICAZIONE DELL’INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE

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Indennità di aeronavigazione e pensione privilegiata: analisi degli artt. 67 e 74 del D.P.R. 1092/1973

Introduzione

La disciplina dell’indennità di aeronavigazione e del suo impatto sul trattamento pensionistico rappresenta uno dei temi più complessi nel diritto previdenziale pubblico, soprattutto con riferimento al personale militare e navigante. Il quadro normativo delineato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato – assume centrale rilevanza nell’interpretazione delle dinamiche tra retribuzione, rischio professionale e tutela previdenziale.

Il presente contributo offre un’analisi sistematica, in chiave giuridico-scientifica e con criteri SEO, degli artt. 67 e 74 D.P.R. 1092/1973, valorizzando altresì l’esperienza specialistica dello Studio Legale Bonanni Saraceno Lobefalo, punto di riferimento nel contenzioso previdenziale e nelle pensioni privilegiate del comparto difesa e sicurezza.


La pensione privilegiata nel sistema del D.P.R. 1092/1973

La pensione privilegiata costituisce un trattamento speciale riconosciuto nei casi in cui l’infermità o la lesione sia dipendente da causa di servizio. Tale istituto si fonda su una logica indennitaria e compensativa del danno subito dal dipendente pubblico.

L’art. 67 D.P.R. 1092/1973 disciplina la misura della pensione privilegiata, articolandola in otto categorie, graduate in funzione della gravità dell’infermità. In particolare:

  • la prima categoria rappresenta il livello massimo;
  • le categorie inferiori (dalla seconda all’ottava) sono determinate mediante percentuali decrescenti applicate alla prima.

Questo sistema consente una modulazione equa del trattamento, coerente con il principio di proporzionalità tra danno e prestazione previdenziale.


Art. 74 D.P.R. 1092/1973: aumento della pensione per attività di volo

Ambito soggettivo e oggettivo

L’art. 74 D.P.R. 1092/1973 introduce una disciplina speciale per:

  • ufficiali e sottufficiali;
  • personale militare che abbia svolto attività di volo, osservazione aerea o paracadutismo;
  • soggetti che abbiano percepito le relative indennità di aeronavigazione.

Meccanismo di incremento

La norma prevede:

  • un aumento della pensione privilegiata di prima categoria;
  • per le categorie inferiori, l’applicazione delle percentuali di cui all’art. 67, comma 2.

Elemento centrale è che l’incremento non deriva da un’inclusione diretta dell’indennità nella base pensionabile, ma da un meccanismo autonomo di maggiorazione.

Limite massimo

Il legislatore stabilisce un limite invalicabile:

la pensione privilegiata non può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ultima indennità di volo calcolata su base annua.

Tale previsione risponde all’esigenza di evitare fenomeni di sovracompensazione.


Natura giuridica dell’indennità di aeronavigazione

Orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione (sent. n. 6680/2023) ha qualificato l’indennità di volo come avente natura risarcitoria del rischio, chiarendo che:

  • essa compensa l’esposizione a un rischio qualificato;
  • il regime fiscale agevolato è giustificato solo in presenza di attività di volo effettiva;
  • non è automaticamente estensibile al trattamento di quiescenza.

Giurisprudenza di merito

Il Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 90/2024) ha invece evidenziato anche la natura retributiva dell’indennità, distinguendo:

  • una componente fissa (minimo garantito);
  • una componente variabile (legata alle ore di volo).

Ne emerge una natura mista:

  • retributiva → collegata alla prestazione lavorativa;
  • compensativa → correlata al rischio professionale.

Indennità di volo e base pensionabile

Principio di tassatività (art. 43 D.P.R. 1092/1973)

Il sistema previdenziale pubblico è governato da un principio rigido:

solo le voci espressamente previste dalla legge possono essere incluse nella base pensionabile.

Ne consegue che:

  • l’indennità di aeronavigazione non è normalmente pensionabile;
  • è necessaria una previsione normativa espressa (artt. 67 e 74 D.P.R. n. 1092 del 1973).

Eccezioni: disciplina transitoria

Un’importante deroga è stata introdotta dal D.L. n. 133/2014, che per il triennio 2015–2017 ha previsto:

  • l’inclusione dell’indennità di volo nella base pensionabile;
  • nella misura del 50% del suo ammontare.

Il carattere temporaneo della norma conferma la regola generale di esclusione.


La valorizzazione alternativa: la supervalutazione del servizio

Il legislatore ha scelto di compensare il rischio del volo non tanto attraverso la pensionabilità dell’indennità, quanto mediante un diverso strumento:

Art. 20 D.P.R. 1092/1973

  • il servizio di volo è aumentato di un terzo ai fini pensionistici;
  • tale meccanismo incide sull’anzianità contributiva.

Si tratta di una soluzione che:

  • premia la pericolosità della funzione;
  • mantiene la coerenza del sistema previdenziale.

Profili applicativi e contenzioso

La materia presenta rilevanti criticità interpretative, tra cui:

  • errata applicazione delle percentuali ex art. 67;
  • mancato riconoscimento dell’aumento ex art. 74;
  • controversie sulla qualificazione dell’indennità;
  • esclusione illegittima di benefici pensionistici.

In tale ambito, l’attività dello Studio Legale Bonanni Saraceno Lobefalo si distingue per:

  • elevata specializzazione nel diritto previdenziale militare;
  • assistenza in procedimenti per pensione privilegiata e causa di servizio;
  • patrocinio in giudizi dinanzi a Corte dei Conti e giurisdizioni superiori;
  • consolidata esperienza nella tutela di personale aeronautico e navigante.

Lo studio offre un approccio integrato, che combina:

  • analisi normativa;
  • strategia processuale;
  • valorizzazione della più recente giurisprudenza di legittimità e merito.

Conclusioni

L’analisi coordinata degli artt. 67 e 74 D.P.R. 1092/1973 consente di affermare che:

  • l’indennità di aeronavigazione non è ordinariamente pensionabile;
  • essa rileva indirettamente attraverso:
    • l’aumento della pensione privilegiata;
    • la supervalutazione del servizio;
  • il sistema è improntato a un equilibrio tra:
    • tutela del lavoratore;
    • sostenibilità della spesa pubblica.

La complessità della materia rende fondamentale l’assistenza di professionisti altamente qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno Lobefalo, in grado di garantire una tutela effettiva dei diritti previdenziali del personale esposto a rischi operativi elevati.


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Molti militari e appartenenti al personale aeronavigante non sono pienamente informati sui benefici previsti dalla legge, tra cui:

  • maggiorazioni della pensione privilegiata per attività di volo;
  • corretta applicazione delle percentuali per categorie inferiori alla prima;
  • riconoscimento della causa di servizio;
  • valorizzazione dell’indennità di aeronavigazione nei limiti consentiti;
  • recupero di somme non corrisposte.

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A chi è rivolto il servizio

Il servizio è dedicato a:

  • personale militare (Aeronautica, Esercito, Marina);
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  • personale civile aeronavigante;
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