RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE FUTURO PER SPESE DI CURA PRIVATA: L’ORDINANZA N. 1695/2026 DELLA CASSAZIONE NE RICONOSCE LA RISARCIBILITÀ

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Cassazione n. 16925/2026: le cure private necessarie sono risarcibili

Con l’ordinanza n. 16925 del 29 maggio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema del risarcimento del danno patrimoniale futuro per spese di cura, affermando un principio di particolare rilevanza pratica: il soggetto che abbia subito lesioni personali non è obbligato a rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale per ottenere le prestazioni necessarie alla propria salute.

Qualora il danneggiato scelga di affidarsi a strutture private, i relativi costi possono essere integralmente risarciti, purché le prestazioni risultino necessarie, utili o comunque ragionevolmente giustificate dalle circostanze concrete del caso.

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più orientata alla piena tutela del diritto alla salute e all’integrale ristoro dei danni derivanti da fatti illeciti, sia nell’ambito della responsabilità sanitaria sia in quello della responsabilità civile in generale.


Il danno patrimoniale futuro per spese di cura

Il danno patrimoniale futuro comprende tutte quelle spese che il danneggiato dovrà sostenere nel tempo per fronteggiare le conseguenze permanenti dell’illecito.

Rientrano in tale categoria:

  • spese mediche future;
  • trattamenti riabilitativi;
  • assistenza specialistica continuativa;
  • dispositivi ortopedici;
  • protesi e loro sostituzione periodica;
  • ausili tecnologici necessari a migliorare la qualità della vita.

La liquidazione di tali voci risarcitorie richiede normalmente una valutazione medico-legale che accerti la necessità futura delle cure e la prevedibilità della relativa spesa.


Il caso esaminato dalla Suprema Corte

La controversia nasceva da un caso di responsabilità sanitaria che aveva comportato l’amputazione di un arto.

Il paziente aveva richiesto il risarcimento delle future spese necessarie per l’acquisto e la sostituzione di protesi avanzate. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale domanda ritenendo che:

  • non fosse stata prodotta una prescrizione proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • non fosse stata dimostrata l’impossibilità di ottenere gratuitamente prestazioni equivalenti presso il sistema sanitario pubblico.

Secondo il giudice di merito, la mera possibilità di accedere alle prestazioni pubbliche era sufficiente ad escludere il riconoscimento delle spese future prospettate dal danneggiato.

La Cassazione ha invece censurato tale impostazione, cassando la decisione.


Nessun obbligo di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale

L’ordinanza afferma un principio di grande importanza:

non esiste alcun obbligo giuridico per il danneggiato di curarsi presso il Servizio Sanitario Nazionale.

La libertà di scelta terapeutica costituisce espressione del diritto costituzionale alla salute garantito dall’art. 32 Cost.

Pertanto, quando una persona danneggiata decide di avvalersi di:

  • specialisti privati;
  • centri altamente qualificati;
  • strutture sanitarie private;
  • dispositivi medici più evoluti;
  • protesi tecnologicamente avanzate,

i relativi costi non possono essere automaticamente esclusi dal risarcimento.

La Suprema Corte precisa inoltre che la prescrizione di un medico del SSN non rappresenta una condizione necessaria per ottenere il ristoro delle spese future.


L’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c.

La decisione richiama il principio generale contenuto nell’art. 1227, comma 2, del Codice Civile, secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Tale disposizione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso di imporre sempre e comunque il ricorso alla sanità pubblica.

Secondo la Cassazione, il responsabile del danno può contestare il rimborso delle cure private soltanto dimostrando concretamente che:

  1. esistevano prestazioni equivalenti presso il SSN;
  2. tali prestazioni erano realmente accessibili in tempi compatibili con le esigenze del paziente;
  3. il loro utilizzo non avrebbe comportato sacrifici apprezzabili;
  4. la maggiore spesa privata era effettivamente evitabile.

In assenza di tale prova, le spese sostenute presso strutture private restano integralmente risarcibili.


L’onere della prova grava sul danneggiante

Uno degli aspetti più innovativi dell’ordinanza riguarda il riparto dell’onere probatorio.

La Corte chiarisce che non è il danneggiato a dover dimostrare l’impossibilità di accedere alle cure pubbliche.

Al contrario, è il responsabile del danno che deve provare:

  • l’esistenza di prestazioni equivalenti;
  • la loro concreta disponibilità;
  • la possibilità per il paziente di usufruirne senza pregiudizi.

Si tratta di un chiarimento particolarmente significativo perché rafforza il principio dell’integrale risarcimento del danno e impedisce che la vittima sia gravata di oneri probatori eccessivamente gravosi.


Il precedente della Cassazione n. 29308/2023

L’ordinanza n. 16925/2026 si pone in linea di continuità con la sentenza n. 29308/2023.

Già in quella occasione la Suprema Corte aveva affermato che il ricorso a prestazioni sanitarie private non determina automaticamente una riduzione del risarcimento.

La novità del provvedimento del 2026 consiste nell’avere chiarito in modo espresso che la prova della concreta evitabilità della spesa compete al danneggiante e non alla vittima.

Ne deriva una tutela ancora più efficace del soggetto leso.


Il tema particolare della responsabilità civile automobilistica

La questione presenta profili peculiari nel settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale.

L’art. 334 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) stabilisce infatti che una quota dei premi RC Auto venga destinata al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

La norma mira a garantire la copertura economica delle prestazioni sanitarie erogate alle vittime della strada e, contestualmente, ad evitare azioni di rivalsa da parte delle Regioni e degli enti sanitari nei confronti del responsabile civile.

La Cassazione, con la sentenza n. 24289/2017, ha evidenziato come tale meccanismo realizzi un equilibrio tra:

  • finanziamento del sistema sanitario pubblico;
  • esonero del responsabile dalla rivalsa degli enti sanitari.

Il coordinamento tra risarcimento integrale e finanziamento del SSN

Resta aperto un delicato problema interpretativo.

Da un lato, il principio generale elaborato dalla Cassazione riconosce al danneggiato il diritto di scegliere cure private e ottenere il relativo rimborso.

Dall’altro lato, il sistema della RC Auto sembra presupporre che il Servizio Sanitario Nazionale rappresenti il canale ordinario di assistenza per le vittime della strada.

La Suprema Corte non ha ancora affrontato in modo diretto il coordinamento tra questi due principi.

È quindi prevedibile che nei prossimi anni la giurisprudenza sia chiamata a chiarire:

  • quando il ricorso alla sanità privata sia pienamente giustificato;
  • quali siano i limiti applicativi dell’art. 1227, comma 2, c.c.;
  • quale rilevanza assumano le liste d’attesa e i tempi di accesso alle cure pubbliche;
  • come debba essere distribuito l’onere della prova tra danneggiato e responsabile.

Profili costituzionali e tutela del diritto alla salute

L’orientamento espresso dalla Cassazione appare coerente con i principi costituzionali.

Il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost., non si esaurisce nella mera possibilità di ottenere prestazioni sanitarie gratuite, ma comprende anche la libertà di scegliere il percorso terapeutico ritenuto più adeguato alle proprie esigenze.

Imporre al danneggiato il ricorso esclusivo alla sanità pubblica significherebbe comprimere tale libertà e limitare il principio dell’integrale risarcimento del danno.

La funzione del risarcimento civile è infatti quella di ricostituire integralmente la sfera patrimoniale lesa dall’illecito, ponendo la vittima nella situazione più vicina possibile a quella che avrebbe avuto in assenza dell’evento dannoso.


Conclusioni

L’ordinanza n. 16925/2026 rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle vittime di malpractice medica, incidenti stradali e altri illeciti lesivi della persona.

La Cassazione afferma con chiarezza che il danneggiato non è tenuto a curarsi presso il Servizio Sanitario Nazionale e che le spese sostenute per cure private, protesi avanzate e trattamenti specialistici possono essere integralmente risarcite quando risultino necessarie o ragionevolmente giustificate.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui spetta al responsabile dimostrare la concreta evitabilità della maggiore spesa, rafforzando così la posizione processuale della vittima e il principio dell’integrale riparazione del danno.


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