REVOCATORIA FALLIMENTARE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO

Condividi:

La Cassazione n. 25399/2026 e l’Inefficacia dell’Atto a Titolo Oneroso

Analisi dell’arresto della Cassazione n. 25399/2026 sulla revocatoria fallimentare del mutuo chirografario ex art. 67 l.fall.: il danno in re ipsa e le responsabilità degli istituti di credito.

Introduzione: Il quadro normativo della Revocatoria Fallimentare

L’azione revocatoria fallimentare (disciplinata dall’art. 67 della Legge Fallimentare, oggi nell’alveo della disciplina del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) rappresenta uno dei principali strumenti a tutela della par condicio creditorum. La finalità istitutiva del rimedio concorsuale è quella di rendere inefficaci nei confronti della massa dei creditori gli atti di disposizione o di assunzione di obbligazioni posti in essere dal debitore nel cd. “periodo sospetto” in stato di insolvenza.

Con l’ordinanza n. 25399 pubblicata il 16 settembre 2026 (Sezione Prima Civile, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell’art. 67, secondo comma, l.fall., risolvendo la questione legata alla revocabilità del contratto di mutuo chirografario erogato nel periodo sospetto.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione n. 25399/2026

I Supremi Giudici hanno ribadito e formalizzato il seguente principio di diritto:

«Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».

Non occorre un depauperamento immediato o un danno diretto

A differenza dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (che esige la prova del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori), nella revocatoria concorsuale il pregiudizio è in re ipsa.

Nel contratto di mutuo chirografario, la revocabilità dell’atto non è esclusa dall’eventuale erogazione iniziale di liquidità in favore del debitore. L’effetto pregiudizievole per la massa dei creditori risiede infatti nell’incremento del passivo, causato dall’insorgenza di una nuova obbligazione di restituzione del capitale ed accessori a carico del patrimonio dell’impresa poi fallita.

Il caso di specie e la prova della scientia decoctionis

Nel caso affrontato dal Tribunale di Verona e poi giunto dinanzi alla Suprema Corte, una Banca aveva erogato un finanziamento garantito da Fondo di Garanzia nel giugno 2020 (in pieno contesto pandemico da COVID-19). Pochi mesi dopo, l’impresa debitrice aveva presentato domanda di concordato e successivamente era stata dichiarata fallita.

Il Curatore fallimentare aveva eccepito in via breve (art. 95, comma 1, l.fall.) l’inefficacia del titolo negoziale ex art. 67, comma 2, l.fall., per escludere il credito di restituzione dallo stato passivo.

Prudenza bancaria e “Bonus Argentarius”

La Cassazione ha evidenziato che la disciplina emergenziale (es. d.l. n. 23/2020 – c.d. Decreto Liquidità) e le comunicazioni della Commissione UE non hanno mai esonerato gli istituti di credito dalle ordinarie regole di corretta valutazione del merito creditizio e di sana e prudente gestione bancaria.

In virtù del principio del bonus argentarius, prima di concedere un finanziamento la banca è tenuta ad analizzare la situazione economico-patrimoniale del cliente. Di conseguenza, la presenza di indici sintomatici dello stato di insolvenza nelle situazioni patrimoniali dell’impresa costituisce presunzione idonea a provare la scientia decoctionis (la conoscenza dello stato di insolvenza) in capo all’istituto di credito all’atto dell’erogazione del mutuo.

Conseguenze pratiche per la massa dei creditori e per le banche

  1. Esclusione del credito restitutorio: L’accoglimento dell’eccezione o dell’azione revocatoria priva di efficacia il contratto di mutuo nei confronti del fallimento, determinando l’esclusione dello stato passivo per le pretese restitutorie basate su quel titolo.
  2. Azione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.): Gli eventuali effetti restitutori del capitale mutuato devono essere fatti valere tempestivamente ed espressamente attraverso le idonee domande di ripetizione di indebito, pena la formazione di giudicato interno sulla loro inammissibilità o mancata riproposizione.
  3. Antergazione del periodo sospetto: In presenza di consecuzione tra procedure concorsuali (es. concordato preventivo seguito da fallimento/liquidazione giudiziale), il calcolo del semestre a ritroso ai fini della revocatoria si effettua a partire dalla data di presentazione della prima domanda di concordato.

**********************

L’ordinanza n. 25399 pubblicata il 16 settembre 2026 (Sezione Prima Civile, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), la Corte Suprema di Cassazione:

**********************

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La complessa gestione delle controversie relative alla revocatoria fallimentare, alla fideiussione, alla responsabilità da abusiva concessione del credito e alla tutela dello stato passivo nelle procedure concorsuali richiede una profonda conoscenza della giurisprudenza di legittimità e del Codice della Crisi d’Impresa.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’articolata competenza nel settore del Diritto Fallimentare e Commerciale, prestando assistenza specialistica sia a favore di Curatele Fallimentari e Organi Concorsuali (per il recupero degli attivi e la contestazione di atti inefficaci o pregiudizievoli), sia a tutela di Imprese e Istituti di Credito (per la difesa delle garanzie, la gestione dei crediti e la prevenzione del contenzioso concorsuale).

Grazie ad un approccio analitico e costantemente aggiornato rispetto alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno affianca i propri assistiti nella valutazione del merito di credito, nelle fasi d’impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l.fall. / CCII e nella strutturazione delle opzioni di risanamento aziendale.

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *