CORPORATE GOVERNANCE: AI E IL NUOVO ART. 2396-QUINQUIES C.C.

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Dalla conformità normativa alla governance del rischio: la rivoluzione del D.Lgs. 47/2026

L’evoluzione del diritto societario italiano sta vivendo una delle più profonde trasformazioni degli ultimi decenni. Se, per oltre vent’anni, il sistema dei controlli societari è stato costruito prevalentemente sulla verifica della conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione, oggi il legislatore ha scelto di spostare il baricentro della corporate governance verso un modello fondato sulla gestione preventiva del rischio.

La crisi finanziaria del 2008, la pandemia da Covid-19, le tensioni geopolitiche internazionali, la transizione digitale, l’affermazione della sostenibilità ESG, la crescente esposizione ai rischi informatici e, soprattutto, l’avvento dell’intelligenza artificiale hanno modificato radicalmente il contesto operativo delle imprese. Il rispetto delle norme non è più sufficiente: diventa imprescindibile la capacità dell’organizzazione di prevedere, monitorare e governare i rischi che possono compromettere la continuità aziendale.

In questo scenario si inserisce il D.Lgs. 47/2026, attuativo della Legge Capitali (L. 5 marzo 2024, n. 21), che introduce nel Codice civile il nuovo art. 2396-quinquies c.c., destinato a incidere profondamente sul ruolo degli amministratori e del collegio sindacale.

La nuova disposizione amplia infatti il contenuto della vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, includendo espressamente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) e il coordinamento delle relative funzioni.

Non si tratta di una semplice modifica terminologica, bensì dell’introduzione di un nuovo paradigma culturale della governance societaria.

L’art. 2086 c.c.: il fondamento degli assetti organizzativi adeguati

La riforma trova il proprio punto di partenza nella modifica dell’art. 2086 c.c., introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per la prima volta il legislatore ha imposto all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Nel tempo la giurisprudenza e la prassi professionale hanno progressivamente ampliato il contenuto di tale obbligo.

Gli assetti adeguati oggi comprendono:

  • sistemi decisionali strutturati;
  • deleghe e procure coerenti;
  • controlli interni;
  • pianificazione economico-finanziaria;
  • sistemi di reporting;
  • monitoraggio della continuità aziendale;
  • gestione integrata dei rischi.

Con il nuovo art. 2396-quinquies c.c., tale evoluzione riceve una definitiva consacrazione normativa.

La convergenza delle riforme europee: nasce una nuova categoria di rischio

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. non costituisce un intervento isolato.

Esso rappresenta il punto di incontro di numerose riforme europee che hanno progressivamente ridefinito le responsabilità degli organi societari.

Tra le principali si ricordano:

  • la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
  • gli standard ESRS;
  • il Regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale;
  • la Direttiva NIS2 sulla cybersicurezza;
  • l’AI Act;
  • la disciplina europea sulla Supply Chain Due Diligence.

Tutte queste normative condividono un principio comune: gli amministratori devono essere in grado di identificare, valutare, monitorare e governare rischi sempre più complessi, tra cui:

  • rischio climatico;
  • rischio reputazionale;
  • rischio cyber;
  • rischio tecnologico;
  • rischio ESG;
  • rischio derivante dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale;
  • rischio di violazione dei diritti umani lungo la catena del valore.

La governance moderna non può più limitarsi alla mera conformità normativa, ma deve assicurare una gestione dinamica del rischio.

L’AI Act e la governance dell’intelligenza artificiale

Particolare rilievo assume l’entrata in vigore dell’AI Act europeo, che disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per i sistemi classificati ad alto rischio, il regolamento impone obblighi estremamente articolati, tra cui:

  • documentazione tecnica;
  • registrazione dei log;
  • supervisione umana;
  • gestione del rischio;
  • qualità dei dati;
  • monitoraggio continuo;
  • accountability.

Tali obblighi non rappresentano meri adempimenti tecnici, ma diventano parte integrante degli assetti organizzativi richiesti dall’art. 2086 c.c. e del nuovo sistema di controllo previsto dall’art. 2396-quinquies.

Anche il riformato art. 123-bis TUF impone alle società quotate di descrivere nella relazione sul governo societario:

  • le politiche di utilizzo dell’intelligenza artificiale;
  • le modalità di monitoraggio dei sistemi AI;
  • le strategie di gestione del rischio cyber;
  • l’integrazione delle nuove tecnologie negli assetti amministrativi e organizzativi.

Il nuovo ruolo del collegio sindacale

La vera innovazione del nuovo art. 2396-quinquies consiste nell’ampliamento della funzione di vigilanza del collegio sindacale.

Il controllo non riguarda più soltanto l’esistenza formale delle procedure aziendali.

Occorre verificare che il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sia effettivamente funzionante.

In altre parole, il quesito non è più:

“Gli assetti organizzativi esistono?”

Bensì:

“Gli assetti organizzativi funzionano realmente?”

E ancora:

“Sono in grado di governare i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale?”

Il collegio sindacale è quindi chiamato ad accertare:

  • l’identificazione dei rischi;
  • la loro attribuzione ai responsabili competenti;
  • il monitoraggio costante;
  • la qualità dei flussi informativi;
  • il reporting verso il Consiglio di Amministrazione;
  • la concreta efficacia dei controlli.

La governance dell’AI: una struttura multilivello

Le migliori prassi internazionali suggeriscono un modello organizzativo articolato su tre livelli.

1. AI Committee

Comitato operativo multidisciplinare composto da:

  • IT;
  • Legal;
  • Compliance;
  • Business;
  • Data Scientist.

Ha il compito di presidiare quotidianamente l’utilizzo dei sistemi AI.

2. Executive AI Committee

Composto dal top management aziendale.

Valuta:

  • rischi;
  • impatti strategici;
  • investimenti;
  • conformità normativa.

3. Board Oversight

Il Consiglio di Amministrazione:

  • definisce il risk appetite;
  • approva la strategia AI;
  • riceve i report periodici;
  • supervisiona l’intero sistema.

Il collegio sindacale dovrà verificare che tale architettura sia realmente operativa, documentata e costantemente aggiornata.

I flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione

L’art. 2381 c.c. impone agli amministratori delegati di fornire al Consiglio informazioni complete, tempestive e comprensibili.

Nel contesto dell’AI, ogni consigliere dovrebbe essere posto nelle condizioni di conoscere:

  • quali sistemi AI utilizza la società;
  • quali dati alimentano gli algoritmi;
  • il livello di rischio;
  • la classificazione AI Act;
  • i sistemi di controllo;
  • le responsabilità decisionali;
  • gli incidenti verificatisi;
  • i meccanismi di monitoraggio continuo.

Il collegio sindacale dovrà vigilare anche sulla qualità e completezza di tali flussi informativi.

Human Oversight: il principio cardine della governance AI

Elemento centrale dell’AI Act è il principio della Human Oversight, ossia della supervisione umana effettiva.

Essa si fonda su tre pilastri:

  • Human Oversight, quale controllo umano reale sulle decisioni algoritmiche;
  • Explainability, ossia la possibilità di comprendere e spiegare le decisioni dell’algoritmo;
  • Accountability, consistente nella chiara attribuzione delle responsabilità.

L’essere umano non può limitarsi a ratificare automaticamente le decisioni della macchina.

Il modello Human-in-the-Loop richiede che il soggetto incaricato:

  • sia competente;
  • disponga delle informazioni necessarie;
  • abbia potere decisionale;
  • possa modificare o bloccare l’output dell’algoritmo;
  • risponda delle decisioni assunte.

È proprio questo presidio organizzativo che consente agli amministratori di dimostrare di avere mantenuto il controllo sul rischio tecnologico.

Una nuova cultura della responsabilità societaria

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. segna il definitivo superamento di una concezione meramente documentale della governance.

La responsabilità degli organi sociali non sarà più valutata esclusivamente sulla presenza di regolamenti, procedure o policy.

Diventerà centrale la dimostrazione dell’effettivo funzionamento del sistema organizzativo.

Gli assetti dovranno essere:

  • dinamici;
  • verificabili;
  • misurabili;
  • aggiornati;
  • proporzionati ai rischi dell’impresa.

In questa prospettiva, il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi assume un ruolo strategico nell’assicurare resilienza, continuità aziendale e tutela degli stakeholder.

Conclusioni

L’introduzione del nuovo art. 2396-quinquies c.c. rappresenta una delle più rilevanti innovazioni del diritto societario italiano degli ultimi anni.

La corporate governance evolve da un modello incentrato sulla mera conformità normativa a un sistema orientato alla gestione integrata del rischio, nel quale amministratori e collegio sindacale assumono un ruolo sempre più proattivo nella prevenzione delle criticità organizzative, tecnologiche e reputazionali.

L’intelligenza artificiale costituisce oggi il banco di prova di questa nuova cultura della responsabilità: non è sufficiente adottare strumenti innovativi, ma occorre dimostrare di governarne consapevolmente i rischi, mantenendo la supervisione umana al centro dei processi decisionali.

Il futuro della governance societaria sarà quindi misurato non dalla quantità delle procedure adottate, bensì dalla loro concreta capacità di garantire trasparenza, accountability, resilienza e sostenibilità dell’impresa.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata in materia di diritto societario, corporate governance, compliance normativa e responsabilità degli organi sociali, affiancando imprese, amministratori, collegi sindacali e organi di controllo nell’adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal Codice civile, dal Codice della crisi d’impresa, dalla Legge Capitali e dalla normativa europea.

Lo Studio presta consulenza nella progettazione e nell’implementazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086 c.c., nella predisposizione dei Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR), nella definizione di modelli di AI Governance, nell’adeguamento all’AI Act, alla Direttiva NIS2, al Regolamento DORA, alla CSRD e agli obblighi ESG, nonché nella valutazione della responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci.

Grazie a un approccio interdisciplinare che integra competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche, lo Studio assiste le imprese nella costruzione di modelli di governance moderni, resilienti e conformi ai più elevati standard nazionali ed europei, trasformando la compliance in un autentico strumento di competitività e di creazione di valore.

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AMIANTO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

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Responsabilità del committente negli appalti per esposizione all’amianto: la Cassazione conferma l’obbligo di vigilanza e il risarcimento del danno biologico

Commento alla sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17895/2026

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei principi cardine dell’ordinamento italiano e trova fondamento negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, oltre che nella disciplina civilistica e prevenzionistica. La recente sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17895 del 2026, assume particolare rilievo poiché consolida un orientamento destinato ad incidere profondamente sulla responsabilità del committente nell’ambito dei contratti di appalto, soprattutto nei casi di esposizione ad agenti altamente nocivi, come l’amianto.

La Suprema Corte afferma un principio di grande importanza pratica: il committente che conserva la disponibilità materiale e giuridica del luogo in cui vengono eseguiti i lavori risponde, quale custode ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, dei danni subiti dai lavoratori dell’impresa appaltatrice, ove ometta di vigilare sull’adozione delle necessarie misure di sicurezza.


Il caso esaminato dalla Corte di cassazione

La controversia trae origine dalla morte di un lavoratore, deceduto per mesotelioma pleurico dopo una prolungata esposizione alle fibre di amianto durante lavori svolti sulle unità navali della Marina Militare.

Gli eredi del lavoratore hanno richiesto il risarcimento del danno biologico e degli ulteriori pregiudizi conseguenti alla malattia professionale, chiamando in giudizio non soltanto il datore di lavoro, ma anche il Ministero della Difesa, quale committente delle opere eseguite sulle navi.

Il Ministero ha sostenuto, in tutti i gradi di giudizio, di non poter essere ritenuto responsabile per gli obblighi di sicurezza gravanti esclusivamente sull’appaltatore.

La Corte di cassazione ha respinto tale impostazione, confermando integralmente la responsabilità anche del committente.


L’estensione degli obblighi di tutela previsti dall’articolo 2087 del Codice civile

Uno dei passaggi più significativi della decisione consiste nell’ampliamento della portata applicativa dell’articolo 2087 del Codice civile, norma che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, tali obblighi non gravano esclusivamente sul datore di lavoro in senso stretto, ma si estendono anche al soggetto che mantiene il controllo dell’ambiente lavorativo.

Quando il committente conserva la disponibilità dei luoghi nei quali si svolgono le lavorazioni, egli assume una posizione di garanzia che comporta specifici obblighi di vigilanza, prevenzione e controllo.


Il committente come custode ex articolo 2051 Codice civile

La pronuncia valorizza l’applicazione dell’articolo 2051 c.c., secondo cui il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso delle lavorazioni navali, il Ministero della Difesa aveva mantenuto la disponibilità delle navi e dei relativi ambienti di lavoro.

Di conseguenza, esso era tenuto a verificare costantemente che:

  • fossero rispettate tutte le norme in materia di sicurezza;
  • venissero adottati idonei sistemi di contenimento delle fibre di amianto;
  • fossero forniti adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • i lavoratori ricevessero una completa informazione sui rischi professionali;
  • le lavorazioni si svolgessero in condizioni conformi alla normativa prevenzionistica.

La Corte sottolinea che il controllo richiesto al committente non può essere meramente formale, ma deve essere continuativo, effettivo e concreto.


L’obbligo di vigilanza sull’impresa appaltatrice

La sentenza chiarisce che il committente non può limitarsi ad affidare i lavori ad un’impresa formalmente qualificata.

Quando mantiene la disponibilità del cantiere o del luogo di lavoro, egli è chiamato ad esercitare una vigilanza costante sull’operato dell’appaltatore.

L’omessa verifica dell’adozione delle misure di prevenzione integra una condotta colposa idonea a fondare la responsabilità risarcitoria.

Si tratta di un principio perfettamente coerente con il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, che attribuisce al committente numerosi obblighi di coordinamento e cooperazione nella gestione della sicurezza.


La particolare gravità dell’esposizione all’amianto

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di malattie professionali da amianto.

L’inalazione delle fibre di asbesto costituisce una delle principali cause di:

  • mesotelioma pleurico;
  • carcinoma polmonare;
  • asbestosi;
  • ispessimenti pleurici;
  • placche pleuriche.

Tali patologie sono caratterizzate da una lunghissima latenza e spesso si manifestano molti decenni dopo l’esposizione.

Proprio tale peculiarità rende ancora più rigoroso il dovere di prevenzione gravante su tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del lavoro.


Il danno biologico e la mancata detrazione della rendita INAIL

Di particolare interesse è anche il passaggio relativo al rapporto tra il risarcimento civilistico e le prestazioni erogate dall’INAIL.

Il Ministero aveva sostenuto che il risarcimento liquidato agli eredi avrebbe dovuto essere ridotto dell’importo della rendita INAIL percepita.

La Corte di cassazione respinge tale tesi.

Secondo i giudici:

  • il danno biologico rappresenta un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
  • la rendita INAIL riconosciuta ai superstiti ha invece una funzione diversa, essendo destinata a compensare il danno patrimoniale conseguente alla perdita del sostegno economico fornito dal lavoratore deceduto.

Le due poste risarcitorie perseguono finalità differenti e non possono essere automaticamente compensate.

La decisione conferma così il consolidato principio della piena autonomia tra il risarcimento del danno biologico civilistico e le prestazioni previdenziali aventi diversa natura.


Le ricadute pratiche della sentenza

La pronuncia n. 17895/2026 produce effetti di notevole rilievo per tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

Ne deriva infatti che il committente:

  • non può considerarsi estraneo alle violazioni commesse dall’appaltatore;
  • deve verificare concretamente il rispetto della normativa prevenzionistica;
  • risponde dei danni derivanti dalle omissioni di vigilanza;
  • può essere chiamato a risarcire integralmente il danno biologico sofferto dal lavoratore.

Il principio assume particolare rilevanza nei settori caratterizzati dalla presenza di rischi elevati, quali cantieri navali, impianti industriali, stabilimenti produttivi, infrastrutture ferroviarie, impianti energetici e siti contaminati da amianto.


Profili sistematici della decisione

La sentenza conferma una progressiva evoluzione della giurisprudenza verso un rafforzamento delle posizioni di garanzia.

La sicurezza sul lavoro non viene più considerata esclusiva responsabilità del datore di lavoro, ma costituisce il risultato di una rete di obblighi gravanti su tutti i soggetti che, a vario titolo, esercitano poteri organizzativi o di controllo sull’ambiente lavorativo.

L’applicazione combinata degli articoli 2087 e 2051 c.c. consente di ampliare la tutela delle vittime delle malattie professionali e di garantire un’effettiva protezione del diritto fondamentale alla salute.


Conclusioni

La sentenza n. 17895/2026 della Corte di cassazione rappresenta un’importante conferma dell’orientamento volto ad ampliare la responsabilità del committente nei contratti di appalto.

Quando il committente mantiene la disponibilità dell’ambiente di lavoro, egli assume una vera e propria posizione di garanzia e risponde dei danni subiti dai lavoratori qualora ometta di vigilare sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione.

La decisione rafforza il principio secondo cui la sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un dovere condiviso e impone un controllo concreto, continuo ed efficace sull’organizzazione delle attività lavorative, specialmente nei contesti caratterizzati da esposizione ad agenti cancerogeni come l’amianto.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata nel contenzioso relativo agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai danni da esposizione ad amianto, prestando tutela giudiziale e stragiudiziale a lavoratori, superstiti ed imprese. L’attività dello Studio comprende l’accertamento delle responsabilità civili e penali dei datori di lavoro, dei committenti e degli altri soggetti garanti della sicurezza, nonché l’ottenimento del risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Lo Studio assiste inoltre i propri clienti nei procedimenti per il riconoscimento delle prestazioni INAIL, dei benefici previdenziali da esposizione all’amianto, delle maggiorazioni contributive, delle rendite e dei diritti spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari, con un approccio multidisciplinare fondato su elevate competenze giuridiche, medico-legali e tecnico-scientifiche.

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