RESPONSABILITÀ SANITARIA: RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO PER OMISSIONI DI CONTROLLI E INTERVENTI

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La Cassazione conferma la responsabilità del medico che omette controlli e interventi. Analisi della sentenza n. 25490/2026

Con la sentenza n. 25490 del 7 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, torna ad affrontare uno dei temi più delicati della responsabilità sanitaria: la responsabilità del medico che omette i controlli clinici e gli interventi terapeutici imposti dall’evoluzione del quadro patologico del paziente.

La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce i confini della posizione di garanzia del sanitario, il rapporto tra responsabilità individuale e concorso di altri operatori sanitari, nonché l’ambito applicativo dell’art. 590-sexies c.p., escludendo la causa di non punibilità quando la condotta sia caratterizzata da negligenza piuttosto che da mera imperizia.

La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza sulla responsabilità professionale medica, confermando un orientamento ormai consolidato secondo cui ogni sanitario risponde delle violazioni cautelari concretamente riferibili alla propria attività, indipendentemente dall’eventuale concorso di altri soggetti.


Il caso: il mancato monitoraggio del travaglio e il ritardo nel parto cesareo

La vicenda trae origine dal ricovero di una gestante presso un reparto di ostetricia e ginecologia.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, durante il travaglio il medico di guardia:

  • ometteva un adeguato monitoraggio clinico della partoriente;
  • non valutava correttamente i dati clinici disponibili;
  • non disponeva un controllo continuo del benessere fetale;
  • ritardava l’esecuzione del parto cesareo nonostante l’aggravarsi della sofferenza fetale.

Il neonato riportava gravissime lesioni neurologiche conseguenti ad una prolungata sofferenza anossico-asfittica perinatale.

Le sentenze di primo e secondo grado avevano ritenuto sussistente il nesso causale tra le omissioni del sanitario e le gravissime conseguenze riportate dal bambino, conclusione integralmente confermata dalla Corte di Cassazione.


La posizione di garanzia del medico non coincide con una responsabilità automatica

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda il corretto significato della posizione di garanzia.

La difesa sosteneva che il sanitario fosse stato condannato esclusivamente perché medico di guardia del reparto, configurando una indebita responsabilità “da posizione”.

La Suprema Corte respinge tale impostazione.

Secondo i giudici, la responsabilità non deriva dalla mera qualifica rivestita ma dalla concreta violazione di specifici obblighi professionali.

Nel caso di specie il medico aveva l’obbligo di:

  • valutare il quadro clinico complessivo;
  • interpretare correttamente i tracciati cardiotocografici;
  • verificare i fattori di rischio ostetrico;
  • organizzare un monitoraggio continuo;
  • attivare tempestivamente il parto cesareo.

L’addebito, pertanto, non nasce dalla funzione ricoperta ma dall’omissione di attività concretamente esigibili secondo le regole dell’arte medica.


Il concorso di responsabilità di altri sanitari non elimina la responsabilità individuale

Di particolare interesse è il principio espresso con riguardo alla responsabilità sanitaria plurisoggettiva.

La difesa aveva evidenziato le omissioni imputabili al personale del pronto soccorso, alle ostetriche ed agli infermieri.

La Cassazione riconosce l’esistenza di tali criticità organizzative, ma precisa che esse non eliminano gli autonomi obblighi gravanti sul medico di reparto.

Viene ribadito un principio ormai consolidato:

il concorso di omissioni imputabili ad altri operatori sanitari non esclude la responsabilità del garante che abbia violato proprie regole cautelari, quando tali omissioni abbiano avuto efficacia causale nella produzione dell’evento.

La responsabilità sanitaria, quindi, resta personale ma può concorrere con quella di altri professionisti coinvolti nel percorso assistenziale.


Il nesso causale nei reati omissivi: confermati i principi della sentenza Franzese

Altro profilo centrale riguarda il giudizio sul nesso di causalità.

La Suprema Corte richiama il fondamentale principio elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese, secondo cui nei reati omissivi impropri il rapporto causale non può essere fondato sulla mera probabilità statistica.

È invece necessario un giudizio controfattuale caratterizzato da elevata probabilità logica.

Nel caso concreto, la Cassazione ritiene che tale standard sia stato pienamente rispettato.

I giudici hanno infatti valorizzato:

  • il primo tracciato cardiotocografico già borderline;
  • l’assenza di monitoraggio durante la notte;
  • il successivo tracciato chiaramente patologico;
  • il ritardo nell’attivazione del parto cesareo;
  • il collegamento scientificamente fondato tra tali omissioni e le gravissime lesioni neurologiche.

La Corte sottolinea inoltre che il monitoraggio continuo avrebbe consentito un intervento anticipato, idoneo ad evitare o quantomeno ridurre significativamente la gravità dell’evento lesivo.


Colpa medica: il giudizio deve essere formulato ex ante

La sentenza dedica ampio spazio anche alla ricostruzione della colpa professionale.

Secondo la Cassazione, il giudice deve sempre verificare:

  • quale fosse la regola cautelare applicabile;
  • quale rischio essa fosse destinata a prevenire;
  • se la condotta alternativa fosse concretamente esigibile;
  • quale collegamento esistesse tra la violazione e l’evento verificatosi.

Viene così escluso ogni ricorso al cosiddetto “senno di poi” (hindsight bias), ossia alla valutazione retrospettiva dell’operato del medico sulla base del solo esito sfavorevole della vicenda clinica.


Art. 590-sexies c.p.: la non punibilità non si applica alle condotte negligenti

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 590-sexies c.p.

La Corte richiama il noto arresto delle Sezioni Unite “Mariotti”, ribadendo che la causa di non punibilità opera esclusivamente nei casi di imperizia lieve nell’esecuzione di linee guida appropriate.

Nel caso esaminato, invece, la responsabilità del medico era fondata su:

  • mancata presa in carico della paziente;
  • omessa valutazione dei dati clinici;
  • mancata sorveglianza;
  • ritardata attivazione dell’intervento urgente.

Si tratta di condotte qualificabili come gravemente negligenti, estranee all’ambito applicativo della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p.

La pronuncia conferma quindi che la protezione normativa introdotta dalla riforma Gelli-Bianco non può estendersi alle omissioni fondamentali nella gestione del paziente.


Gli effetti della sentenza sulla responsabilità sanitaria

La sentenza n. 25490/2026 assume rilevanza ben oltre il caso concreto.

Essa consolida alcuni principi destinati a orientare il futuro contenzioso in materia di responsabilità sanitaria:

  • la posizione di garanzia impone un controllo effettivo della situazione clinica;
  • ogni sanitario risponde delle proprie omissioni anche in presenza di errori altrui;
  • il nesso causale richiede un rigoroso giudizio controfattuale;
  • la responsabilità non può essere esclusa invocando criticità organizzative quando permane un obbligo personale di intervento;
  • la causa di non punibilità dell’art. 590-sexies c.p. non opera nei casi di negligenza.

Ne consegue una conferma dell’elevato standard di diligenza richiesto agli esercenti le professioni sanitarie, soprattutto nelle situazioni cliniche caratterizzate da elevato rischio evolutivo.

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Sentenza n. 25490 del 7 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale:

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Assistenza legale in materia di responsabilità sanitaria: le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

L’interpretazione della responsabilità sanitaria richiede un approccio multidisciplinare che integri competenze giuridiche, medico-legali e processuali. Le controversie in materia di malpractice medica impongono infatti la ricostruzione del nesso causale, l’analisi della documentazione clinica, la valutazione delle linee guida applicabili e l’individuazione delle eventuali responsabilità concorrenti delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza qualificata in tutti gli ambiti della responsabilità sanitaria, sia in sede civile sia penale, patrocinando pazienti, familiari e operatori sanitari nelle controversie relative a errori diagnostici, omissioni terapeutiche, ritardi nell’esecuzione di interventi urgenti, responsabilità ostetrico-ginecologica, danni da parto, infezioni ospedaliere e responsabilità delle strutture sanitarie.

L’attività dello Studio comprende l’analisi preventiva della documentazione sanitaria, la consulenza medico-legale con specialisti di comprovata esperienza, la gestione delle procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., le azioni di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché la difesa nei procedimenti penali per lesioni o omicidio colposo in ambito sanitario.

L’approfondita conoscenza della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni Unite consente allo Studio Legale Bonanni Saraceno di offrire una tutela altamente specializzata nelle controversie di responsabilità medica, assicurando ai propri assistiti un’assistenza tecnica fondata sul rigoroso esame delle evidenze cliniche e sull’applicazione dei più aggiornati orientamenti giurisprudenziali.

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA DISTRATTIVA: LA CASS. SENT. N. 24893/26 DELIMITA IL CONCETTO DI DISTRAZIONE

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Bancarotta fraudolenta distrattiva: la Suprema Corte precisa quando l’avviamento commerciale può costituire oggetto di distrazione

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la sentenza n. 24893 del 2 luglio 2026, interviene su uno dei temi più delicati del diritto penale dell’impresa: la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione avente ad oggetto l’avviamento commerciale.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché chiarisce che non può essere affermata la distrazione dell’avviamento aziendale in assenza della prova dell’effettivo trasferimento dell’azienda o dei fattori produttivi idonei a generarlo, ribadendo il principio secondo cui il diritto penale fallimentare richiede un rigoroso accertamento della materialità della condotta distrattiva.

L’arresto rappresenta un significativo contributo interpretativo in materia di reati fallimentari, rafforzando le garanzie probatorie nei procedimenti per bancarotta fraudolenta.


Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dalla condanna dell’amministratrice di una società successivamente dichiarata fallita per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputata avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio della società trasferendo ad altra impresa, formalmente intestata ai propri genitori ma di fatto da lei gestita:

  • le rimanenze di magazzino;
  • un’autovettura aziendale;
  • l’avviamento commerciale.

I giudici di merito avevano ritenuto dimostrata una continuità economica ed organizzativa tra le due società sulla base di diversi elementi:

  • esercizio della medesima attività;
  • utilizzo degli stessi locali;
  • impiego di parte del personale;
  • prosecuzione della gestione imprenditoriale.

Tale ricostruzione aveva condotto alla conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva.


Il principio di diritto: l’avviamento non è autonomamente distraibile

La Suprema Corte annulla la sentenza evidenziando un principio di grande importanza sistematica.

L’avviamento commerciale costituisce certamente un bene economicamente valutabile e può rappresentare oggetto materiale del delitto previsto dall’art. 216 della legge fallimentare (oggi trasfuso negli artt. 322 e ss. del Codice della crisi d’impresa).

Tuttavia, l’avviamento non può essere considerato un bene autonomamente distraibile.

Affinché possa configurarsi una distrazione penalmente rilevante occorre che siano contestualmente trasferiti:

  • l’azienda;
  • oppure i fattori produttivi che concretamente generano l’avviamento.

In altre parole, la mera perdita della clientela o la prosecuzione dell’attività economica attraverso un’altra società non sono elementi sufficienti per integrare il reato.

L’avviamento rappresenta infatti il plusvalore derivante dall’organizzazione aziendale e dalla capacità produttiva dell’impresa; esso non può essere identificato con una semplice aspettativa di reddito o con una mera continuità commerciale.


La continuità aziendale non equivale automaticamente a distrazione

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda il rapporto tra continuità imprenditoriale e bancarotta fraudolenta.

La Cassazione afferma che:

  • il trasferimento della clientela;
  • la prosecuzione della medesima attività;
  • la presenza dello stesso amministratore di fatto;
  • l’utilizzo di locali analoghi;

non consentono, da soli, di affermare la distrazione dell’avviamento.

Occorre invece dimostrare, attraverso elementi probatori concreti, che siano stati trasferiti senza adeguata contropartita i beni aziendali idonei a produrre quel valore economico.

Il giudice penale non può quindi fondare la responsabilità esclusivamente su indici sintomatici o presunzioni.


La prova della distrazione delle rimanenze di magazzino

La sentenza affronta anche il tema della prova della distrazione delle merci.

Secondo la Corte, la semplice divergenza tra:

  • valori risultanti dalle scritture contabili;
  • valori accertati successivamente dal perito;

non consente automaticamente di affermare la sottrazione dei beni.

È necessario verificare:

  • quali beni fossero realmente presenti al momento dell’apertura della procedura;
  • quali siano stati concretamente rinvenuti;
  • quale fosse il loro valore effettivo;
  • se esistano documenti che dimostrino il loro trasferimento verso terzi.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale non può fondarsi sul solo dato contabile, essendo indispensabile la prova della materiale fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.


L’utilizzo dei beni sociali richiede un accertamento concreto

Analogo ragionamento viene sviluppato con riferimento all’autovettura aziendale.

La Corte censura la motivazione della sentenza impugnata perché priva di qualsiasi approfondimento circa:

  • l’esistenza dell’autorizzazione del curatore;
  • il contenuto di tale autorizzazione;
  • le concrete modalità di utilizzo del veicolo.

L’impiego temporaneo di un bene aziendale non coincide automaticamente con una condotta distrattiva.

Anche sotto questo profilo il giudice è chiamato ad un rigoroso accertamento fattuale.


L’importanza della motivazione nei reati fallimentari

La decisione valorizza il principio costituzionale della completezza della motivazione.

La Corte osserva come il giudice di merito debba ricostruire con precisione:

  • l’individuazione dei beni;
  • la loro consistenza economica;
  • il percorso seguito dai cespiti;
  • l’eventuale mancanza di corrispettivo;
  • il danno arrecato ai creditori.

Solo una motivazione completa consente di affermare la responsabilità penale in materia di bancarotta fraudolenta.


Le ricadute operative della sentenza

La pronuncia n. 24893/2026 assume notevole rilievo pratico per amministratori, imprenditori, curatori fallimentari e professionisti.

La decisione conferma che:

  • la mera continuità aziendale non prova la distrazione;
  • l’avviamento non è autonomamente oggetto di bancarotta;
  • occorre dimostrare il trasferimento dei fattori produttivi;
  • la prova della distrazione deve essere concreta e non presuntiva;
  • il giudice deve motivare puntualmente ogni elemento costitutivo della condotta.

Si tratta di un orientamento destinato ad incidere significativamente sulle future contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, imponendo standard probatori particolarmente rigorosi.


Considerazioni conclusive

La sentenza n. 24893/2026 conferma l’orientamento della Cassazione volto ad evitare interpretazioni estensive del delitto di bancarotta fraudolenta.

L’avviamento commerciale, pur rappresentando un bene economicamente apprezzabile, non può essere isolato dalla struttura organizzativa dell’impresa.

Solo l’effettiva dimostrazione del trasferimento dell’azienda o dei fattori produttivi idonei a generare tale valore consente di configurare una condotta distrattiva penalmente rilevante.

La pronuncia rafforza così i principi di legalità, offensività e tassatività del diritto penale dell’economia, riaffermando che la responsabilità per reati fallimentari deve fondarsi su prove concrete, specifiche e rigorosamente motivate.

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Cass. Sent. N. 24893/2026:

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L’assistenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno nei procedimenti per reati fallimentari

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente specializzata nell’ambito del diritto penale dell’economia e del diritto della crisi d’impresa, prestando consulenza e difesa in procedimenti riguardanti:

  • bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
  • bancarotta semplice;
  • bancarotta preferenziale;
  • reati societari;
  • responsabilità degli amministratori, liquidatori e sindaci;
  • contestazioni relative alla distrazione di beni aziendali, avviamento, rami d’azienda e patrimoni societari;
  • procedimenti derivanti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Lo Studio assiste imprenditori, amministratori, professionisti, curatori e soggetti coinvolti in procedure concorsuali, sviluppando strategie difensive fondate sulla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e sull’analisi tecnico-contabile delle operazioni societarie.

L’approccio interdisciplinare, che integra competenze penalistiche, societarie, fallimentari e aziendalistiche, consente di affrontare con particolare efficacia anche le vicende più complesse caratterizzate da contestazioni di distrazione patrimoniale, operazioni straordinarie d’impresa, continuità aziendale e responsabilità penale dell’organo gestorio.

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DANNO NON PATRIMONIALE: LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DANNO DA PERDITA PARENTALE DEL FIGLIO POSTUMO

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La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento (Cass. civ., ord. 27 giugno 2026, n. 22064): il figlio concepito ha diritto al risarcimento per la perdita del padre: la svolta della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 22064 del 27 giugno 2026, la Corte di cassazione ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di responsabilità civile e tutela dei diritti della persona, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale in favore del figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che abbia determinato il decesso del padre.

La pronuncia consolida una lettura costituzionalmente orientata della responsabilità aquiliana, valorizzando la natura personalissima del rapporto genitoriale e riconoscendo che la futura instaurazione del legame tra genitore e figlio costituisce una conseguenza naturale del concepimento, destinata a concretizzarsi con la nascita.

Secondo la Suprema Corte, la morte del padre durante la gestazione determina una lesione diretta di diritti fondamentali del figlio e non un mero danno riflesso, con conseguente piena risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale.

Il fondamento normativo del danno da perdita del rapporto genitoriale

La decisione si inserisce nell’evoluzione della giurisprudenza relativa al danno parentale, istituto oggi riconosciuto quale autonoma categoria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona tutelati dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché dagli articoli 2043 e 2059 del Codice civile.

Particolare rilievo assume l’articolo 315-bis c.c., introdotto dalla riforma della filiazione, che riconosce al figlio il diritto:

  • ad essere mantenuto;
  • ad essere educato;
  • ad essere istruito;
  • ad essere assistito moralmente;
  • a crescere nell’ambito della propria famiglia;
  • a conservare rapporti significativi con entrambi i genitori.

Tali posizioni giuridiche non rappresentano meri interessi di fatto, ma autentici diritti soggettivi fondamentali della persona.

La loro compromissione determina quindi una lesione diretta della sfera giuridica del figlio.

La questione giuridica: il danno del figlio concepito ma non ancora nato

Il problema affrontato dalla Cassazione riguarda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno parentale al figlio che, al momento dell’illecito mortale, era già stato concepito ma non era ancora venuto alla luce.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha oscillato tra due orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, il danno non poteva essere riconosciuto poiché il rapporto affettivo non si era ancora concretamente instaurato.

L’orientamento oggi accolto dalla Corte, invece, considera il concepimento quale momento genetico di un rapporto destinato naturalmente a svilupparsi con la nascita.

L’evento lesivo interrompe irreversibilmente tale percorso evolutivo, incidendo direttamente sulla posizione giuridica del futuro figlio.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda trae origine dal decesso di un uomo ricoverato presso il Pronto Soccorso a seguito di una grave patologia coronarica complicatasi con edema polmonare.

La moglie, in stato di gravidanza, e la figlia, nata successivamente alla morte del padre, convenivano in giudizio i sanitari e la struttura ospedaliera deducendone la responsabilità professionale per gravi omissioni diagnostiche e terapeutiche.

Il Tribunale riconosceva:

  • il danno patrimoniale;
  • il danno non patrimoniale della moglie;
  • il danno da perdita del rapporto genitoriale della figlia postuma.

La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, escludendo il danno parentale della minore sul presupposto che il rapporto padre-figlia non fosse ancora esistente.

La Cassazione ha cassato tale decisione, riaffermando il diritto del figlio postumo al risarcimento.

La causalità nella perdita del rapporto genitoriale

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della pronuncia riguarda la ricostruzione del nesso causale.

La Suprema Corte osserva come il concepimento costituisca il momento iniziale di un processo naturale destinato, salvo eventi eccezionali, a culminare nella nascita e nell’instaurazione della relazione genitoriale.

La perdita del padre durante la gestazione interrompe definitivamente tale processo.

Secondo il criterio della regolarità causale, l’impossibilità di instaurare il rapporto genitoriale costituisce conseguenza normale e prevedibile dell’illecito.

Il danno deriva quindi direttamente dalla condotta colposa.

Il momento di perfezionamento della lesione

La Cassazione chiarisce un ulteriore profilo di grande rilievo teorico.

La lesione si produce con l’illecito.

Gli effetti giuridicamente rilevanti si consolidano tuttavia con la nascita del figlio, momento nel quale il diritto diviene concretamente esercitabile.

Ne consegue che:

  • non è necessario attribuire capacità giuridica anticipata al concepito;
  • il diritto sorge definitivamente con la nascita;
  • l’evento lesivo resta causalmente collegato alla successiva concretizzazione del danno.

La scansione temporale dei diversi elementi dell’illecito risulta perfettamente compatibile con il sistema della responsabilità civile.

Danno diretto e non danno riflesso

Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza consiste nell’esclusione della natura riflessa del pregiudizio.

La Corte afferma che il diritto del figlio a crescere con il proprio padre costituisce un diritto assoluto della personalità.

L’illecito non produce quindi un danno mediato derivante dalla lesione subita da altri, bensì incide direttamente sulla posizione giuridica del minore.

La perdita della relazione familiare rappresenta l’oggetto immediato della lesione.

Ciò comporta l’applicazione integrale delle regole proprie del danno diretto.

La presunzione assoluta del danno parentale

Di particolare interesse è l’affermazione secondo cui, nel rapporto genitoriale, il danno morale e quello dinamico-relazionale devono considerarsi presunti.

La Corte distingue nettamente tale fattispecie dai rapporti tra altri congiunti.

Mentre nei rapporti tra fratelli, nonni o parenti è possibile fornire la prova dell’assenza di un concreto legame affettivo, nel rapporto tra genitore e figlio ciò non è ammissibile.

L’ordinamento presume in modo assoluto:

  • il valore esistenziale della relazione;
  • la funzione educativa;
  • la funzione affettiva;
  • la funzione identitaria della figura genitoriale.

Ne consegue che la perdita del genitore integra automaticamente una compromissione delle componenti morali, relazionali ed esistenziali della vita del figlio.

Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione

L’ordinanza n. 22064/2026 rappresenta un importante sviluppo nella tutela dei diritti della persona.

Il principio affermato può essere così sintetizzato:

È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che abbia causato il decesso del padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e integra un diritto fondamentale del figlio, che si consolida con la nascita. La lesione incide direttamente sulla sua sfera giuridica e le conseguenze dannose, morali e dinamico-relazionali, devono ritenersi presunte.

La decisione conferma la progressiva centralità dei diritti della personalità nella responsabilità civile contemporanea e valorizza una concezione sostanziale della tutela del minore, coerente con i principi costituzionali e sovranazionali in materia di protezione dell’infanzia e della famiglia.

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Cass. civ., ord. 27 giugno 2026, n. 22064

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Assistenza legale nei casi di responsabilità sanitaria e danno da perdita del rapporto parentale: l’esperienza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Le controversie relative al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale, alla responsabilità sanitaria, all’errore medico, al danno da perdita del rapporto parentale e, più in generale, alla responsabilità civile per lesione dei diritti fondamentali della persona, richiedono competenze altamente specialistiche sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello medico-legale.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste da anni vittime e familiari in procedimenti riguardanti la responsabilità sanitaria, il risarcimento dei danni da malpractice medica, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno da morte del congiunto e la tutela dei diritti dei minori e dei familiari superstiti.

L’attività professionale comprende la valutazione preliminare della responsabilità, l’acquisizione e l’analisi della documentazione clinica, il coordinamento con consulenti medico-legali di elevata qualificazione, la gestione delle procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., le trattative stragiudiziali con compagnie assicurative e strutture sanitarie, nonché la rappresentanza giudiziale in ogni fase del contenzioso.

L’approfondita conoscenza della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e delle tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale consente allo Studio di predisporre strategie difensive efficaci, finalizzate all’integrale tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari, assicurando un’assistenza altamente qualificata nelle controversie di maggiore complessità in materia di responsabilità civile e sanitaria.

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