MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: DISCRIMINANTE TRA IL REATO EX ART. 372 C.P. E LA MERA CONFLITTUALITÀ

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Abstract

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., non può essere confuso con la mera conflittualità che può caratterizzare una relazione familiare. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presenza di offese, aggressioni o condotte reattive reciproche non determina automaticamente l’esclusione del reato. Il parametro decisivo è rappresentato dalla concreta struttura della relazione e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assetto non paritario caratterizzato da abituale sopraffazione e prevaricazione. La Cassazione, con sentenza n. 14479 del 21 aprile 2026, ha ribadito che la condotta reattiva della persona offesa non esclude la configurabilità dei maltrattamenti quando sia accertata una situazione di sostanziale asimmetria relazionale.

Parole chiave: maltrattamenti in famiglia; art. 572 c.p.; liti familiari; conflittualità domestica; condotte reciproche; violenza domestica; sopraffazione; prevaricazione; relazione familiare; Cassazione penale.

1. Il delitto di maltrattamenti in famiglia: la struttura della fattispecie

L’art. 572 c.p. tutela la persona inserita in una relazione familiare o parafamiliare da una condotta abitualmente vessatoria, violenta o umiliante, capace di compromettere le fondamentali esigenze di dignità, rispetto e integrità psico-fisica.

La peculiarità della fattispecie risiede nella sua natura abituale: il reato non deriva necessariamente da un singolo episodio, ma dalla reiterazione di comportamenti che, valutati unitariamente, assumono una precisa valenza vessatoria.

La Corte di cassazione ha infatti qualificato i maltrattamenti come reato abituale, nel quale la successione delle condotte deve essere valutata anche alla luce della disciplina vigente nei diversi momenti della condotta criminosa.

Ne consegue che l’analisi giudiziaria non può arrestarsi alla considerazione atomistica del singolo episodio, ma deve ricostruire il contesto relazionale complessivo nel quale le condotte si sono sviluppate.

2. Maltrattamenti e semplici liti familiari: il criterio distintivo

La distinzione tra maltrattamenti in famiglia e mera litigiosità domestica rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’accertamento penale.

Non ogni conflitto tra coniugi, conviventi o familiari assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 572 c.p.

Discussioni frequenti, reciproche incomprensioni, momenti di forte tensione e persino episodi di reciproca aggressività devono essere valutati in relazione alla loro concreta intensità, abitualità e collocazione all’interno del rapporto.

Il discrimine non è, pertanto, costituito dalla semplice presenza di un conflitto, bensì dalla eventuale trasformazione della relazione in una dinamica di sistematica sopraffazione.

La giurisprudenza più recente pone particolare attenzione all’assetto complessivo della relazione: la Cassazione ha individuato nell’assetto non paritario del rapporto, caratterizzato da abituale sopraffazione, violenza e aggressività unilaterale, un elemento idoneo a distinguere il fenomeno maltrattante dalla normale conflittualità.

3. La reciprocità delle offese non determina una “compensazione” penale

Un punto di particolare rilievo riguarda l’ipotesi nella quale anche la persona offesa abbia posto in essere condotte offensive o aggressive.

La reciproca conflittualità non determina automaticamente una compensazione delle responsabilità.

La Corte di cassazione ha già affermato che il delitto di maltrattamenti può configurarsi anche quando le condotte violente e vessatorie siano poste in essere reciprocamente dai componenti della famiglia, poiché l’art. 572 c.p. non contempla forme di impunità derivanti da una impropria autotutela né consente di neutralizzare una condotta penalmente rilevante attraverso la condotta dell’altra parte. Cass. pen., Sez. VI, n. 19769 del 10 aprile 2024.

Il principio deve tuttavia essere correttamente interpretato: la reciprocità non significa, di per sé, che il reato sussista, così come non significa, di per sé, che il reato sia escluso.

È necessario verificare la concreta struttura del rapporto.

4. Cassazione n. 14479/2026: la conflittualità reciproca non esclude i maltrattamenti

Particolarmente significativa è la Cass. pen., Sez. VI, sentenza 21 aprile 2026, n. 14479.

La pronuncia ha affermato che la conflittualità reciproca e la presenza di condotte reattive della persona offesa non escludono la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando sia stato accertato un assetto non paritario del rapporto, caratterizzato da abituale sopraffazione, violenza e aggressività unilaterale dell’imputato, tali da provocare sofferenze e umiliazioni incompatibili con normali condizioni di vita.

La Corte ha inoltre precisato che non è indispensabile che la vittima si trovi in una condizione permanente di assoluta soccombenza o di totale soggezione.

Il principio assume particolare rilevanza perché impedisce di trasformare la reazione della persona offesa in una sorta di prova automatica dell’inesistenza della condotta maltrattante.

La reazione deve essere invece contestualizzata e valutata alla luce dell’intero rapporto.

5. Il concetto di “squilibrio relazionale”

Lo squilibrio relazionale costituisce dunque uno degli elementi interpretativi più importanti.

La relazione può presentare una conflittualità anche intensa senza necessariamente assumere la struttura del rapporto maltrattante.

Diversamente, quando una delle parti esercita abitualmente una posizione di dominio attraverso violenza, minacce, umiliazioni, svalutazioni, controllo o altre forme di prevaricazione, la condotta può assumere i caratteri dell’art. 572 c.p.

Il tema è stato valorizzato anche dalla giurisprudenza in materia di violenza economica. La Cassazione ha riconosciuto la configurabilità dei maltrattamenti quando l’impedimento dell’indipendenza economica della persona offesa costituisca il risultato di comportamenti vessatori e di prevaricazione psicologica, tali da determinare una situazione di prostrazione psico-fisica.

Ciò dimostra come il concetto di maltrattamento non possa essere ridotto alla sola violenza fisica.

6. Non basta la somma degli episodi: occorre ricostruire la dinamica familiare

L’accertamento giudiziale deve quindi considerare:

  • la frequenza e abitualità delle condotte;
  • la loro intensità;
  • la natura delle offese e delle aggressioni;
  • la loro collocazione temporale;
  • l’eventuale presenza di minacce o condotte intimidatorie;
  • il rapporto di forza tra i soggetti;
  • l’eventuale condizione di dipendenza o vulnerabilità;
  • la capacità delle condotte di determinare sofferenza e umiliazione;
  • il comportamento complessivo delle parti;
  • l’eventuale presenza di condotte realmente reciproche e paritarie.

La valutazione deve essere necessariamente complessiva e contestuale.

La stessa Corte di cassazione, nella propria attività di sistematizzazione della giurisprudenza sui maltrattamenti, ha evidenziato il rilievo del contesto relazionale e della concreta struttura del rapporto ai fini della distinzione tra condotte maltrattanti e altre forme di conflittualità.

7. Condotte reattive della persona offesa: nessuna automatica esclusione del reato

Particolare attenzione deve essere riservata alle cosiddette condotte reattive.

La vittima di una relazione caratterizzata da prevaricazione può reagire verbalmente o anche con comportamenti aggressivi. Tale circostanza non consente, da sola, di qualificare il rapporto come conflittuale e paritario.

La domanda giuridicamente rilevante diviene allora un’altra: le condotte delle parti si collocano su un piano sostanzialmente paritario oppure una di esse rappresenta la manifestazione di una sistematica posizione di dominio?

È proprio questa verifica che consente di distinguere la lite familiare dal maltrattamento.

La Cassazione n. 14479/2026 ha espressamente escluso che sia necessario dimostrare una condizione di permanente e assoluta soggezione della vittima, purché risulti accertato l’assetto non paritario del rapporto e la sistematica sopraffazione posta in essere dall’imputato.

8. La prova del contesto relazionale

Nel processo penale assume quindi fondamentale importanza la ricostruzione cronologica e documentale della relazione.

Non è sufficiente isolare singole frasi o singoli episodi: occorre verificare se essi costituiscano manifestazioni di una più ampia sequenza comportamentale.

Particolare rilievo possono assumere, secondo le caratteristiche del caso concreto, testimonianze, messaggi, comunicazioni, documentazione sanitaria, registrazioni legittimamente acquisite, denunce pregresse, interventi delle Forze dell’ordine e ogni altro elemento utilizzabile secondo le regole del processo penale.

La valutazione probatoria deve, naturalmente, rispettare il principio di presunzione di innocenza e la necessità di accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

9. Maltrattamenti, separazione e cessazione della convivenza

Il tema della conflittualità familiare si intreccia anche con quello della separazione dei coniugi e della cessazione della convivenza.

La giurisprudenza ha progressivamente precisato il rapporto tra art. 572 c.p. e art. 612-bis c.p., soprattutto con riguardo alle condotte poste in essere dopo la cessazione della convivenza.

La Cassazione ha recentemente ribadito che, in determinate condizioni, le condotte violente e moleste iniziate nel contesto familiare possono concorrere con il delitto di atti persecutori quando proseguano dopo la cessazione della convivenza, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.

La qualificazione giuridica richiede quindi una precisa ricostruzione dei rapporti esistenti tra le parti e della successione temporale delle condotte.

10. Sezione operativa: come valutare un caso di presunti maltrattamenti in famiglia

Dal punto di vista operativo, la distinzione tra maltrattamenti in famiglia e conflittualità familiare richiede una ricostruzione ordinata e cronologica dei fatti. La presenza di litigi o di reciproche offese non consente, infatti, di formulare una valutazione giuridica corretta senza esaminare la complessiva dinamica della relazione.

10.1 Ricostruire la storia della relazione

Il primo passaggio consiste nel ricostruire la relazione nel suo sviluppo temporale, individuando:

  • quando sono iniziate le condotte contestate;
  • con quale frequenza si sono verificate;
  • se gli episodi siano divenuti progressivamente più intensi;
  • quali siano state le condotte concretamente poste in essere;
  • se vi siano stati periodi di interruzione;
  • se la situazione sia proseguita dopo la separazione o la cessazione della convivenza.

La ricostruzione cronologica consente di verificare se ci si trovi di fronte a episodi isolati di conflitto oppure a una sequenza comportamentale riconducibile alla fattispecie abituale prevista dall’art. 572 c.p.

10.2 Distinguere la reciprocità dalla simmetria

Un secondo profilo essenziale consiste nel non confondere la reciprocità delle condotte con la loro effettiva simmetria.

Occorre chiedersi, in concreto:

  1. le parti si insultavano e aggredivano in modo sostanzialmente equivalente?
  2. una delle parti esercitava invece una posizione di dominio sull’altra?
  3. le condotte della persona offesa erano autonome oppure prevalentemente reattive?
  4. esisteva una situazione di controllo, intimidazione o prevaricazione?
  5. quale era l’effettivo rapporto di forza all’interno della coppia?

La circostanza che anche la persona offesa abbia reagito verbalmente o fisicamente deve quindi essere contestualizzata, senza attribuirle automaticamente un significato decisivo.

10.3 Individuare gli elementi di prova

Dal punto di vista difensivo e processuale, è opportuno procedere a una ricognizione sistematica degli elementi disponibili.

A seconda del caso concreto possono assumere rilievo:

  • messaggi e conversazioni;
  • e-mail e comunicazioni digitali;
  • fotografie e documentazione relativa alle lesioni;
  • certificazioni e documentazione sanitaria;
  • testimonianze di familiari, amici, vicini o altre persone informate sui fatti;
  • precedenti interventi delle Forze dell’ordine;
  • denunce, querele ed esposti;
  • provvedimenti giudiziari eventualmente già emessi;
  • documentazione relativa alla separazione;
  • registrazioni o altri materiali acquisiti nel rispetto della normativa applicabile.

L’obiettivo non deve essere quello di raccogliere semplicemente il maggior numero possibile di episodi, ma di ricostruire il contesto e la sequenza dei comportamenti, verificando la loro reciproca connessione.

10.4 Predisporre una cronologia degli episodi

Nei procedimenti caratterizzati da una pluralità di fatti, può essere particolarmente utile predisporre una cronologia analitica.

Data/periodo

Condotta contestata

Soggetto agente

Eventuale reazione

Elementi di prova

Conseguenze

[data]

[descrizione]

[soggetto]

[descrizione]

[documenti/testimoni]

[eventuali conseguenze]

[data]

[descrizione]

[soggetto]

[descrizione]

[documenti/testimoni]

[eventuali conseguenze]

Una simile ricostruzione può consentire di verificare con maggiore precisione abitualità, progressione delle condotte, eventuale reciprocità e struttura del rapporto.

10.5 Verificare la qualificazione giuridica

Una volta ricostruiti i fatti, occorre verificare se gli stessi siano riconducibili all’art. 572 c.p. oppure possano assumere una diversa qualificazione giuridica.

In questa fase possono diventare rilevanti, a seconda delle circostanze concrete, anche altre fattispecie penali, tra cui lesioni personali, minacce, percosse, violenza privata e atti persecutori, oltre alle eventuali conseguenze derivanti dalla cessazione della convivenza.

La qualificazione giuridica non può tuttavia essere effettuata sulla base della sola descrizione sintetica di un litigio: deve derivare dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dall’analisi degli elementi probatori.

10.6 Cosa verificare prima di una consulenza legale

Chi si trovi coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe quindi predisporre, ove possibile, una documentazione ordinata contenente:

1. Cronologia dei fatti
Una descrizione sintetica e datata degli episodi ritenuti rilevanti.

2. Documentazione disponibile
Messaggi, fotografie, certificati, provvedimenti e altri documenti pertinenti.

3. Indicazione dei testimoni
Nominativi e circostanze sulle quali ciascun soggetto potrebbe riferire.

4. Precedenti interventi
Eventuali denunce, chiamate alle Forze dell’ordine o interventi sanitari.

5. Situazione familiare attuale
Convivenza, separazione, presenza di figli e attuali rapporti tra le parti.

6. Condotte reciproche
È importante rappresentare anche gli episodi nei quali la persona assistita abbia reagito o abbia assunto comportamenti potenzialmente rilevanti, poiché una valutazione professionale deve considerare l’intero quadro e non soltanto gli elementi favorevoli alla propria tesi.

10.7 La valutazione professionale deve essere complessiva

La sezione operativa conduce a una considerazione fondamentale: nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia non è sufficiente individuare il singolo episodio più grave né limitarsi a stabilire se vi siano state offese reciproche.

È necessario verificare se, nel tempo, si sia instaurata una relazione caratterizzata da una sistematica dinamica di sopraffazione oppure se gli episodi siano riconducibili a una situazione di conflittualità reciproca, pur eventualmente intensa.

La valutazione professionale deve pertanto integrare diritto sostanziale, ricostruzione fattuale e analisi della prova, evitando sia una automatica criminalizzazione della conflittualità familiare sia una sottovalutazione di condotte vessatorie soltanto perché la persona offesa abbia talvolta reagito.


11. Conclusioni: il criterio decisivo è la struttura della relazione

La giurisprudenza più recente consente di individuare un principio centrale: la reciprocità delle offese non esclude, di per sé, il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Al tempo stesso, la mera presenza di litigi, discussioni o condotte offensive reciproche non è sufficiente, da sola, a integrare l’art. 572 c.p.

Il vero discrimine risiede nella struttura complessiva della relazione.

Quando il rapporto rimane sostanzialmente paritario e caratterizzato da una conflittualità reciproca, occorre evitare di sovrapporre automaticamente la fattispecie penale alla mera crisi della relazione.

Quando, invece, la conflittualità costituisce la superficie di una relazione caratterizzata da sistematiche condotte di sopraffazione, violenza, umiliazione e prevaricazione, la presenza di reazioni della persona offesa non neutralizza necessariamente la rilevanza penale delle condotte dell’autore.

La Cassazione n. 14479/2026 rappresenta, in questa prospettiva, un significativo punto di riferimento: ciò che deve essere accertato non è semplicemente chi abbia offeso chi, ma quale sia stata, nel suo complesso, la concreta dinamica del rapporto e se essa abbia assunto i caratteri dell’abituale sopraffazione.

12. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

L’analisi delle condotte riconducibili ai maltrattamenti in famiglia richiede una particolare competenza nel diritto penale sostanziale e processuale, soprattutto nei casi nei quali la vicenda familiare presenti una complessa sovrapposizione tra conflittualità coniugale, condotte offensive reciproche, violenza domestica, separazione, stalking e responsabilità penale.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno – LEX BSL, con sede in Roma, presta attività di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione alla tutela della persona offesa, alla difesa dell’indagato e dell’imputato e alla ricostruzione giuridica e probatoria delle condotte contestate.

In materia di reati contro la famiglia, l’attività professionale richiede un esame rigoroso dell’intero quadro fattuale: abitualità delle condotte, natura delle offese, reciprocità delle reazioni, eventuale squilibrio relazionale, elementi di prova, qualificazione giuridica dei fatti e rapporti tra art. 572 c.p. e altre fattispecie incriminatrici.

La corretta distinzione tra una situazione di mera conflittualità familiare e una condotta penalmente rilevante costituisce, pertanto, uno dei profili centrali dell’attività di difesa e di tutela della persona coinvolta nel procedimento penale.

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA E OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE

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Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34569/2026 – Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, nesso causale, dolo e responsabilità concorsuale

Sommario

La sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 34569/2026, depositata il 25 settembre 2026, riafferma un principio di particolare rilievo in materia di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose: la mera omissione dei versamenti tributari e previdenziali non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, seconda parte, della legge fallimentare. Occorre dimostrare che le omissioni costituiscano il risultato di specifiche e selettive scelte gestionali dolose, che abbiano prodotto un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa, causalmente collegato al dissesto e accompagnato dalla concreta prevedibilità dello stesso. La Suprema Corte esclude, inoltre, che la mera posizione ricoperta nell’organo amministrativo consenta di attribuire automaticamente al componente del consiglio di amministrazione le condotte poste in essere da altri amministratori.

Parole chiave: bancarotta fraudolenta; operazioni dolose; omesso versamento imposte; contributi previdenziali; amministratore; concorso nel reato; nesso causale; dissesto; dolo; art. 223 legge fallimentare; responsabilità penale degli amministratori.

1. La pronuncia della Cassazione n. 34569/2026

Con la sentenza n. 34569/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la condanna di un vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

All’imputato erano state contestate, in concorso con il presidente del consiglio di amministrazione, due differenti condotte: la cessione di un ramo d’azienda e la sistematica omissione, quantomeno nel periodo 2011-2013, del versamento di imposte e contributi previdenziali.

La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso: da un lato, per l’insufficiente motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose; dall’altro, per l’assoluta incertezza circa il titolo della responsabilità dell’imputato rispetto alle condotte materialmente poste in essere dal presidente del consiglio di amministrazione.

La decisione assume così particolare importanza perché riafferma la necessità di una verifica individualizzata della condotta, dell’elemento soggettivo e del rapporto causale con il dissesto, impedendo che la responsabilità penale dell’amministratore venga costruita attraverso automatismi derivanti dalla sola posizione societaria.

2. La bancarotta fraudolenta da operazioni dolose

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è quella prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, seconda parte, della legge fallimentare, relativa agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

La Corte ricorda che, in tale ipotesi, il fallimento costituisce evento del reato: “cagionare il fallimento” significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche non immediatamente, nella dichiarazione di fallimento.

La nozione di “operazione dolosa” non coincide, pertanto, con qualsiasi violazione dei doveri dell’amministratore. Essa presuppone una condotta di maggiore complessità strutturale, riconducibile a un procedimento o a una pluralità di atti coordinati verso un determinato risultato, dalla quale derivi un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per la società.

Il dato centrale è dunque rappresentato dal rapporto tra condotta antidoverosa, pregiudizio patrimoniale e dissesto.

3. Il dolo non coincide con la volontà del fallimento

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la struttura dell’elemento soggettivo.

La Cassazione distingue la bancarotta derivante dalla causazione dolosa del fallimento dalla bancarotta da operazioni dolose. Nella prima ipotesi il dolo investe direttamente l’evento; nella seconda, invece, il dolo deve riguardare le condotte che hanno condotto la società al fallimento, mentre il dissesto non deve essere necessariamente voluto dall’agente.

È quindi necessario dimostrare la consapevolezza e volontà di porre in essere un’operazione pregiudizievole per la società, in violazione dei doveri connessi alla carica, mentre il dissesto deve essere concretamente prevedibile quale conseguenza della condotta.

La prevedibilità, tuttavia, non può essere valutata in astratto.

La Suprema Corte precisa infatti che essa deve essere apprezzata in concreto, attraverso l’esame di tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi evitare meccanismi automatici e generalizzanti suscettibili di trasformare la responsabilità dell’amministratore in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva.

4. L’omesso versamento delle imposte può integrare bancarotta fraudolenta?

La risposta della Cassazione è articolata.

La Corte non esclude in assoluto che l’omesso versamento di imposte e contributi possa assumere rilievo ai fini della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti già riconosciuto che il protratto e sistematico omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali può rappresentare una scelta imprenditoriale dolosa, idonea a determinare una gravissima esposizione debitoria e, conseguentemente, il fallimento della società.

Il punto decisivo è, però, un altro: la bancarotta non punisce l’evasione fiscale in quanto tale.

L’oggetto della tutela penale, nella fattispecie esaminata, è la conseguenza che le condotte fiscali e previdenziali producono sul patrimonio e sull’equilibrio economico-finanziario della società, quando esse assumano i caratteri di vere e proprie operazioni dolose causalmente collegate al dissesto.

La sentenza sottolinea, pertanto, che devono essere individuate specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Ne deriva una fondamentale distinzione:

omesso pagamento ≠ automaticamente bancarotta fraudolenta.

Occorre dimostrare una più complessa sequenza causale e soggettiva.

5. Il nesso causale con il dissesto

Perché possa configurarsi la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una violazione fiscale o previdenziale.

È necessario provare che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale sia derivato un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa, causalmente collegato al fallimento, e che l’agente potesse concretamente prevedere il dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa.

Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, tale dimostrazione mancava.

La sentenza impugnata si fondava, infatti, su affermazioni generiche, senza una verifica concreta degli elementi qualificanti la fattispecie penale.

La censura della Suprema Corte assume particolare rilievo sul piano del diritto penale dell’economia: non è sufficiente ricostruire ex post la responsabilità attraverso la mera coincidenza temporale tra condotte gestionali, esposizione debitoria e successivo fallimento.

È indispensabile individuare la condotta, ricostruirne l’effettiva incidenza sul patrimonio sociale e verificare il rapporto causale con il dissesto.

6. Cessione del ramo d’azienda e distinzione dalla bancarotta patrimoniale

Analogo rigore viene richiesto dalla Cassazione con riferimento alla cessione del ramo d’azienda.

La Suprema Corte evidenzia che la qualificazione della condotta come “operazione dolosa” non può essere utilizzata per ricondurre automaticamente alla fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare una condotta che, nella sostanza, sia riconducibile a una distrazione o dissipazione del patrimonio sociale.

Le due fattispecie presentano infatti caratteristiche strutturali differenti.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale riguarda atti di distrazione o dissipazione dei beni societari, idonei a creare un pericolo per le ragioni dei creditori, senza che sia necessario dimostrare che tali atti abbiano cagionato il dissesto.

La bancarotta impropria da operazioni dolose, invece, riguarda condotte dolose diverse dalla distrazione o dissipazione, che devono essere causalmente collegate al dissesto.

La corretta qualificazione giuridica del fatto diviene dunque essenziale, anche perché incide direttamente sull’oggetto della prova richiesta all’accusa.

7. La posizione dell’amministratore: nessuna responsabilità per la sola carica

Particolarmente importante è il secondo principio affermato dalla sentenza.

L’imputato rivestiva la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la Corte di appello non aveva chiarito a quale titolo egli dovesse rispondere delle condotte contestate.

La Cassazione individua tre possibili scenari:

  1. l’imputato potrebbe essere stato autore materiale delle condotte;
  2. potrebbe aver concorso nel reato quale concorrente morale, come ispiratore o determinatore;
  3. potrebbe essere stato ritenuto responsabile a titolo omissivo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

Si tratta di ipotesi giuridicamente differenti, ciascuna delle quali presenta propri presupposti e richiede una specifica motivazione sul piano probatorio.

La mera appartenenza al consiglio di amministrazione, pertanto, non può trasformarsi in una presunzione di responsabilità penale.

La responsabilità deve essere individualizzata, attraverso l’indicazione della condotta concretamente attribuita al singolo amministratore e del titolo di partecipazione al reato.

8. Il principio di personalità della responsabilità penale

La sentenza n. 34569/2026 si colloca in una prospettiva rigorosamente coerente con il principio di personalità della responsabilità penale.

Nel diritto penale societario, la posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale rappresenta un elemento rilevante per individuare poteri, doveri e responsabilità, ma non può sostituire la prova della condotta penalmente rilevante.

La Corte richiede, dunque, una ricostruzione che colleghi:

carica societaria → poteri concretamente esercitati → condotta → elemento soggettivo → pregiudizio patrimoniale → nesso causale → dissesto.

L’assenza di uno degli snodi essenziali della sequenza non può essere colmata mediante presunzioni automatiche.

9. La decisione della Cassazione: annullamento con rinvio

Alla luce delle lacune motivazionali individuate, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere a una nuova verifica sia delle condotte contestate sia della loro qualificazione giuridica, del rapporto causale con il dissesto e del titolo di responsabilità concretamente riferibile all’imputato.

La pronuncia non afferma, dunque, che l’omesso pagamento di imposte e contributi sia sempre irrilevante ai fini della bancarotta fraudolenta. Stabilisce piuttosto che la rilevanza penale deve essere dimostrata attraverso la verifica concreta degli elementi costitutivi della fattispecie.

10. Conclusioni: la bancarotta richiede una prova concreta, non automatismi

La sentenza n. 34569/2026 costituisce un importante richiamo al principio di tassatività e alla necessità di una rigorosa individualizzazione della responsabilità penale nel diritto penale dell’impresa.

La semplice omissione dei versamenti fiscali e previdenziali non equivale automaticamente a bancarotta fraudolenta da operazioni dolose. Occorre dimostrare che essa sia espressione di una specifica strategia gestionale dolosa, produttiva di un depauperamento non giustificabile per l’impresa, causalmente collegato al dissesto e accompagnata dalla concreta prevedibilità di quest’ultimo.

Allo stesso modo, la sola appartenenza al consiglio di amministrazione non consente di attribuire automaticamente al singolo componente le condotte illecite realizzate da altri.

Il principio affermato dalla Cassazione è, quindi, netto: la responsabilità per bancarotta fraudolenta deve essere costruita sulla prova della condotta individuale, del dolo e del nesso causale con il dissesto, non sulla mera posizione societaria o sull’esistenza di debiti tributari.

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Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34569/2026, depositata il 25 settembre 2026

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza e consulenza in materia di diritto penale dell’economia, diritto societario, crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori, con particolare attenzione ai procedimenti riguardanti i reati fallimentari e le fattispecie di bancarotta fraudolenta.

L’attività professionale comprende l’analisi della posizione individuale degli amministratori e degli organi societari, la ricostruzione delle condotte gestionali, la verifica del nesso causale tra condotta e dissesto, l’accertamento dell’elemento soggettivo e la distinzione tra bancarotta patrimoniale, bancarotta da operazioni dolose e altre fattispecie penalmente rilevanti.

La sentenza Cass. pen. n. 34569/2026 conferma l’importanza di una difesa tecnicamente strutturata capace di verificare, caso per caso, quale condotta sia concretamente attribuibile al singolo amministratore, a quale titolo concorsuale e sulla base di quali elementi probatori, evitando che la responsabilità penale venga desunta automaticamente dalla carica ricoperta o dalla mera esposizione debitoria della società.

Fonte primaria: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34569/2026, depositata il 25 settembre 2026. La sentenza precisa che il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata annullata con rinvio. 

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COLPA MEDICA: OMICIDIO COLPOSO PER RITARDO DIAGNOSTICO

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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34304/2026 – R.G.N. 41125/2025, depositata il 23 settembre 2026

La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione penale, con la sentenza n. 34304/2026, affronta un tema di particolare rilievo nell’ambito della responsabilità sanitaria: il rapporto causale tra ritardo diagnostico, progressione della patologia ed evento-morte. La Corte ribadisce che, nel reato di omicidio colposo conseguente a una condotta omissiva sanitaria, l’evento penalmente rilevante non deve essere ricondotto alla mera “perdita di chances di sopravvivenza”, categoria propria del risarcimento civilistico, bensì alla morte concretamente verificatasi in un momento significativamente anteriore rispetto a quello in cui, secondo un giudizio controfattuale fondato sull’alta probabilità logica, essa si sarebbe verificata in presenza della condotta doverosa. Ne deriva che anche un decesso comunque destinato a verificarsi può essere causalmente imputato alla condotta omissiva quando quest’ultima ne abbia determinato una significativa anticipazione temporale.

Temi trattati: responsabilità medica; malasanità; ritardo diagnostico; omicidio colposo; nesso causale; causalità omissiva; evento-morte; perdita di chance; Cassazione penale; art. 589 c.p.; art. 40 c.p.; art. 590-sexies c.p.; legge Balduzzi; legge Gelli-Bianco.

1. La questione giuridica: quando il ritardo diagnostico può causare la morte?

La sentenza n. 34304/2026 della Corte Suprema di Cassazione si inserisce nel complesso e delicato ambito della responsabilità penale del sanitario per omessa o tardiva diagnosi.

La vicenda trae origine dalla condanna di una dermatologa per omicidio colposo, conseguente al ritardo nella diagnosi di un melanoma maligno. La paziente era stata sottoposta a più visite dermatologiche nel 2013 e nel 2014, durante le quali la neoformazione pigmentata presente sul polpaccio era stata qualificata come “verruca seborroica”.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, nelle prime visite sarebbe stato necessario procedere a una più approfondita diagnosi differenziale, anche mediante dermatoscopia e successivo percorso diagnostico-terapeutico.

Il ritardo diagnostico, quantificato in circa sette mesi, avrebbe consentito alla neoplasia di progredire fino a uno stadio significativamente più avanzato, con conseguente peggioramento della prognosi.

La paziente è poi deceduta il 17 aprile 2020.

La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte è stata dunque la seguente: può sussistere il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e l’omicidio colposo quando la morte del paziente sarebbe comunque sopravvenuta, ma in un momento significativamente successivo?

La risposta della Cassazione è affermativa.

2. L’evento-morte nella sua concreta dimensione temporale

Il passaggio più significativo della pronuncia riguarda la precisa individuazione dell’evento tipico dell’omicidio colposo.

La difesa aveva sostenuto che, essendo la morte comunque destinata a verificarsi per la natura della patologia, la condotta sanitaria non avrebbe potuto essere considerata causa dell’evento. Secondo tale impostazione, l’eventuale riduzione dell’aspettativa di vita avrebbe potuto rilevare sul piano civilistico quale perdita di chance, ma non sarebbe stata sufficiente a integrare il fatto tipico dell’art. 589 c.p.

La Suprema Corte respinge tale impostazione.

L’evento non viene infatti trasformato nella “perdita di chance”, né nella mera riduzione dell’aspettativa di vita considerata astrattamente.

Il punto decisivo è diverso: l’evento-morte deve essere considerato anche nella sua concreta dimensione temporale.

La Corte afferma, in particolare, che:

“l’evento-morte rileva nella sua concreta dimensione temporale: ne integra causalmente la produzione anche la significativa anticipazione, per effetto della condotta omissiva, di un esito comunque destinato a verificarsi”.

Si tratta di un’affermazione di notevole importanza sistematica.

La morte resta l’evento del reato di omicidio colposo. Ciò che assume rilievo causale è il fatto che la condotta omissiva abbia determinato la sua anticipazione significativa rispetto al momento in cui essa si sarebbe verificata in assenza della condotta colposa.

3. Non è “perdita di chance”, ma anticipazione dell’evento

La distinzione operata dalla Cassazione è fondamentale.

La perdita di chance costituisce una categoria prevalentemente elaborata nell’ambito della responsabilità civile e riguarda la perdita di una concreta possibilità favorevole.

Nel giudizio penale, invece, il problema è diverso: occorre stabilire se la condotta omissiva abbia causalmente determinato l’evento previsto dalla fattispecie incriminatrice.

Nel caso dell’omicidio colposo, tale evento è la morte.

Pertanto, non è sufficiente affermare che il paziente avrebbe avuto una “possibilità” di vivere più a lungo. Occorre accertare, secondo il rigoroso criterio proprio della causalità penale, che la condotta doverosa omessa avrebbe consentito, con elevato grado di credibilità razionale, di evitare la morte in quel determinato momento, determinandone una verificazione significativamente posteriore.

La Cassazione evita così di sovrapporre le categorie civilistiche e penalistiche.

Il giudizio non deve essere formulato nei termini:

“il paziente aveva una chance di sopravvivere?”

bensì nei termini:

“se il sanitario avesse posto in essere la condotta doverosa, la morte si sarebbe verificata nello stesso momento oppure significativamente più tardi?”

È questa la prospettiva controfattuale richiesta dall’art. 40 c.p.

4. Il principio delle Sezioni Unite Franzese

Il ragionamento della Quarta Sezione si fonda sui principi elaborati dalle Sezioni Unite Franzese, secondo cui il nesso causale nei reati omissivi impropri non può essere dimostrato attraverso il solo coefficiente di probabilità statistica.

Il giudice deve verificare la causalità attraverso un giudizio di alta probabilità logica, considerando tutte le circostanze concrete del caso ed escludendo, per quanto possibile, l’interferenza di decorsi causali alternativi.

Il modello controfattuale richiede dunque di ipotizzare come realizzata la condotta doverosa omessa e verificare quale sarebbe stato il decorso della malattia.

Nel settore della responsabilità sanitaria, questo significa che il giudice non può limitarsi a richiamare una percentuale statistica di sopravvivenza.

La statistica costituisce uno degli elementi del ragionamento scientifico, ma deve essere calata nella concreta vicenda clinica.

La Cassazione richiama, sul punto, anche la propria precedente giurisprudenza in materia di ritardo diagnostico di patologie tumorali, secondo cui il nesso causale può essere configurato quando la diagnosi tempestiva avrebbe consentito terapie idonee a incidere positivamente sulla sopravvivenza, determinando una morte successiva o una minore intensità lesiva.

5. La causalità deve essere individualizzata

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda il rapporto tra evidenza statistica e causalità individuale.

La difesa aveva contestato l’utilizzazione di dati relativi alla progressione del melanoma, sostenendo che una patologia tumorale non segue necessariamente un andamento lineare e uniforme.

La Suprema Corte riconosce, in astratto, la necessità di evitare un’applicazione meccanica delle statistiche.

Tuttavia, nel caso concreto, ritiene che i giudici di merito non abbiano fondato la decisione esclusivamente su dati epidemiologici.

Sono stati infatti valorizzati una pluralità di elementi:

  • l’età della paziente;
  • l’assenza di patologie pregresse;
  • il complessivo stato di salute;
  • le caratteristiche morfologiche della lesione;
  • la documentazione fotografica;
  • la comparsa dell’ulcerazione;
  • l’elevato indice mitotico;
  • la progressiva modificazione della lesione;
  • la stadiazione della neoplasia;
  • le concrete possibilità terapeutiche connesse a una diagnosi tempestiva.

Il dato statistico, quindi, è stato inserito in un quadro probatorio individualizzato.

Questo passaggio assume particolare rilievo perché conferma che, nel processo penale per responsabilità sanitaria, la prova scientifica deve essere utilizzata non come automatismo matematico, ma quale strumento per ricostruire il concreto decorso causale della malattia.

6. L’importanza del giudizio controfattuale

Il cuore metodologico della pronuncia è il giudizio controfattuale.

Il giudice deve chiedersi cosa sarebbe accaduto se il sanitario avesse correttamente adempiuto al proprio obbligo.

Nel caso esaminato, l’ipotesi controfattuale era rappresentata dalla tempestiva individuazione della lesione, dalla sua escissione e dall’esame istologico.

La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la conclusione secondo cui, se tali attività fossero state eseguite tempestivamente, la paziente sarebbe stata collocata in una fase della malattia caratterizzata da una prognosi sensibilmente migliore.

La differenza temporale tra la morte effettivamente verificatasi e quella che, secondo la ricostruzione controfattuale, sarebbe intervenuta in assenza della condotta omissiva costituisce dunque il dato decisivo.

In altri termini, la causalità penale può sussistere anche quando la condotta non abbia eliminato definitivamente il rischio di morte, purché abbia determinato una significativa anticipazione dell’evento.

7. Il ritardo diagnostico come condotta causalmente rilevante

La sentenza conferma inoltre un principio consolidato della giurisprudenza penale: l’errore diagnostico non coincide soltanto con la formulazione di una diagnosi errata.

Può assumere rilievo anche l’omissione degli accertamenti necessari per giungere a una diagnosi corretta.

Nel caso concreto, il rimprovero non è stato individuato esclusivamente nella diagnosi di “verruca seborroica”, ma soprattutto nella mancata attivazione di un adeguato percorso di diagnosi differenziale.

La Corte ha valorizzato, tra gli altri elementi, l’omesso ricorso alla dermatoscopia, la mancata adeguata documentazione della lesione e l’insufficiente rappresentazione alla paziente della natura sospetta della formazione.

Particolarmente significativa è la distinzione tra l’errore diagnostico in senso stretto e la mancata attivazione del procedimento diagnostico.

Quando una situazione clinica presenta elementi di sospetto, l’obbligo cautelare può consistere proprio nell’attivazione degli strumenti necessari per superare l’incertezza.

8. Linee guida, buone pratiche e responsabilità del sanitario

La pronuncia affronta anche il tema dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla legge n. 24/2017, nonché della disciplina più favorevole prevista dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012.

Poiché i fatti risalivano al 2013-2014, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della legge Balduzzi quale lex mitior, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Mariotti.

La condizione essenziale era, pertanto, verificare la conformità della condotta alle linee guida e alle buone pratiche accreditate.

La Cassazione ha ritenuto tale presupposto insussistente.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, le linee guida già all’epoca indicavano la necessità di una valutazione dermatoscopica delle lesioni sospette.

La responsabilità è stata quindi collegata non semplicemente all’esito negativo della diagnosi, ma alla mancata attivazione degli accertamenti doverosi.

9. La difficoltà diagnostica non esclude necessariamente la colpa grave

Un ulteriore passaggio di particolare interesse concerne il grado della colpa.

La difesa aveva sostenuto che la difficoltà di distinguere clinicamente una cheratosi seborroica dal melanoma avrebbe dovuto condurre alla qualificazione dell’errore come colpa lieve.

La Cassazione non accoglie tale impostazione.

Secondo il ragionamento recepito dalla sentenza, proprio l’esistenza di una situazione diagnostica equivoca avrebbe dovuto indurre il sanitario a una maggiore prudenza, attraverso l’utilizzazione degli strumenti diagnostici appropriati.

La difficoltà di diagnosi non assume, quindi, necessariamente una funzione esimente o attenuante.

Può, al contrario, rafforzare l’esigenza di procedere agli approfondimenti necessari.

La distinzione è particolarmente importante: diverso è sbagliare dopo avere correttamente attivato il percorso diagnostico, rispetto al non attivare quel percorso proprio quando la situazione clinica imponeva di farlo.

10. La comunicazione medico-paziente come elemento della condotta cautelare

La sentenza attribuisce rilievo anche alla modalità con cui il medico comunica al paziente la necessità di ulteriori accertamenti.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, non era sufficiente indicare genericamente il nominativo e i recapiti di uno specialista.

Il problema non consisteva nell’esistenza di un obbligo astratto di predisporre una specifica documentazione scritta, ma nella necessità che la comunicazione fosse idonea a rappresentare:

  1. la natura della lesione;
  2. il motivo dell’approfondimento;
  3. il carattere sospetto della formazione;
  4. l’eventuale urgenza dell’accertamento;
  5. la necessità di procedere tempestivamente all’escissione o agli ulteriori accertamenti.

La comunicazione medico-paziente viene dunque considerata nel suo rapporto con la corretta gestione del rischio clinico.

Non è soltanto un elemento relazionale, ma può assumere rilievo nella ricostruzione della condotta doverosa e, conseguentemente, del nesso causale.

11. L’art. 590-sexies c.p. e la questione di legittimità costituzionale

La difesa aveva inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-sexies c.p., sostenendo che la qualificazione della norma quale causa di non punibilità avrebbe determinato problemi in relazione alla certezza della fattispecie e al momento consumativo del reato.

La Suprema Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

Richiamando le Sezioni Unite Mariotti, la Corte ribadisce che l’art. 590-sexies c.p. non configura un autonomo reato di condotta.

La norma opera sul piano della punibilità e non modifica la struttura dell’omicidio colposo o delle lesioni colpose.

Ne consegue che il momento consumativo dell’omicidio colposo resta collegato alla verificazione dell’evento-morte.

Ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine di prescrizione decorre quindi dalla consumazione del reato, che, trattandosi di un reato di evento, coincide con la morte.

12. Il principio di diritto: la morte anticipata è evento causalmente rilevante

Il nucleo della pronuncia può essere sintetizzato nel seguente principio:

nei casi di omicidio colposo derivante da ritardo diagnostico, la circostanza che la morte fosse comunque destinata a verificarsi non esclude il nesso causale, quando risulti, sulla base di un giudizio controfattuale individualizzato e fondato sull’alta probabilità logica, che la condotta doverosa avrebbe determinato una significativa posticipazione dell’evento-morte.

Non viene dunque punita la semplice perdita di una chance.

Viene punita, quando ne ricorrano tutti i presupposti dell’art. 589 c.p., la condotta colposa che abbia causalmente anticipato la morte.

È questa la distinzione concettuale fondamentale.

13. Ricadute sulla responsabilità sanitaria

La sentenza n. 34304/2026 assume particolare rilievo per i procedimenti riguardanti diagnosi tardive di patologie oncologiche.

Il percorso probatorio dovrà necessariamente concentrarsi su tre livelli distinti ma collegati:

a) la condotta doverosa: occorre individuare ciò che il sanitario avrebbe dovuto concretamente fare;

b) la causalità: occorre verificare cosa sarebbe accaduto se quella condotta fosse stata posta in essere;

c) la significatività temporale dell’anticipazione dell’evento: occorre stabilire se la condotta omessa abbia determinato una morte anticipata rispetto a quella che, in assenza dell’omissione, si sarebbe verificata.

Questo comporta che la consulenza medico-legale e specialistica assuma un ruolo determinante.

Non è sufficiente dimostrare che una diagnosi tempestiva avrebbe aumentato astrattamente la probabilità di sopravvivenza.

Occorre ricostruire, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche disponibili, il concreto decorso della patologia del singolo paziente.

14. Conclusioni

La sentenza della Quarta Sezione penale della Cassazione n. 34304/2026 consolida un principio di grande rilievo nella responsabilità sanitaria: l’evento-morte non perde la propria rilevanza causale soltanto perché il decesso era comunque destinato a verificarsi.

La condotta omissiva può essere causalmente decisiva quando abbia determinato una significativa anticipazione temporale della morte.

Il criterio non è, pertanto, quello della semplice perdita di una chance, ma quello dell’accertamento controfattuale dell’epoca in cui l’evento si sarebbe verificato in assenza dell’omissione.

La pronuncia conferma, al contempo, la centralità del criterio dell’alta probabilità logica, la necessità di una valutazione individualizzata del caso concreto e l’impossibilità di fondare il giudizio penale sulla sola probabilità statistica.

Ne deriva un modello di accertamento nel quale medicina, scienza e diritto devono necessariamente interagire: la ricostruzione del decorso patologico, l’analisi della condotta sanitaria, l’individuazione delle linee guida applicabili e il giudizio controfattuale devono convergere nella verifica dell’effettiva causalità dell’evento.

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La sentenza della Quarta Sezione penale della Cassazione n. 34304/2026

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza e consulenza nelle controversie riguardanti la responsabilità sanitaria e professionale, con particolare attenzione alla ricostruzione del nesso causale tra condotta medica, ritardo diagnostico, aggravamento della patologia ed evento morte.

L’attività professionale comprende l’analisi della responsabilità penale e civile del sanitario, la valutazione delle condotte omissive, l’esame delle linee guida e delle leges artis, nonché la ricostruzione medico-legale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal paziente e dai suoi congiunti.

Particolare attenzione viene riservata ai casi nei quali la condotta sanitaria non abbia necessariamente determinato l’insorgenza della patologia, ma abbia anticipato o aggravato l’evento lesivo, imponendo un rigoroso accertamento controfattuale e scientifico del nesso eziologico.

Lo Studio assiste inoltre le parti civili nei procedimenti penali derivanti da ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose in ambito sanitario, curando il coordinamento tra profili penalistici, civilistici, medico-legali e risarcitori.

La sentenza n. 34304/2026 dimostra, ancora una volta, come nei casi di responsabilità sanitaria la tutela effettiva del danneggiato richieda una rigorosa distinzione tra perdita di chance, danno da aggravamento, riduzione dell’aspettativa di vita e anticipazione causalmente rilevante dell’evento-morte: categorie differenti, che devono essere correttamente inquadrate sul piano giuridico e scientifico.

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CODICE ROSSO E STALKING: TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 69/2019

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Cassazione penale, sentenza n. 34300/2026 – Reato abituale, successione di leggi penali e principio del favor rei

Abstract. La Corte di cassazione, con la sentenza penale n. 34300/2026, affronta il delicato problema dell’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso, agli atti persecutori iniziati prima della sua entrata in vigore e proseguiti successivamente. Il principio affermato si fonda sulla natura abituale del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.: la fattispecie si consuma con l’ultima condotta persecutoria, sicché, quando la reiterazione prosegue sotto la vigenza della nuova disciplina, quest’ultima trova applicazione all’intero reato. Non si configura, secondo la Corte, una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole né del favor rei, poiché la consumazione del reato non si era ancora perfezionata al momento dell’entrata in vigore della novella.

Parole chiave: stalking; atti persecutori; art. 612-bis c.p.; Codice Rosso; legge n. 69/2019; Cassazione n. 34300/2026; reato abituale; successione di leggi penali; favor rei; irretroattività; sospensione condizionale della pena.

1. La questione giuridica: quale legge si applica allo stalking protratto nel tempo?

La sentenza n. 34300/2026 della Corte di cassazione penale si inserisce nel complesso quadro dei rapporti tra successione delle leggi penali nel tempo e natura abituale del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p. (NT+ Diritto⁠)

Il problema assume particolare rilevanza quando la condotta di stalking abbia avuto inizio anteriormente al 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ma sia proseguita anche successivamente.

La questione non è meramente cronologica. La legge n. 69/2019 ha infatti introdotto un sistema organico di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, intervenendo tanto sul piano processuale quanto su quello sostanziale.

Tra le modifiche più significative figura quella relativa all’art. 165 c.p., con la previsione che, per una serie di delitti – tra i quali gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. – la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. (Giustizia⁠)

Il tema affrontato dalla Suprema Corte è dunque quello di stabilire se una condotta persecutoria iniziata sotto il vigore della precedente disciplina possa essere assoggettata alla normativa più rigorosa quando una parte della condotta si sia protratta dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2019.

2. La natura abituale del delitto di atti persecutori

La soluzione della Corte prende le mosse dalla struttura dell’art. 612-bis c.p.

Il delitto di stalking non si esaurisce, infatti, in una singola condotta. La fattispecie richiede condotte reiterate di minaccia o molestia, dalle quali derivi uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o di paura; il fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata alla vittima; ovvero la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

La reiterazione costituisce pertanto un elemento strutturale della fattispecie.

È proprio tale caratteristica a qualificare gli atti persecutori come reato abituale. La condotta penalmente rilevante si costruisce attraverso una pluralità di comportamenti che, considerati unitariamente, integrano il fatto tipico. La giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente individuato nel momento dell’ultimo atto persecutorio il momento consumativo del delitto. (sistemapenale.it⁠)

Da questa premessa discende una conseguenza decisiva in materia di successione delle leggi penali.

Se la condotta persecutoria inizia prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma continua anche successivamente, il reato non può considerarsi già consumato prima della novella.

La consumazione interviene, infatti, con l’ultima condotta che completa la sequenza abituale.

3. La data del 9 agosto 2019 quale discrimine temporale

La legge 19 luglio 2019, n. 69, è entrata in vigore il 9 agosto 2019. (Tribunale di Trapani⁠)

Il discrimine temporale individuato dalla Cassazione non consiste quindi nella data di inizio dello stalking, bensì nella data di cessazione della condotta abituale.

Ne consegue che una sequenza persecutoria iniziata prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2019 può ricadere nella disciplina successiva qualora la reiterazione delle condotte sia proseguita oltre tale momento.

La ratio giuridica è precisa: non si applica retroattivamente una nuova norma a un reato già consumato; si applica la disciplina vigente nel momento in cui il reato abituale viene consumato.

È questa la chiave interpretativa della sentenza n. 34300/2026.

La Cassazione ribadisce, infatti, che le modifiche in peius introdotte dalla legge n. 69/2019 possono trovare applicazione quando siano intervenute dopo l’inizio della condotta abituale, ma prima che questa sia cessata. (NT+ Diritto⁠)

4. Il rapporto con il principio del favor rei

Il problema deve essere esaminato alla luce degli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost., nonché del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

In linea generale, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; inoltre, quando intervenga una successione di leggi penali, opera il principio della lex mitior nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

La peculiarità del reato abituale consiste, tuttavia, nella circostanza che il «fatto» penalmente rilevante non coincide necessariamente con il primo comportamento posto in essere dall’agente.

Nel caso dello stalking, il fatto tipico è costituito dalla sequenza abituale complessiva.

Pertanto, se la sequenza non era ancora terminata quando è entrata in vigore la legge n. 69/2019, la nuova disciplina non viene applicata retroattivamente a un reato già consumato: essa disciplina un reato la cui consumazione si è verificata sotto la sua vigenza.

È questa distinzione a consentire alla Corte di escludere la denunciata violazione del favor rei. (NT+ Diritto⁠)

5. L’applicazione dell’intera disciplina più rigorosa

La questione assume particolare rilievo perché la legge n. 69/2019 non si è limitata a introdurre strumenti processuali di maggiore tempestività.

Il cosiddetto Codice Rosso ha inciso anche sul trattamento sostanziale di alcune fattispecie e, per gli atti persecutori, ha previsto conseguenze specifiche anche in materia di sospensione condizionale della pena.

L’art. 165, quinto comma, c.p., come modificato dalla legge n. 69/2019, comprende espressamente il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. tra quelli per i quali la sospensione condizionale è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. (Giustizia⁠)

La disciplina è stata successivamente ulteriormente precisata: la normativa oggi prevede, per le fattispecie interessate, la partecipazione ai percorsi con cadenza almeno bisettimanale e il loro superamento con esito favorevole, secondo quanto previsto dall’art. 165 c.p. e dalla disciplina attuativa. (sistemapenale.it⁠)

Il dato evidenzia un aspetto importante: il problema della successione temporale non riguarda esclusivamente la misura della pena detentiva, ma può investire anche istituti collegati al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena.

6. Una sola condotta successiva è sufficiente?

La formulazione della questione merita una precisazione scientifica.

Non deve essere intesa nel senso che un singolo atto persecutorio, isolatamente considerato, sia automaticamente sufficiente a integrare il delitto di stalking.

L’art. 612-bis c.p. continua a richiedere la struttura abituale della condotta e la realizzazione di uno degli eventi tipici.

Il principio elaborato dalla Cassazione opera invece sul diverso piano della successione temporale della legge: qualora il complesso delle condotte integri un reato abituale e la sequenza persecutoria si protragga anche sotto la vigenza della legge sopravvenuta, l’ultimo segmento della condotta concorre alla consumazione dell’intero reato.

È quindi la prosecuzione della condotta abituale a impedire che il reato possa considerarsi già consumato sotto la precedente disciplina.

La stessa logica è stata utilizzata dalla giurisprudenza con riferimento ad altri reati abituali, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Cassazione ha chiarito che, quando la condotta abituale prosegue dopo l’entrata in vigore di una disciplina più severa, la nuova disciplina può trovare applicazione all’intero reato, proprio perché la consumazione si colloca al termine della condotta abituale. (NT+ Diritto⁠)

7. La distinzione rispetto ai reati permanenti

La ricostruzione non deve essere confusa con quella relativa ai reati permanenti.

La distinzione è concettualmente rilevante.

Nel reato permanente, la consumazione si protrae nel tempo attraverso la permanenza della situazione antigiuridica; nel reato abituale, invece, la fattispecie si caratterizza per la reiterazione di condotte che, unitariamente considerate, costituiscono il fatto tipico.

La stessa giurisprudenza ha sottolineato che la successione di leggi penali deve essere risolta diversamente a seconda della struttura della fattispecie concreta. Nel caso dei reati permanenti, la disciplina sopravvenuta può assumere rilievo quando la parte della condotta successiva alla novella integri gli elementi del reato; nel caso del reato abituale, il problema si collega invece al momento consumativo coincidente con la cessazione della reiterazione. (NT+ Diritto⁠)

La qualificazione giuridica della fattispecie diviene pertanto preliminare rispetto alla soluzione del problema intertemporale.

8. Il limite processuale evidenziato dalla Cassazione

La sentenza n. 34300/2026 presenta anche un profilo processuale di particolare interesse.

Nel caso esaminato, la censura relativa all’applicazione della disciplina introdotta dal Codice Rosso era stata prospettata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

La Suprema Corte ha quindi rilevato il carattere non scrutinabile della doglianza, in quanto questione non tempestivamente dedotta nel giudizio di merito. (NT+ Diritto⁠)

Questo passaggio ricorda un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito e non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice competente nelle precedenti fasi processuali.

La decisione presenta, tuttavia, una significativa portata nomofilattica nella parte in cui ribadisce il principio sostanziale relativo alla natura abituale dello stalking e alla conseguente individuazione del momento consumativo.

9. Il principio di diritto: consumazione e successione della legge penale

La portata della pronuncia può essere sintetizzata nel seguente principio:

nel delitto di atti persecutori, quale reato abituale, il momento consumativo coincide con l’ultima condotta persecutoria; conseguentemente, quando la condotta iniziata anteriormente alla legge n. 69/2019 prosegua anche dopo la sua entrata in vigore e la reiterazione si completi sotto la nuova disciplina, le modifiche più sfavorevoli introdotte dalla novella possono trovare applicazione all’intero reato.

Il principio assume particolare importanza perché consente di individuare con maggiore precisione il rapporto tra art. 612-bis c.p., legge n. 69/2019, art. 2 c.p. e principio costituzionale di irretroattività.

Non è dunque la data del primo atto persecutorio a determinare, da sola, la disciplina applicabile.

Occorre verificare l’intera sequenza criminosa e, soprattutto, stabilire quando essa si sia effettivamente conclusa.

10. Ricadute difensive: la ricostruzione cronologica della condotta

La pronuncia impone, sul piano difensivo, una particolare attenzione alla ricostruzione temporale dei fatti.

Nei procedimenti per stalking occorre distinguere:

  1. la data del primo comportamento persecutorio;
  2. la successione cronologica degli episodi;
  3. la data dell’ultimo atto contestato;
  4. la prova della reiterazione;
  5. la sussistenza dell’evento tipico;
  6. la riconducibilità dei singoli episodi all’imputato;
  7. la disciplina normativa vigente durante le diverse fasi della condotta;
  8. gli effetti della normativa sopravvenuta sul trattamento sanzionatorio.

La data dell’ultimo episodio assume dunque una funzione determinante.

Una corretta strategia processuale non può limitarsi a contestare genericamente la retroattività della legge più sfavorevole, ma deve verificare se e quando la condotta abituale possa considerarsi effettivamente cessata, quali siano gli episodi provati e quali condotte siano state concretamente valorizzate dai giudici di merito.

La questione temporale diviene, pertanto, inseparabile dalla questione probatoria.

11. Conclusioni

La sentenza Cass. pen. n. 34300/2026 conferma la particolare rilevanza della struttura del reato nella soluzione dei problemi di diritto intertemporale.

Nel delitto di atti persecutori, la pluralità delle condotte non rappresenta un elemento meramente descrittivo, ma costituisce il nucleo stesso della fattispecie abituale.

Da ciò discende che la consumazione si colloca con l’ultimo atto della sequenza persecutoria.

Quando tale momento è successivo all’entrata in vigore della legge n. 69/2019, la disciplina del Codice Rosso può trovare applicazione anche se la condotta persecutoria aveva avuto inizio sotto il precedente regime.

La questione non può quindi essere risolta attraverso una meccanica applicazione del principio tempus regit actum, né attraverso la sola individuazione della data del primo episodio.

È necessario ricostruire l’intera vicenda criminosa e stabilire il momento consumativo del reato.

La pronuncia si colloca così all’intersezione tra diritto penale sostanziale, diritto intertemporale, disciplina dello stalking e tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, confermando quanto sia decisiva, nei procedimenti ex art. 612-bis c.p., una rigorosa analisi della sequenza temporale e della prova delle singole condotte.

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La sentenza n. 34300/2026 della Corte di cassazione penale:

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LE COMPETENZE DELLO STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta attività di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione ai procedimenti riguardanti la responsabilità penale, i reati contro la persona, la tutela delle vittime, gli atti persecutori e le fattispecie connesse alla violenza domestica e di genere.

In procedimenti caratterizzati da condotte reiterate nel tempo, l’attività difensiva richiede una ricostruzione analitica della cronologia degli episodi, della qualificazione giuridica delle condotte, della successione delle leggi penali, del momento consumativo del reato e degli effetti sul trattamento sanzionatorio.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste pertanto le parti nella valutazione delle questioni sostanziali e processuali connesse all’art. 612-bis c.p., comprese le problematiche relative al Codice Rosso, alla successione delle norme penali nel tempo, al principio del favor rei, alla prova della reiterazione delle condotte e alla tutela processuale della persona offesa.

L’approccio dello Studio è orientato a una lettura integrata della fattispecie, nella quale diritto penale sostanziale, disciplina processuale, prova e tutela della persona vengono esaminati unitariamente, con specifica attenzione ai più recenti orientamenti della Corte di cassazione.

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AMIANTO E NOTIFICA PEC: MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RICORSO APPELLO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA

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Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25529

La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25529 del 18 settembre 2026, affronta una questione di particolare rilievo processuale nell’ambito delle controversie relative ai benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto. La pronuncia, pur prendendo le mosse dall’accertamento giudiziale di un’esposizione ultradecennale all’amianto, conclude per l’improcedibilità dell’appello a causa del mancato perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

La decisione evidenzia come, nelle controversie di lavoro, la tutela sostanziale riconosciuta al lavoratore non possa prescindere dall’osservanza delle regole processuali che disciplinano la proposizione dell’impugnazione. In particolare, l’omessa prova del perfezionamento della notificazione a mezzo PEC non può essere equiparata a una mera irregolarità suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione.

Argomenti trattati: amianto; Cassazione n. 25529/2026; esposizione professionale all’amianto; benefici contributivi; art. 13 legge n. 257/1992; notificazione PEC; improcedibilità dell’appello; processo del lavoro; INPS; previdenza.

1. La vicenda processuale: dall’accertamento dell’esposizione all’amianto alla caducazione della sentenza d’appello

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte presenta un particolare interesse perché pone in diretto rapporto il profilo sostanziale della tutela previdenziale riconosciuta al lavoratore esposto all’amianto e quello, eminentemente processuale, relativo alla corretta instaurazione del giudizio di secondo grado.

La Corte d’appello di Messina aveva riformato la decisione di primo grado, accertando l’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo complessivo di dieci anni, due mesi e undici giorni.

Da tale accertamento era derivato il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993 e dal d.l. n. 269 del 2003, con conseguente rivalutazione del periodo di esposizione mediante il coefficiente di 1,25 e attribuzione della relativa maggiorazione contributiva.

La controversia avrebbe dunque potuto concludersi, sul piano sostanziale, con il riconoscimento della posizione previdenziale vantata dal lavoratore.

Tuttavia, il giudizio di appello è stato successivamente travolto da una questione di natura esclusivamente processuale.

2. Il ricorso dell’INPS e il vizio della notificazione

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 435 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

La censura riguardava la notificazione dell’atto di appello.

Secondo l’Istituto, il ricorso in appello era stato notificato al difensore dell’INPS costituito nel primo grado soltanto il 29 giugno 2022, vale a dire dopo la prima udienza di discussione, tenutasi il 7 giugno 2022, e prima della successiva udienza del 12 luglio 2022.

L’aspetto decisivo consisteva, però, nel fatto che la relata di notificazione depositata nel fascicolo telematico risultava priva del messaggio PEC attestante l’avvenuta consegna.

La Suprema Corte rileva espressamente che la relata era stata depositata in vista della prima udienza, ma senza la prova dell’effettivo perfezionamento della notificazione mediante il relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Si tratta di una distinzione processuale fondamentale: l’avvio della procedura notificatoria non coincide con il suo perfezionamento.

3. Notificazione PEC e perfezionamento dell’impugnazione

Nel processo civile telematico la notificazione a mezzo PEC richiede la corretta documentazione del procedimento notificatorio.

Non è sufficiente dimostrare che il difensore abbia predisposto o inviato il messaggio: occorre che risulti documentato il perfezionamento della notificazione secondo le regole applicabili.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, dall’esame diretto del fascicolo processuale è emerso che il procedimento notificatorio originariamente intrapreso dall’assicurato non era stato portato a compimento.

La parte aveva successivamente effettuato una nuova notificazione PEC il 29 giugno 2022, trasmettendo il ricorso in appello, il decreto di fissazione dell’udienza e il verbale relativo al rinvio disposto dal giudice.

Tale nuova notificazione, tuttavia, non era stata autorizzata dal giudice e risultava funzionale esclusivamente all’acquisizione della prova di una notificazione che avrebbe dovuto essere già avvenuta.

La Corte considera decisiva proprio questa sequenza temporale.

4. La differenza tra notificazione nulla e notificazione omessa

Il nucleo dogmatico della pronuncia risiede nella distinzione tra notificazione nulla e notificazione omessa.

La nullità presuppone, infatti, che un’attività notificatoria sia stata effettivamente compiuta, sebbene con modalità viziate.

Diversamente, quando la notificazione non si perfeziona, non può essere semplicemente qualificata come irregolare.

La Corte richiama il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un termine perentorio per procedere alla notificazione.

La Suprema Corte richiama, quale precedente fondamentale, Cass., Sezioni Unite, n. 20604/2008, nonché le successive pronunce conformi, tra cui Cass. nn. 27079/2020, 453/2020, 6159/2018 e, da ultimo, n. 8515/2026.

Il principio viene ricondotto anche alla necessità di garantire una lettura costituzionalmente orientata delle norme processuali alla luce del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, comma 2, Cost.

5. Perché la notificazione successiva non può sanare l’omissione

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda l’impossibilità di utilizzare una notificazione successiva per recuperare un adempimento processuale originariamente omesso.

La Corte esclude che la parte possa beneficiare del rinvio dell’udienza per effettuare tardivamente una notificazione che non risultava perfezionata nei termini.

Il rinvio, infatti, non costituisce uno strumento attraverso il quale la parte possa ottenere una sostanziale rimessione in termini rispetto a un’attività notificatoria mai perfezionatasi.

La Cassazione precisa che l’ordinamento non consente di riconnettere gli effetti di una rimessione in termini a una notificazione «puramente e semplicemente omessa».

La ratio è evidente: la scansione degli adempimenti processuali non può essere modificata attraverso iniziative successive della parte quando sia ormai maturata la conseguenza processuale prevista dalla legge.

6. L’accertamento dell’esposizione all’amianto non è sufficiente

La peculiarità della pronuncia n. 25529/2026 risiede nel contrasto apparente tra l’importanza dell’accertamento sostanziale compiuto dalla Corte territoriale e l’esito processuale definitivo del giudizio di appello.

Da un lato, il giudice di merito aveva accertato un’esposizione all’amianto superiore a dieci anni e aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva.

Dall’altro, la Suprema Corte ha dovuto arrestare il giudizio sul piano processuale, dichiarando l’improcedibilità dell’appello.

La pronuncia dimostra quindi che, nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto l’esposizione all’amianto, la prova del fatto costitutivo del diritto non esaurisce gli oneri della parte.

La tutela giudiziaria richiede anche la corretta osservanza delle regole processuali relative alla notificazione degli atti, alla costituzione e alla proposizione delle impugnazioni.

7. L’interesse previdenziale e la rigorosa osservanza delle forme processuali

Il tema assume particolare rilevanza nell’ambito dei procedimenti promossi dai lavoratori esposti all’amianto.

I benefici contributivi previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 possono incidere significativamente sulla posizione previdenziale dell’assicurato.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva riconosciuto il coefficiente di rivalutazione 1,25 per il periodo di esposizione accertato.

Eppure, l’esito del secondo grado è stato neutralizzato per una ragione processuale.

La vicenda assume pertanto un valore paradigmatico: nei giudizi in materia di amianto, la tutela sostanziale e la tutela processuale devono procedere necessariamente insieme.

Un errore nella notificazione dell’impugnazione può infatti determinare conseguenze irreversibili sull’esito del giudizio.

8. La decisione della Suprema Corte

Ritenendo fondato il ricorso dell’INPS, la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità dell’appello.

Le spese del primo grado sono rimaste ferme in quanto coperte dal giudicato; quelle del grado di appello e del giudizio di legittimità sono state invece compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Il dispositivo è particolarmente netto:

l’appello era improcedibile.

La decisione è stata assunta dalla Corte in Roma l’8 luglio 2026 e pubblicata il 18 settembre 2026.

9. Principio di diritto e ricadute operative

La Cass. n. 25529/2026 conferma un principio di particolare rilevanza pratica: nel rito del lavoro, l’impugnazione deve essere correttamente notificata nei termini e deve essere adeguatamente documentato il perfezionamento della notificazione.

La mera presenza nel fascicolo telematico della relata non è sufficiente quando manchi la documentazione necessaria a dimostrare l’avvenuta consegna della PEC.

Occorre pertanto prestare particolare attenzione:

  1. alla tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza;
  2. al perfezionamento della notificazione;
  3. alla conservazione e al deposito della documentazione PEC;
  4. alla verifica della ricevuta di consegna;
  5. alla corrispondenza tra notificazione effettivamente eseguita e documentazione presente nel fascicolo telematico;
  6. alla distinzione tra vizio della notificazione e totale omissione della stessa.

Il caso deciso dalla Suprema Corte dimostra che la gestione del fascicolo telematico costituisce oggi parte integrante della strategia processuale.

10. Conclusioni

L’ordinanza n. 25529/2026 della Corte di cassazione offre un significativo punto di osservazione sul rapporto tra tutela previdenziale dell’esposto all’amianto e rigoroso rispetto delle regole processuali.

La Corte non interviene sul merito dell’accertamento dell’esposizione ultradecennale, ma individua nel difetto di perfezionamento della notificazione dell’appello un vizio processuale tale da determinarne l’improcedibilità.

La decisione richiama quindi gli operatori del diritto a una particolare attenzione nella gestione delle controversie in materia di amianto: la ricostruzione dell’esposizione, la prova della durata e dell’intensità della stessa, la verifica dei requisiti previdenziali e la corretta articolazione della domanda devono essere accompagnate da un altrettanto rigoroso controllo degli adempimenti processuali.

La tutela dei lavoratori esposti all’amianto richiede, in definitiva, una visione integrata tra diritto sostanziale, diritto previdenziale e tecnica processuale.

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Cass., Sezioni Unite, n. 20604/2008:

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza e consulenza nelle controversie relative alla tutela giuridica dei lavoratori esposti all’amianto, con particolare riferimento all’accertamento dell’esposizione professionale, ai benefici previdenziali e contributivi, alla responsabilità derivante dall’esposizione a sostanze nocive e alle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’attività professionale comprende altresì la gestione delle problematiche processuali connesse ai giudizi in materia di amianto, dalla fase introduttiva alle impugnazioni, con particolare attenzione agli adempimenti di notificazione telematica, alla formazione del fascicolo processuale e alla verifica della documentazione probatoria.

La complessità delle controversie amianto-correlate impone infatti un approccio multidisciplinare, nel quale la ricostruzione del rapporto lavorativo e dell’esposizione si accompagni all’analisi previdenziale, civilistica, risarcitoria e processuale della posizione del lavoratore e dei suoi aventi diritto.

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REVOCATORIA FALLIMENTARE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO

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La Cassazione n. 25399/2026 e l’Inefficacia dell’Atto a Titolo Oneroso

Analisi dell’arresto della Cassazione n. 25399/2026 sulla revocatoria fallimentare del mutuo chirografario ex art. 67 l.fall.: il danno in re ipsa e le responsabilità degli istituti di credito.

Introduzione: Il quadro normativo della Revocatoria Fallimentare

L’azione revocatoria fallimentare (disciplinata dall’art. 67 della Legge Fallimentare, oggi nell’alveo della disciplina del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) rappresenta uno dei principali strumenti a tutela della par condicio creditorum. La finalità istitutiva del rimedio concorsuale è quella di rendere inefficaci nei confronti della massa dei creditori gli atti di disposizione o di assunzione di obbligazioni posti in essere dal debitore nel cd. “periodo sospetto” in stato di insolvenza.

Con l’ordinanza n. 25399 pubblicata il 16 settembre 2026 (Sezione Prima Civile, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell’art. 67, secondo comma, l.fall., risolvendo la questione legata alla revocabilità del contratto di mutuo chirografario erogato nel periodo sospetto.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione n. 25399/2026

I Supremi Giudici hanno ribadito e formalizzato il seguente principio di diritto:

«Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».

Non occorre un depauperamento immediato o un danno diretto

A differenza dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (che esige la prova del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori), nella revocatoria concorsuale il pregiudizio è in re ipsa.

Nel contratto di mutuo chirografario, la revocabilità dell’atto non è esclusa dall’eventuale erogazione iniziale di liquidità in favore del debitore. L’effetto pregiudizievole per la massa dei creditori risiede infatti nell’incremento del passivo, causato dall’insorgenza di una nuova obbligazione di restituzione del capitale ed accessori a carico del patrimonio dell’impresa poi fallita.

Il caso di specie e la prova della scientia decoctionis

Nel caso affrontato dal Tribunale di Verona e poi giunto dinanzi alla Suprema Corte, una Banca aveva erogato un finanziamento garantito da Fondo di Garanzia nel giugno 2020 (in pieno contesto pandemico da COVID-19). Pochi mesi dopo, l’impresa debitrice aveva presentato domanda di concordato e successivamente era stata dichiarata fallita.

Il Curatore fallimentare aveva eccepito in via breve (art. 95, comma 1, l.fall.) l’inefficacia del titolo negoziale ex art. 67, comma 2, l.fall., per escludere il credito di restituzione dallo stato passivo.

Prudenza bancaria e “Bonus Argentarius”

La Cassazione ha evidenziato che la disciplina emergenziale (es. d.l. n. 23/2020 – c.d. Decreto Liquidità) e le comunicazioni della Commissione UE non hanno mai esonerato gli istituti di credito dalle ordinarie regole di corretta valutazione del merito creditizio e di sana e prudente gestione bancaria.

In virtù del principio del bonus argentarius, prima di concedere un finanziamento la banca è tenuta ad analizzare la situazione economico-patrimoniale del cliente. Di conseguenza, la presenza di indici sintomatici dello stato di insolvenza nelle situazioni patrimoniali dell’impresa costituisce presunzione idonea a provare la scientia decoctionis (la conoscenza dello stato di insolvenza) in capo all’istituto di credito all’atto dell’erogazione del mutuo.

Conseguenze pratiche per la massa dei creditori e per le banche

  1. Esclusione del credito restitutorio: L’accoglimento dell’eccezione o dell’azione revocatoria priva di efficacia il contratto di mutuo nei confronti del fallimento, determinando l’esclusione dello stato passivo per le pretese restitutorie basate su quel titolo.
  2. Azione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.): Gli eventuali effetti restitutori del capitale mutuato devono essere fatti valere tempestivamente ed espressamente attraverso le idonee domande di ripetizione di indebito, pena la formazione di giudicato interno sulla loro inammissibilità o mancata riproposizione.
  3. Antergazione del periodo sospetto: In presenza di consecuzione tra procedure concorsuali (es. concordato preventivo seguito da fallimento/liquidazione giudiziale), il calcolo del semestre a ritroso ai fini della revocatoria si effettua a partire dalla data di presentazione della prima domanda di concordato.

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L’ordinanza n. 25399 pubblicata il 16 settembre 2026 (Sezione Prima Civile, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), la Corte Suprema di Cassazione:

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La complessa gestione delle controversie relative alla revocatoria fallimentare, alla fideiussione, alla responsabilità da abusiva concessione del credito e alla tutela dello stato passivo nelle procedure concorsuali richiede una profonda conoscenza della giurisprudenza di legittimità e del Codice della Crisi d’Impresa.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’articolata competenza nel settore del Diritto Fallimentare e Commerciale, prestando assistenza specialistica sia a favore di Curatele Fallimentari e Organi Concorsuali (per il recupero degli attivi e la contestazione di atti inefficaci o pregiudizievoli), sia a tutela di Imprese e Istituti di Credito (per la difesa delle garanzie, la gestione dei crediti e la prevenzione del contenzioso concorsuale).

Grazie ad un approccio analitico e costantemente aggiornato rispetto alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno affianca i propri assistiti nella valutazione del merito di credito, nelle fasi d’impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l.fall. / CCII e nella strutturazione delle opzioni di risanamento aziendale.

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REATI FALLIMENTARI E AMMINISTRATORE DI FATTO

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La responsabilità dell’amministratore di diritto non è automatica. Cassazione penale n. 33583/2026


La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta penale, n. 33583/2026, depositata il 15 settembre 2026, interviene sul tema della responsabilità penale dell’amministratore di diritto in presenza di un amministratore di fatto, precisando i presupposti dell’imputazione dei reati di bancarotta e, in particolare, della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Corte riconosce espressamente la possibilità di una contemporanea esplicazione di poteri gestori da parte dell’amministratore formale e di quello di fatto, anche secondo un modello di cogestione o di ripartizione delle competenze. Tuttavia, la qualifica formale non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva o «di posizione»: per le condotte distrattive dell’amministratore di fatto occorre accertare, in capo all’amministratore di diritto, almeno una consapevolezza diretta o eventuale dell’attività illecita. Diversa è la disciplina della bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili, rispetto alla quale assume rilievo l’obbligo diretto e personale gravante sull’amministratore formalmente investito della carica.

1. La questione giuridica

La sentenza della Corte di cassazione n. 33583/2026 affronta una delle questioni più delicate nell’ambito dei reati fallimentari: l’individuazione della responsabilità dell’amministratore di diritto quando, all’interno della società, sia stata accertata anche l’effettiva operatività di uno o più amministratori di fatto.

Il problema assume particolare rilievo nei procedimenti per bancarotta fraudolenta patrimoniale, soprattutto quando l’atto distrattivo sia stato materialmente realizzato dal soggetto che esercitava in concreto i poteri gestori, mentre l’amministratore formalmente nominato sostenga di non aver partecipato all’operazione o di esserne rimasto estraneo.

La Corte prende le mosse da un principio ormai consolidato: l’amministratore meramente formale può rispondere delle distrazioni commesse dall’amministratore di fatto soltanto quando sia dimostrata una sua consapevolezza diretta o anche eventuale delle condotte illecite. La posizione di garanzia derivante dalla carica, infatti, non può essere trasformata in un titolo di responsabilità oggettiva.

La pronuncia, tuttavia, introduce una precisazione di particolare interesse sistematico: la presenza di un amministratore di fatto non determina automaticamente la degradazione dell’amministratore di diritto a una mera «testa di legno».

2. Amministratore di fatto e amministratore di diritto: possibile la cogestione

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda proprio il rapporto tra le due figure.

La Corte chiarisce che l’esistenza di un amministratore di fatto non è incompatibile con l’effettività dei poteri dell’amministratore di diritto. L’amministratore di fatto, infatti, non deve necessariamente esercitare tutti i poteri dell’organo amministrativo: ciò che rileva è l’esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della funzione gestoria, attraverso un’attività apprezzabile e non episodica.

Ne consegue che, sul piano penalistico, possono coesistere più centri di effettiva gestione.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la presenza dell’amministratore di fatto non impedisce di riconoscere all’amministratore di diritto poteri effettivi corrispondenti alla carica formalmente rivestita, anche quando tali poteri siano esercitati in sinergia oppure attraverso una separazione di competenze. La contemporanea presenza di più soggetti che esercitano poteri gestori non contraddice, quindi, necessariamente il modello societario.

Il concetto di «cogestione» assume pertanto una funzione decisiva nell’individuazione della responsabilità penale: non basta stabilire che esistesse un amministratore di fatto; occorre ricostruire quale soggetto abbia esercitato quale potere, in quale momento e con quale consapevolezza.

3. L’amministratore di diritto non è automaticamente una «testa di legno»

La pronuncia evita così due opposti automatismi.

Da un lato, non è possibile sostenere che la presenza dell’amministratore di fatto escluda, per ciò solo, la responsabilità dell’amministratore formalmente nominato.

Dall’altro, non è consentito affermare il contrario, ossia che l’amministratore di diritto debba rispondere automaticamente di tutte le condotte poste in essere dall’amministratore di fatto.

La Corte precisa che, fino a specifica allegazione contraria, l’amministratore di diritto deve essere considerato titolare della pienezza dei poteri connessi alla carica, eventualmente esercitati insieme all’amministratore di fatto. Il rapporto tra i due soggetti può dunque essere ricondotto al paradigma del concorso, in presenza di una comune consapevolezza dello scenario operativo e nel rispetto delle rispettive competenze.

Il punto centrale diventa conseguentemente l’accertamento dell’elemento soggettivo.

La Corte sottolinea che costituisce questione di fatto verificare se il singolo amministratore abbia avuto conoscenza della realizzazione e della natura di una specifica operazione. La verifica deve essere compiuta attraverso gli elementi concretamente acquisiti al processo e non mediante una presunzione derivante dalla sola qualifica formale.

4. Bancarotta per distrazione: nessuna responsabilità «de plano»

È questo il passaggio di maggiore rilevanza per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, mentre per la bancarotta documentale derivante dalla sottrazione o dall’omessa tenuta fraudolenta delle scritture contabili può essere affermata la responsabilità dell’amministratore formalmente investito della carica in ragione del suo diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione della documentazione contabile, lo stesso automatismo non può essere applicato alla distrazione.

La distinzione è fondamentale.

Nel caso della bancarotta documentale, l’obbligo di tenere e conservare le scritture costituisce un dovere direttamente collegato alla posizione dell’amministratore di diritto. Pertanto, anche il soggetto che abbia assunto soltanto formalmente la carica può essere chiamato a rispondere della relativa violazione.

Nel caso della bancarotta per distrazione, invece, l’operazione materiale può essere stata compiuta dall’amministratore di fatto. In tale situazione, l’amministratore apparente non può essere ritenuto responsabile soltanto perché formalmente investito della carica.

La Corte esclude, in particolare, che nei suoi confronti possa operare automaticamente il meccanismo presuntivo collegato al mancato reperimento dei beni sociali: la consapevole accettazione della carica di amministratore formale non implica necessariamente la conoscenza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto.

5. Il principio di colpevolezza impedisce la responsabilità di posizione

La distinzione trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di colpevolezza e personalità della responsabilità penale.

La qualifica societaria costituisce certamente una posizione di garanzia e comporta specifici doveri. Ma essa non può essere utilizzata per trasformare una responsabilità individuale in una responsabilità meramente derivante dalla posizione ricoperta.

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ricorda che il criterio soggettivo applicabile è quello del dolo generico, esteso anche alla forma del dolo eventuale.

Ne deriva che, quando la distrazione sia materialmente riferibile all’amministratore di fatto, il giudice deve verificare se l’amministratore di diritto fosse consapevole dell’operazione e della sua natura illecita, potendo tale consapevolezza essere anche eventuale.

Non è dunque necessario dimostrare che l’amministratore formale abbia materialmente compiuto ogni singola operazione, ma è necessario individuare il suo contributo causale e il suo atteggiamento soggettivo.

6. La consapevolezza può essere ricavata da elementi convergenti

L’esclusione della responsabilità automatica non significa, tuttavia, che l’amministratore di diritto possa invocare genericamente la propria estraneità alle operazioni compiute dall’amministratore di fatto.

La sentenza evidenzia che l’inserimento organico nella società rende normalmente conoscibili le decisioni che incidono direttamente sulla struttura economica e patrimoniale dell’impresa. Inoltre, non può essere credibilmente invocata l’ignoranza di operazioni sottoposte all’approvazione degli organi amministrativi o assembleari.

Nel caso concreto esaminato dalla Cassazione, la responsabilità dell’amministratore di diritto è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la sua qualità di amministratore unico, la competenza professionale quale commercialista, il coinvolgimento nella gestione amministrativa e fiscale, la conoscenza della situazione economico-finanziaria e la partecipazione o mancata opposizione rispetto a specifiche operazioni contestate.

La Corte richiama inoltre gli elementi documentali e dichiarativi dai quali emergeva il coinvolgimento dell’imputato in operazioni quali la distrazione di fondi, l’emissione di assegni privi di giustificazione economica e l’utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti.

La responsabilità, quindi, non viene fatta derivare dalla carica in sé, ma dalla combinazione tra posizione societaria, effettivo esercizio dei poteri, conoscenza della situazione aziendale e concreta partecipazione alle operazioni.

7. Il ruolo del dolo eventuale

Particolare rilievo assume il riferimento al dolo eventuale.

Secondo la pronuncia, nell’ambito della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la consapevolezza dell’amministratore formale può assumere anche questa forma. La conoscenza non deve necessariamente essere riferita a ogni singolo dettaglio dell’operazione, ma deve investire il quadro illecito nel quale l’attività societaria si inserisce.

La Corte richiama, infatti, il principio secondo cui è sufficiente, ai fini del dolo dell’amministratore formale, anche una generica consapevolezza delle attività illecite compiute dalla società attraverso l’amministratore di fatto.

Questo non equivale, però, a una presunzione assoluta di responsabilità.

La consapevolezza deve essere ricostruita sulla base di circostanze concrete, e il giudizio deve mantenere una connessione effettiva tra il fatto contestato, il soggetto imputato e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.

8. La differenza strutturale tra bancarotta documentale e bancarotta patrimoniale

La sentenza consente di individuare una precisa linea di demarcazione:

Fattispecie

Posizione dell’amministratore di diritto

Bancarotta documentale per sottrazione od omessa tenuta delle scritture

Può sussistere una responsabilità direttamente collegata all’obbligo personale di tenuta e conservazione

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione

Non è sufficiente la sola qualifica formale

Distrazione commessa dall’amministratore di fatto

Occorre accertare la consapevolezza dell’amministratore di diritto e il suo contributo secondo le regole del concorso

Presenza dell’amministratore di fatto

Non esclude l’effettività dei poteri dell’amministratore di diritto.

Cogestione

È compatibile con la contemporanea responsabilità dei diversi soggetti, purché siano individuati poteri, condotte e atteggiamento soggettivo

La distinzione assume quindi un valore metodologico generale: la responsabilità penale deve essere costruita sulla condotta e sull’elemento soggettivo del singolo imputato, non sulla semplice posizione formale ricoperta nella società.

9. La decisione nel caso concreto

Nel procedimento esaminato, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale l’imputato contestava l’attribuzione della responsabilità sulla sola base della qualifica di amministratore di diritto.

La Suprema Corte ha osservato che le sentenze di merito avevano individuato una serie di elementi idonei a dimostrare non soltanto la posizione formale dell’imputato, ma anche il suo concreto coinvolgimento nella gestione e la sua consapevolezza della situazione finanziaria della società.

La pronuncia sottolinea, pertanto, che l’accertata presenza di un amministratore di fatto non è sufficiente per qualificare l’amministratore di diritto come soggetto inconsapevole. Allo stesso tempo, proprio perché l’amministratore formale può conservare poteri effettivi, la sua responsabilità deve essere valutata sulla base della concreta partecipazione e della consapevolezza dell’illecito.

La Cassazione ha quindi confermato, per quanto di interesse, l’impostazione dei giudici di merito, ritenendo adeguatamente motivata l’affermazione di responsabilità. La sentenza di appello aveva rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, anche a seguito della prescrizione di alcune imputazioni, confermando nel resto la decisione.

10. Considerazioni conclusive: la responsabilità penale resta personale

Cass. pen. n. 33583/2026 consolida un principio di particolare rilievo nella materia dei reati fallimentari: l’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto possono coesistere e possono concorrere nella gestione della società, anche attraverso una distribuzione concreta delle funzioni, ma la responsabilità penale di ciascuno deve essere ricostruita individualmente.

La pronuncia non istituisce, dunque, una immunità dell’amministratore formale rispetto alle condotte dell’amministratore di fatto. Al contrario, quando sia dimostrata una comune consapevolezza dell’operatività illecita e un concreto contributo alle condotte contestate, l’amministratore di diritto può rispondere a titolo di concorso.

Ciò che la Cassazione esclude è, invece, l’automatismo imputativo.

In particolare, per la bancarotta patrimoniale per distrazione, la sola titolarità formale della carica non consente di attribuire de plano all’amministratore di diritto l’atto distrattivo materialmente compiuto dall’amministratore di fatto. Occorre verificare la conoscenza dell’operazione, la sua natura, il contributo eventualmente prestato e l’elemento soggettivo.

Diverso è il caso della bancarotta documentale, nella quale assume specifico rilievo l’obbligo diretto e personale dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili.

La pronuncia offre quindi una significativa applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, impedendo che la qualifica societaria si trasformi in una responsabilità di posizione.

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Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta penale, n. 33583/2026:

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11. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno opera nell’ambito del diritto penale dell’impresa e dei reati societari e fallimentari, prestando attività di consulenza e assistenza giudiziale nelle vicende connesse alla crisi d’impresa, alle procedure concorsuali e alle responsabilità degli organi societari.

La materia affrontata da Cass. n. 33583/2026 richiede, in particolare, una ricostruzione analitica della posizione dell’amministratore di diritto e dell’eventuale amministratore di fatto, attraverso l’esame della concreta distribuzione dei poteri, delle deleghe, dei flussi informativi, degli atti societari, della documentazione contabile e delle singole operazioni patrimoniali.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza, in tale ambito, nelle questioni riguardanti bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta preferenziale, responsabilità dell’amministratore di diritto e di fatto, concorso nei reati societari, responsabilità degli organi sociali, crisi d’impresa e tutela penale nell’ambito delle procedure concorsuali.

La sentenza n. 33583/2026 conferma l’importanza di un’indagine difensiva e processuale rigorosamente individualizzata: non è sufficiente accertare chi rivestisse formalmente la carica, ma occorre ricostruire chi esercitasse concretamente il potere, quali fossero le rispettive competenze, quale condotta sia causalmente riferibile al singolo soggetto e quale fosse il suo effettivo atteggiamento psicologico rispetto alla condotta contestata.


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LA PRESCRIZIONE DEL RISARCIMENTO DA SINISTRO STRADALE QUANDO MUORE IL REO

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Prescrizione risarcimento sinistro stradale – art. 2947 c.c. – morte del reo – estinzione del reato – costituzione di parte civile – decorrenza della prescrizione

1. Il principio: due anni per il risarcimento del danno da circolazione stradale

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale è disciplinata dall’art. 2947, comma 2, del codice civile, che stabilisce un termine biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli.

La questione assume particolare rilevanza quando il fatto illecito integri anche un reato e quest’ultimo si estingua per una causa diversa dalla prescrizione, come nel caso della morte del reo.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Grosseto, sentenza 20 agosto 2026, n. 547, affermando che, in assenza delle condizioni che determinano il protrarsi dell’effetto interruttivo derivante dalla costituzione di parte civile, il termine biennale decorre dalla data in cui il reato si è estinto e, nel caso della morte dell’imputato, dalla data del decesso, non dalla successiva dichiarazione giudiziale dell’estinzione. (apps! avvocati)

La decisione richiama, in particolare, l’orientamento secondo cui la morte del reo costituisce una causa di estinzione operante ipso iure: la successiva pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa e non determina, di per sé, il momento genetico dell’estinzione.

2. L’art. 2947 c.c. e il rapporto tra illecito civile e reato

L’art. 2947 c.c. stabilisce una disciplina articolata.

Il primo comma prevede, in via generale, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento derivante da fatto illecito. Il secondo comma riduce invece a due anni il termine per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli.

Il terzo comma introduce una particolare disciplina quando il fatto dannoso costituisce reato. Se per il reato è prevista una prescrizione più lunga, tale termine si applica anche all’azione civile.

La norma contempla tuttavia una specifica eccezione: qualora il reato si estingua per una causa diversa dalla prescrizione, oppure intervenga una sentenza penale irrevocabile, il diritto al risarcimento torna a essere soggetto ai termini previsti dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. (Brocardi.it)

Ne deriva una struttura normativa nella quale la disciplina civilistica della prescrizione dialoga con quella penale senza tuttavia perdere la propria autonomia.

3. La morte del reo come causa di estinzione del reato

La morte del reo rappresenta una particolare causa di estinzione del reato. Essa opera automaticamente e determina il venir meno della pretesa punitiva nei confronti dell’autore del fatto.

Proprio questa caratteristica è stata valorizzata dalla giurisprudenza nel determinare il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria.

Nella vicenda esaminata dal Tribunale di Grosseto, il decesso dell’imputato era intervenuto il 4 luglio 2017, mentre il successivo provvedimento di archiviazione era stato adottato il 16 agosto 2017. Il giudice ha ritenuto applicabile il termine biennale, individuando comunque il momento ultimo di decorrenza nella data dell’archiviazione e rilevando che le successive richieste risarcitorie erano intervenute quando il termine era ormai spirato. (apps! avvocati)

Il principio generale richiamato nella motivazione è tuttavia più rigoroso: qualora il reato si sia estinto per morte del reo, il termine previsto dall’art. 2947 c.c. decorre dalla data dell’estinzione, coincidente con il decesso, e non dalla data in cui tale estinzione venga successivamente dichiarata.

4. La decisiva eccezione: la costituzione di parte civile

La questione non può, però, essere affrontata prescindendo dalla costituzione di parte civile nel processo penale.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 5 aprile 2013, n. 8348, hanno affermato un principio di particolare rilievo: quando il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, tale iniziativa produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del processo penale.

Nel caso di morte del reo, pertanto, il termine civile non può essere automaticamente fatto decorrere dal giorno del decesso, perché il danneggiato ha esercitato la propria pretesa risarcitoria all’interno del procedimento penale. In tale situazione, il termine biennale ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato. (FOROEUROPEO.IT)

La ratio è evidente: sarebbe irragionevole far decorrere, e addirittura consumare, il termine prescrizionale mentre il danneggiato sta legittimamente esercitando la propria azione civile nel processo penale.

5. L’affidamento del danneggiato e l’accesso alla giustizia

La soluzione elaborata dalle Sezioni Unite trova fondamento anche nella necessità di garantire un adeguato bilanciamento tra la certezza dei rapporti giuridici, cui risponde l’istituto della prescrizione, e il diritto di accesso alla giustizia della vittima.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 732 del 1988, aveva già evidenziato la particolare situazione del danneggiato che abbia esercitato la propria azione nel processo penale e che, successivamente, si trovi di fronte all’estinzione del reato per morte dell’imputato. La Corte aveva individuato un problema di compatibilità con l’art. 24 Cost. qualora il termine potesse consumarsi senza che il danneggiato avesse avuto concreta possibilità di conoscere tempestivamente la causa estintiva. (Corte Costituzionale)

Da qui deriva il principio dell’affidamento legittimo: la costituzione di parte civile mantiene il proprio effetto interruttivo permanente sino alla conclusione del procedimento penale.

6. La giurisprudenza più recente: la costituzione di parte civile è decisiva

L’orientamento è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 16 giugno 2025, n. 16132, secondo cui l’art. 2947, terzo comma, c.c., nella parte relativa all’estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, trova applicazione nel particolare regime conseguente all’interruzione derivante dalla costituzione di parte civile.

La mera pendenza del procedimento penale, invece, non è sufficiente: occorre che il danneggiato abbia esercitato la propria pretesa civile con un atto dotato di efficacia interruttiva. (Brocardi.it)

La distinzione è fondamentale sul piano processuale.

Primo caso: il danneggiato non si è costituito parte civile e non ha compiuto altri atti idonei a interrompere la prescrizione. In presenza di estinzione del reato per morte del reo, il termine biennale decorre dalla data dell’estinzione.

Secondo caso: il danneggiato si è costituito parte civile nel processo penale. L’atto produce effetto interruttivo permanente e il termine ricomincia a decorrere dalla definizione irrevocabile del procedimento penale nei termini indicati dalla giurisprudenza.

7. Prescrizione civile e prescrizione penale: due istituti autonomi

La disciplina evidenzia inoltre l’autonomia della prescrizione civile rispetto alla prescrizione del reato.

Il richiamo contenuto nell’art. 2947 c.c. alla prescrizione penale opera infatti entro i limiti stabiliti dalla norma e non determina una generale sovrapposizione dei due istituti.

La prescrizione dell’azione risarcitoria rimane assoggettata alle regole civilistiche quanto agli atti interruttivi e agli effetti che questi producono, salvo le specifiche ipotesi nelle quali il legislatore o la giurisprudenza riconoscono rilevanza agli effetti prodotti dall’esercizio dell’azione civile nel processo penale.

La Cassazione ha recentemente ribadito che, quando trova applicazione il termine previsto per il reato, il giudice civile deve comunque procedere a un’autonoma qualificazione del fatto ai fini dell’individuazione del termine prescrizionale applicabile. (Brocardi.it)

8. L’importanza degli atti interruttivi

In materia di risarcimento da incidente stradale, la verifica della prescrizione non può quindi limitarsi alla semplice comparazione tra la data dell’incidente e quella della domanda giudiziale.

È necessario ricostruire l’intera sequenza temporale:

  • data del sinistro;
  • qualificazione penale del fatto;
  • eventuale apertura del procedimento penale;
  • eventuale costituzione di parte civile;
  • data e causa dell’estinzione del reato;
  • eventuale sentenza penale irrevocabile;
  • richieste risarcitorie e altri atti interruttivi;
  • data di notificazione della domanda giudiziale.

La prescrizione costituisce, infatti, un fenomeno giuridico che richiede una puntuale ricostruzione documentale e processuale. Un errore nell’individuazione del dies a quo può determinare conseguenze radicali sull’esistenza stessa del diritto azionato.

9. Il principio affermato dal Tribunale di Grosseto

La sentenza del Tribunale di Grosseto n. 547 del 20 agosto 2026 si inserisce dunque nel più ampio problema dell’individuazione del momento iniziale della prescrizione dell’azione risarcitoria quando il fatto illecito integri anche un reato successivamente estinto per morte del reo.

Il principio può essere sintetizzato nei seguenti termini: in assenza di un efficace atto interruttivo collegato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale, il termine biennale previsto dall’art. 2947, comma 2, c.c. decorre dalla data di estinzione del reato e, nel caso di morte del reo, dalla data del decesso, non dalla successiva dichiarazione giudiziale dell’estinzione. La stessa decisione richiama, tuttavia, il diverso regime derivante dalla costituzione di parte civile, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite. (apps! avvocati)

10. Conclusioni: la prescrizione come questione strategica nel contenzioso da sinistro stradale

La disciplina della prescrizione del risarcimento del danno da sinistro stradale dimostra come la corretta individuazione del termine non possa essere affidata a una lettura meramente letterale dell’art. 2947 c.c.

La morte del responsabile, l’eventuale qualificazione penale del fatto, la costituzione di parte civile, l’effetto interruttivo dell’azione civile e la definitività della pronuncia penale possono modificare radicalmente il momento dal quale deve essere computato il termine.

Particolare attenzione deve quindi essere riservata alla distinzione tra data di estinzione del reato e data della sua declaratoria giudiziale: regola generale e regime conseguente alla costituzione di parte civile non possono essere sovrapposti.

La tutela effettiva del danneggiato passa, pertanto, attraverso una tempestiva ricostruzione della vicenda, l’individuazione di tutti gli atti interruttivi e la verifica della loro efficacia alla luce della disciplina civilistica e della più recente giurisprudenza di legittimità.

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Tribunale di Grosseto, sentenza 20 agosto 2026, n. 547:

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza nell’ambito della responsabilità civile, del risarcimento del danno e del contenzioso conseguente a sinistri stradali, con particolare attenzione alle ipotesi nelle quali la vicenda presenti anche profili di rilevanza penale.

L’attività professionale comprende l’analisi della prescrizione del diritto al risarcimento, l’individuazione del dies a quo, la verifica degli atti interruttivi, il coordinamento tra procedimento penale e azione civile, la valutazione degli effetti della costituzione di parte civile e la ricostruzione del danno patrimoniale e non patrimoniale.

In controversie caratterizzate dall’interferenza tra responsabilità civile e penale, la corretta impostazione processuale assume un’importanza decisiva: la tempestiva individuazione del termine prescrizionale e degli atti idonei a interromperlo può risultare determinante per evitare la perdita del diritto al risarcimento.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste pertanto privati, danneggiati e soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari nella valutazione della strategia più adeguata per la tutela del diritto al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale e da fatto illecito costituente reato.

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RIABILITAZIONE PENALE DOPO LA RIFORMA CARTABIA: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E PROVVEDIMENTO MONOCRATICO

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La riabilitazione penale dopo la riforma Cartabia presenta un’importante questione processuale: il Presidente del Tribunale di sorveglianza può decidere da solo una domanda di riabilitazione?

La risposta richiede di distinguere tra procedura semplificata e decisione riservata al collegio. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato l’art. 678 c.p.p., prevedendo per le richieste di riabilitazione l’applicazione dell’art. 667, comma 4, c.p.p., ma non ha trasformato il Tribunale di sorveglianza in un organo monocratico.

La recente Cass. pen., Sez. I, n. 2747/2026 assume particolare rilievo proprio perché affronta le conseguenze di un provvedimento di inammissibilità adottato dal solo Presidente.

1. RIABILITAZIONE PENALE: PRESUPPOSTI ED EFFETTI

La riabilitazione penale consente al condannato, quando ricorrono i requisiti di legge, di ottenere la cessazione degli effetti penali della condanna.

L’art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione di legge.

L’art. 179 c.p. richiede, tra gli altri presupposti, il decorso del termine previsto dalla legge, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ove possibile, e l’avere dato effettive e costanti prove di buona condotta.

La domanda deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza, competente ai sensi dell’art. 683 c.p.p.

2. CHI DECIDE SULLA RIABILITAZIONE?

Il punto di partenza è l’art. 70 O.P., che disciplina la composizione del Tribunale di sorveglianza quale organo collegiale.

La riforma Cartabia non ha eliminato questa collegialità. La modifica ha riguardato, invece, le modalità procedimentali attraverso il rinvio dell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p. all’art. 667, comma 4, c.p.p.

Ne deriva un principio essenziale:

La semplificazione del procedimento non comporta la trasformazione del Tribunale di sorveglianza in giudice monocratico.

Il problema giuridico consiste quindi nello stabilire quali atti possano essere adottati individualmente dal Presidente e quali debbano essere rimessi al collegio.

3. ART. 678 C.P.P. E ART. 667, COMMA 4, C.P.P.: LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’art. 678, comma 1-bis, c.p.p. richiama, per le richieste di riabilitazione, la disciplina dell’art. 667, comma 4, c.p.p.

Il meccanismo consente una definizione semplificata del procedimento nei casi previsti dalla legge, evitando la celebrazione dell’ordinaria udienza camerale e prevedendo uno specifico sistema di opposizione.

Tale disciplina deve tuttavia essere interpretata senza confondere il piano procedimentale con quello dell’organizzazione giudiziaria.

Il Presidente può esercitare i poteri individuali previsti dalla legge, ma non può automaticamente sostituirsi al Tribunale collegiale nella decisione sostanziale sulla domanda.

4. IL PRESIDENTE PUÒ DICHIARARE INAMMISSIBILE LA DOMANDA?

La risposta dipende dal contenuto effettivo del provvedimento.

Se il Presidente si limita a una verifica preliminare riconducibile ai poteri attribuitigli dalla procedura semplificata, la natura monocratica dell’atto non determina necessariamente un vizio.

Diversamente, quando la dichiarazione di inammissibilità presupponga un vero e proprio accertamento di merito, la questione può richiedere l’intervento del Tribunale nella composizione prevista dalla legge.

Il principio era già stato evidenziato da Cass. pen., Sez. I, n. 25525/2001, relativa alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili.

La Corte aveva rilevato la necessità di verificare concretamente l’esistenza delle obbligazioni, l’eventuale inadempimento e la capacità economica del richiedente. Non era quindi sufficiente una mera declaratoria presidenziale di inammissibilità.

La qualificazione formale dell’atto non può prevalere sulla sua effettiva natura.

5. CASS. PEN. N. 2747/2026: IL LIMITE DEL POTERE MONOCRATICO

Particolare rilievo assume Cass. pen., Sez. I, n. 2747/2026, pronunciata all’udienza del 17 giugno 2026 e depositata l’11 settembre 2026.

La vicenda riguardava un decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato monocraticamente inammissibile una domanda di riabilitazione, ritenendo non decorso il termine previsto dall’art. 179 c.p. in relazione alla recidiva.

La Suprema Corte ha valorizzato la competenza del Tribunale di sorveglianza quale organo collegiale, ritenendo che la decisione adottata dal solo Presidente avesse inciso sulla corretta costituzione dell’organo giudicante.

Il decreto è stato conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza affinché provvedesse nella composizione prevista dalla legge.

La pronuncia assume particolare importanza perché chiarisce che la procedura semplificata non può essere interpretata come attribuzione al Presidente di un generale potere di decidere individualmente il merito della riabilitazione.

6. NULLITÀ O INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO

Non ogni provvedimento presidenziale è automaticamente invalido.

La verifica deve concentrarsi su tre elementi:

1. Potere esercitato. Occorre stabilire se la legge attribuisca al Presidente il potere di adottare quello specifico provvedimento.

2. Contenuto della decisione. Deve essere verificato se si tratti di una valutazione preliminare oppure di un accertamento sostanziale dei requisiti dell’art. 179 c.p.

3. Composizione dell’organo. Se la decisione appartiene al Tribunale di sorveglianza, deve essere rispettata la composizione collegiale prevista dall’art. 70 O.P.

Particolare attenzione deve quindi essere riservata ai decreti formalmente qualificati come «inammissibili», ma che, nella sostanza, risolvano questioni di merito.

7. COME IMPUGNARE UN PROVVEDIMENTO SULLA RIABILITAZIONE

La scelta del rimedio dipende dalla natura dell’atto.

Occorre anzitutto verificare:

  • chi abbia adottato il provvedimento;
  • se si tratti di Presidente o collegio;
  • quale sia il contenuto della decisione;
  • se trovi applicazione l’art. 667, comma 4, c.p.p.;
  • se siano state rispettate le regole sulla composizione del Tribunale.

L’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, c.p.p. opera nell’ambito della procedura cui la norma si riferisce. Quando, invece, il provvedimento sia viziato per avere il Presidente esercitato una funzione riservata al collegio, occorre verificare il diverso regime dell’impugnazione.

La Cass. n. 2747/2026 conferma l’importanza della corretta qualificazione dell’atto e del rimedio, anche alla luce del principio di conservazione dell’impugnazione.

8. CONCLUSIONI

La riforma Cartabia ha semplificato il procedimento di riabilitazione, ma non ha eliminato la collegialità del Tribunale di sorveglianza.

Il sistema vigente deve essere letto attraverso il coordinamento degli artt. 178 e 179 c.p., degli artt. 667, 678 e 683 c.p.p. e dell’art. 70 O.P.

Il Presidente può esercitare i poteri individuali attribuitigli dalla procedura semplificata, ma non dispone di un generale potere di sostituirsi al collegio nelle decisioni sostanziali sulla domanda di riabilitazione.

Il criterio decisivo è quindi rappresentato dalla natura concreta dell’atto e dalla funzione effettivamente esercitata.

Quando il provvedimento monocratico affronti una questione sostanziale riservata al Tribunale di sorveglianza o incida sulla corretta costituzione dell’organo, possono configurarsi rilevanti profili di invalidità.

La recente Cass. pen. n. 2747/2026 rafforza questa impostazione, ponendo al centro della verifica processuale la corretta individuazione dell’organo chiamato a decidere.

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Cass. pen., Sez. I, n. 2747/2026

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LE COMPETENZE DELLO STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste persone condannate nelle procedure di riabilitazione penale, nell’esecuzione penale e nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza.

L’attività comprende la verifica dei requisiti dell’art. 179 c.p., l’analisi dei provvedimenti presidenziali e collegiali, il controllo della corretta applicazione degli artt. 667 e 678 c.p.p. e della composizione dell’organo giudicante, nonché l’individuazione dei rimedi processuali esperibili.

Particolare attenzione viene dedicata ai casi nei quali un provvedimento formalmente qualificato come inammissibile possa avere, per contenuto e natura, carattere sostanziale.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre inoltre assistenza nella predisposizione delle istanze di riabilitazione, nelle opposizioni e nelle impugnazioni relative ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza.

FAQ – RIABILITAZIONE PENALE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Chi decide sulla riabilitazione penale?

La domanda è attribuita al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 683 c.p.p.

La riforma Cartabia ha reso monocratico il Tribunale di sorveglianza?

No. Ha semplificato il procedimento, ma non ha eliminato la collegialità prevista dall’art. 70 O.P.

Il Presidente può decidere da solo?

Può esercitare i poteri individuali previsti dalla procedura semplificata, ma non può sostituirsi al collegio nelle decisioni sostanziali riservate al Tribunale.

Un provvedimento monocratico è sempre nullo?

No. Occorre verificare il potere concretamente esercitato, il contenuto dell’atto e la composizione dell’organo.

Quali sono i principali requisiti della riabilitazione?

L’art. 179 c.p. richiede, tra l’altro, il decorso del termine previsto dalla legge, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ove possibile, e le effettive e costanti prove di buona condotta.

Quali effetti produce la riabilitazione?

Ai sensi dell’art. 178 c.p., estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione di legge.

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CCII: LA “PASSERELLA” VERSO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA AL DI SOTTO DEL TERMINE DEI 4 MESI (EX ART. 25-QUINQUIES)

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L’art. 25-quinquies CCII tra favor per il risanamento e limiti all’abuso degli strumenti di regolazione

L’art. 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina il rapporto tra gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e la composizione negoziata, introducendo una vera e propria «passerella» che consente all’imprenditore di transitare da un percorso giudiziale non più funzionale al risanamento verso una procedura caratterizzata dalla natura stragiudiziale e negoziale delle trattative. La previsione di un periodo di quattro mesi tra la rinuncia allo strumento precedentemente intrapreso e la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 CCII costituisce il punto di equilibrio tra l’esigenza di favorire il risanamento e quella di impedire condotte dilatorie o abusive. La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 offre un significativo contributo interpretativo, escludendo che la violazione del termine quadrimestrale determini automaticamente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata.

1. La composizione negoziata quale strumento privilegiato per il risanamento dell’impresa

La progressiva evoluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rafforzato una concezione della crisi non più esclusivamente orientata alla liquidazione dell’impresa, ma diretta, ove concretamente possibile, alla conservazione del valore aziendale e alla continuità dell’attività economica.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la composizione negoziata della crisi, istituto costruito intorno alla centralità delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, con l’intervento di un esperto indipendente chiamato ad agevolare la ricerca di una soluzione concretamente perseguibile.

La composizione negoziata si colloca, pertanto, in una dimensione significativamente diversa rispetto agli strumenti di regolazione della crisi caratterizzati da un più intenso intervento dell’autorità giudiziaria. La sua funzione non è quella di sostituire la volontà negoziale delle parti, bensì di creare le condizioni affinché essa possa esprimersi in modo ordinato, informato e funzionale al risanamento.

È proprio tale caratteristica ad avere progressivamente determinato un favor legislativo per l’accesso alla composizione negoziata, quale possibile sede di recupero dell’impresa anche quando un precedente tentativo di regolazione giudiziale non abbia prodotto gli esiti sperati.

2. L’art. 25-quinquies CCII e la nascita della «passerella»

L’art. 25-quinquies CCII rappresenta uno dei punti di raccordo più significativi tra gli strumenti di regolazione della crisi e la composizione negoziata.

La disposizione consente, a determinate condizioni, all’imprenditore che abbia precedentemente intrapreso un percorso giudiziale di regolazione della crisi o dell’insolvenza di accedere successivamente alla composizione negoziata.

Si tratta della cosiddetta «passerella», espressione efficace per descrivere il passaggio da un modello giudiziale a uno strumento prevalentemente negoziale.

Il dato normativo assume particolare significato se confrontato con la disciplina originaria introdotta dal decreto-legge n. 118/2021, che prevedeva un più rigido impedimento all’accesso alla composizione negoziata per il debitore che avesse già presentato una domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il legislatore ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente sequenziale degli strumenti di gestione della crisi, riconoscendo che l’insuccesso di un determinato percorso non implica necessariamente l’impossibilità di risanare l’impresa.

La crisi, infatti, può evolversi. Possono modificarsi le condizioni economiche, la posizione dei creditori, le prospettive industriali, la struttura finanziaria e, soprattutto, la concreta fattibilità delle soluzioni inizialmente prospettate.

Ne deriva che l’imprenditore non deve necessariamente rimanere vincolato a una strategia di risanamento divenuta non più adeguata alla situazione concretamente verificatasi.

3. La quarantena quadrimestrale: funzione e ratio

La «passerella» non è tuttavia immediata.

L’art. 25-quinquies CCII prevede un periodo di quattro mesi tra la rinuncia allo strumento precedentemente intrapreso e la possibilità di presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata.

La cosiddetta quarantena quadrimestrale risponde a una precisa esigenza sistematica: impedire che la successione degli strumenti di regolazione della crisi venga utilizzata in funzione meramente dilatoria.

La libertà dell’imprenditore di modificare la propria strategia di risanamento non può, infatti, trasformarsi nella possibilità di sottoporre indefinitamente i creditori a una successione di procedure, differendo sine die l’accertamento dell’insolvenza o l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.

Il termine quadrimestrale costituisce quindi un presidio contro l’abuso degli strumenti di regolazione della crisi, collocandosi all’interno dei più generali principi di buona fede e correttezza che governano i rapporti tra debitore, creditori e organi della procedura.

La ratio della disposizione, tuttavia, non sembra essere quella di sanzionare automaticamente ogni violazione con l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata.

È proprio su questo profilo che si concentra l’interesse della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

4. La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024

Con ordinanza del 31 luglio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è confrontato con la questione relativa alla proponibilità dell’istanza di nomina dell’esperto presentata prima del decorso del termine quadrimestrale previsto dall’art. 25-quinquies CCII.

Nel caso esaminato, la società debitrice aveva rinunciato al precedente percorso di regolazione della crisi e aveva successivamente presentato istanza di composizione negoziata, senza che fosse ancora decorso il periodo di quattro mesi.

La società aveva sostenuto che il termine non dovesse essere considerato quale termine perentorio, evidenziando, inoltre, le ragioni sostanziali che avevano determinato l’abbandono del precedente strumento.

In particolare, il mutamento dei consulenti aveva consentito di rilevare una rilevante posta debitoria non adeguatamente considerata nel precedente piano, rendendo necessario un ripensamento complessivo della strategia di risanamento.

La composizione negoziata si presentava, dunque, non come uno strumento artificiosamente utilizzato per procrastinare l’esito della crisi, ma come un percorso ritenuto maggiormente adeguato alla situazione effettivamente emersa.

5. La natura stragiudiziale della composizione negoziata

Uno degli aspetti maggiormente significativi della pronuncia riguarda la distinzione tra la disciplina sostanziale dell’accesso alla composizione negoziata e le conseguenze processuali della sua eventuale violazione.

Secondo il Tribunale campano, la questione relativa al mancato rispetto del termine quadrimestrale si inserisce nell’ambito di un percorso stragiudiziale.

Da ciò discende una conseguenza interpretativa rilevante: la violazione del termine non sarebbe automaticamente suscettibile di tradursi in una sanzione processuale di inammissibilità dell’istanza, proprio perché l’accesso alla composizione negoziata non coincide con l’introduzione di un ordinario procedimento giudiziale destinato a concludersi attraverso una decisione sul merito della crisi.

La composizione negoziata, infatti, conserva la propria matrice negoziale.

Il giudice interviene in relazione a specifici profili che richiedono tutela giurisdizionale – tra i quali, in presenza dei relativi presupposti, la concessione delle misure protettive – ma non assume il ruolo di dominus delle trattative.

Ne deriva una distinzione fondamentale tra accesso alla composizione negoziata e successivi effetti giudiziali eventualmente collegati al percorso di risanamento.

6. Il termine quadrimestrale non è irrilevante

L’affermazione secondo cui la violazione della quarantena non determina automaticamente l’inammissibilità dell’istanza non significa, tuttavia, che il termine previsto dall’art. 25-quinquies sia privo di rilevanza.

Il Tribunale ne valorizza infatti la funzione antiabusiva.

L’utilizzo seriale e strumentale degli strumenti di regolazione della crisi può assumere rilievo nella valutazione complessiva della condotta del debitore, soprattutto quando sia finalizzato a differire ingiustificatamente la soluzione della crisi o a comprimere le ragioni dei creditori.

Il principio è di particolare importanza: l’assenza di una sanzione processuale automatica non equivale all’assenza di conseguenze giuridiche.

La condotta del debitore deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede, correttezza e affidabilità del percorso di risanamento.

La «passerella», pertanto, non può essere trasformata in un meccanismo di circolazione indiscriminata tra procedure.

Essa deve rappresentare un autentico strumento di riorientamento della strategia di risanamento, giustificato dall’evoluzione della crisi e sostenuto da un progetto credibile.

7. Il principio della ragionevole perseguibilità del risanamento

La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assume ulteriore rilievo laddove valorizza la rinuncia al precedente strumento in rapporto alla affidabilità e perseguibilità del piano di risanamento.

La composizione negoziata non può essere utilizzata quando l’impresa sia ormai priva di concrete prospettive di recupero.

Al contrario, il passaggio dalla procedura giudiziale alla composizione negoziata può risultare coerente con la ratio del sistema quando il precedente percorso si sia rivelato inadeguato e siano emersi nuovi elementi idonei a sostenere una diversa prospettiva di risanamento.

Il vero parametro di valutazione non diventa quindi la mera successione cronologica degli strumenti, bensì la concreta funzionalità del percorso rispetto al risanamento dell’impresa.

È questa, probabilmente, la chiave interpretativa più significativa della «passerella»: il sistema non deve premiare la moltiplicazione delle procedure, ma deve consentire di correggere tempestivamente una strategia di risanamento divenuta inadeguata.

8. Le misure protettive e la tutela dell’effettività delle trattative

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che l’accesso anticipato alla composizione negoziata non impedisse la concessione delle misure protettive, reputate strumentali e necessarie al buon esito delle trattative.

Anche sotto questo profilo emerge una concezione funzionale del diritto della crisi.

Le misure protettive non rappresentano un beneficio autonomo riconosciuto al debitore, ma costituiscono uno strumento volto a preservare le condizioni necessarie affinché le trattative possano svolgersi in modo effettivo.

La protezione dell’impresa, dunque, trova la propria giustificazione nella protezione della possibilità di risanamento.

Il principio assume particolare rilevanza quando l’impresa disponga ancora di un patrimonio aziendale, di rapporti commerciali e di una struttura produttiva suscettibili di conservazione, ma sia esposta a iniziative esecutive o cautelari potenzialmente idonee a comprometterne definitivamente la continuità.

9. La «passerella» e il divieto di abuso degli strumenti di regolazione della crisi

Il tema della passerella deve essere necessariamente letto anche attraverso la categoria dell’abuso del diritto e dell’abuso degli strumenti di regolazione della crisi.

L’imprenditore non dispone di una libertà assoluta di transitare da uno strumento all’altro.

La successione delle procedure deve essere sorretta da una ragione economico-giuridica verificabile e coerente con l’interesse al risanamento.

Sono, pertanto, elementi particolarmente significativi:

  • l’evoluzione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
  • l’emersione di nuove passività;
  • la modifica delle prospettive industriali;
  • l’inadeguatezza del precedente piano;
  • la possibilità concreta di elaborare un diverso progetto di risanamento;
  • la collaborazione dell’imprenditore con l’esperto;
  • la correttezza nei confronti dei creditori;
  • l’assenza di finalità meramente dilatorie.

La composizione negoziata deve essere, in altri termini, uno strumento di risanamento e non un espediente per differire l’insolvenza.

10. Una nuova concezione della gestione della crisi

La disciplina della «passerella» testimonia una trasformazione più ampia del diritto della crisi.

Il legislatore sembra ormai privilegiare una logica di flessibilità degli strumenti, nella consapevolezza che la crisi d’impresa è un fenomeno dinamico e che una soluzione inizialmente ragionevole può divenire successivamente impraticabile.

Il passaggio da un procedimento giudiziale alla composizione negoziata non deve essere quindi interpretato necessariamente come una patologia del percorso di risanamento.

Può, al contrario, costituire una manifestazione di corretta gestione della crisi quando l’imprenditore, preso atto dell’insuccesso di una determinata strategia, provveda tempestivamente a modificarla, evitando di perseverare in un piano non più sostenibile.

La vera responsabilità dell’imprenditore consiste, in questa prospettiva, nella capacità di intercettare tempestivamente il mutamento della crisi e di adeguare la strategia di risanamento.

11. Conclusioni: dalla rigidità procedurale alla centralità del risanamento

L’art. 25-quinquies CCII introduce un equilibrio delicato.

Da un lato, il legislatore intende evitare che l’imprenditore possa utilizzare una successione indiscriminata di strumenti per rinviare la definizione della crisi.

Dall’altro, non intende precludere definitivamente l’accesso alla composizione negoziata quando un precedente tentativo di regolazione giudiziale sia fallito o si sia rivelato inadeguato.

La «passerella» verso la composizione negoziata della crisi deve pertanto essere considerata come un istituto funzionale alla ricerca della soluzione concretamente più efficace, purché il suo utilizzo sia sorretto da buona fede, correttezza, trasparenza e da una seria prospettiva di risanamento.

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 31 luglio 2024 sembra collocarsi proprio lungo questa direttrice: la violazione del termine quadrimestrale non determina necessariamente l’inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCII, ma può assumere rilievo nella valutazione complessiva della condotta del debitore e degli sviluppi successivi del percorso di regolazione della crisi.

Il dato sistematico è dunque evidente: il diritto della crisi tende sempre più a privilegiare l’effettività del risanamento rispetto alla mera osservanza formalistica della sequenza degli strumenti, senza tuttavia sacrificare le esigenze di tutela dei creditori e il contrasto alle condotte abusive.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

In questo articolato scenario normativo e giurisprudenziale, lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza qualificata alle imprese, agli imprenditori e ai creditori nella gestione delle situazioni di crisi e insolvenza, con particolare attenzione alla composizione negoziata della crisi, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di sovraindebitamento.

L’attività professionale comprende l’analisi preventiva dello stato di crisi, la valutazione della concreta risanabilità dell’impresa, l’individuazione dello strumento giuridico maggiormente adeguato, la predisposizione e il controllo della documentazione necessaria, nonché l’assistenza nei rapporti con creditori, organi della procedura, esperti e autorità giudiziaria.

Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle situazioni nelle quali si renda necessario valutare il passaggio da uno strumento di regolazione della crisi a un altro, verificando la sussistenza dei presupposti della cosiddetta «passerella» verso la composizione negoziata, la corretta osservanza dei termini previsti dall’art. 25-quinquies CCII e i possibili profili di abuso.

Lo Studio assiste inoltre l’imprenditore nella costruzione di percorsi di risanamento orientati alla continuità aziendale, alla conservazione del valore dell’impresa e alla tutela equilibrata delle ragioni dei creditori, con un approccio interdisciplinare che coniuga diritto della crisi d’impresa, diritto societario, diritto civile, diritto bancario e contenzioso.

La corretta individuazione del momento di intervento e dello strumento più adeguato può infatti determinare la differenza tra una crisi ancora reversibile e una situazione destinata all’insolvenza irreversibile. In tale prospettiva, la «passerella» non rappresenta soltanto una possibilità procedurale, ma può diventare una scelta strategica di risanamento, quando adeguatamente motivata e sostenuta da un progetto economicamente e giuridicamente credibile.

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