RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001, ATTUAZIONE DELL’AI ACT E RIORDINO DELLA CORTE DEI CONTI

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La svolta del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026: un nuovo paradigma per imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 rappresenta uno dei più significativi interventi normativi degli ultimi anni sotto il profilo del diritto dell’impresa, della compliance aziendale, dell’intelligenza artificiale e della responsabilità amministrativa. Accanto ai provvedimenti economici e infrastrutturali, il Governo ha approvato un pacchetto di riforme destinato a incidere profondamente sull’attività di imprese, enti pubblici, professionisti, organismi di vigilanza e operatori del diritto.

I tre principali interventi riguardano:

  • la riforma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato degli enti;
  • i decreti legislativi di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
  • il riordino delle funzioni della Corte dei conti.

Si tratta di riforme accomunate da un medesimo obiettivo: superare logiche meramente formali per privilegiare modelli di responsabilità fondati sull’effettività dell’organizzazione, sulla prevenzione del rischio e sulla qualità dei sistemi di governance.

La riforma della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: la centralità della colpa di organizzazione

Il disegno di legge approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri modifica profondamente l’impianto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Dal 2001 il sistema si fonda sulla distinzione tra:

  • reati commessi da soggetti apicali;
  • reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Da tale distinzione derivava un diverso regime probatorio che, nella prassi giurisprudenziale, aveva spesso determinato una sostanziale presunzione di responsabilità dell’ente, imponendo a quest’ultimo un gravoso onere dimostrativo circa l’idoneità del proprio modello organizzativo.

La riforma mira invece a valorizzare la cosiddetta colpa di organizzazione quale autonomo criterio soggettivo di imputazione.

L’ente sarà responsabile soltanto quando venga concretamente dimostrato che la mancata adozione oppure l’inefficace attuazione del Modello Organizzativo abbia costituito causa della commissione del reato-presupposto.

Ne consegue il superamento dell’automatismo che, nella prassi, aveva spesso trasformato il Modello 231 in un mero adempimento documentale.

Il nesso causale tra deficit organizzativo e reato

L’aspetto più innovativo consiste proprio nell’accertamento del nesso causale.

Il giudice dovrà verificare:

  • se il modello organizzativo fosse concretamente idoneo;
  • se fosse realmente applicato;
  • se l’illecito sia derivato da una specifica carenza organizzativa.

Non sarà quindi sufficiente dimostrare la semplice commissione del reato da parte di un soggetto appartenente all’organizzazione.

Si tratta di una modifica che rafforza i principi costituzionali di colpevolezza, proporzionalità e personalità della responsabilità.

I nuovi criteri per i reati colposi

Per i reati colposi il disegno di legge introduce una particolare presunzione relativa.

L’interesse o vantaggio dell’ente potrà ritenersi sussistente quando dalla violazione delle regole cautelari derivi un apprezzabile risparmio di spesa oppure un incremento della produzione.

La disposizione assume particolare rilevanza nei settori:

  • sicurezza sul lavoro;
  • ambiente;
  • salute pubblica;
  • responsabilità sanitaria;
  • prevenzione degli infortuni.

Essa consentirà di valutare con maggiore precisione il rapporto tra vantaggio economico e violazione delle norme cautelari.

Modelli 231: dalla compliance formale alla compliance sostanziale

La riforma attribuisce un ruolo decisivo all’effettiva funzionalità del Modello Organizzativo.

Assumeranno crescente rilievo:

  • l’aggiornamento continuo del modello;
  • la formazione del personale;
  • l’attività dell’Organismo di Vigilanza;
  • il sistema disciplinare interno;
  • i flussi informativi;
  • il monitoraggio dei rischi;
  • le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.

L’idoneità del modello verrà valutata non più esclusivamente sul piano documentale, ma soprattutto sulla concreta capacità preventiva.

L’attuazione italiana dell’AI Act europeo

Di straordinaria importanza è anche il pacchetto di decreti legislativi destinati ad attuare il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.

Per la prima volta l’ordinamento italiano disciplina organicamente:

  • le autorità nazionali competenti;
  • la governance dell’intelligenza artificiale;
  • la responsabilità civile;
  • i profili penalistici;
  • l’utilizzo dell’AI nella pubblica amministrazione;
  • il lavoro;
  • la sanità;
  • l’istruzione;
  • la ricerca scientifica.

Il legislatore realizza così un raccordo sistematico tra il diritto europeo e l’ordinamento nazionale.

Riconoscimento biometrico e tutela dei diritti fondamentali

Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda l’identificazione biometrica remota.

Il decreto stabilisce che il riconoscimento facciale in tempo reale possa essere utilizzato esclusivamente in circostanze eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Contestualmente viene vietata la creazione di banche dati biometriche mediante raccolte massive e indiscriminate di immagini reperite sul web.

La disciplina cerca di contemperare:

  • sicurezza pubblica;
  • esigenze investigative;
  • diritto alla privacy;
  • tutela dei dati personali;
  • libertà fondamentali garantite dalla Costituzione e dal diritto europeo.

Il nuovo articolo 437-bis del codice penale

Particolarmente significativa è l’introduzione del nuovo articolo 437-bis c.p.

La disposizione punisce:

  • l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio;
  • l’alterazione illecita dei sistemi di intelligenza artificiale.

La nuova fattispecie dimostra come l’intelligenza artificiale stia rapidamente assumendo rilievo anche quale bene giuridico penalmente tutelato.

Responsabilità civile nell’intelligenza artificiale

Il legislatore rafforza anche la tutela del soggetto danneggiato.

Tra le principali innovazioni figurano:

  • diritto di accesso alla documentazione tecnica del sistema AI;
  • presunzione del nesso causale;
  • foro alternativo presso la residenza del danneggiato;
  • azione diretta contro l’impresa assicuratrice.

Si tratta di strumenti destinati ad agevolare la tutela processuale nei casi di danni provocati da sistemi di intelligenza artificiale.

AI, formazione e pubblica amministrazione

I decreti attribuiscono inoltre particolare rilievo alla formazione.

Sono previsti investimenti destinati:

  • alla scuola;
  • all’università;
  • agli enti di ricerca;
  • alle professioni;
  • alla pubblica amministrazione.

L’obiettivo è sviluppare competenze digitali avanzate e garantire un utilizzo consapevole dei sistemi di AI generativa.

Il riordino della Corte dei conti

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato in esame preliminare il decreto legislativo di riordino delle funzioni della Corte dei conti.

La riforma interviene su:

  • organizzazione delle sezioni centrali e regionali;
  • procedimenti di controllo;
  • funzioni consultive;
  • attività referenti;
  • controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;
  • responsabilità amministrativa per danno erariale.

L’intervento mira ad aumentare l’efficienza del sistema dei controlli e a razionalizzare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e magistratura contabile.

La legge di delegazione europea 2026

Completa il quadro normativo la legge di delegazione europea 2026.

Il provvedimento conferisce al Governo numerose deleghe legislative finalizzate al recepimento di direttive e all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai regolamenti europei.

Le future riforme riguarderanno, tra gli altri:

  • tutela dei consumatori;
  • sicurezza dei prodotti;
  • mercati digitali;
  • sostenibilità;
  • due diligence di filiera;
  • tutela ambientale;
  • mercati finanziari;
  • protezione delle vittime di reato.

Le imprese dovranno pertanto predisporre tempestivamente nuovi sistemi di compliance per adeguarsi alla crescente integrazione tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea.

Considerazioni conclusive

Le riforme approvate dal Consiglio dei ministri delineano un significativo mutamento dell’ordinamento giuridico italiano.

Nel sistema della responsabilità degli enti viene definitivamente valorizzata la qualità dell’organizzazione aziendale quale elemento essenziale dell’imputazione della responsabilità.

Parallelamente, l’attuazione dell’AI Act inaugura una disciplina organica dell’intelligenza artificiale che coinvolge il diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro e della protezione dei dati personali.

Il riordino della Corte dei conti e la legge di delegazione europea completano un quadro destinato a modificare profondamente l’attività di imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

La sfida futura sarà quella di trasformare gli obblighi normativi in strumenti di buona governance, prevenzione del rischio e competitività, ponendo la compliance al centro della sostenibilità giuridica ed economica delle organizzazioni.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste imprese, enti pubblici e privati nell’implementazione dei sistemi di compliance e nella gestione del rischio giuridico, offrendo consulenza altamente specialistica in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, predisposizione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231, attività degli Organismi di Vigilanza, diritto penale dell’impresa, corporate governance, responsabilità degli amministratori, privacy e protezione dei dati personali, cybersecurity, intelligenza artificiale e adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Lo Studio presta inoltre assistenza nel contenzioso civile, penale e amministrativo, nei procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nelle attività di compliance aziendale, nelle verifiche ispettive e nei programmi di prevenzione dei rischi, accompagnando imprese e pubbliche amministrazioni nell’adeguamento alle più recenti innovazioni normative nazionali ed europee mediante un approccio multidisciplinare orientato alla tutela preventiva, alla continuità aziendale e alla sostenibilità dell’organizzazione.

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LAVORO: LA CASSAZIONE CONFERMA IL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA, NEL LAVORO SUBORDINATO

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Quando un contratto autonomo diventa lavoro subordinato: la Cassazione rafforza il principio della realtà

L’ordinanza n. 24418 del 2026 della Corte di Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad affermare uno dei principi cardine del diritto del lavoro italiano: la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e non dalla denominazione attribuita dalle parti al contratto.

La decisione assume particolare rilievo sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello ispettivo e sanzionatorio, riaffermando il cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma, criterio interpretativo che costituisce uno degli strumenti fondamentali per contrastare fenomeni di falsa autonomia contrattuale, elusione contributiva e utilizzo distorto delle collaborazioni.


Il principio della realtà nel diritto del lavoro

Nel sistema italiano il rapporto di lavoro non viene qualificato esclusivamente in base all’accordo scritto tra le parti.

L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Da tale disposizione la giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui ciò che rileva non è il nomen iuris utilizzato nel contratto, bensì la concreta organizzazione del rapporto.

In altri termini, un contratto denominato:

  • prestazione d’opera;
  • collaborazione coordinata;
  • collaborazione occasionale;
  • lavoro autonomo;

può essere giudizialmente qualificato come rapporto di lavoro subordinato qualora, nella pratica, presenti gli elementi tipici della subordinazione.

La Cassazione ribadisce quindi un orientamento ormai consolidato, secondo il quale la realtà fattuale prevale sempre sulla qualificazione formale predisposta dalle parti.


I fatti della controversia

La vicenda trae origine da un accertamento effettuato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti di una cooperativa.

Nel corso dell’ispezione erano stati individuati diversi rapporti formalmente qualificati come:

  • contratti di prestazione d’opera;
  • collaborazioni coordinate;
  • prestazioni occasionali.

L’attività istruttoria aveva tuttavia evidenziato che i lavoratori operavano secondo modalità incompatibili con una reale autonomia.

Per tale ragione l’Ispettorato contestava la mancata instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e le conseguenti violazioni amministrative e contributive.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Torino avevano confermato la legittimità degli accertamenti, valorizzando soprattutto le prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio.

La cooperativa proponeva quindi ricorso per Cassazione.


La decisione della Suprema Corte

Con l’ordinanza n. 24418/2026, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso.

I giudici di legittimità hanno precisato che il giudice del merito non ha proceduto ad una trasformazione automatica dei contratti autonomi in rapporti subordinati.

L’attività giudiziale ha invece riguardato il necessario accertamento dell’effettiva natura del rapporto, finalizzato a verificare la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato.

La Suprema Corte osserva che il giudice è chiamato ad analizzare l’intero svolgimento del rapporto lavorativo, verificando se ricorrano gli indici sintomatici della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza.


Gli indici della subordinazione

L’accertamento della subordinazione si fonda su una pluralità di elementi che, valutati complessivamente, consentono di individuare la reale natura del rapporto.

Tra gli indicatori maggiormente valorizzati dalla giurisprudenza figurano:

  • assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro;
  • inserimento stabile nell’organizzazione aziendale;
  • rispetto di orari prestabiliti;
  • obbligo di presenza;
  • continuità della prestazione;
  • utilizzo di strumenti messi a disposizione dal datore;
  • assenza di una reale autonomia organizzativa;
  • assenza di rischio economico in capo al prestatore.

Nessuno di tali elementi, singolarmente considerato, è decisivo.

È la loro valutazione complessiva a consentire al giudice di individuare la reale qualificazione del rapporto.


Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

L’ordinanza conferma un principio di grande rilievo sistematico.

Nel diritto del lavoro italiano la volontà delle parti incontra un limite rappresentato dalla tutela del lavoratore e dall’interesse pubblico alla corretta applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale.

Ne consegue che la qualificazione negoziale non vincola il giudice.

Qualora emerga che il lavoratore ha operato secondo modalità tipiche della subordinazione, il rapporto deve essere ricondotto alla disciplina propria del lavoro subordinato, indipendentemente dal titolo contrattuale formalmente utilizzato.

Si tratta del cosiddetto principio della realtà, da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.


Il termine di novanta giorni per la contestazione delle sanzioni

Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato alla decorrenza del termine previsto dall’art. 14 della Legge n. 689/1981.

La cooperativa sosteneva che le sanzioni fossero state irrogate tardivamente.

La Suprema Corte ha respinto anche tale censura.

Secondo i giudici, il termine di 90 giorni non decorre dal primo momento in cui l’Amministrazione acquisisce notizia dei fatti.

Esso inizia invece a decorrere soltanto quando l’autorità dispone di tutti gli elementi necessari per formulare una compiuta valutazione circa la sussistenza della violazione amministrativa.

Si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e civile, volto ad evitare che l’Amministrazione sia costretta a contestare violazioni prima del completamento dell’attività istruttoria.


Le conseguenze pratiche della decisione

L’ordinanza n. 24418/2026 assume rilevanza pratica sotto molteplici profili.

Per i datori di lavoro rappresenta un ulteriore monito circa l’utilizzo improprio di collaborazioni autonome finalizzate ad occultare rapporti di lavoro subordinato.

Per gli ispettori del lavoro conferma la centralità dell’accertamento concreto delle modalità esecutive della prestazione.

Per i lavoratori costituisce una significativa garanzia, poiché consente il riconoscimento delle tutele previste dalla disciplina del lavoro subordinato anche in presenza di contratti formalmente autonomi.

Sul piano processuale, la decisione riafferma altresì l’ampio margine di apprezzamento del giudice di merito nella valutazione delle prove testimoniali e degli elementi fattuali.


Profili sistematici e riflessi applicativi

La pronuncia conferma una linea interpretativa ormai stabile della Suprema Corte, secondo cui il diritto del lavoro è improntato al criterio della effettività della tutela.

La funzione della qualificazione giuridica non è quella di dare prevalenza alla volontà cartolare delle parti, bensì di ricondurre il rapporto alla disciplina realmente applicabile.

In tale prospettiva assume rilievo centrale il principio costituzionale di tutela del lavoro sancito dagli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione, nonché la funzione di garanzia svolta dagli organi ispettivi.

L’orientamento della Cassazione contribuisce inoltre a contrastare fenomeni di dumping contrattuale, evasione contributiva e concorrenza sleale tra imprese, rafforzando il corretto equilibrio del mercato del lavoro.


Conclusioni

L’ordinanza n. 24418/2026 conferma con particolare chiarezza che la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalla sua concreta esecuzione e non dalla semplice etichetta contrattuale.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta oggi uno dei cardini dell’ordinamento lavoristico italiano e costituisce uno strumento essenziale per garantire l’effettività delle tutele previste dall’ordinamento.

La decisione offre inoltre importanti chiarimenti in materia di accertamenti ispettivi e di decorrenza del termine per la contestazione delle violazioni amministrative, rafforzando un orientamento destinato ad incidere significativamente sulla futura attività degli organi di vigilanza e della giurisprudenza.

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L’ordinanza n. 24418 del 2026 della Corte di Cassazione:

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nell’ambito del diritto del lavoro, del contenzioso giuslavoristico e della tutela dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo, affiancando imprese, cooperative, enti e lavoratori nella gestione delle controversie derivanti da accertamenti ispettivi e procedimenti sanzionatori.

Lo Studio presta consulenza e assistenza giudiziale in materia di:

  • qualificazione dei rapporti di lavoro;
  • impugnazione di verbali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli enti previdenziali;
  • difesa nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a lavoro subordinato, collaborazioni e lavoro autonomo;
  • recupero di differenze retributive, contributive e previdenziali;
  • contenzioso dinanzi ai Tribunali del lavoro e alla Corte di Cassazione;
  • consulenza preventiva per la corretta strutturazione dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e della più recente giurisprudenza.

Grazie a un approccio multidisciplinare e costantemente aggiornato sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale, lo Studio Legale Bonanni Saraceno garantisce un’assistenza specialistica finalizzata alla prevenzione del contenzioso e alla tutela efficace degli interessi di imprese e lavoratori.

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RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE 2026: RISCRITTA LA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO (LEGGE DELEGA N. 137/2026)

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Analisi giuridico-scientifica della legge 28 luglio 2026, n. 137 tra accesso alla professione, deontologia, governance, società tra avvocati e nuove compatibilità

Riforma ordinamento forense 2026, legge 137/2026, riforma avvocati, legge professione forense, esame avvocato 2027, albo unico avvocati, società tra avvocati, compenso avvocato, formazione continua avvocati, CNF, ordini forensi, responsabilità professionale, incompatibilità avvocato.


Introduzione

Con la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2026 ed efficace dal 16 agosto 2026, il legislatore ha avviato la più ampia riforma dell’ordinamento forense dalla storica legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non si tratta di una modifica settoriale della disciplina vigente, bensì di una legge delega destinata a rifondare l’intero sistema dell’avvocatura italiana. Il Parlamento ha infatti affidato al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti a riscrivere organicamente la disciplina della professione forense.

La riforma si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione delle professioni regolamentate, perseguendo obiettivi di:

  • rafforzamento dell’indipendenza dell’avvocatura;
  • semplificazione organizzativa;
  • maggiore competitività degli studi professionali;
  • adeguamento alle trasformazioni del mercato dei servizi legali;
  • valorizzazione della formazione specialistica;
  • incremento della trasparenza e della tutela dell’utenza.

La tecnica legislativa adottata è quella tipica delle leggi delega previste dall’art. 76 Cost., attraverso un articolato sistema di principi e criteri direttivi che costituiranno il parametro vincolante per il Governo nella predisposizione dei decreti attuativi.


La filosofia della riforma

L’intervento legislativo appare fondato su quattro direttrici fondamentali.

1. Modernizzazione della professione

L’avvocato non viene più considerato esclusivamente come libero professionista individuale, ma quale operatore del mercato dei servizi legali, capace di organizzarsi mediante:

  • società tra avvocati;
  • associazioni professionali;
  • reti multidisciplinari;
  • collaborazioni continuative.

Si supera definitivamente una concezione tradizionale della professione per favorire modelli organizzativi maggiormente competitivi.


2. Rafforzamento dell’indipendenza

Parallelamente all’apertura verso nuovi modelli organizzativi, la legge rafforza le garanzie di indipendenza.

Ne costituiscono esempio:

  • limiti alla partecipazione dei soci di capitale;
  • prevalenza degli avvocati negli organi gestori;
  • tutela dell’autonomia tecnica del professionista;
  • disciplina della monocommittenza.

3. Maggiore responsabilizzazione dell’avvocato

L’intero sistema viene orientato verso una più elevata responsabilità professionale mediante:

  • formazione continua realmente obbligatoria;
  • sistema disciplinare più efficiente;
  • maggiore trasparenza;
  • aggiornamento periodico delle coperture assicurative.

4. Digitalizzazione dell’ordinamento

Grande attenzione è riservata alla digitalizzazione.

Nascono:

  • albo unico telematico;
  • archivio nazionale disciplinare;
  • gestione informatizzata delle iscrizioni;
  • nuove modalità digitali per l’esame di Stato.

Le principali novità della legge delega

1. L’albo unico nazionale

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione dell’albo unico degli esercenti la professione forense.

Ogni Consiglio dell’Ordine terrà un unico archivio digitale contenente:

  • iscrizione;
  • dati professionali;
  • appartenenza ad associazioni;
  • appartenenza a società tra avvocati.

Accanto ad esso rimangono:

  • albo speciale Cassazionisti;
  • registro praticanti;
  • elenco specialisti.

L’intero sistema sarà collegato ad un archivio centrale delle sanzioni disciplinari.


2. Le nuove compatibilità professionali

Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda il superamento di numerose incompatibilità storiche.

L’avvocato potrà ricoprire incarichi fino ad oggi vietati.

Tra questi:

  • amministratore di condominio;
  • agente sportivo;
  • amministratore unico;
  • presidente di società;
  • consigliere delegato;
  • liquidatore di società di capitali;
  • società partecipate.

La scelta legislativa riflette l’evoluzione del ruolo dell’avvocato quale consulente strategico dell’impresa.

Rimane invece incompatibile l’esercizio dell’impresa in forma professionale e il lavoro subordinato, salvo le specifiche eccezioni previste.


La rivoluzione delle società tra avvocati

Grande attenzione viene dedicata alle Società tra Avvocati (STA).

La riforma mira a evitare che il capitale finanziario possa prevalere sull’autonomia professionale.

Sono previsti:

  • maggioranza degli amministratori avvocati;
  • almeno due terzi del capitale detenuti da professionisti;
  • limiti agli utili spettanti ai soci di capitale;
  • responsabilità personale dell’avvocato incaricato.

Si tratta di una disciplina che tenta di contemperare esigenze imprenditoriali e tutela della funzione difensiva.


Monocommittenza e nuove collaborazioni

Per la prima volta viene disciplinata la figura dell’avvocato monocommittente.

Il professionista potrà collaborare stabilmente con:

  • altro avvocato;
  • associazione professionale;
  • rete professionale;
  • società tra avvocati.

La legge stabilisce tre principi fondamentali:

  • assenza di subordinazione;
  • autonomia tecnica;
  • compenso proporzionato.

L’obiettivo è offrire maggiori tutele a una categoria sempre più diffusa nella pratica professionale.


Esame di Stato: cambia il sistema di accesso

L’accesso alla professione viene completamente ripensato.

Sono previste:

Due prove scritte

  • parere motivato;
  • atto giudiziario.

Entrambe saranno svolte mediante videoscrittura.


Una prova orale

L’esame sarà prevalentemente pratico.

Grande spazio verrà dato:

  • soluzione dei casi concreti;
  • argomentazione giuridica;
  • deontologia.

Le commissioni vedranno la prevalenza della componente forense rispetto ai magistrati.


Formazione continua: da obbligo formale a requisito essenziale

La riforma introduce un sistema molto più rigoroso.

La formazione:

  • diventa annuale;
  • è soggetta a verifica;
  • può comportare sospensione amministrativa.

Scompare inoltre l’esenzione automatica fondata sull’anzianità professionale.

L’obiettivo è garantire un aggiornamento costante degli iscritti.


Responsabilità professionale e assicurazione

La copertura assicurativa resta obbligatoria.

La novità consiste nell’aggiornamento quinquennale:

  • dei massimali;
  • delle condizioni minime;
  • delle garanzie essenziali.

La disciplina diviene così maggiormente aderente all’evoluzione del mercato assicurativo.


Nuovo sistema disciplinare

La legge introduce una disciplina più certa della prescrizione.

L’azione disciplinare:

  • si prescrive in sei anni;
  • può essere prorogata fino ad un quarto;
  • ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine.

Viene inoltre istituito un archivio nazionale delle decisioni disciplinari.


Compenso dell’avvocato

Permane il principio della libera determinazione del compenso.

Restano tuttavia fermi:

  • l’equo compenso;
  • i parametri ministeriali;
  • l’art. 2233 c.c.;
  • l’art. 1261 c.c.

La novità più significativa riguarda la solidarietà passiva.

Non sarà più soltanto il cliente a rispondere del pagamento.

Potranno essere obbligati solidalmente anche tutti i soggetti che abbiano partecipato all’accordo definitorio della controversia.


Ordini forensi e Consiglio Nazionale Forense

La governance dell’avvocatura viene profondamente rinnovata.

Tra le principali innovazioni:

  • mandato triennale;
  • limite di tre mandati consecutivi;
  • voto ponderato per il CNF;
  • sportello obbligatorio per il cittadino;
  • rafforzamento dei Comitati Pari Opportunità;
  • riequilibrio della rappresentanza di genere.

L’obiettivo è rendere più efficiente e rappresentativa l’organizzazione istituzionale della professione.


Il ritorno del giuramento

Di particolare valore simbolico è il ritorno del giuramento dell’avvocato, che sostituisce l’“impegno solenne” introdotto dalla legge del 2012.

La scelta mira a recuperare la dimensione etica e pubblicistica della professione.


I giuristi d’impresa

La riforma conferma la possibilità per i giuristi interni alle imprese di svolgere attività di consulenza esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.

Non viene tuttavia istituito un autonomo albo professionale né riconosciuto uno status equiparabile a quello dell’avvocato iscritto.

Rimane quindi immutata la distinzione tra:

  • avvocato libero professionista;
  • giurista d’impresa;
  • avvocato degli enti pubblici.

Tirocinio

Il praticantato viene ridefinito.

Durata:

  • 18 mesi.

Di questi:

  • 12 mesi dovranno essere svolti presso scuole forensi accreditate.

Sono previste:

  • gratuità per praticanti economicamente svantaggiati;
  • semestre presso Paesi UE;
  • tirocinio presso Avvocatura dello Stato e uffici legali pubblici.

Tabella riassuntiva delle principali novità

Materia

Disciplina introdotta

Albo

Albo unico digitale

Esame

Due scritti + orale pratico

Formazione

Annuale con sospensione

Compatibilità

Ampliate

Monocommittenza

Disciplina organica

STA

Governance rafforzata

Compenso

Solidarietà estesa

Assicurazione

Revisione quinquennale

Ordini

Nuova governance

CNF

Voto ponderato

Disciplina

Prescrizione di sei anni

Giuramento

Reintroduzione


Schema sinottico

Obiettivi della riforma

✔ modernizzazione

✔ digitalizzazione

✔ maggiore trasparenza

✔ rafforzamento dell’indipendenza

✔ tutela dell’utenza

✔ valorizzazione della qualità professionale


Principali destinatari

  • avvocati
  • praticanti
  • Consigli dell’Ordine
  • Consiglio Nazionale Forense
  • Cassa Forense
  • società tra avvocati
  • imprese
  • pubbliche amministrazioni

Tempistica

Data

Evento

31 luglio 2026

Pubblicazione in G.U.

16 agosto 2026

Entrata in vigore

Entro febbraio 2027

Adozione dei decreti legislativi


Considerazioni conclusive

La legge delega n. 137/2026 rappresenta uno degli interventi più significativi nella storia recente dell’avvocatura italiana. Pur non modificando immediatamente la disciplina vigente, essa traccia con chiarezza il modello di professione che il legislatore intende perseguire: un’avvocatura più moderna, digitalizzata e organizzata, aperta a nuove forme di esercizio collettivo e a maggiori integrazioni con il mondo dell’impresa, senza rinunciare ai principi di autonomia, indipendenza e funzione costituzionale della difesa.

L’effettiva portata della riforma dipenderà tuttavia dai decreti legislativi attuativi, chiamati a tradurre i criteri direttivi della delega in disposizioni immediatamente applicabili. Sarà in tale fase che si misurerà la capacità del legislatore delegato di bilanciare innovazione organizzativa, tutela dell’affidamento dei cittadini e salvaguardia dell’identità dell’avvocatura quale presidio essenziale dello Stato di diritto.


Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, guidato dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presta assistenza e consulenza in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, crisi d’impresa e insolvenza, responsabilità civile, diritto del lavoro, diritto tributario e diritto penale. Lo Studio offre inoltre supporto specialistico in materia di governance societaria, organizzazione degli studi professionali, società tra professionisti, compliance normativa, responsabilità professionale degli avvocati, nonché assistenza nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina e al Consiglio Nazionale Forense, affiancando professionisti, imprese ed enti pubblici nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni derivanti dalla riforma dell’ordinamento forense.

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DECRETO GIUSTIZIA 2026: RIFORME DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE INTERCETTAZIONI, DELL’ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE

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Il decreto Giustizia-Migranti tra esigenze di efficienza amministrativa, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali

L’approvazione, mediante voto di fiducia al Senato, del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di giustizia e immigrazione rappresenta uno dei più significativi interventi normativi della XIX Legislatura nel settore della giurisdizione, dell’organizzazione giudiziaria e della gestione dei flussi migratori. Il provvedimento, approvato con 92 voti favorevoli e 63 contrari, sarà ora sottoposto all’esame della Camera dei deputati per la definitiva conversione entro il termine costituzionale dell’11 agosto.

Il ricorso alla questione di fiducia ha determinato la decadenza di oltre quattrocento emendamenti presentati in Aula, consentendo al Governo di preservare l’impianto originario del decreto e di assicurare tempi rapidi di approvazione in considerazione della sua natura urgente. La scelta governativa, pur oggetto di critiche sotto il profilo del confronto parlamentare, rientra pienamente negli strumenti previsti dall’ordinamento costituzionale per garantire la tempestiva conversione dei decreti-legge.

Le modifiche all’ordinamento giudiziario e alla professione forense

Uno dei capitoli più rilevanti del decreto riguarda l’organizzazione della giustizia civile e penale.

Di particolare interesse è la riforma dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, destinata a incidere profondamente sul sistema di formazione e selezione degli avvocati. Il nuovo modello prevede una sola sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale, superando l’assetto precedente che contemplava tre elaborati scritti.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione della professione forense, volto a coniugare elevati standard qualitativi con procedure maggiormente efficienti e tempi di accesso più certi.

Parallelamente, il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 la permanenza dei magistrati giudicanti presso il medesimo ufficio giudiziario, misura finalizzata a contrastare le croniche scoperture di organico che da anni incidono negativamente sulla ragionevole durata del processo garantita dall’art. 111 della Costituzione.

Particolare attenzione viene inoltre riservata ai giudici di pace, attraverso interventi destinati a rafforzarne le competenze e l’organizzazione amministrativa, nella prospettiva di una maggiore efficienza della giustizia di prossimità.

Digitalizzazione della giustizia: investimenti e innovazione tecnologica

Il decreto conferma la centralità della trasformazione digitale del sistema giudiziario.

Sono previsti investimenti pari a 6,5 milioni di euro per il 2026, 30 milioni di euro annui dal 2027 al 2034 e ulteriori 12,5 milioni di euro per ciascun anno successivo.

L’obiettivo è consolidare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari, migliorando l’interoperabilità delle banche dati, l’efficienza dei servizi telematici e la qualità della gestione documentale.

L’innovazione tecnologica costituisce oggi uno degli strumenti fondamentali per ridurre l’arretrato processuale, garantire una maggiore trasparenza amministrativa e rafforzare il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Le nuove disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ampia parte del decreto è dedicata all’attuazione delle direttive contenute nel Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Le modifiche interessano le procedure di riconoscimento della protezione internazionale, la gestione delle frontiere esterne, i rimpatri e la disciplina dei centri di trattenimento.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo figurano:

  • l’obbligo di dichiarazione del domicilio contestualmente alla presentazione della domanda di protezione internazionale;
  • la modifica della disciplina relativa ai documenti rilasciati ai richiedenti asilo;
  • l’estensione da sessanta a novanta giorni del periodo durante il quale il richiedente non può svolgere attività lavorativa;
  • l’introduzione del carattere obbligatorio delle procedure accelerate di frontiera;
  • l’ampliamento delle strutture destinate al trattenimento amministrativo;
  • il divieto espresso di fondare il trattenimento esclusivamente sulla nazionalità del richiedente.

Dal punto di vista giuridico tali disposizioni dovranno necessariamente confrontarsi con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’effettivo equilibrio tra esigenze di controllo delle frontiere e tutela dei diritti fondamentali costituirà il principale banco di prova della futura applicazione della riforma.

Il dibattito politico sulle intercettazioni

L’approvazione della fiducia ha altresì congelato il confronto interno alla maggioranza sulla disciplina delle intercettazioni.

L’emendamento volto ad ampliare l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui erano state autorizzate, sostenuto da Fratelli d’Italia, non è stato esaminato a seguito della fiducia.

La posizione espressa da Forza Italia, favorevole al mantenimento di rigorose garanzie a tutela della libertà individuale pur nel rafforzamento degli strumenti investigativi contro la criminalità organizzata, evidenzia come il bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali continui a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto processuale penale contemporaneo.

È prevedibile che tale materia possa costituire oggetto di futuri interventi legislativi autonomi, nei quali il confronto parlamentare sarà chiamato a misurarsi con i principi costituzionali di proporzionalità, necessità e tutela della riservatezza.

Le critiche dell’opposizione e la prospettiva europea

Le forze di opposizione hanno definito il decreto un intervento normativo eterogeneo, evidenziando presunte criticità nella disciplina dell’immigrazione e contestando il mancato recepimento integrale del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

In particolare, è stata lamentata l’assenza di un organismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani nei centri di trattenimento e il rischio di un’eccessiva compressione delle garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale.

Dal punto di vista scientifico, il giudizio sull’efficacia del decreto potrà essere formulato soltanto alla luce della sua concreta applicazione, del vaglio della giurisprudenza nazionale ed europea e dell’impatto che le nuove disposizioni produrranno sull’efficienza del sistema giudiziario e sulla gestione dei fenomeni migratori.

Conclusioni

Il decreto Giustizia-Migranti rappresenta un intervento normativo complesso, che affronta simultaneamente profili organizzativi della giustizia, innovazione digitale, ordinamento forense e disciplina dell’immigrazione.

La scelta governativa di ricorrere alla questione di fiducia ha consentito di assicurare una rapida approvazione del testo, evitando modifiche che avrebbero potuto compromettere il rispetto dei termini costituzionali di conversione. Resta ora affidata alla prassi applicativa e al controllo della magistratura la verifica dell’effettiva capacità delle nuove disposizioni di coniugare efficienza amministrativa, certezza del diritto, sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste privati, imprese ed enti pubblici nelle questioni riguardanti il diritto amministrativo, il diritto dell’immigrazione, il diritto penale, il diritto civile e il diritto dell’Unione europea, offrendo consulenza altamente qualificata sull’applicazione delle riforme legislative e sull’impatto delle nuove discipline in materia di giustizia. Lo Studio presta assistenza nei procedimenti relativi alla protezione internazionale, ai permessi di soggiorno, ai rimpatri, ai ricongiungimenti familiari e al contenzioso innanzi alle autorità giudiziarie nazionali ed europee. L’attività professionale comprende inoltre la consulenza in materia di ordinamento forense, responsabilità della pubblica amministrazione, tutela dei diritti fondamentali e contenzioso costituzionale e sovranazionale, con un approccio multidisciplinare fondato sul costante aggiornamento scientifico e giurisprudenziale.

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AMIANTO: LA CASSAZIONE TUTELA LE VITTIME D’AMIANTO, RIBADENDO I REQUISITI DELL’ATTO DI APPELLO EX ART. 434 C.P.C.

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Esposizione all’amianto e risarcimento dei danni: la Cassazione ribadisce i requisiti dell’atto di appello. Commento all’ordinanza n. 24311/2026

L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un’importante pronuncia sia sotto il profilo processuale sia sotto quello della tutela sostanziale delle vittime dell’esposizione professionale all’amianto. La decisione affronta il delicato rapporto tra l’ammissibilità dell’atto di appello e il diritto delle vittime e dei loro eredi ad ottenere un pieno accertamento della responsabilità datoriale e del conseguente risarcimento dei danni derivanti da patologie asbesto-correlate.

La pronuncia assume particolare rilievo in un settore nel quale il decorso temporale tra l’esposizione alle fibre di amianto e l’insorgenza delle malattie neoplastiche rende spesso complessa la ricostruzione probatoria, imponendo ai giudici un rigoroso equilibrio tra esigenze processuali e tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il caso: carcinoma polmonare da esposizione professionale all’amianto

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore che aveva prestato attività lavorativa tra il 1966 e il 1978 in un ambiente caratterizzato dalla presenza di amianto. In sede previdenziale era già stato riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e il carcinoma polmonare che aveva condotto alla morte del dipendente.

Successivamente la moglie e la figlia hanno promosso un giudizio civile nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno biologico maturato in capo al lavoratore e trasmesso agli eredi, nonché del cosiddetto danno da “formido mortis”, consistente nella sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte e dell’irreversibile evoluzione della malattia.

Le decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente dimostrate le concrete modalità dell’esposizione all’amianto e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.

La Corte d’Appello di Venezia aveva successivamente dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 434 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello non individuasse con sufficiente specificità gli errori della sentenza di primo grado né le ragioni poste a fondamento della richiesta di riforma.

Una lettura particolarmente rigorosa del requisito della specificità dei motivi di gravame aveva così impedito qualsiasi esame nel merito delle domande risarcitorie.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, accogliendo integralmente il ricorso delle eredi.

Secondo la Cassazione, l’atto di appello individuava chiaramente:

  • i capi della sentenza contestati;
  • le ragioni dell’errore attribuito al Tribunale;
  • la documentazione già prodotta;
  • i fatti storici da provare mediante testimonianza relativamente all’esposizione professionale all’amianto.

Pertanto risultavano pienamente soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 434 c.p.c.

L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’appello non costituisce un nuovo giudizio autonomo né richiede formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza, ma deve semplicemente consentire al giudice di comprendere con precisione le parti della decisione impugnata e le ragioni della contestazione.

La Suprema Corte richiama così un’interpretazione sostanzialistica dell’impugnazione, coerente con il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione.

L’importanza della prova nelle controversie da amianto

Le controversie aventi ad oggetto malattie asbesto-correlate presentano caratteristiche peculiari.

L’esposizione professionale si è spesso verificata molti decenni prima della manifestazione della patologia e ciò rende particolarmente difficile la ricostruzione delle condizioni di lavoro.

Per questa ragione assumono rilievo fondamentale:

  • la documentazione aziendale;
  • le certificazioni INAIL;
  • gli atti previdenziali;
  • le consulenze medico-legali;
  • le testimonianze dei colleghi di lavoro;
  • la ricostruzione storica degli ambienti produttivi.

Una declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata su un formalismo eccessivo rischierebbe di comprimere il diritto delle vittime ad ottenere una piena valutazione del merito della controversia.

Il danno da “formido mortis”

La decisione richiama indirettamente anche il tema del danno da formido mortis, categoria ormai consolidata nella giurisprudenza italiana.

Esso consiste nella sofferenza interiore provata dalla persona che, pienamente cosciente della gravità della propria malattia, vive il periodo antecedente alla morte con la consapevolezza dell’esito infausto.

Si tratta di un danno non patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico terminale e, ove maturato prima del decesso, entra nel patrimonio del soggetto e può essere trasmesso agli eredi iure successionis.

Nelle patologie da amianto tale voce risarcitoria assume particolare rilievo poiché molte malattie oncologiche consentono al paziente una lunga fase di lucida consapevolezza dell’evoluzione della malattia.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

L’ordinanza n. 24311/2026 riafferma un principio di grande importanza sistematica: il requisito della specificità dei motivi di appello non deve essere interpretato in modo formalistico.

È sufficiente che dall’atto emerga con chiarezza:

  • l’individuazione delle parti della sentenza censurate;
  • le ragioni della critica;
  • gli elementi probatori che giustificano la richiesta di riforma.

L’appello deve rappresentare uno strumento di effettiva revisione della decisione impugnata e non un ostacolo processuale che impedisca l’accesso al giudizio di secondo grado.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 24311/2026 la Corte di Cassazione riafferma una concezione garantista del processo civile, privilegiando la sostanza delle impugnazioni rispetto ad interpretazioni meramente formalistiche.

La pronuncia assume particolare importanza nelle controversie relative all’esposizione professionale all’amianto, nelle quali la complessità della prova e il lungo periodo di latenza delle patologie impongono un approccio orientato alla piena tutela delle vittime e dei loro familiari.

Il rinvio disposto dalla Suprema Corte consentirà ora alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, di esaminare nel merito le domande risarcitorie, verificando la responsabilità datoriale e la sussistenza dei danni richiesti dalle eredi.

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L’ordinanza n. 24311 del 2026 della Corte di Cassazione

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Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nella tutela delle vittime dell’amianto e dei loro familiari, offrendo assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle azioni di risarcimento del danno nei confronti dei datori di lavoro, degli enti pubblici e dei soggetti responsabili dell’esposizione professionale.

L’attività dello Studio comprende la ricostruzione delle condizioni di esposizione, l’accertamento del nesso causale mediante consulenze medico-legali altamente specialistiche, la gestione dei rapporti con INAIL e con gli enti previdenziali, nonché la proposizione di azioni risarcitorie per il riconoscimento del danno biologico, morale, patrimoniale, terminale e da formido mortis.

Grazie ad un approccio multidisciplinare che integra competenze in materia di responsabilità civile, diritto del lavoro, medicina legale e tutela delle vittime dell’amianto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno assiste lavoratori, eredi e famiglie in ogni fase del procedimento, perseguendo il pieno riconoscimento dei diritti risarcitori nel rispetto dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza nazionale.

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