
La responsabilità dell’amministratore di diritto non è automatica. Cassazione penale n. 33583/2026
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta penale, n. 33583/2026, depositata il 15 settembre 2026, interviene sul tema della responsabilità penale dell’amministratore di diritto in presenza di un amministratore di fatto, precisando i presupposti dell’imputazione dei reati di bancarotta e, in particolare, della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Corte riconosce espressamente la possibilità di una contemporanea esplicazione di poteri gestori da parte dell’amministratore formale e di quello di fatto, anche secondo un modello di cogestione o di ripartizione delle competenze. Tuttavia, la qualifica formale non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva o «di posizione»: per le condotte distrattive dell’amministratore di fatto occorre accertare, in capo all’amministratore di diritto, almeno una consapevolezza diretta o eventuale dell’attività illecita. Diversa è la disciplina della bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili, rispetto alla quale assume rilievo l’obbligo diretto e personale gravante sull’amministratore formalmente investito della carica.
1. La questione giuridica
La sentenza della Corte di cassazione n. 33583/2026 affronta una delle questioni più delicate nell’ambito dei reati fallimentari: l’individuazione della responsabilità dell’amministratore di diritto quando, all’interno della società, sia stata accertata anche l’effettiva operatività di uno o più amministratori di fatto.
Il problema assume particolare rilievo nei procedimenti per bancarotta fraudolenta patrimoniale, soprattutto quando l’atto distrattivo sia stato materialmente realizzato dal soggetto che esercitava in concreto i poteri gestori, mentre l’amministratore formalmente nominato sostenga di non aver partecipato all’operazione o di esserne rimasto estraneo.
La Corte prende le mosse da un principio ormai consolidato: l’amministratore meramente formale può rispondere delle distrazioni commesse dall’amministratore di fatto soltanto quando sia dimostrata una sua consapevolezza diretta o anche eventuale delle condotte illecite. La posizione di garanzia derivante dalla carica, infatti, non può essere trasformata in un titolo di responsabilità oggettiva.
La pronuncia, tuttavia, introduce una precisazione di particolare interesse sistematico: la presenza di un amministratore di fatto non determina automaticamente la degradazione dell’amministratore di diritto a una mera «testa di legno».
2. Amministratore di fatto e amministratore di diritto: possibile la cogestione
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda proprio il rapporto tra le due figure.
La Corte chiarisce che l’esistenza di un amministratore di fatto non è incompatibile con l’effettività dei poteri dell’amministratore di diritto. L’amministratore di fatto, infatti, non deve necessariamente esercitare tutti i poteri dell’organo amministrativo: ciò che rileva è l’esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della funzione gestoria, attraverso un’attività apprezzabile e non episodica.
Ne consegue che, sul piano penalistico, possono coesistere più centri di effettiva gestione.
La Suprema Corte afferma, infatti, che la presenza dell’amministratore di fatto non impedisce di riconoscere all’amministratore di diritto poteri effettivi corrispondenti alla carica formalmente rivestita, anche quando tali poteri siano esercitati in sinergia oppure attraverso una separazione di competenze. La contemporanea presenza di più soggetti che esercitano poteri gestori non contraddice, quindi, necessariamente il modello societario.
Il concetto di «cogestione» assume pertanto una funzione decisiva nell’individuazione della responsabilità penale: non basta stabilire che esistesse un amministratore di fatto; occorre ricostruire quale soggetto abbia esercitato quale potere, in quale momento e con quale consapevolezza.
3. L’amministratore di diritto non è automaticamente una «testa di legno»
La pronuncia evita così due opposti automatismi.
Da un lato, non è possibile sostenere che la presenza dell’amministratore di fatto escluda, per ciò solo, la responsabilità dell’amministratore formalmente nominato.
Dall’altro, non è consentito affermare il contrario, ossia che l’amministratore di diritto debba rispondere automaticamente di tutte le condotte poste in essere dall’amministratore di fatto.
La Corte precisa che, fino a specifica allegazione contraria, l’amministratore di diritto deve essere considerato titolare della pienezza dei poteri connessi alla carica, eventualmente esercitati insieme all’amministratore di fatto. Il rapporto tra i due soggetti può dunque essere ricondotto al paradigma del concorso, in presenza di una comune consapevolezza dello scenario operativo e nel rispetto delle rispettive competenze.
Il punto centrale diventa conseguentemente l’accertamento dell’elemento soggettivo.
La Corte sottolinea che costituisce questione di fatto verificare se il singolo amministratore abbia avuto conoscenza della realizzazione e della natura di una specifica operazione. La verifica deve essere compiuta attraverso gli elementi concretamente acquisiti al processo e non mediante una presunzione derivante dalla sola qualifica formale.
4. Bancarotta per distrazione: nessuna responsabilità «de plano»
È questo il passaggio di maggiore rilevanza per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, mentre per la bancarotta documentale derivante dalla sottrazione o dall’omessa tenuta fraudolenta delle scritture contabili può essere affermata la responsabilità dell’amministratore formalmente investito della carica in ragione del suo diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione della documentazione contabile, lo stesso automatismo non può essere applicato alla distrazione.
La distinzione è fondamentale.
Nel caso della bancarotta documentale, l’obbligo di tenere e conservare le scritture costituisce un dovere direttamente collegato alla posizione dell’amministratore di diritto. Pertanto, anche il soggetto che abbia assunto soltanto formalmente la carica può essere chiamato a rispondere della relativa violazione.
Nel caso della bancarotta per distrazione, invece, l’operazione materiale può essere stata compiuta dall’amministratore di fatto. In tale situazione, l’amministratore apparente non può essere ritenuto responsabile soltanto perché formalmente investito della carica.
La Corte esclude, in particolare, che nei suoi confronti possa operare automaticamente il meccanismo presuntivo collegato al mancato reperimento dei beni sociali: la consapevole accettazione della carica di amministratore formale non implica necessariamente la conoscenza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto.
5. Il principio di colpevolezza impedisce la responsabilità di posizione
La distinzione trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di colpevolezza e personalità della responsabilità penale.
La qualifica societaria costituisce certamente una posizione di garanzia e comporta specifici doveri. Ma essa non può essere utilizzata per trasformare una responsabilità individuale in una responsabilità meramente derivante dalla posizione ricoperta.
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ricorda che il criterio soggettivo applicabile è quello del dolo generico, esteso anche alla forma del dolo eventuale.
Ne deriva che, quando la distrazione sia materialmente riferibile all’amministratore di fatto, il giudice deve verificare se l’amministratore di diritto fosse consapevole dell’operazione e della sua natura illecita, potendo tale consapevolezza essere anche eventuale.
Non è dunque necessario dimostrare che l’amministratore formale abbia materialmente compiuto ogni singola operazione, ma è necessario individuare il suo contributo causale e il suo atteggiamento soggettivo.
6. La consapevolezza può essere ricavata da elementi convergenti
L’esclusione della responsabilità automatica non significa, tuttavia, che l’amministratore di diritto possa invocare genericamente la propria estraneità alle operazioni compiute dall’amministratore di fatto.
La sentenza evidenzia che l’inserimento organico nella società rende normalmente conoscibili le decisioni che incidono direttamente sulla struttura economica e patrimoniale dell’impresa. Inoltre, non può essere credibilmente invocata l’ignoranza di operazioni sottoposte all’approvazione degli organi amministrativi o assembleari.
Nel caso concreto esaminato dalla Cassazione, la responsabilità dell’amministratore di diritto è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la sua qualità di amministratore unico, la competenza professionale quale commercialista, il coinvolgimento nella gestione amministrativa e fiscale, la conoscenza della situazione economico-finanziaria e la partecipazione o mancata opposizione rispetto a specifiche operazioni contestate.
La Corte richiama inoltre gli elementi documentali e dichiarativi dai quali emergeva il coinvolgimento dell’imputato in operazioni quali la distrazione di fondi, l’emissione di assegni privi di giustificazione economica e l’utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti.
La responsabilità, quindi, non viene fatta derivare dalla carica in sé, ma dalla combinazione tra posizione societaria, effettivo esercizio dei poteri, conoscenza della situazione aziendale e concreta partecipazione alle operazioni.
7. Il ruolo del dolo eventuale
Particolare rilievo assume il riferimento al dolo eventuale.
Secondo la pronuncia, nell’ambito della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la consapevolezza dell’amministratore formale può assumere anche questa forma. La conoscenza non deve necessariamente essere riferita a ogni singolo dettaglio dell’operazione, ma deve investire il quadro illecito nel quale l’attività societaria si inserisce.
La Corte richiama, infatti, il principio secondo cui è sufficiente, ai fini del dolo dell’amministratore formale, anche una generica consapevolezza delle attività illecite compiute dalla società attraverso l’amministratore di fatto.
Questo non equivale, però, a una presunzione assoluta di responsabilità.
La consapevolezza deve essere ricostruita sulla base di circostanze concrete, e il giudizio deve mantenere una connessione effettiva tra il fatto contestato, il soggetto imputato e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
8. La differenza strutturale tra bancarotta documentale e bancarotta patrimoniale
La sentenza consente di individuare una precisa linea di demarcazione:
Fattispecie
Posizione dell’amministratore di diritto
Bancarotta documentale per sottrazione od omessa tenuta delle scritture
Può sussistere una responsabilità direttamente collegata all’obbligo personale di tenuta e conservazione
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione
Non è sufficiente la sola qualifica formale
Distrazione commessa dall’amministratore di fatto
Occorre accertare la consapevolezza dell’amministratore di diritto e il suo contributo secondo le regole del concorso
Presenza dell’amministratore di fatto
Non esclude l’effettività dei poteri dell’amministratore di diritto.
Cogestione
È compatibile con la contemporanea responsabilità dei diversi soggetti, purché siano individuati poteri, condotte e atteggiamento soggettivo
La distinzione assume quindi un valore metodologico generale: la responsabilità penale deve essere costruita sulla condotta e sull’elemento soggettivo del singolo imputato, non sulla semplice posizione formale ricoperta nella società.
9. La decisione nel caso concreto
Nel procedimento esaminato, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale l’imputato contestava l’attribuzione della responsabilità sulla sola base della qualifica di amministratore di diritto.
La Suprema Corte ha osservato che le sentenze di merito avevano individuato una serie di elementi idonei a dimostrare non soltanto la posizione formale dell’imputato, ma anche il suo concreto coinvolgimento nella gestione e la sua consapevolezza della situazione finanziaria della società.
La pronuncia sottolinea, pertanto, che l’accertata presenza di un amministratore di fatto non è sufficiente per qualificare l’amministratore di diritto come soggetto inconsapevole. Allo stesso tempo, proprio perché l’amministratore formale può conservare poteri effettivi, la sua responsabilità deve essere valutata sulla base della concreta partecipazione e della consapevolezza dell’illecito.
La Cassazione ha quindi confermato, per quanto di interesse, l’impostazione dei giudici di merito, ritenendo adeguatamente motivata l’affermazione di responsabilità. La sentenza di appello aveva rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, anche a seguito della prescrizione di alcune imputazioni, confermando nel resto la decisione.
10. Considerazioni conclusive: la responsabilità penale resta personale
Cass. pen. n. 33583/2026 consolida un principio di particolare rilievo nella materia dei reati fallimentari: l’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto possono coesistere e possono concorrere nella gestione della società, anche attraverso una distribuzione concreta delle funzioni, ma la responsabilità penale di ciascuno deve essere ricostruita individualmente.
La pronuncia non istituisce, dunque, una immunità dell’amministratore formale rispetto alle condotte dell’amministratore di fatto. Al contrario, quando sia dimostrata una comune consapevolezza dell’operatività illecita e un concreto contributo alle condotte contestate, l’amministratore di diritto può rispondere a titolo di concorso.
Ciò che la Cassazione esclude è, invece, l’automatismo imputativo.
In particolare, per la bancarotta patrimoniale per distrazione, la sola titolarità formale della carica non consente di attribuire de plano all’amministratore di diritto l’atto distrattivo materialmente compiuto dall’amministratore di fatto. Occorre verificare la conoscenza dell’operazione, la sua natura, il contributo eventualmente prestato e l’elemento soggettivo.
Diverso è il caso della bancarotta documentale, nella quale assume specifico rilievo l’obbligo diretto e personale dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili.
La pronuncia offre quindi una significativa applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, impedendo che la qualifica societaria si trasformi in una responsabilità di posizione.
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Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta penale, n. 33583/2026:
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11. Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno opera nell’ambito del diritto penale dell’impresa e dei reati societari e fallimentari, prestando attività di consulenza e assistenza giudiziale nelle vicende connesse alla crisi d’impresa, alle procedure concorsuali e alle responsabilità degli organi societari.
La materia affrontata da Cass. n. 33583/2026 richiede, in particolare, una ricostruzione analitica della posizione dell’amministratore di diritto e dell’eventuale amministratore di fatto, attraverso l’esame della concreta distribuzione dei poteri, delle deleghe, dei flussi informativi, degli atti societari, della documentazione contabile e delle singole operazioni patrimoniali.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno presta assistenza, in tale ambito, nelle questioni riguardanti bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta preferenziale, responsabilità dell’amministratore di diritto e di fatto, concorso nei reati societari, responsabilità degli organi sociali, crisi d’impresa e tutela penale nell’ambito delle procedure concorsuali.
La sentenza n. 33583/2026 conferma l’importanza di un’indagine difensiva e processuale rigorosamente individualizzata: non è sufficiente accertare chi rivestisse formalmente la carica, ma occorre ricostruire chi esercitasse concretamente il potere, quali fossero le rispettive competenze, quale condotta sia causalmente riferibile al singolo soggetto e quale fosse il suo effettivo atteggiamento psicologico rispetto alla condotta contestata.

