
Infortuni sul lavoro e responsabilità datoriale: obblighi formativi estesi e irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore
Nota a Cassazione penale Sez. IV n. 12780/2026
1. Introduzione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV penale, n. 12780/2026) si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, offrendo rilevanti chiarimenti circa:
l’estensione degli obblighi di formazione e informazione del datore di lavoro; la nozione di rischio interferenziale; i limiti dell’efficacia esimente della condotta imprudente del lavoratore.
La decisione assume particolare rilievo in chiave sistematica, rafforzando una lettura sostanziale e non meramente formale degli obblighi prevenzionistici ex D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il fatto: infortunio da esposizione a rischio non governato
Il caso trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore impiegato in attività agricole, il quale riportava l’amputazione di due dita del piede durante l’utilizzo (diretto o indiretto) di una cippatrice.
Elemento decisivo nella ricostruzione giudiziale è che:
il lavoratore operava in prossimità del macchinario in funzione; non aveva ricevuto alcuna formazione specifica sui rischi connessi; l’organizzazione del lavoro consentiva una interferenza operativa prevedibile con la macchina; il sistema prevenzionistico risultava carente sotto il profilo informativo e organizzativo .
3. Il principio di diritto: obblighi informativi anche per attrezzature non direttamente utilizzate
La Suprema Corte afferma un principio di diritto di fondamentale importanza:
l’obbligo di informazione del datore di lavoro si estende anche alle attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro, anche se non utilizzate direttamente dal lavoratore, purché sussista un rischio di interferenza.
Tale principio trova fondamento nell’art. 73, comma 2, D.Lgs. 81/2008, secondo cui il datore deve informare i lavoratori:
sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature; sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante; anche in caso di uso non diretto .
3.1. Superamento della concezione “formale” delle mansioni
La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’obbligo formativo sarebbe limitato alle mansioni formalmente assegnate.
Al contrario:
rileva il contesto lavorativo concreto; assume rilievo la prossimità fisica al rischio; diventa centrale la prevedibilità dell’interferenza operativa.
4. Il rischio interferenziale come categoria centrale
La sentenza valorizza implicitamente la categoria del rischio interferenziale, tipica della sicurezza sul lavoro.
4.1. Definizione operativa
Si ha rischio interferenziale quando:
più lavorazioni si svolgono nello stesso spazio; vi è possibilità di interazione tra attività diverse; il lavoratore è esposto a rischi derivanti da attività altrui o strumenti non propri.
Nel caso di specie:
il lavoratore trasportava materiale “davanti alla macchina”; la cippatrice era lasciata in funzione; l’addetto si allontanava.
Tali elementi integrano una situazione tipica di rischio interferenziale non governato .
5. Condotta imprudente del lavoratore: quando non interrompe il nesso causale
Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la non esimente della condotta imprudente del lavoratore.
5.1. Il principio consolidato
La Corte ribadisce che:
la condotta negligente o imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia riconducibile a carenze del sistema prevenzionistico.
5.2. Il concetto di rischio “non eccentrico”
Per escludere la responsabilità datoriale, la condotta del lavoratore deve essere:
abnorme; imprevedibile; eccentrica rispetto al ciclo lavorativo.
Nel caso concreto, invece:
il comportamento del lavoratore (spingere il materiale) era tipico e prevedibile; rappresentava una estrinsecazione del rischio lavorativo; era favorito da una organizzazione carente .
6. Centralità della formazione effettiva e comprensibile
Altro profilo cruciale è l’enfasi sulla effettività della formazione.
La Corte sottolinea che:
non è sufficiente predisporre documenti formali; la formazione deve essere: concreta; comprensibile (anche linguisticamente); specifica rispetto ai rischi reali.
Nel caso di specie:
il materiale informativo era in lingua non conosciuta dal lavoratore; mancava prova della sua effettiva trasmissione; ciò integra una violazione sostanziale degli obblighi prevenzionistici .
7. Obbligo di organizzazione e vigilanza: oltre il controllo “formale”
La Cassazione chiarisce che:
non è richiesto un controllo continuo “momento per momento”; ma è necessario: organizzare il lavoro in modo sicuro; prevenire prassi pericolose; evitare che macchinari restino incustoditi.
L’omessa vigilanza su prassi rischiose integra colpa organizzativa del datore di lavoro.
8. Implicazioni operative per datori di lavoro e imprese
La sentenza n. 12780/2026 impone una revisione delle politiche aziendali in materia di sicurezza:
8.1. Estensione degli obblighi formativi
includere tutti i rischi ambientali e interferenziali; non limitarsi alle mansioni formali.
8.2. Formazione sostanziale
linguaggio comprensibile; verifica dell’apprendimento; aggiornamento continuo.
8.3. Organizzazione del lavoro
evitare macchinari in funzione senza controllo; prevenire comportamenti “spontanei” ma pericolosi; monitorare le prassi operative.
9. Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità:
la sicurezza sul lavoro è un obbligo sostanziale e non formale; il datore di lavoro è garante anche del rischio da errore umano; la formazione deve coprire tutti i rischi concretamente prevedibili, anche indiretti.
Ne deriva una responsabilità datoriale ampia, fondata su una logica di prevenzione integrata e sistemica.
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