
Tribunale di Bari n. 1425/2026: verbali autovelox validi senza indicazioni analitiche sulla segnalazione. Quando si può davvero contestare una multa per eccesso di velocità
Introduzione
La sentenza del Tribunale di Bari n. 1425/2026 assume particolare rilievo nel panorama del contenzioso relativo alle multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox, poiché chiarisce alcuni principi decisivi in materia di validità dei verbali, obblighi motivazionali dell’amministrazione e limiti delle opposizioni fondate su meri vizi formali.
La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato: il verbale di accertamento è legittimo quando rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge, anche senza descrizioni minuziose circa le modalità operative del controllo.
Per automobilisti, enti locali e operatori del diritto, la decisione costituisce un importante riferimento interpretativo in tema di ricorso multa autovelox, decreto prefettizio autovelox, contestazione differita e stato di necessità Codice della Strada.
Il caso: annullamento in primo grado e riforma in appello
In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta dall’automobilista, ritenendo insufficiente il verbale nella parte in cui attestava genericamente la “visibilità” della postazione di controllo, senza specificare se la stessa fosse garantita tramite:
- cartellonistica preventiva;
- presenza di agenti operanti;
- veicolo di servizio;
- dispositivi luminosi.
Il Comune proponeva appello sostenendo la piena regolarità dell’accertamento.
Il Tribunale di Bari, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso originario e confermato la sanzione amministrativa pari a euro 1.700, oltre alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Visibilità dell’autovelox: non occorre indicare ogni dettaglio nel verbale
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la segnalazione e visibilità della postazione di controllo.
Il Tribunale richiama il D.M. 13 giugno 2017, secondo cui la visibilità può essere garantita con modalità alternative tra loro, tra cui:
- segnaletica verticale;
- presenza degli agenti;
- auto di servizio riconoscibile;
- dispositivi luminosi.
Il principio affermato
Non è necessario che il verbale indichi analiticamente quale modalità sia stata concretamente utilizzata.
È sufficiente l’attestazione da parte dell’organo accertatore che la postazione fosse regolarmente visibile.
Si tratta di un principio rilevante, perché limita i ricorsi fondati esclusivamente sulla presunta incompletezza formale del verbale.
Nel caso concreto, peraltro, il Comune ha prodotto anche documentazione fotografica attestante:
- presenza della segnaletica preventiva;
- auto di servizio;
- agente in uniforme.
Verbale senza firma autografa: quando è valido
La decisione affronta poi il tema frequentemente discusso della firma del verbale di multa.
Il Tribunale ribadisce che, nei documenti amministrativi formati mediante sistemi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dalla firma a stampa, ai sensi del D.Lgs. 39/1993, purché sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento.
Conseguenze pratiche
Pertanto:
- il verbale non è nullo se manca la firma manuale;
- non è nulla la notifica di verbali generati meccanicamente;
- rileva la riconducibilità dell’atto all’autorità competente.
Questo orientamento riduce notevolmente le contestazioni seriali fondate sulla sola assenza della sottoscrizione manuale.
Contestazione differita: nessun obbligo di fermo immediato nei casi previsti dalla legge
Altro profilo affrontato riguarda la contestazione immediata della violazione.
Ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, in alcune ipotesi tipizzate – tra cui l’eccesso di velocità rilevato con apparecchiature idonee – la contestazione può avvenire successivamente tramite notifica del verbale.
Cosa precisa il Tribunale
Quando ricorre una delle ipotesi previste dalla legge:
- non occorre fermare immediatamente il veicolo;
- non è necessario motivare perché il conducente non sia stato fermato;
- la notifica differita è pienamente legittima.
Decreto prefettizio autovelox: necessario solo per postazioni fisse automatiche
La sentenza ribadisce un altro principio fondamentale, conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quando serve il decreto prefettizio
Il decreto prefettizio è richiesto solo per:
- postazioni automatiche fisse;
- apparecchiature non presidiate;
- rilevazioni senza presenza degli agenti.
Quando non serve
Non è invece necessario per:
- postazioni mobili;
- controlli presidiati dagli agenti;
- attività ordinaria di polizia stradale.
Nel caso deciso dal Tribunale di Bari, essendo la postazione mobile e presidiata, l’assenza del decreto prefettizio non ha determinato alcuna nullità.
Taratura e omologazione autovelox: cosa deve provare il Comune
Il Tribunale affronta anche il tema della taratura dell’autovelox, frequentemente al centro dei ricorsi.
L’amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio mediante produzione del certificato di verifica rilasciato da laboratorio accreditato.
Inoltre precisa che:
- non è necessario indicare nel verbale gli estremi dell’omologazione;
- la prova può essere fornita successivamente in giudizio;
- conta la regolare funzionalità dello strumento.
Stato di necessità e multa per velocità: quando può essere accolto
Particolarmente interessante è il rigetto della difesa basata sullo stato di necessità.
L’automobilista sosteneva di aver superato i limiti per raggiungere la madre colta da malore.
Il Tribunale ha escluso la scriminante rilevando che:
- il certificato medico era successivo ai fatti;
- non emergeva pericolo imminente di vita;
- mancava prova dell’urgenza reale e inevitabile.
Il principio giuridico
Lo stato di necessità richiede:
- pericolo concreto e attuale;
- inevitabilità della condotta;
- assenza di alternative lecite;
- prova rigorosa dei fatti.
Non basta una generica situazione familiare urgente.
Multa confermata: 165 km/h dove il limite era 90
La gravità della violazione ha inciso sulla decisione finale.
L’infrazione contestata riguardava una velocità di 165 km/h su strada con limite di 90 km/h, circostanza che ha portato alla conferma della sanzione di 1.700 euro, oltre alle spese legali.
Cosa insegna la sentenza: quando un ricorso autovelox può funzionare davvero
La decisione del Tribunale di Bari dimostra che oggi molti ricorsi standardizzati fondati su eccezioni meramente formali hanno minori probabilità di successo.
Restano invece rilevanti contestazioni su:
- assenza di taratura effettiva;
- errore nell’identificazione del veicolo;
- notifica tardiva;
- difetto di competenza dell’organo accertatore;
- irregolarità sostanziali della procedura;
- violazione del diritto di difesa documentalmente provabile.
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