DECRETO SALVA-CASA IN VIGORE DAL 28 LUGLIO

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La legge “Salva casa”, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce diverse novità in tema di sanatorie edilizie. Questa legge è stata pensata per offrire un’opportunità di regolarizzazione a chi ha commesso irregolarità edilizie, ampliando le possibilità di sanatoria e riducendo le sanzioni previste per le difformità rispetto ai progetti autorizzati.

Punti salienti della legge “Salva casa”:

  1. Estensione delle Sanatorie: La legge estende la possibilità di richiedere la sanatoria per una gamma più ampia di irregolarità edilizie. Questo permette a più proprietari di immobili di mettersi in regola con le norme urbanistiche e di ottenere i necessari permessi a posteriori.
  2. Riduzione delle Sanzioni: Viene previsto uno sconto sulle sanzioni pecuniarie per coloro che presentano richiesta di sanatoria entro i termini stabiliti dalla legge. Questo incentivo mira a spingere i cittadini a regolarizzare la propria situazione in tempi brevi, riducendo così l’impatto economico delle irregolarità commesse.
  3. Tempistiche e Procedure: La legge stabilisce tempistiche precise per la presentazione delle domande di sanatoria e definisce le modalità con cui le autorità competenti dovranno esaminare e approvare le richieste. È fondamentale rispettare i termini stabiliti per poter beneficiare degli sconti sulle sanzioni.
  4. Obiettivo della Legge: L’obiettivo principale della legge “Salva casa” è quello di ridurre il numero di immobili irregolari sul territorio nazionale, promuovendo la conformità con le normative edilizie. Questo non solo tutela i proprietari da possibili sanzioni future, ma contribuisce anche a una maggiore sicurezza e legalità nel settore edilizio.

In sintesi, la legge “Salva casa” rappresenta un’importante opportunità per i cittadini italiani di sanare situazioni di irregolarità edilizia, con benefici economici e legali significativi. Tuttavia, è essenziale agire rapidamente per usufruire delle agevolazioni offerte.

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BALNEARI E INDENNIZZO CONCESSIONI: LA SOLUZIONE RISIEDE NELLA NORMA UNI 11729:2018

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La questione delle concessioni balneari in Italia è diventata un tema di crescente importanza a causa del contrasto tra la normativa nazionale e quella europea. La situazione attuale è il risultato di una sorta di tregua instabile, dove le leggi italiane hanno prorogato le concessioni balneari fino al 31 dicembre 2025, nonostante la contrarietà delle norme europee, come stabilito dalle sentenze n. 17 e 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

L’approccio italiano di estendere le concessioni esistenti senza una chiara definizione dei criteri per l’assegnazione delle nuove concessioni è destinato a cambiare. Le concessioni situate in aree limitate e quelle di interesse transfrontaliero sono ormai scadute, e le nuove concessioni dovranno essere assegnate attraverso procedure di selezione che rispettino i principi di trasparenza e non discriminazione.

Principi Chiave per le Future Concessioni:

  1. Trasparenza: Le concessioni balneari devono essere assegnate tramite processi aperti e concorrenziali, con una pubblicità adeguata che garantisca l’accesso anche ai potenziali concessionari provenienti da altri Paesi dell’UE. La sfida sarà stabilire un livello di pubblicità che tuteli gli interessi sia delle piccole che delle grandi concessioni.
  2. Non Discriminazione: Ogni concessione deve avere una durata limitata e non prevedere il rinnovo automatico o vantaggi per il concessionario uscente. Un elemento critico in questo contesto è la valutazione della legittimità del pagamento di un indennizzo al concessionario uscente per gli investimenti non ammortizzati.
  3. Indennizzo al Concessionario Uscente: Secondo la Legge n. 118/2022, l’indennizzo non deve essere corrisposto dall’autorità concedente, ma dal promotore selezionato alla fine della procedura di selezione. Inoltre, l’importo dell’indennizzo dovrebbe essere determinato dall’autorità concedente durante la definizione dei criteri di selezione, evitando negoziazioni postume tra le parti coinvolte.

Valutazione Economica delle Imprese Balneari:

La valutazione delle imprese balneari è cruciale sia per motivi giuridici che economici, poiché influisce su operazioni finanziarie, strategie aziendali, e transazioni come cessioni o fusioni. Il rischio principale è che l’avviamento commerciale possa essere sottovalutato se si utilizzano solo criteri ragionieristici, senza considerare il valore reale del marchio e degli investimenti generazionali.

Norma UNI 11729:2018:

Questa norma fornisce una metodologia standardizzata per la valutazione delle imprese balneari, assicurando trasparenza e oggettività nel processo. La norma è stata sviluppata con il contributo di esperti e rappresentanti del settore, ed è conforme agli standard nazionali e internazionali. È concepita per essere applicata in vari contesti economici, facilitando la determinazione del valore di mercato per finanziamenti, transazioni economiche e procedimenti legali.

La norma UNI 11729:2018 rappresenta, quindi, una best practice per una valutazione precisa e oggettiva delle imprese balneari, promuovendo trasparenza e affidabilità nel settore e riducendo la possibilità di contenziosi.

In sintesi, il futuro delle concessioni balneari in Italia sarà caratterizzato da una maggiore attenzione ai principi di trasparenza e non discriminazione, con un ruolo centrale della norma UNI 11729:2018 nella valutazione economica delle imprese coinvolte.

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MATTARELLA HA PROMULGATO LA LEGGE IN CUI È STATO CONVERTITO IL DECRETO CARCERI

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La legge era stato approvata in via definitiva dalla Camera il 10 luglio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che tra le varie misure prevede l’abolizione del reato di abuso d’ufficio. Il via libera è arrivato proprio nell’ultimo giorno utile, in quanto il voto della Camera risaliva al 10 luglio e il Presidente della Repubblica aveva un mese di tempo per valutare i testi.

Nonostante l’approvazione, la riforma ha sollevato alcune criticità, tanto che il governo ha dovuto intervenire con il decreto carceri per introdurre un nuovo reato, il “peculato per distrazione”, al fine di colmare una lacuna creata dall’abolizione dell’abuso d’ufficio. Questo nuovo reato è stato inserito per evitare che comportamenti illeciti, prima coperti dall’abuso d’ufficio, restassero impuniti.

Il decreto carceri è stato recentemente convertito in legge dal Parlamento, e il Presidente della Repubblica ha promulgato anche questo provvedimento. È probabile che ci fosse la necessità di coordinare l’entrata in vigore delle due leggi, per assicurare una coerenza normativa e per evitare vuoti di tutela giuridica durante la transizione tra l’abolizione dell’abuso d’ufficio e l’introduzione del nuovo reato di peculato per distrazione.

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RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE: IL COSTO AUMENTA DEL 16% A CAUSA DELL’INFLAZIONE

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L’adeguamento delle tabelle di liquidazione del danno alla salute approvato dal Tribunale di Milano il 5 giugno 2024, che ha rivalutato i risarcimenti del 16,22%, rappresenta un passaggio significativo per il sistema risarcitorio italiano, in un contesto di forte inflazione. Questo adeguamento risponde all’analogo intervento del Tribunale di Roma (+15,8%) ed è stato atteso da tempo, dato che l’ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi risaliva al 2021.

L’incremento dei valori risarcibili avrà un impatto economico rilevante, sia sul sistema assicurativo sia sulla collettività, poiché comporterà un aumento dei premi assicurativi e dei costi risarcitori per coloro che non dispongono di coperture assicurative. Il valore del singolo punto base per il danno biologico e morale è salito di 250 euro, e il risarcimento giornaliero per malattia temporanea è aumentato da 99 a 115 euro. Anche le tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale e al danno morale per mancanza di consenso informato sono state incrementate del 16,22%, mentre i danni da diffamazione a mezzo stampa hanno subito un aumento del 17,49%.

Questi adeguamenti sottolineano l’importanza delle tabelle dei Tribunali di Milano e Roma, che, in assenza della Tabella unica nazionale (Tun) prevista dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (Cap) ma mai promulgata, svolgono un ruolo cruciale nel sistema risarcitorio italiano. Il ritardo nell’adozione della Tun, attesa da quasi vent’anni e recentemente bloccata da un parere sospeso del Consiglio di Stato, ha creato un vuoto normativo che ha lasciato ai Tribunali un ruolo quasi legislativo.

Questo scenario genera preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema di responsabilità obbligatoriamente assicurata, in quanto l’adeguamento dei risarcimenti non è accompagnato da un corrispondente aumento dei premi assicurativi, che potrebbe portare a rincari futuri per compensare i maggiori costi risarcitori.

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NUOVO TABELLARIO TRIBUNALE MILANO

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PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (BALNEARI): IL TAR SICILIA NE STABILISCE LA DISAPPLICAZIONE

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Sentenza del Tar Sicilia n. 2767 del 2024.

La sentenza del Tar Sicilia n. 2767/2024 ha chiarito che le “norme legislative nazionali” che prevedono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative devono essere disapplicate, in linea con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Questo principio deriva dal fatto che tali proroghe sono considerate in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, né i giudici né la pubblica amministrazione possono applicare tali norme.

Tuttavia, il Tar Sicilia ha osservato che questo principio non può essere utilizzato per giustificare l’invalidità di una clausola di rinnovo automatico contenuta in un accordo quadro, poiché quest’ultimo non è una norma legislativa, ma un accordo bilaterale tra un soggetto pubblico e uno privato, che si colloca al di fuori del perimetro delle concessioni demaniali.

Inoltre, il Tar Sicilia ha delineato i confini della nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative”, stabilendo che essa si riferisce esclusivamente a specifiche attività come la gestione di stabilimenti balneari, ristoranti, il noleggio di imbarcazioni, e la gestione di strutture ricettive, tra le altre. Al contrario, non rientrano in questa categoria le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, i cantieri navali, gli scali d’alaggio e i servizi di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo. La giurisprudenza considera questa elencazione come tassativa.

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LINK SENTENZA

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AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA: IL SUO RUOLO FONDAMENTALE SECONDO LA DIRETTIVA NIS2

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Direttiva Ue n. 2555 del 2022 (NIS2)

Lo schema di decreto legislativo attualmente in discussione per l’attuazione della direttiva UE 2555/2022 (NIS2) rappresenta un passo cruciale per rafforzare la cybersecurity nell’Unione Europea. Questa normativa, articolata in 44 articoli suddivisi in 6 capi, ha l’obiettivo di innalzare notevolmente il livello di sicurezza informatica, ponendo al centro l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come ente di verifica, vigilanza e supporto, in coordinamento con le autorità di settore.

Tra gli aspetti più rilevanti del decreto vi sono:

  1. Ambito di Applicazione: Il decreto si applica a una vasta gamma di soggetti pubblici e privati, suddivisi in quattro allegati che determinano i settori coinvolti. Per due di questi allegati, la dimensione dell’impresa (oltre 50 dipendenti e fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro o bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro) è un criterio rilevante, ma sono previste eccezioni. Per gli altri due allegati, che includono le pubbliche amministrazioni e altri soggetti specifici, non esiste un criterio dimensionale.
  2. Distinzione tra Soggetti Essenziali e Importanti: La normativa distingue tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti”, con obblighi e sanzioni che variano a seconda della loro classificazione.
  3. Sanzioni Severe: Le sanzioni previste per la mancata conformità sono molto elevate. Per i soggetti essenziali, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale, mentre per i soggetti importanti si può arrivare a 7 milioni di euro o all’1,4% del fatturato annuo mondiale. Inoltre, i dirigenti responsabili possono essere temporaneamente interdetti dall’esercizio delle loro funzioni.
  4. Ruolo dell’ACN: L’ACN avrà un ruolo centrale non solo nella vigilanza e nell’irrogazione delle sanzioni, ma anche nel fornire supporto e guida ai destinatari del decreto. Questo ruolo di supporto è particolarmente importante per le piccole e medie imprese e la Pubblica Amministrazione, che potrebbero affrontare difficoltà nell’adeguarsi agli stringenti requisiti imposti dalla normativa.
  5. Cooperazione e Condivisione delle Informazioni: Il decreto promuove la cooperazione tra imprese e istituzioni, oltre a stabilire obblighi di condivisione delle informazioni sulla cybersecurity tra gli Stati membri dell’UE.

Nonostante l’ambizione del decreto, restano alcune sfide, soprattutto riguardo alla capacità delle istituzioni di gestire l’ampio spettro di attività previste (normazione, coordinamento, vigilanza, formazione e repressione) con le risorse attualmente disponibili. Questa preoccupazione si estende anche alle autorità locali e agli enti pubblici territoriali, che potrebbero necessitare di ulteriori supporti finanziari e tecnici per l’attuazione efficace della normativa.

In conclusione, lo schema di decreto rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sicurezza informatica in Europa, ma la sua implementazione richiederà un significativo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

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REDDITO DEL CONCORDATO RIDOTTO DALLE PERDITE SU CREDITI

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Decreto n. 198 del 2024

Perdite su crediti in diminuzione del reddito d’impresa concordato al pari di minusvalenze e sopravvenienze passive. È quanto prevede il Decreto 108/2024 che riscrive parzialmente l’articolo 16 del Dlgs 13/2024 in tema di reddito d’impresa oggetto di concordato.

Il testo nella sua versione definitiva prevede ora che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni in base all’articolo 5 e 73 del Tuir, determinano una corrispondente variazione fiscale del reddito imponibile concordato.

Parimenti anche il dato relativo al reddito 2023 necessario per la formulazione della proposta di concordato (rigo P04 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere depurato delle componenti sopra richiamate.

Alla luce delle modifiche introdotte è quindi chiaro che in ipotesi di perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 le stesse potranno essere portate in diminuzione del reddito concordato sul quale pagare le imposte. In questo caso le regole di ingaggio sono quelle dettate dall’articolo 101 comma 5 del Tuir.

Quindi si deve trattare di perdite che risultano da elementi certi e precisi così come definiti dalla disposizione in questione.

Va inoltre segnalato che in ambito reddito professionale all’articolo 15 del Dlgs 13/2024, deputato a determinare il reddito di lavoro autonomo oggetto di proposta per il concordato, è stato inserito fra i componenti che generano una variazione dell’imponibile la nuova lettera b-bis) riguardante i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’ articolo 54 del Tuir, che entrano stabilmente fra le variazioni in aumento del reddito concordatario, aggiungendosi a plus e minusvalenze e ai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Si ricorda che in presenza di variazioni diminutive del reddito concordato per effetto delle componenti negative citate, in ogni caso il reddito (autonomo o d’impresa) assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati in base all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché’ dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Fin dall’origine il comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 stabilisce che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a quello concordato riducono il reddito oggetto di patto col fisco fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di tassare il reddito minimo di 2mila euro.

Ora l’ultimo decreto delegato (108/2024), a parziale integrazione del comma 4, del medesimo articolo prevede che il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, eventualmente determinate attraverso le variazioni ammesse all’imponibile concordato e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato. Ipotesi quest’ultima forse più di scuola che reale, che tuttavia si potrebbe generare in presenza di pesanti minusvalenze, sopravvivenze passive e/o perdite su crediti.

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REDDITO DEL CONCORDATO E PERDITE SU CREDTI

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Decreto 108/2024

Il Decreto 108/2024 introduce importanti novità nella determinazione del reddito d’impresa concordato, riscrivendo parzialmente l’articolo 16 del Dlgs 13/2024. In particolare, viene stabilito che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, così come gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni, comportano una variazione fiscale del reddito imponibile concordato.

Inoltre, il reddito 2023, utilizzato per formulare la proposta di concordato (rigo P04 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere rettificato escludendo queste componenti. Questo significa che le perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 potranno essere dedotte dal reddito concordato, su cui si pagheranno le imposte, a condizione che siano determinate secondo i criteri di certezza e precisione previsti dall’articolo 101, comma 5 del TUIR.

Un’altra novità riguarda il reddito professionale, dove all’articolo 15 del Dlgs 13/2024 viene aggiunta la lettera b-bis), che introduce tra le componenti che aumentano l’imponibile concordatario anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali legati all’attività artistica o professionale.

Va notato che, nonostante le variazioni diminutive del reddito concordato, il reddito d’impresa o autonomo assoggettato a imposizione non può scendere sotto i 2.000 euro. Per le società di persone e i soggetti assimilati, questo limite viene ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.

Infine, il Decreto 108/2024 consente di ridurre il reddito concordato anche utilizzando le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, sebbene questa sia un’ipotesi piuttosto rara, che potrebbe verificarsi in presenza di significative minusvalenze, sopravvenienze passive o perdite su crediti.

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Gestori della Crisi d’Impresa


Responsabile Scientifico
Avv. Prof. Antonio Caiafa
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Diritto delle Procedure Concorsuali Università LUM “Giuseppe Degennaro” Bari
Responsabile delle Commissioni Crisi d’Impresa e Societario)


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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

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Tribunale Perugia, Sentenza n. 2024/5317 del 15/07/2024

Il testo sottolinea che l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa non è limitato esclusivamente alle imprese che possono continuare la loro attività, ma è aperto anche a quelle che si trovano in stato di liquidazione volontaria o che, pur non essendo formalmente in liquidazione, hanno elaborato un piano per la liquidazione dei propri beni con l’obiettivo di risolvere la crisi.

La frase chiave “ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa”, citata nell’art. 2 del D.L. n. 118/2021 e nell’art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), deve essere interpretata in modo flessibile, tenendo conto delle specifiche circostanze e della gravità della crisi dell’impresa. Questo risanamento può avvenire sia attraverso la continuazione dell’attività aziendale, in tutto o in parte, sia tramite la liquidazione del patrimonio dell’impresa per soddisfare i creditori.

In sintesi, la normativa consente l’accesso alla composizione negoziata della crisi anche alle imprese che optano per la liquidazione, purché vi sia una strategia credibile per risolvere la crisi e soddisfare i creditori.

SENTENZA

N. R.G. 2024/5317
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE IL GIUDICE
Visto il ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 14.6.2024 da in liquidazione, con il quale, sulla base della presentazione presso la Camera di Commercio di Perugia
accettazione del chiedeva la conferma delle misure protettive richieste con successiva istanza pubblicata -unitamente – in data 13.6.2024; nell istanza, si avanzava richiesta di applicazione, in via principale, per la durata massima di centoventi giorni, nei confronti di tutti i creditori della società, con conseguente divieto per i medesimi di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, e iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di in liquid ed in via subordinata nei confronti dei soli creditori che avevano avviato (o erano ritenute in procinto di
avviare) azioni esecutive ( ; , ,,
;
, ; );
Preso atto della costituzione del
coop. sociale, del geom. , della società

  • di ;
    osserva.
    Ritiene questo giudice che possano trovare conferma -con le specificazioni di cui appresso- le misure protettive richies
    applicazione delle misure protettive è già di per sé efficace,
    pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati
    né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio
    -esclusi i diritti di credito dei lavoratori, eccettuati dalla misure protettive dal terzo comma art. 18 cit.-) , in pratica corrispondenti
    alla astratta previsione normativa.
    Pagina 1
    ;
    ,
    ,
    ,, nonché –
    1. iva sulla composizione negoziata della crisi, introdotta con d.l. 118/2021, la giurisprudenza di merito era orientata nel senso del rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive richiesta da società in stato di liquidazione,
      incompatibil
      presupporrebbe una prosecuzione in continuità (evidentemente in condizione di equilibrio
      economico-
      ,
      .
      irebbe
      (così, Trib. Bergamo, 15.2.2022).
  1. Parimenti, veniva negato che il piano potesse essere meramente liquidatorio (ad es. Trib. Ferrara, -specie, falcidiato- dei creditori, difettare della stessa integrazione del presupposto che
    implicherebbe sempre la necessità della prosecuzione.
  2. Successivamente si è invece sottolineato come una impostazione restrittiva non possa ritenersi
    creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione
    -sì che
    tà indiretta) è solo uno dei modi
    3.1 Depongono
    liquidazione (totale o parziale), in primo luogo le modalità di calcolo del test pratico sulla difficoltà del risanamento del debito previsto nella Sez. I del Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021,
    comma 2, e 17, comma 3, lett. b). Come noto, tale test correla la difficoltà del risanamento al
    Ebbene, a conferma della possibilità di addivenire ad una ristrutturazione del debito tramite proventi della cessione dei cespiti
    o ipotizzabile con i creditori.
    3.2. Ancora, coerente con il fatto che il piano possa essere liquidatorio è la previsione che la CNC
    di attività in equilibrio economico-
    a nel prevalente
    -quinquies CCII) in cui si precisa
    pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di
    cui la reversibilità è da intendersi come la possibilità di rendere il debito sostenibile tramite stralci o proventi della dismissione di azienda .
    Pagina 2
    -. chiarimenti della lista di controllo del D.M. 28 settembre 2021 rendono evidente che ora, art. 12 CCII) debba, a seconda dei casi e, in particolare della gravità della
    crisi
    4
    one dei creditori anche con i proventi
    eramento ella
    aziendale. Parte della dottrina considera invece possibile la sottoscrizione di accordi coi creditori
    s (e quindi non il piano attestato di risanamento). Certamente utilizzabile per finalità liquidatorie è la possibilità di chiedere ex artt. 57, 60 e 61 CCII. Si discute se sia rappresentare ai propri creditori come strumento di composizione della crisi la proposizione di una domanda di concordato semplificato, che la norma parrebbe limitare al solo
    caso di diverse trattative che non abbiamo portato a una
    ; inoltre, se fosse possibile fin da subito proporre un
    concordato semplificato, si finirebbe per privare di senso la previsione della procedura di
    procedere alla liquidazione del patrimonio ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori..
    5
    predisposizione di un piano liquidatorio (anziché di continuità diretta o indiretta) da parte
    mpresa istante (in liquidazione o meno) non dovrebbero essere di per sé tali da impedire
    misure protettive eventualmente richieste). Se il valore dei beni da liquidare, insieme ad eventuali altri attivi disponibili, accompagnato da uno stralcio, consente di predisporre un piano potenzialmente accettabile da parte dei creditori (o comunque che possa apparire come ragionevole punto di partenza di una trattativa) non dovrebbe esservi motivo di impedire lo svolgimento della trattativa (e quindi di negare la conferma delle misure protettive).
    Tale dovrebbe essere certamente un piano che sia auspicabilmente migliorativo per tempi e/o valore rispetto ad una liquidazione giudiziale, ipotesi assai frequente tenuto conto anche della durata limitata delle trattative della CNC e delle lungaggini, inefficienze e incertezze dalla liquidazione giudiziale.
    possono essere elementi che il Tribunale, insieme alle altre circostanze rilevanti del caso, dovrà considerare ai fini di valutare se il ricorso alla CNC (accompagnato alla richiesta di misure
  3. Versando tali principi nel caso di specie, la società ricorrente, che è in stato di liquidazione ietà, al prezzo di dubbia la recuperabilità, con la conseguente previsione di un duplice scenario, a seconda del
    Pagina 3
    00, in pratica costituente quasi int recupero o meno di tale credito (oltre che, terza ipotesi, a seconda che i creditori rinuncino meno agli interessi): il piano, a seconda degli scenari, prevederebbe comunque unicamente il pagamento del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati (in parte o totalmente), e dei creditori chirografari solo nel caso di recupero del credito Iva -che l esperto ha ritenuto possibile-.
    I creditori sentiti non si sono nella sostanza opposti alla concessione delle misure protettive, avanzando semmai contestazioni sulla congruità del prezzo di cessione; il solo Avv. ha concluso per la non conferma, sempre peraltro in ragione della ritenuta migliore collocabilità sul mercato del bene, invero già messo inutilmente sul mercato a prezzi maggiori. Tutti si sono dichiarati disponibili a trattative.
    Non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà in fieri, perché sottoposto all accordo coi creditori), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno della misure protettive, sulla base del
    perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di
    prorogabile
    buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori
    -anche per la brevità del termine avuto a disposizione- di non avere iniziato ad intavolare le trattative con i creditori, ha comunque concluso per la praticabilità del risanamento, posto che l azienda evidenzia un valore, quanto meno patrimoniale molto importante e prossimo alla debitoria presente, che ripagherebbe quasi totalmente il debito nei confronti dei terzi (pag. 10); l unica strada considerata percorribile è stata indicata nella cessione dei beni, nei termini già definiti o in base ad eventuali nuove offerte migliorative, capaci
    di generare flussi pari o superiori alla debitoria .
    L esperto parrebbe pertanto sottintendere che il piano predisposto dalla ricorrente sulla base della manifestazione di interesse all acquisto costituirebbe una sorta di base su cui sviluppare la trattativa, piuttosto che il preconfezionamento di un accordo chiuso con il promissario acquirente: soluzione che effettivamente appare l unica compatibile con l istituto della composizione negoziale, posto che dall art. 22 CCII emerge chiaramente come le vendite debbano sempre avvenire con il rispetto del principio di competitività , come si esprime l ultima parte della lett. d) del primo comma dell art. 22 cit.
    Appare altrettanto evidente che in una situazione siffatta, in cui il risultato possibile del risanamento liquidatorio è strettamente collegato alle trattative a stralcio coi creditori, certamente
    utili appaiono le misure protettive richieste,
    manifestazioni di interesse, anche di quelle riferite dai creditori -che hanno menzionato l interessamento di altri-, nonché al raggiungimento degli accordi sulle dilazioni o sugli stralci dei pagamenti richiesti ai creditori.
    Nessuno dei creditori, come si diceva, testazioni sulla concedibilità della conferma delle misure: ed effettivamente, valutando comparativisticamente i contrapposti interessi delle parti -ciò che si impone, in ogni valutazione di tipo cautelare-, le misure richieste non danneggiano in modo definitivo gli interessi dei creditori procedenti, solo temporalmente limitati, mentre la mancata concessione del beneficio sarebbe in grado di compromettere in via
    Pagina 4 salvaguardata la possibilità di cessione di una azienda in esercizio (posto che la cessione dell immobile avviene da parte di società immobiliare, con pratica coincidenza di attività liquidatoria ed attività caratteristica), sì che, se anche il risanamento viene ad essere perseguito
    individualistico di singoli creditori.
    Né costituisce motivo di inammissibilità della domanda la genericità delle misure protettive ssa legittimamente
    coincidendo con: a) il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari: b) la limitazione delle facoltà di autotutela negoziale per i contraenti che abbiano in essere rapporti
    i modificarlo o anticiparne la scadenza purché il debitore esegua regolarmente le prestazioni ; c) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario; d) il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati
    potendo invece addivenirsi alla neutralizzazione degli effetti delle ipoteche giudiziali iscritte nei in ragione della natura negoziale e
    privatistica della procedura, che non consente anticipazione di effetti tipicamente concorsuali).
    Le misure potranno pertanto essere confermate, pur con le criticità sopra evidenziate in ordine alle caratteristiche del piano, invero allo stato meramente ipotizzato, che in tanto potrà trovare effettiva esplicazione, in quanto ad esso si accompagnino gli accordi con i creditori sul quantum e siano inseriti elementi di competitività: criticità, rispetto alle quali peraltro la mancata conferma avrebbe valenza esiziale, parimenti non auspicabile.
    P.Q.M.
    conferma
    le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell’impresa ricorrente di iniziare e proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio
    Si comunichi. Perugia, 12.7.2024
    Pagina 5
    Il Giudice
    dott. Teresa Giardino
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