Fallimento, la prescrizione presuntiva va rigettata se chi la oppone ammette che l’obbligazione non si è estinta

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di Mario Finocchiaro

Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/fallimento-prescrizione-presuntiva-va-rigettata-se-chi-oppone-ammette-che-l-obbligazione-non-si-e-estinta-AFaluYSB

31 Ottobre 2023

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La prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano estinti sollecitamente, in un lasso di tempo ristretto, con l’effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera, quindi, sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l’obbligazione si sia estinta. Si tratta, peraltro, di una presunzione legale semplice, che il creditore può superare deferendo il giuramento decisorio per accertare se si è verificata l’estinzione del debito (art. 2960 Cc). Proprio perché la prescrizione presuntiva opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto (incerto) che la stessa presume, e cioè il pagamento del debito, (anche se ad eccepirla è il curatore del fallimento del debitore) dev’essere escluso tutte le volte in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L’art. 2959 Cc stabilisce, in effetti, che l’eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette che l’obbligazione non si è estinta ovvero (come, appunto, nel caso del curatore del fallimento) dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l’ordinanza 11 luglio 2023 n. 19649.

I precedenti
Analogamente, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell’affermazione dell’estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, Cassazione, sentenza 27 giugno 2022, n. 20602, in Fallimento, 2022, p. 1041, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna.
Nel senso, peraltro, che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all’obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio, Cassazione, sentenze 3 agosto 2017, n. 19418, in Fallimento, 2018, p. 170, con nota di Rolfi F., Curatore e giuramento decisorio: una decisione che è un’occasione perduta, e 24 luglio 2015, n. 15570 e 14 febbraio 2011, n. 3573 (secondo cui il giuramento decisorio non è deferibile, invece, né al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore).
Nello stesso ordine di idee, le deduzioni del curatore fallimentare in un giudizio civile sono prive di qualsiasi valore confessorio, stante la sua qualità di terzo rispetto all’imprenditore fallito, Cassazione, sentenza 11 novembre 2013, n. 25286, nonché Cassazione, ordinanza 14 marzo 2022, n. 8130 e sentenza 29 agosto 2011, n. 17717, secondo le quali il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo non ha la capacità di disporre dei diritti dell’impresa, sicché, ai sensi dell’art. 2731 Cc, alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria.

Il merito in contrasto
In termini opposti, in sede di merito:
– nel senso che se si ritiene che il curatore possa sollevare l’eccezione di prescrizione presuntiva, allora deve conseguentemente ritenersi che al curatore possa anche essere deferito il giuramento decisorio, sia pure con una formulazione adattata al ruolo ricoperto e suscettibile di poter essere oggetto di dichiarazione, e ciò in quanto, diversamente argomentando, l’eccezione presuntiva si trasformerebbe in ciò che per legge non è, ossia un mezzo di prova insuscettibile di prova contraria, Tribunale di Roma, sentenza 8 marzo 2022, in Fallimento, 2022, p 1043;
– per la precisazione che in caso di eccezione, da parte del curatore, della prescrizione presuntiva, a seguito dell’insinuazione al passivo di crediti professionali, è da ritenersi ammissibile la possibilità, per il creditore, che si veda opposta la prescrizione, di deferire al curatore fallimentare il giuramento de scientia in ordine all’estinzione del debito, in ragione della portata generale dell’art. 2939 Cc, a mente del quale qualunque terzo interessato resterebbe legittimato a ricevere la delazione del giuramento; la mancata conoscenza da parte del soggetto delato (curatore fallimentare) delle circostanze oggetto del giuramento decisorio de scientia riveste valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento, Tribunale di Milano, sentenza 16 febbraio 2017, in Fallimento, 2018, p. 222, con nota di Conte, Prescrizioni presuntive e giuramento decisorio de scientia del curatore fallimentare;
– per il rilievo che qualora l’eccezione di prescrizione presuntiva venga sollevata dalla curatela fallimentare, è ammissibile il giuramento de scientia deferito al curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, Tribunale di Agrigento, sentenza 14 giugno 2004, in Giurisprudenza italiana, 2004, I, p. 1426.

La disciplina previgente
Con riguardo alla disciplina previgente, nel senso che in tema di insinuazione tardiva di crediti, nell’applicabilità ratione temporis del regime anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, qualora a fronte di una domanda di ammissione ex art. 101 legge fallimentare la curatela fallimentare non abbia sollevato in via immediata opposizione, rimane preclusa la proponibilità, da parte di essa, in successiva udienza, dell’eccezione di prescrizione presuntiva, invero incompatibile ex art. 2959 Cc con l’atteggiamento prima assunto dall’organo concorsuale, Cassazione, sentenza 11 giugno 2018, n. 15072.

Prescrizione presuntiva e procedure fallimentari
Sempre in tema di prescrizione presuntiva e dei suoi rapporti con le procedure fallimentari, si è precisato, altresì, tra l’altro:
– l’eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e, pertanto, non può essere opposta dal debitore il quale dichiari di avere estinto l’obbligazione per una somma inferiore a quella domandata, Cassazione, sentenze 28 novembre 2001, n. 15132; 1° febbraio 1995, n. 1160 e 15 marzo 1982, n. 2309;
– le prescrizioni presuntive di cui agli articoli 2954 e seg. Cc sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di «avvenuto pagamento»; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo, Cassazione, sentenza 14 giugno 2019, n. 16123, in Fallimento, 2019, p. 1464, con nota di Napolitano, La prescrizione presuntiva, il fallimento e il giuramento decisorio del curatore nei giudizi di opposizione allo stato passivo;
– il curatore non ha l’onere di riproporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo un’eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione presuntiva, già sollevata ed accolta nella fase sommaria, Cassazione, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6522;
– l’eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella, proposta in linea subordinata, di contestazione del rango privilegiato del credito, per il caso che il giudice lo ritenga esistente, in quanto quest’ultima eccezione non implica l’ammissione, ai sensi dell’articolo 2959 Cc, che l’obbligazione non è stata estinta, Cassazione, sentenza 15 settembre 2005, n. 18242, in Giustizia civile, 2005, I, p. 2939 (fattispecie concernente la proposizione di insinuazione tardiva nel fallimento e di proposizione dell’eccezione da parte del curatore del fallimento).
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