I GRUPPI D’IMPRESA E LA TRANSAZIONE FISCALE

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il testo tratta dell’introduzione di una regolamentazione specifica per la gestione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese all’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale regolamentazione, assente nella precedente legge fallimentare, rappresenta un significativo avanzamento normativo.

Principali novità introdotte dal Codice:

  1. Procedura Unitaria per Gruppi di Imprese:
  • L’articolo 284 del Codice permette a più imprese appartenenti allo stesso gruppo di presentare una domanda congiunta di accesso al concordato preventivo o all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In tale procedura, le imprese possono presentare un unico piano o più piani collegati e interdipendenti, al fine di ottimizzare il soddisfacimento dei creditori di ciascuna impresa.
  • L’articolo 287 consente la liquidazione giudiziale unitaria per le imprese di un gruppo, al fine di coordinare la liquidazione degli attivi e massimizzare il soddisfacimento dei creditori, pur mantenendo l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa.
  1. Limitazioni della Transazione Fiscale:
  • Nonostante la possibilità di una procedura unitaria per le imprese del gruppo, il Codice prevede che le proposte di transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88) debbano essere presentate separatamente per ciascuna impresa, basate sui domicili fiscali delle stesse. Questa frammentazione può creare problemi di coordinamento e valutazioni divergenti da parte delle diverse autorità competenti, complicando la gestione della crisi.
  1. Introduzione dell’Art. 284 bis:
  • Per ovviare alle difficoltà sopra indicate, è stato introdotto l’art. 284 bis che consente la presentazione unitaria delle proposte di transazione fiscale e contributiva per le imprese di un gruppo. Secondo questa norma, se le imprese hanno domicili fiscali differenti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa che esercita la direzione e il coordinamento del gruppo, oppure, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria nei confronti delle agenzie fiscali o degli enti previdenziali.
  • Tuttavia, il 284 bis non si estende esplicitamente al concordato attuato nella liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata di gruppo, nonostante queste procedure siano menzionate altrove nel Codice per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Criticità e Necessità di Integrazione Normativa:

Il testo sottolinea che, nonostante i progressi fatti con l’introduzione dell’art. 284 bis, vi è ancora una lacuna normativa per quanto riguarda l’applicazione della transazione fiscale e contributiva alle procedure di gruppo nel contesto del concordato attuato nella liquidazione giudiziale e della composizione negoziata. Sarebbe quindi opportuno integrare la normativa per consentire una gestione unitaria e coordinata delle crisi anche in questi contesti, migliorando così l’efficienza e la coerenza delle procedure.

Conclusione:

L’introduzione della regolamentazione della crisi per i gruppi di imprese nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta un significativo passo avanti. Tuttavia, permangono alcune aree in cui è necessario un ulteriore intervento normativo per garantire una maggiore chiarezza e uniformità, specialmente in relazione alla gestione della transazione fiscale e contributiva nelle procedure unitarie di gruppo.

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CONCORDATO SEMPLIFICATO, CONCORDATO MINORE, RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E I DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il testo affronta in modo approfondito la questione della transazione fiscale nel contesto delle diverse procedure di concordato previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, si focalizza su come la transazione fiscale non sia stata estesa a specifiche procedure come il concordato semplificato liquidatorio e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, a causa della loro natura diversa rispetto al concordato preventivo, che non prevedono un vero e proprio accordo con i creditori ma solo la possibilità per questi ultimi di opporsi all’omologazione della proposta.

Inoltre, il testo esamina dettagliatamente il caso del concordato minore, evidenziando che, nonostante la presenza del voto dei creditori in questa procedura, la transazione fiscale non è stata estesa nemmeno a questa tipologia di concordato. Ciò è giustificato dal fatto che l’art. 80 del Codice già prevede la possibilità di omologare il concordato anche in mancanza dell’adesione dei creditori pubblici, qualora la proposta sia ritenuta conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Questo punto è cruciale, poiché stabilisce un cram down fiscale implicito che rende superflua l’applicazione delle disposizioni specifiche sulla transazione fiscale contenute nell’art. 88 per il concordato preventivo.

La disamina prosegue analizzando le diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sull’applicabilità della disciplina della transazione fiscale al concordato minore, evidenziando la mancanza di uniformità nella sua applicazione. Vengono presentati tre orientamenti principali: uno che prevede l’applicazione totale delle disposizioni dell’art. 88, uno che ne ammette l’applicazione solo per i criteri di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e un altro che ne esclude del tutto l’applicazione, sostenendo che il legislatore abbia inteso applicare ai crediti pubblici le stesse regole previste per la generalità dei crediti.

Infine, il testo conclude che, sebbene la semplificazione propria del concordato minore non richieda l’applicazione del sub-procedimento previsto dall’art. 88, l’estensione della transazione fiscale a questa procedura sarebbe stata superflua e avrebbe solo complicato inutilmente la gestione del concordato minore. Tuttavia, date le diverse interpretazioni in merito, viene suggerito che l’introduzione di una norma esplicita che chiarisca il trattamento dei debiti tributari e contributivi nel concordato minore sarebbe utile per eliminare qualsiasi incertezza normativa.

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CONCORDATO ATTUATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E I DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo ha, inoltre, sostanzialmente introdotto la transazione fiscale con cram down anche nella liquidazione giudiziale, mediante la sostituzione del comma 5 dell’art. 245 del Codice, dando luogo alla seguente disciplina: 

1) il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; 

2) ove siano previste classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero delle classi; 

3) il tribunale omologa il concordato anche in caso di voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori pubblici è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. 

Non viene quindi introdotto un sub-procedimento avente a oggetto la proposta di transazione fiscale e contributiva, ma il concordato potrà essere omologato nonostante il voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali, non solo quando tale voto non è necessario per raggiungere le maggioranze di legge e queste sono state comunque raggiunte, com’è attualmente già previsto, ma anche quando è indispensabile per raggiungerle, se la proposta è conveniente per i creditori pubblici e ciò risulta da un’attestazione speciale resa da un professionista indipendente. Che l’omologazione forzosa sia stata introdotta anche nel concordato che sino a poco tempo fa si definiva “fallimentare” è del tutto logico, atteso che in questa circostanza la valutazione della convenienza della proposta concordataria è più agevole che in qualsiasi altra circostanza, dovendo emergere dal confronto fra il soddisfacimento dei creditori pubblici previsto da tale proposta e quello corrispondente allo scenario della liquidazione giudiziale, scenario che, almeno in parte, nel momento in cui detta valutazione deve essere eseguita, si è già verificato.

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REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA E I CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo affronta anche la complessa interazione tra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi nel contesto del concordato preventivo in continuità aziendale.

Il problema del conflitto normativo:

L’art. 88, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che i crediti tributari e contributivi non possono ricevere un trattamento peggiore rispetto a crediti omogenei o di rango inferiore. Questo principio sembra essere in contrasto con la regola della priorità relativa (RPR) prevista dall’art. 84, comma 6, e dall’art. 112, comma 2, lett. b), che impone un trattamento peggiore per i crediti degradati rispetto a quelli di rango superiore.

Analisi del conflitto:

Il conflitto emerge chiaramente quando i crediti privilegiati di grado superiore, degradati al rango chirografario per incapienza, devono essere soddisfatti: mentre la RPR imporrebbe una gerarchia di trattamento per tali crediti, l’art. 88 impedirebbe che i crediti tributari e contributivi ricevano un trattamento peggiore rispetto agli altri crediti degradati.

Possibile soluzione interpretativa:

Per risolvere questo conflitto, si potrebbe interpretare l’art. 88 come una norma derogatoria rispetto agli artt. 84 e 112 per il solo concordato in continuità aziendale. Tuttavia, la formulazione dell’art. 88 non è chiara e lascia spazio a diverse interpretazioni.

Il correttivo proposto:

Il decreto correttivo interviene modificando l’art. 88, comma 1, prevedendo esplicitamente la prevalenza della regola della priorità relativa sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, ma solo in riferimento al secondo periodo del comma 1, che riguarda i crediti privilegiati. Questa modifica sancisce che, in caso di degrado dei crediti privilegiati al rango chirografario, deve essere rispettata la RPR, anche se ciò comporta una deroga al divieto di trattamento deteriore.

Limiti e necessità di ulteriori integrazioni:

Tuttavia, il correttivo non estende esplicitamente questa prevalenza al terzo periodo del comma 1, che riguarda i crediti chirografari ab origine o per degradazione. L’assenza di un riferimento specifico a questi crediti potrebbe generare incertezze interpretative. La logica suggerirebbe che la RPR debba prevalere anche in questi casi, per garantire coerenza nel trattamento dei crediti degradati.

Conclusioni e suggerimenti:

Pertanto, il decreto correttivo risolve parzialmente il conflitto normativo, ma una formulazione più chiara e un’estensione esplicita della prevalenza della RPR anche ai crediti chirografari derivati da degrado contribuirebbero a eliminare le ambiguità residue, garantendo una più chiara applicazione delle norme nel concordato preventivo in continuità aziendale.

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CONCORDATO IN CONTINUITÀ: CRAM DOWN FISCALE

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il problema dell’omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo in continuità aziendale ha generato un dibattito significativo in dottrina e giurisprudenza. Questo dibattito è alimentato principalmente da incertezze interpretative riguardanti la normativa vigente, in particolare l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Riflessioni sull’omologazione forzosa

Le principali ragioni per le quali parte della dottrina e giurisprudenza esclude la possibilità di un’omologazione forzosa nel concordato in continuità includono:

  1. Riferimento Normativo (art. 88, comma 1):
    Il comma 1 dell’art. 88 fa riferimento al mantenimento delle disposizioni dell’art. 112, comma 2, che riguarda il concordato in continuità aziendale. Questo crea un dubbio interpretativo: le disposizioni dell’art. 112 si sommano a quelle dell’art. 88 o le sostituiscono? Se prevalesse la seconda interpretazione, l’omologazione forzosa potrebbe essere esclusa.
  2. Richiamo Normativo (art. 88, comma 2-bis):
    Il comma 2-bis dell’art. 88 richiama solo il comma 1 dell’art. 109, che riguarda il concordato liquidatorio, facendo così supporre che il cram down possa non essere applicabile al concordato in continuità. Tuttavia, lo stesso comma prevede l’omologazione forzosa se la proposta è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, un concetto legato al concordato in continuità, suggerendo così una possibile apertura al cram down anche in questo contesto.
  3. Direttiva Insolvency:
    La Direttiva Insolvency riconosce la legittimità della ristrutturazione trasversale solo in presenza di un’esplicita approvazione del piano di ristrutturazione da parte delle classi di creditori. Questo solleva questioni sull’effetto del cram down, ovvero se il voto contrario dei creditori pubblici debba essere convertito in favorevole, potenzialmente contravvenendo alla Direttiva, o semplicemente escluso dal conteggio, il che non sarebbe in contrasto.

Modifiche Normative e Incertezze

Il correttivo proposto modifica l’art. 88 suddividendo l’omologazione forzosa in due distinti commi:

  • Comma 3: Specifico per il concordato liquidatorio, permette al tribunale di omologare anche in assenza di adesione da parte delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, a condizione che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • Comma 4: Riferito esclusivamente al concordato in continuità, consente al tribunale di omologare la proposta se il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. La norma utilizza la congiunzione “oppure”, creando una possibile ambiguità sull’effetto del cram down sul voto dei creditori pubblici: esso potrebbe essere interpretato sia come conversione del voto negativo in positivo, sia come esclusione del voto dal calcolo della maggioranza.

Problemi Interpretativi e Proposte di Correzione

La congiunzione “oppure” rischia di generare confusione. L’attuale formulazione sembra porre in alternativa due effetti del cram down, ma sarebbe più logico che fossero complementari. La conversione del voto negativo in positivo e la sterilizzazione (esclusione) del voto devono essere chiaramente distinte, o, meglio, la norma dovrebbe prevedere solo la sterilizzazione, evitando così che l’omologazione avvenga senza il voto favorevole di alcuna classe.

Inoltre, la mancanza di una chiara previsione di sterilizzazione per il concordato liquidatorio (comma 3) lascia aperta la questione se, in questo caso, il legislatore abbia voluto adottare il criterio opposto della conversione del voto.

Conclusione

Per evitare incertezze interpretative, sarebbe opportuno riformulare il testo normativo, sostituendo la congiunzione “oppure” con “e”, garantendo così che la sterilizzazione del voto dei creditori pubblici si applichi in maniera uniforme sia nel concordato in continuità che in quello liquidatorio, senza lasciare spazio a diverse interpretazioni.

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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE: NOVITÀ TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

L’articolo 64 bis del Codice della crisi, che disciplina il Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (PRO), affronta la questione del trattamento dei debiti tributari e previdenziali in questa specifica procedura di risoluzione della crisi d’impresa. La norma presenta delle particolarità e delle limitazioni che differiscono dagli altri strumenti previsti per la gestione della crisi.

Limiti del Trattamento dei Crediti Tributari e Previdenziali nel PRO

Inizialmente, il PRO non prevedeva espressamente la possibilità di ridurre (falcidia) o dilazionare in modo straordinario i debiti tributari e previdenziali. In altre parole, secondo l’impianto normativo originario, tali debiti dovevano essere soddisfatti integralmente, senza possibilità di stralcio, eccetto che per le dilazioni ordinariamente concesse dalla legge. Questa interpretazione deriva dal principio dell’indisponibilità dei crediti tributari e previdenziali, che può essere derogato solo attraverso espresse previsioni normative.

Problemi Applicativi e Critiche

L’impossibilità di proporre un pagamento parziale di questi debiti nel contesto del PRO rappresentava una criticità, poiché, pur non essendo esplicitamente esclusa dalle norme, mancava una base giuridica che permettesse all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali di approvare una falcidia o dilazione non prevista dalla legge. Di conseguenza, un piano di ristrutturazione che prevedesse il pagamento parziale di tali debiti era destinato a fallire, poiché non poteva ottenere l’adesione necessaria di questi creditori pubblici.

Questo rappresentava un’anomalia, considerando che strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo consentono la falcidia tramite la transazione fiscale, creando così una disparità di trattamento che risultava ingiustificata.

Intervento del Decreto Correttivo

Per risolvere questa lacuna, il decreto correttivo ha esteso la possibilità di proporre la falcidia e la dilazione straordinaria dei debiti tributari e previdenziali anche nel contesto del PRO, equiparando così questa procedura agli altri strumenti di gestione della crisi. L’inserimento del comma 1 bis nell’articolo 64 bis consente ora al debitore di proporre un pagamento parziale e/o dilazionato di tributi, contributi, sanzioni e interessi, ma a condizione che tale proposta garantisca un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Questa previsione è significativa perché richiede che la proposta di pagamento sia accompagnata da una relazione di un professionista indipendente, il quale attesti la veridicità dei dati aziendali e confermi che il trattamento offerto ai crediti tributari e previdenziali non è inferiore a quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale.

Esclusione del Cram Down Fiscale

Nonostante l’estensione della transazione fiscale e contributiva al PRO, il decreto correttivo mantiene comunque delle limitazioni: rimane esclusa la possibilità di omologare forzosamente (cram down) il piano senza l’adesione di tutte le classi di creditori. Questa scelta è giustificata dalla natura del PRO, che si basa sulla necessità di ottenere il consenso di tutte le classi di creditori coinvolti.

Conclusioni

L’intervento normativo apportato dal decreto correttivo rappresenta un passo avanti nell’armonizzazione delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, eliminando disparità ingiustificate tra strumenti diversi. Tuttavia, la permanenza di alcune limitazioni, come l’esclusione del cram down fiscale nel PRO, riflette la particolare attenzione del legislatore verso il rispetto del principio dell’indisponibilità dei crediti tributari e contributivi, bilanciando le esigenze di risanamento aziendale con quelle di tutela degli interessi erariali e previdenziali.

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CORRETTIVO E CRITICITÀ NON RISOLTE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo analizzato introduce importanti limitazioni all’omologazione forzosa (“cram down”) della transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese. Esso mira a rafforzare il rigore nell’adozione di tali procedure, al fine di evitare abusi da parte delle imprese debitrici, specialmente quelle che tentano di aggirare il pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali.

1. Preclusioni alla Omologazione Forzosa

Il decreto prevede che l’omologazione forzosa sia preclusa in due specifici casi:

  • Elevata Esposizione Tributaria o Contributiva: Se il debito tributario o contributivo supera l’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa e deriva da omissioni di versamenti relativi a imposte o contributi in almeno cinque periodi d’imposta diversi.
  • Condotte Fraudolente: Se almeno un terzo del debito deriva da violazioni commesse utilizzando documentazione falsa o operazioni inesistenti, fraudolente o simulate.

Queste condizioni sono alternative tra loro e la preclusione si verifica solo se il debito raggiunge la soglia dell’80%. La ratio dietro a queste norme è evitare che le imprese possano utilizzare la transazione fiscale come un mezzo per ottenere una riduzione dei debiti tributari e contributivi, pur avendo omesso sistematicamente i relativi pagamenti nel tempo.

2. Limitazioni e Critiche

Viene evidenziato che la preclusione potrebbe essere eccessiva se basata su contestazioni non ancora giudizialmente verificate. Sarebbe quindi auspicabile che queste condizioni si applichino solo in presenza di una conferma giudiziale di tali contestazioni. Inoltre, la norma non specifica una soglia minima per gli importi non versati, il che potrebbe portare a una preclusione anche per omissioni di importo marginale, una situazione che potrebbe essere mitigata introducendo una soglia minima.

3. Misure di Protezione per il Debitore

Durante i lavori preparatori del decreto, si era discusso l’introduzione di una norma per sospendere temporaneamente le azioni esecutive e cautelari da parte delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali nei confronti del debitore che presenta una proposta di transazione. Questa misura sarebbe stata utile per evitare che tali azioni ostacolino la ristrutturazione del debito e la continuazione dell’attività dell’impresa, ma non è stata inclusa nel decreto correttivo.

4. Rilevanza delle Adesioni dei Creditori Pubblici

Una proposta auspicabile sarebbe l’esclusione della necessità che l’adesione dei creditori pubblici sia determinante per raggiungere le soglie di adesione del 60% e del 30% previste per l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione. Se una proposta di transazione è conveniente per l’Erario, l’omologazione forzosa dovrebbe essere possibile indipendentemente dalle adesioni degli altri creditori.

5. Limiti all’Omologazione Forzosa

Il decreto introduce ulteriori limitazioni all’omologazione forzosa, come la necessità di un soddisfacimento minimo dei crediti tributari e contributivi del 70% o del 60%, a seconda della partecipazione di altri creditori all’accordo. Questa disposizione potrebbe, però, scoraggiare l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione, portando le imprese a scegliere altre procedure concorsuali con requisiti meno stringenti.

In sintesi, il decreto correttivo introduce norme volte a impedire abusi nell’utilizzo della transazione fiscale e contributiva, pur presentando alcuni aspetti critici che potrebbero essere ulteriormente affinati per evitare effetti indesiderati e promuovere la continuità aziendale.

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CRAM DOWN: LIMITAZIONI INTRODOTTE CON IL CORRETTIVO

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo ha introdotto importanti limitazioni alla possibilità di omologare forzosamente le transazioni fiscali proposte nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste restrizioni mirano a contrastare l’abuso della transazione fiscale da parte di imprese che utilizzano sistematicamente omissioni di versamenti per evitare il pagamento dei debiti tributari e contributivi.

Principali Limitazioni Introdotte:

  1. Preclusione per Debiti Predominanti e Reiterati:
  • Soglia dell’80%: L’omologazione forzosa è esclusa se il debito tributario o contributivo rappresenta almeno l’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa.
  • Condizioni Specifiche: La preclusione scatta se:
    a) Il debito deriva per oltre il 50% da omissioni di versamenti di imposte o contributi avvenute in almeno cinque anni fiscali, anche non consecutivi.
    b) Almeno un terzo del debito deriva da violazioni gravi, come l’uso di documentazione falsa o artifici per evadere le imposte. Queste disposizioni mirano a impedire che imprese con un elevato livello di debiti tributari e contributivi possano sfruttare il cram down per ridurre tali debiti, a meno che non abbiano rispettato una condotta fiscale regolare.
  1. Omessi Versamenti di Imposte Dichiarate:
  • Rilevano ai fini della preclusione solo i versamenti omessi relativi a imposte dichiarate, ma non è possibile escludere debiti dalla proposta di transazione per evitare la preclusione.
  1. Preclusione in Caso di Risoluzione di Precedenti Transazioni:
  • L’omologazione forzosa è esclusa se, nei cinque anni precedenti la proposta di transazione, il debitore ha concluso una precedente transazione fiscale poi risolta di diritto per inadempimento. La preclusione si applica anche a chi ha acquisito o continuato l’attività di un soggetto che aveva risolto una transazione nei cinque anni precedenti.
  1. Soglie Minime di Soddisfacimento:
  • 70% del Debito: Se i creditori che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentano meno del 25% dell’intera esposizione debitoria.
  • 60% del Debito: Se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dell’esposizione debitoria. Queste soglie si applicano al debito netto da sanzioni e interessi.

Critiche e Considerazioni:

Le nuove limitazioni, soprattutto le soglie minime di soddisfacimento, potrebbero risultare troppo restrittive. Sebbene queste soglie siano concepite per impedire abusi, possono spingere le imprese a evitare la transazione fiscale, preferendo altri strumenti di ristrutturazione del debito che non prevedono tali soglie. La loro introduzione potrebbe essere vista come un tentativo di reintrodurre, in modo surrettizio, un giudizio di meritevolezza, eliminato dal diritto della crisi da oltre vent’anni.

Conclusioni:

Le limitazioni introdotte dal decreto correttivo rappresentano un tentativo di bilanciare la tutela delle finanze pubbliche con la necessità di ristrutturazione delle imprese in crisi. Tuttavia, la loro rigidità potrebbe limitare l’efficacia dello strumento del cram down, portando le imprese a cercare alternative meno gravose, con il rischio di vanificare l’intento normativo di evitare abusi.

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ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI: NOVITÀ TRATTAMENTO DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Con il decreto correttivo, sono state introdotte nuove limitazioni alla possibilità di omologare forzosamente una transazione fiscale proposta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste modifiche si aggiungono alle condizioni già stabilite dal decreto-legge n. 69/2023, che aveva previsto un soddisfacimento minimo del debito tributario e contributivo per poter accedere all’omologazione forzosa (il cosiddetto “cram down”).

In particolare, l’art. 1 bis del decreto-legge n. 69/2023 aveva stabilito che l’omologazione forzosa fosse condizionata a un pagamento minimo compreso tra il 30% e il 40% del debito tributario e contributivo complessivo, inclusi tributi, sanzioni e interessi. La percentuale esatta dipende dal livello di adesione degli altri creditori all’accordo di ristrutturazione: se almeno il 25% dell’esposizione debitoria complessiva è coperta da creditori diversi da quelli pubblici, la soglia minima è del 30%, mentre sale al 40% negli altri casi.

Le nuove limitazioni introdotte dal decreto correttivo vanno a costituire una sorta di “contro cram down” e possono comprendere diversi tipi di vincoli, ad esempio:

  1. Soglie più elevate di soddisfacimento: il decreto correttivo potrebbe prevedere soglie ancora più alte di pagamento minimo del debito tributario e contributivo per accedere all’omologazione forzosa, rendendo più difficile per le imprese ottenere questo beneficio.
  2. Esclusioni specifiche: potrebbero essere esclusi dalla possibilità di omologazione forzosa certi tipi di debiti, come quelli verso enti previdenziali o determinati tributi, per i quali il legislatore intende garantire un soddisfacimento pieno o comunque superiore a quello previsto per altri debiti.
  3. Vincoli procedurali: potrebbero essere introdotte ulteriori formalità o requisiti procedurali per accedere al cram down fiscale, come ad esempio l’obbligo di ottenere determinati pareri o l’approvazione preventiva di alcune autorità.
  4. Limitazioni temporali: potrebbero essere introdotti limiti temporali entro i quali è possibile presentare una richiesta di omologazione forzosa, oppure potrebbero essere stabiliti periodi di “raffreddamento” durante i quali non è possibile ricorrere a questa procedura.

L’obiettivo di queste nuove limitazioni è chiaramente quello di bilanciare il potere del debitore di ottenere una ristrutturazione del debito con la necessità di tutelare gli interessi del Fisco e degli enti previdenziali, limitando l’uso del cram down a casi in cui vi sia un adeguato soddisfacimento dei crediti pubblici. Questo approccio rappresenta un tentativo di contemperare le esigenze di risanamento delle imprese con la tutela delle finanze pubbliche, cercando di evitare che il ricorso a meccanismi di omologazione forzosa diventi uno strumento di “penalizzazione” per l’Erario.

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COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: NOVITÀ TRATTAMENTO DEBITI TRIBUTARI

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(Terzo Decreto correttivo del codice della crisi)

Il decreto correttivo ha introdotto un’importante novità nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, modificando l’art. 23 e aggiungendo il comma 2 bis. Questo nuovo comma consente la possibilità di concludere un accordo transattivo con le agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Dogane e Riscossione) durante la composizione negoziata della crisi. Tale accordo può prevedere il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi a tributi e non solo agli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, che finora erano gli unici ad essere riducibili ai sensi dell’art. 25 bis del Codice.

L’IVA è inclusa tra i tributi che possono essere oggetto di riduzione, a differenza delle risorse proprie dell’Unione Europea, che rimangono escluse. È stato infatti riconosciuto che i debiti tributari delle imprese in crisi derivano spesso dall’omesso versamento di ritenute e IVA, e una limitazione che escludesse l’IVA avrebbe reso inefficace la riforma.

I debiti verso enti previdenziali e assicurativi rimangono invece non falcidiabili e non soggetti a dilazione, tranne che nei termini ordinari. Questa esclusione è stata criticata poiché crea una disparità di trattamento non giustificata rispetto ai tributi, i quali possono essere ridotti nonostante il loro rango costituzionale.

L’accordo tra debitore e agenzie fiscali deve essere supportato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto a una liquidazione giudiziale, e deve essere accompagnato da una relazione sulla veridicità dei dati aziendali redatta da un revisore legale. L’efficacia dell’accordo è subordinata al deposito presso il tribunale competente, il quale ne verifica la regolarità formale. Tuttavia, l’accordo non richiede l’omologazione da parte del giudice, né prevede il cram down fiscale, coerentemente con la natura non coercitiva della composizione negoziata.

Nonostante la possibilità di concludere un accordo sui debiti tributari durante la composizione negoziata, il debitore può avere interesse a formulare una proposta di transazione fiscale da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, al fine di mantenere la possibilità del cram down. Tuttavia, alcune interpretazioni degli uffici fiscali sembrano ostacolare questa possibilità, richiedendo che la composizione negoziata sia conclusa prima della presentazione della proposta di transazione fiscale. Questa interpretazione, però, non è supportata dal testo normativo, e anzi potrebbe ritardare inutilmente il processo di risanamento.

L’introduzione di una disposizione che chiarisse esplicitamente la possibilità di presentare una proposta di transazione fiscale durante la composizione negoziata era stata inizialmente considerata, ma alla fine ritenuta superflua dal legislatore. Tuttavia, la prassi dimostra che tale precisazione potrebbe essere necessaria per evitare interpretazioni restrittive da parte delle agenzie fiscali, che potrebbero compromettere l’efficacia della composizione negoziata e ritardare il recupero dei crediti erariali.

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