COMPOSIZIONE NEGOZIATA: AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

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Tribunale Perugia, Sentenza n. 2024/5317 del 15/07/2024

Il testo sottolinea che l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa non è limitato esclusivamente alle imprese che possono continuare la loro attività, ma è aperto anche a quelle che si trovano in stato di liquidazione volontaria o che, pur non essendo formalmente in liquidazione, hanno elaborato un piano per la liquidazione dei propri beni con l’obiettivo di risolvere la crisi.

La frase chiave “ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa”, citata nell’art. 2 del D.L. n. 118/2021 e nell’art. 12 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), deve essere interpretata in modo flessibile, tenendo conto delle specifiche circostanze e della gravità della crisi dell’impresa. Questo risanamento può avvenire sia attraverso la continuazione dell’attività aziendale, in tutto o in parte, sia tramite la liquidazione del patrimonio dell’impresa per soddisfare i creditori.

In sintesi, la normativa consente l’accesso alla composizione negoziata della crisi anche alle imprese che optano per la liquidazione, purché vi sia una strategia credibile per risolvere la crisi e soddisfare i creditori.

SENTENZA

N. R.G. 2024/5317
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE IL GIUDICE
Visto il ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 14.6.2024 da in liquidazione, con il quale, sulla base della presentazione presso la Camera di Commercio di Perugia
accettazione del chiedeva la conferma delle misure protettive richieste con successiva istanza pubblicata -unitamente – in data 13.6.2024; nell istanza, si avanzava richiesta di applicazione, in via principale, per la durata massima di centoventi giorni, nei confronti di tutti i creditori della società, con conseguente divieto per i medesimi di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, e iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di in liquid ed in via subordinata nei confronti dei soli creditori che avevano avviato (o erano ritenute in procinto di
avviare) azioni esecutive ( ; , ,,
;
, ; );
Preso atto della costituzione del
coop. sociale, del geom. , della società

  • di ;
    osserva.
    Ritiene questo giudice che possano trovare conferma -con le specificazioni di cui appresso- le misure protettive richies
    applicazione delle misure protettive è già di per sé efficace,
    pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati
    né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio
    -esclusi i diritti di credito dei lavoratori, eccettuati dalla misure protettive dal terzo comma art. 18 cit.-) , in pratica corrispondenti
    alla astratta previsione normativa.
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    ;
    ,
    ,
    ,, nonché –
    1. iva sulla composizione negoziata della crisi, introdotta con d.l. 118/2021, la giurisprudenza di merito era orientata nel senso del rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive richiesta da società in stato di liquidazione,
      incompatibil
      presupporrebbe una prosecuzione in continuità (evidentemente in condizione di equilibrio
      economico-
      ,
      .
      irebbe
      (così, Trib. Bergamo, 15.2.2022).
  1. Parimenti, veniva negato che il piano potesse essere meramente liquidatorio (ad es. Trib. Ferrara, -specie, falcidiato- dei creditori, difettare della stessa integrazione del presupposto che
    implicherebbe sempre la necessità della prosecuzione.
  2. Successivamente si è invece sottolineato come una impostazione restrittiva non possa ritenersi
    creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione
    -sì che
    tà indiretta) è solo uno dei modi
    3.1 Depongono
    liquidazione (totale o parziale), in primo luogo le modalità di calcolo del test pratico sulla difficoltà del risanamento del debito previsto nella Sez. I del Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021,
    comma 2, e 17, comma 3, lett. b). Come noto, tale test correla la difficoltà del risanamento al
    Ebbene, a conferma della possibilità di addivenire ad una ristrutturazione del debito tramite proventi della cessione dei cespiti
    o ipotizzabile con i creditori.
    3.2. Ancora, coerente con il fatto che il piano possa essere liquidatorio è la previsione che la CNC
    di attività in equilibrio economico-
    a nel prevalente
    -quinquies CCII) in cui si precisa
    pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di
    cui la reversibilità è da intendersi come la possibilità di rendere il debito sostenibile tramite stralci o proventi della dismissione di azienda .
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    -. chiarimenti della lista di controllo del D.M. 28 settembre 2021 rendono evidente che ora, art. 12 CCII) debba, a seconda dei casi e, in particolare della gravità della
    crisi
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    one dei creditori anche con i proventi
    eramento ella
    aziendale. Parte della dottrina considera invece possibile la sottoscrizione di accordi coi creditori
    s (e quindi non il piano attestato di risanamento). Certamente utilizzabile per finalità liquidatorie è la possibilità di chiedere ex artt. 57, 60 e 61 CCII. Si discute se sia rappresentare ai propri creditori come strumento di composizione della crisi la proposizione di una domanda di concordato semplificato, che la norma parrebbe limitare al solo
    caso di diverse trattative che non abbiamo portato a una
    ; inoltre, se fosse possibile fin da subito proporre un
    concordato semplificato, si finirebbe per privare di senso la previsione della procedura di
    procedere alla liquidazione del patrimonio ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori..
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    predisposizione di un piano liquidatorio (anziché di continuità diretta o indiretta) da parte
    mpresa istante (in liquidazione o meno) non dovrebbero essere di per sé tali da impedire
    misure protettive eventualmente richieste). Se il valore dei beni da liquidare, insieme ad eventuali altri attivi disponibili, accompagnato da uno stralcio, consente di predisporre un piano potenzialmente accettabile da parte dei creditori (o comunque che possa apparire come ragionevole punto di partenza di una trattativa) non dovrebbe esservi motivo di impedire lo svolgimento della trattativa (e quindi di negare la conferma delle misure protettive).
    Tale dovrebbe essere certamente un piano che sia auspicabilmente migliorativo per tempi e/o valore rispetto ad una liquidazione giudiziale, ipotesi assai frequente tenuto conto anche della durata limitata delle trattative della CNC e delle lungaggini, inefficienze e incertezze dalla liquidazione giudiziale.
    possono essere elementi che il Tribunale, insieme alle altre circostanze rilevanti del caso, dovrà considerare ai fini di valutare se il ricorso alla CNC (accompagnato alla richiesta di misure
  3. Versando tali principi nel caso di specie, la società ricorrente, che è in stato di liquidazione ietà, al prezzo di dubbia la recuperabilità, con la conseguente previsione di un duplice scenario, a seconda del
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    00, in pratica costituente quasi int recupero o meno di tale credito (oltre che, terza ipotesi, a seconda che i creditori rinuncino meno agli interessi): il piano, a seconda degli scenari, prevederebbe comunque unicamente il pagamento del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati (in parte o totalmente), e dei creditori chirografari solo nel caso di recupero del credito Iva -che l esperto ha ritenuto possibile-.
    I creditori sentiti non si sono nella sostanza opposti alla concessione delle misure protettive, avanzando semmai contestazioni sulla congruità del prezzo di cessione; il solo Avv. ha concluso per la non conferma, sempre peraltro in ragione della ritenuta migliore collocabilità sul mercato del bene, invero già messo inutilmente sul mercato a prezzi maggiori. Tutti si sono dichiarati disponibili a trattative.
    Non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà in fieri, perché sottoposto all accordo coi creditori), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno della misure protettive, sulla base del
    perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di
    prorogabile
    buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori
    -anche per la brevità del termine avuto a disposizione- di non avere iniziato ad intavolare le trattative con i creditori, ha comunque concluso per la praticabilità del risanamento, posto che l azienda evidenzia un valore, quanto meno patrimoniale molto importante e prossimo alla debitoria presente, che ripagherebbe quasi totalmente il debito nei confronti dei terzi (pag. 10); l unica strada considerata percorribile è stata indicata nella cessione dei beni, nei termini già definiti o in base ad eventuali nuove offerte migliorative, capaci
    di generare flussi pari o superiori alla debitoria .
    L esperto parrebbe pertanto sottintendere che il piano predisposto dalla ricorrente sulla base della manifestazione di interesse all acquisto costituirebbe una sorta di base su cui sviluppare la trattativa, piuttosto che il preconfezionamento di un accordo chiuso con il promissario acquirente: soluzione che effettivamente appare l unica compatibile con l istituto della composizione negoziale, posto che dall art. 22 CCII emerge chiaramente come le vendite debbano sempre avvenire con il rispetto del principio di competitività , come si esprime l ultima parte della lett. d) del primo comma dell art. 22 cit.
    Appare altrettanto evidente che in una situazione siffatta, in cui il risultato possibile del risanamento liquidatorio è strettamente collegato alle trattative a stralcio coi creditori, certamente
    utili appaiono le misure protettive richieste,
    manifestazioni di interesse, anche di quelle riferite dai creditori -che hanno menzionato l interessamento di altri-, nonché al raggiungimento degli accordi sulle dilazioni o sugli stralci dei pagamenti richiesti ai creditori.
    Nessuno dei creditori, come si diceva, testazioni sulla concedibilità della conferma delle misure: ed effettivamente, valutando comparativisticamente i contrapposti interessi delle parti -ciò che si impone, in ogni valutazione di tipo cautelare-, le misure richieste non danneggiano in modo definitivo gli interessi dei creditori procedenti, solo temporalmente limitati, mentre la mancata concessione del beneficio sarebbe in grado di compromettere in via
    Pagina 4 salvaguardata la possibilità di cessione di una azienda in esercizio (posto che la cessione dell immobile avviene da parte di società immobiliare, con pratica coincidenza di attività liquidatoria ed attività caratteristica), sì che, se anche il risanamento viene ad essere perseguito
    individualistico di singoli creditori.
    Né costituisce motivo di inammissibilità della domanda la genericità delle misure protettive ssa legittimamente
    coincidendo con: a) il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari: b) la limitazione delle facoltà di autotutela negoziale per i contraenti che abbiano in essere rapporti
    i modificarlo o anticiparne la scadenza purché il debitore esegua regolarmente le prestazioni ; c) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario; d) il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati
    potendo invece addivenirsi alla neutralizzazione degli effetti delle ipoteche giudiziali iscritte nei in ragione della natura negoziale e
    privatistica della procedura, che non consente anticipazione di effetti tipicamente concorsuali).
    Le misure potranno pertanto essere confermate, pur con le criticità sopra evidenziate in ordine alle caratteristiche del piano, invero allo stato meramente ipotizzato, che in tanto potrà trovare effettiva esplicazione, in quanto ad esso si accompagnino gli accordi con i creditori sul quantum e siano inseriti elementi di competitività: criticità, rispetto alle quali peraltro la mancata conferma avrebbe valenza esiziale, parimenti non auspicabile.
    P.Q.M.
    conferma
    le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell’impresa ricorrente di iniziare e proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio
    Si comunichi. Perugia, 12.7.2024
    Pagina 5
    Il Giudice
    dott. Teresa Giardino
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