EMERGENZA COVID-19: I CANONI NON PAGATI NON DETERMINANO LO SFRATTO

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coronavirus e sentenza

Covid-19, il mancato pagamento di canoni non è grave inadempimento

(Articolo di Paolo Marino – Fonte: www.altalex.it)

Tribunale Palermo: il rispetto delle misure di contenimento va valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore (artt. 1218 e 1223 c.c.)

Dopo l’opposizione del conduttore, accompagnata da un pagamento parziale dei canoni arretrati, il locatore richiedeva l’emissione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. ma il giudice, in considerazione dei gravi motivi legati allo stop forzato dell’attività commerciale, ha rigettato la richiesta – Il tribunale ha tenuto conto del comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n. 6/2020, per il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente ad omessi adempimenti.

Il locatore intimava lo sfratto per morosità al conduttore che non aveva corrisposto regolarmente i canoni mensili, in base al contratto di locazione commerciale.

L’intimata si costituiva nel giudizio opponendosi allo sfratto ed allegando prova scritta del pagamento – medio tempore – di una parte delle somme intimate tramite bonifici bancari, depositati agli atti, oltre a precisare la circostanza che residuavano (soltanto) due canoni arretrati da versare.

All’udienza fissata (11 settembre 2020) il locatore chiedeva l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed il giudice si riservava il provvedimento, che avrebbe redatto e depositato il 25 settembre.

Ovviamente, anche la pronuncia/ordinanza di cui stiamo per dare atto si inserisce nell’alveo ormai ampio di decisioni giurisprudenziali che hanno operato, in forza della situazione e della normativa emergenziale (con connesso periodo di ‘clausura’, termine che chi scrive preferisce all’abusato anglicismo del ‘lockdown’), una sorta di inedito bilanciamento tra i diritti dei locatori e le ragioni dei conduttori.

Il giudice adito ha rilevato correttamente come l’opposizione proposta dal conduttore abbia precluso la convalida dello sfratto ed imposto in ogni caso il mutamento del rito.

In particolare, il giudice ha reputato che nella fattispecie oggetto del giudizio non poteva ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore. Tutto questo “stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi”. E, nel dare conto di quanto andava decidendo, ha richiamato l’art. 91 del d.l. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in l. 27 del 24 aprile 2020) che all’art. 3 del d.l. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in l. 13 del 5 marzo 2020) ha aggiunto il comma 6-bis, per il quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Questo nuovo comma ha consentito e consente di attribuire una valenza giuridica diversa alle situazioni di inadempimento che siano correlate o correlabili alle misure restrittive adottate dall’autorità pubblica. La clausura imposta dall’autorità, che ha imposto uno stop forzato al prosieguo della attività del conduttore, è alla base di quei “gravi motivi in contrario” che ai sensi dello stesso art. 665 c.p.c. sono idonei a precludere l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio.

Si aggiunga, per la specifica fattispecie, che il conduttore si è comunque presentato all’udienza, come suol dirsi, non a mani vuote; bensì avendo provveduto ad un pagamento parziale, il che di certo deve avere giovato alla decisione poi assunta.

Il giudice ha rigettato sia la richiesta di emissione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. come anche dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e, con la disposizione del mutamento di rito, ha fissato per gli adempimenti di cui all’art. 420 c.p.c. l’udienza successiva, assegnando i termini all’intimante e all’intimato per l’eventuale integrazione degli atti con il deposito di memorie e documenti.

Né basti: essendo la controversia soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, ha invitato le parti a promuovere il relativo procedimento entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

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