FISCO-CASS.SS.UU. SENT. N. 30051/24: DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTO INTEGRATIVO E POTERE DI AUTOTUTELA (ESERCITABILE DALL’AF ANCHE IN MALAM PARTEM)

Condividi:

Potere di autotutela

La sentenza delle Sezioni Unite n. 30051/2024 rappresenta un punto di svolta per quanto riguarda il potere di autotutela in malam partem esercitato dall’Amministrazione finanziaria, ampliando le sue possibilità di rimediare agli errori iniziali commessi negli atti impositivi. La decisione si basa sul principio dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, che prevale sul legittimo affidamento del contribuente, salvo situazioni particolari.

Punti salienti della sentenza:

1. Autotutela sostitutiva in malam partem:

• L’Amministrazione può annullare un atto viziato, sia per errori formali che sostanziali, ed emetterne uno nuovo, anche con una maggiore pretesa tributaria, purché:

• Non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento.

• L’atto non sia stato oggetto di una sentenza passata in giudicato.

2. Differenza con l’accertamento integrativo:

• L’autotutela sostitutiva annulla e sostituisce l’atto originario basandosi sugli stessi elementi già valutati, in quanto il precedente atto è considerato viziato.

• L’accertamento integrativo, invece, affianca un nuovo atto a quello originario, valido, grazie alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

3. Limiti al legittimo affidamento:

• Non basta la presenza di un precedente atto viziato o un errore nell’originaria valutazione per integrare il legittimo affidamento del contribuente.

• Tuttavia, questo principio può essere riconosciuto in presenza di:

• Indicazioni erronee specifiche fornite dall’Amministrazione.

• Condotte contraddittorie dell’Agenzia fiscale.

• Pagamento integrale delle somme già richieste, unitamente a esigenze di stabilità.

Principi di diritto affermati:

I tre principi enunciati nella sentenza chiariscono:

• La fonte costituzionale del potere di autotutela, radicato nei principi di efficienza amministrativa e giustizia tributaria (artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.).

• La distinzione tra autotutela e accertamento integrativo.

• L’impossibilità per il contribuente di fondare un legittimo affidamento sulla mera esistenza di un atto impositivo illegittimo, salvo i casi sopra indicati.

Implicazioni pratiche:

Questa sentenza attribuisce maggiore flessibilità al Fisco per correggere errori, aumentando il rischio per il contribuente di vedersi annullare atti che avrebbero potuto ritenere definitivi. Tuttavia, restano salvi i termini di decadenza e il giudicato, che continuano a garantire un limite alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria.

*****************

Foto

Digitare il download sottostante per la lettura integrale della sentenza in formato pdf:

*****************

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *