FALLIMENTO: PROVA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITÀ SECONDO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

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La pronuncia della Corte d’Appello di Ancona (11 novembre 2024, n. 1607) offre un’importante chiarimento in materia di fallimento, con particolare riferimento alla prova dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore, previsti dall’art. 1, comma 2, del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare).

Punti salienti della decisione

1. Bilanci come base documentale obbligatoria, ma non prova legale:

I bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 15, comma 4, della Legge Fallimentare, rappresentano un presupposto documentale essenziale. Tuttavia, tali bilanci non costituiscono una prova legale, nel senso che il Giudice può motivatamente ritenerli inattendibili qualora vi siano carenze formali o sostanziali nella loro redazione o approvazione. In tal caso, l’onere della prova rimane comunque in capo all’imprenditore, il quale deve dimostrare la ricorrenza dei requisiti di non fallibilità.

2. Funzione pubblicistica delle procedure concorsuali:

La normativa fallimentare evidenzia una forte connotazione pubblicistica, come si evince dall’obbligo di depositare i bilanci e da altre misure volte a garantire la trasparenza. Tuttavia, ciò non comporta che il Giudice debba sostituirsi all’imprenditore nell’onere della prova.

3. Ruolo del Giudice nel procedimento prefallimentare:

La natura officiosa del procedimento prefallimentare consente al Giudice di acquisire autonomamente elementi di giudizio, ma non lo obbliga a svolgere attività di ricerca della prova in assenza di collaborazione da parte dell’imprenditore. Se quest’ultimo non deposita i bilanci, il Giudice non è tenuto a indagare autonomamente per accertare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità.

Riflessioni operative

• L’imprenditore, al fine di evitare la dichiarazione di fallimento, deve garantire la regolarità formale e sostanziale dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese (ai sensi dell’art. 2435 c.c.) e produrre ulteriore documentazione idonea a dimostrare i requisiti di non fallibilità, qualora i bilanci siano contestati o ritenuti inattendibili.

La Corte chiarisce che il Giudice può rifiutarsi di considerare i bilanci se essi non rispettano i requisiti di legge o risultano inattendibili, lasciando inalterato l’onere probatorio a carico dell’imprenditore.

Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo che sottolinea l’importanza della trasparenza e della documentazione completa nei procedimenti concorsuali, riaffermando la centralità dell’onere della prova in capo all’imprenditore.

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Corte d’Appello di Ancona, Sentenza n. 1607/2024 del 11-11-2024

Digitare il download sottostante per la lettura integrale della sentenza in formato pdf:

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